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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11669 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 28510/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 28510 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza di Giudice di Pace e vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
ZO TT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Marigliano (Na) alla
Via A. Alise n. 88 Palazzo del Sole;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Barone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) al Corso
Umberto I n. 23,
APPELLATA
NONCHE'
pagina 1 di 17 (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Ercolano (Na) alla Via
Trentola II n. 114,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, solo la difesa di parte appellata ha concluso riportandosi alla comparsa conclusionale già depositata in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che, nonostante i vari solleciti, non è stato trasmesso il fascicolo d'ufficio di primo grado, sicchè le parti hanno provveduto alla ricostruzione dello stesso.
Va, altresì, premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, evidenziato che con atto di citazione Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_2
nonché la nelle rispettive qualità di proprietaria e compagnia Controparte_3
assicurativa dell'autovettura Fiat Croma tg. DC306SC, per sentirle condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro verificatosi in Napoli, in data 07.06.2018.
Nel costituirsi in giudizio la ha, preliminarmente, eccepito Controparte_3
l'improponibilità ed improcedibilità dell'azione, nonché la carenza di legittimazione attiva e passiva e la nullità dell'atto di citazione, mentre, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, contestandone sia l'an che il quantum debeatur ed ha, dunque, chiesto il rigetto della stessa.
pagina 2 di 17 Raccolta la prova testimoniale ed espletata una CTU medico-legale, il Giudice di Pace di
Napoli, con la sentenza n. 37373/2022, depositata in data 28.10.2022, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'istante al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.205,00 nonchè delle spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma, nei termini indicati nello
[...]
scritto difensivo.
Costituitasi in giudizio la ha resistito all'appello chiedendone il Controparte_3
rigetto, con conseguenziale conferma della pronuncia di primo grado.
Sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la sicchè Controparte_2
questo giudice con ordinanza del 19.09.2023 ne ha dichiarato la contumacia.
La causa, dopo essere stata rimessa sul ruolo, con ordinanza del 05.06.2025, per acquisire al presente fascicolo ulteriore documentazione afferente all'istruttoria di primo grado, all'udienza del 21.10.2025 è stata riservata in decisione con i termini ridotti di giorni 20 + 20.
Tempestività dell'appello
Va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello, avendo l'appellante notificato l'atto di appello in data 28.11.2022 e cioè nel rispetto del termine breve, contemplato dall'art. 325 c.p.c., di 30 giorni dalla data di notificazione della sentenza (09.11.2022).
Quanto all'ammissibilità dello stesso, va premesso che tale gravame è regolato dal regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702
c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello- tra i quali rientra quello sub iudice - introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data e sino al 28.02.2023 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate a detto articolo dalla recente riforma “Cartabia”).
pagina 3 di 17 In particolare, l'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass.
Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della normativa vigente all'epoca della proposizione della presente impugnazione, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, chi scrive ritiene che l'appello in esame soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sempre nel testo pagina 4 di 17 applicabile ratione temporis, avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevole di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Motivi di appello
L'appellante, con un unico motivo di gravame, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che non avesse diritto alla Parte_1
tutela risarcitoria, in ragione della condotta illegittima tenuta dal medesimo e consistente nell'aver circolato con il proprio veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Invero, nella sentenza impugnata si legge tra l'altro: “Dall'esame degli atti prodotti risulta che il veicolo condotto dall'attore alla data del sinistro era privo di copertura assicurativa e, per ciò solo, non doveva essere posto in circolazione (art. 193, comma 1,
D.Lgs. n. 285/1992) … l'aver posto in circolazione ed utilizzato un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada e 122 del Codice delle Assicurazioni, non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo, così grave … da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento …”.
La parte appellante nel contestare tale motivazione, ne ha sostenuto l'illegittimità per violazione di legge e nello specifico della disciplina contenuta nel Codice delle
Assicurazioni.
Orbene la doglianza è fondata e merita accoglimento.
La Suprema Corte, infatti, in più occasioni ha avuto modo di affermare che l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del d.lgs. 209/2005 non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del proprietario e della compagnia assicurativa del veicolo antagonista (Cass. Civ. n. 1179/2022; Cass. Civ. n. 5653/2025), precisando che “In tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell'art. 193 cod. strada non costituisce trasgressione di una regola cautelare
pagina 5 di 17 direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con
l'adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo.” (Cass. Civ. n. 22723/2022).
Nel caso in esame, il primo giudicante non si è conformato ai predetti principi condivisi dalla scrivente e, pertanto, la decisione va integralmente riformata.
Merito della controversia
In ragione della predetta riforma ed in ossequio al principio devolutivo dell'appello, quindi, compete a questo giudice l'esame del merito della controversia.
Va premesso che ha promosso la presente azione, deducendo che Parte_1
in data 07.06.2018, verso le ore 22:00 circa, in Ercolano (Na), nel mentre percorreva regolarmente la via Nicolò Marcello Venuti a bordo del motoveicolo Honda SH 300, tg.
DM74144, era investito dall'autovettura Fiat Croma tg. DC306SC, che, nell'uscire incautamente e senza azionare l'indicatore di direzione da una posizione di sosta per immettersi nella carreggiata, urtava il motociclo sul lato sinistro, determinandone la caduta sul lato destro.
In conseguenza dell'urto il motoveicolo sul quale viaggiava l'istante, di proprietà di
, subìva danni materiali già risarciti dalla a Parte_2 Controparte_3
seguito di perizia tecnica, nella misura di euro 2.100,00 corrisposti in favore del proprietario, mentre riportava lesioni personali, refertate dal P.S. Parte_1
del P.O. Ospedali Riuniti del Golfo Vesuviano, per le quali ha proposto la domanda risarcitoria.
Detti danni sono stati, in parte, già risarciti dalla compagnia assicurativa appellata, la quale ha corrisposto il complessivo importo di euro 3.000,00 (complessivi euro 3.600,00 di cui euro 600,00 per rimborso spese legali) in favore di e questi Parte_1
ha trattenuto detta somma quale acconto sul maggior credito, agendo, poi, per la differenza quantificata in € 11.200,32; l'istante, invero, ha dedotto di aver riportato postumi permanenti nella misura del 7%, come attestato dal proprio CTP e, dunque, ben pagina 6 di 17 superiori a quelli stimati dal medico di fiducia della compagnia assicurativa, quantificati nella misura del 2%.
Ciò posto, va premesso che la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da scontro tra veicoli.
Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al comma 2 afferma:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In argomento, la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)” ed ha anche aggiunto che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).
Sulla scorta dei su esposti principi ed in base alle risultanze istruttorie, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, sussistano elementi validi a sostenere la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Croma tg. DC306SC.
Ed invero, la dinamica descritta nel libello introduttivo ha trovato riscontro nella deposizione testimoniale dell'unica testimone escussa, la quale, Testimone_1
premettendo di aver assistito al sinistro dedotto in causa, ha confermato che l'incidente in parola era accaduto poiché la Fiat Croma, nell'uscire dall'area di sosta pagina 7 di 17 repentinamente e senza azionare l'indicatore di direzione, non si era avveduto del motoveicolo condotto da e lo aveva impattato sul lato sinistro, Parte_1
provocandone così la caduta sul lato destro. Ha aggiunto, altresì, che il conducente dell'autovettura investitrice si era fermato per prestare soccorso al malcapitato e che quest'ultimo aveva lamentato dolore al ginocchio destro.
Di tale deposizione testimoniale questo giudice non ha motivo di dubitare, in ragione della linearità delle dichiarazioni, che appaiono scevre da contraddizioni, oltre che esaustive.
A corredo della prova orale, si aggiungono ulteriori elementi emersi dalla disamina della documentazione prodotta in atti, che si pongono, altresì, a supporto della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni personali oggetto della domanda risarcitoria.
Va, in primo luogo, valorizzato referto di P.S. rilasciato dalla ASL Napoli 3 - Ospedali
Riuniti Golfo Vesuviano, ove si attesta che si è presentato Parte_1
all'accettazione del pronto soccorso alle ore 22:48, ovvero ad un orario del tutto compatibile con quello del sinistro (22:00 circa); che il medesimo, già nell'immediatezza dei fatti, ha riferito “di essere stato investito da un'autovettura” e che gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo con S.L.O. ginocchio dx”.
Ulteriore elemento di conforto, è dato dalla valutazione di compatibilità operata dal
CTU tra la dinamica descritta dall'attore e le lesioni riportate, compatibilità affermata, peraltro, dal dott. medico fiduciario della compagnia assicurativa che ha Per_1
effettuato la perizia in fase stragiudiziale.
In definitiva, ritiene questo giudice che le risultanze istruttorie consentano di ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell'istante circa le modalità di accadimento del sinistro ed il nesso di causalità tra l'evento e il danno.
Accertato l'an della pretesa di parte appellante e passando alla valutazione del quantum risarcibile, va evidenziato che tale parte, nella presente fase del giudizio, ha ridotto la propria domanda risarcitoria aderendo alla quantificazione del danno compiuta dal CTU dr. ed ha, pertanto, chiesto il pagamento dell'importo residuo di euro 5.000,00. Per_2
pagina 8 di 17 Orbene, in primo luogo, in ordine alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n.
7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una più recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
pagina 9 di 17 dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità
pagina 10 di 17 permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n.
7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a pagina 11 di 17 tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e, di recente, nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subìti dall'istante sono desumibili dalla documentazione medica allegata e dalla relazione del C.T.U. nominato, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
Orbene, l'ausiliario del giudice ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dedotta dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate, consistenti in: “lesione del menisco mediale e lesione del legamento crociato anteriore”.
Il CTU ha, quindi, valutato il danno biologico e funzionale residuo, stimando i postumi invalidanti permanenti nella misura del 4%, nonché i seguenti giorni di invalidità:
Periodo di Invalidità Totale = 5 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 75% = 15 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 15 gg.
Per quel che attiene ad ulteriori voci di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'istante ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, mentre non sono stati dedotti, né provati pregiudizi ulteriori meritevoli di autonomo ristoro.
Pur non sfuggendo a questo Giudice, inoltre, il carattere autonomo del danno morale, quale “danno da sofferenza interiore” e la possibilità di pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di prova presuntiva, ritiene la scrivente che resti, comunque, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima che possano giustificare il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte istante non ha pagina 12 di 17 assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno morale.
Con riferimento all'aumento per personalizzazione del danno, infine, si evidenzia che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, il danno relazionale si verifica quando le conseguenze di un danno alla salute si configurano come peculiari ed
“eccezionali”, rispetto ad altri soggetti della stessa età, i quali abbiano goduto di conseguenze ordinarie e non straordinarie da quel tipo di menomazione: in applicazione di tali princìpi, la Suprema Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass.
Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 5865/21). Ed ancora, “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. Civ. n. 15084/19)
Sulla scorta dei predetti principi e, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie in esame, i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione in aumento del risarcimento, detta personalizzazione non può essere applicata.
Passando, dunque, alla liquidazione del danno, va premesso che, in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte ( cfr. Cass.Sez. 6, Ord. n. 19229 del
15.6.2022; Cass. Sez. 3, ord. 17167 del 25.06.2025) in assenza di diverse disposizioni di pagina 13 di 17 legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione e non già al momento del fatto illecito.
Sulla scorta di tali principi, il danno va liquidato sulla base dei parametri di cui al D.M.
18.07.2025, in vigore da aprile 2025, che ha determinato gli importi indicati nel comma
1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private nella misura di € 963,40 per quanto riguarda quello relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a. ed €
56,18, per quanto riguarda quello relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b.).
In base a tali parametri va riconosciuta al per le lesioni riscontrate, la Parte_1
complessiva somma di euro 4.208,13 per il 4% di danno biologico permanente, oltre ad
€ 280,90 a titolo di invalidità totale (gg. 5); € 632,03 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% (gg. 15); € 421,35 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (gg.
15) per un totale di euro 5.542,41 a cui va detratto l'importo già corrisposto in acconto pari ad euro 3.000,00 per un complessivo importo di euro 2.542,41 .
In assenza di prova documentale di esborsi per spese mediche, nessuna ulteriore somma può essere liquidata.
Quanto alle richieste di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore a titolo di danno biologico e di corresponsione degli interessi si osserva, per la prima richiesta, che il danno è stato liquidato all'attualità. Ciò premesso, va rilevato che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica,
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi
pagina 14 di 17 essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1%, tenuto conto delle modeste oscillazioni del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
07/06/2018, ed il suo risarcimento.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno biologico sull'importo, come sopra liquidato, devalutato all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall fino alla data CP_4
della presente decisione.
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di euro 2.542,41 maggiorato, in relazione alla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Per tutte le ragioni esposte i convenuti vanno condannati in solido a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 2.542,41 oltre alle voci aggiuntive sopra indicate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
pagina 15 di 17 Regolamentazione delle spese
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite è noto che, secondo il pacifico orientamento dei Supremi Giudici, condiviso da chi scrive (cfr. più di recente:
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019) “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
In ragione dell'esito complessivo della lite e della totale soccombenza degli appellati, vanno poste a carico degli stessi le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Tali spese, in assenza di nota di parte, si liquidano come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.201,00) con applicazione dei valori medi per le quattro fasi ed in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. In assenza di prova documentale del pagamento, sia in primo che in secondo grado, di spese vive, nessuna somma può essere liquidata a tale titolo.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico degli appellati.
Non essendo stata fornita prova documentale del pagamento del compenso al CTU non può essere accolta la richiesta di restituzione di somma versata a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Croma DC306SC nella pagina 16 di 17 verificazione del sinistro per cui è causa condanna in solido il e Controparte_2
la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_3
della complessiva somma di euro 2.542,41 oltre interessi Parte_1
compensativi, al tasso annuo dell'1%, dal 07.06.2018 sull'importo, liquidato per il danno non patrimoniale, svalutato a detta epoca e, inoltre, su detta somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 giugno, secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro CP_4
fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 2.542,41 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
Condanna, in solido, il e la al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di e, per esso, in favore dell'avv. ZO TT Parte_1
dichiaratosi anticipatario delle spese di lite per il doppio grado di giudizio;
spese liquidate, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e
CPA come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU del primo grado di giudizio a carico del
[...]
e della Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 28510 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza di Giudice di Pace e vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
ZO TT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Marigliano (Na) alla
Via A. Alise n. 88 Palazzo del Sole;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Barone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) al Corso
Umberto I n. 23,
APPELLATA
NONCHE'
pagina 1 di 17 (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Ercolano (Na) alla Via
Trentola II n. 114,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, solo la difesa di parte appellata ha concluso riportandosi alla comparsa conclusionale già depositata in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che, nonostante i vari solleciti, non è stato trasmesso il fascicolo d'ufficio di primo grado, sicchè le parti hanno provveduto alla ricostruzione dello stesso.
Va, altresì, premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, evidenziato che con atto di citazione Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_2
nonché la nelle rispettive qualità di proprietaria e compagnia Controparte_3
assicurativa dell'autovettura Fiat Croma tg. DC306SC, per sentirle condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro verificatosi in Napoli, in data 07.06.2018.
Nel costituirsi in giudizio la ha, preliminarmente, eccepito Controparte_3
l'improponibilità ed improcedibilità dell'azione, nonché la carenza di legittimazione attiva e passiva e la nullità dell'atto di citazione, mentre, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, contestandone sia l'an che il quantum debeatur ed ha, dunque, chiesto il rigetto della stessa.
pagina 2 di 17 Raccolta la prova testimoniale ed espletata una CTU medico-legale, il Giudice di Pace di
Napoli, con la sentenza n. 37373/2022, depositata in data 28.10.2022, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'istante al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.205,00 nonchè delle spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma, nei termini indicati nello
[...]
scritto difensivo.
Costituitasi in giudizio la ha resistito all'appello chiedendone il Controparte_3
rigetto, con conseguenziale conferma della pronuncia di primo grado.
Sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la sicchè Controparte_2
questo giudice con ordinanza del 19.09.2023 ne ha dichiarato la contumacia.
La causa, dopo essere stata rimessa sul ruolo, con ordinanza del 05.06.2025, per acquisire al presente fascicolo ulteriore documentazione afferente all'istruttoria di primo grado, all'udienza del 21.10.2025 è stata riservata in decisione con i termini ridotti di giorni 20 + 20.
Tempestività dell'appello
Va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello, avendo l'appellante notificato l'atto di appello in data 28.11.2022 e cioè nel rispetto del termine breve, contemplato dall'art. 325 c.p.c., di 30 giorni dalla data di notificazione della sentenza (09.11.2022).
Quanto all'ammissibilità dello stesso, va premesso che tale gravame è regolato dal regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702
c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello- tra i quali rientra quello sub iudice - introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data e sino al 28.02.2023 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate a detto articolo dalla recente riforma “Cartabia”).
pagina 3 di 17 In particolare, l'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass.
Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della normativa vigente all'epoca della proposizione della presente impugnazione, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, chi scrive ritiene che l'appello in esame soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sempre nel testo pagina 4 di 17 applicabile ratione temporis, avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevole di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Motivi di appello
L'appellante, con un unico motivo di gravame, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che non avesse diritto alla Parte_1
tutela risarcitoria, in ragione della condotta illegittima tenuta dal medesimo e consistente nell'aver circolato con il proprio veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Invero, nella sentenza impugnata si legge tra l'altro: “Dall'esame degli atti prodotti risulta che il veicolo condotto dall'attore alla data del sinistro era privo di copertura assicurativa e, per ciò solo, non doveva essere posto in circolazione (art. 193, comma 1,
D.Lgs. n. 285/1992) … l'aver posto in circolazione ed utilizzato un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada e 122 del Codice delle Assicurazioni, non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo, così grave … da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento …”.
La parte appellante nel contestare tale motivazione, ne ha sostenuto l'illegittimità per violazione di legge e nello specifico della disciplina contenuta nel Codice delle
Assicurazioni.
Orbene la doglianza è fondata e merita accoglimento.
La Suprema Corte, infatti, in più occasioni ha avuto modo di affermare che l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del d.lgs. 209/2005 non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del proprietario e della compagnia assicurativa del veicolo antagonista (Cass. Civ. n. 1179/2022; Cass. Civ. n. 5653/2025), precisando che “In tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell'art. 193 cod. strada non costituisce trasgressione di una regola cautelare
pagina 5 di 17 direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con
l'adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo.” (Cass. Civ. n. 22723/2022).
Nel caso in esame, il primo giudicante non si è conformato ai predetti principi condivisi dalla scrivente e, pertanto, la decisione va integralmente riformata.
Merito della controversia
In ragione della predetta riforma ed in ossequio al principio devolutivo dell'appello, quindi, compete a questo giudice l'esame del merito della controversia.
Va premesso che ha promosso la presente azione, deducendo che Parte_1
in data 07.06.2018, verso le ore 22:00 circa, in Ercolano (Na), nel mentre percorreva regolarmente la via Nicolò Marcello Venuti a bordo del motoveicolo Honda SH 300, tg.
DM74144, era investito dall'autovettura Fiat Croma tg. DC306SC, che, nell'uscire incautamente e senza azionare l'indicatore di direzione da una posizione di sosta per immettersi nella carreggiata, urtava il motociclo sul lato sinistro, determinandone la caduta sul lato destro.
In conseguenza dell'urto il motoveicolo sul quale viaggiava l'istante, di proprietà di
, subìva danni materiali già risarciti dalla a Parte_2 Controparte_3
seguito di perizia tecnica, nella misura di euro 2.100,00 corrisposti in favore del proprietario, mentre riportava lesioni personali, refertate dal P.S. Parte_1
del P.O. Ospedali Riuniti del Golfo Vesuviano, per le quali ha proposto la domanda risarcitoria.
Detti danni sono stati, in parte, già risarciti dalla compagnia assicurativa appellata, la quale ha corrisposto il complessivo importo di euro 3.000,00 (complessivi euro 3.600,00 di cui euro 600,00 per rimborso spese legali) in favore di e questi Parte_1
ha trattenuto detta somma quale acconto sul maggior credito, agendo, poi, per la differenza quantificata in € 11.200,32; l'istante, invero, ha dedotto di aver riportato postumi permanenti nella misura del 7%, come attestato dal proprio CTP e, dunque, ben pagina 6 di 17 superiori a quelli stimati dal medico di fiducia della compagnia assicurativa, quantificati nella misura del 2%.
Ciò posto, va premesso che la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da scontro tra veicoli.
Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al comma 2 afferma:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In argomento, la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)” ed ha anche aggiunto che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).
Sulla scorta dei su esposti principi ed in base alle risultanze istruttorie, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, sussistano elementi validi a sostenere la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Croma tg. DC306SC.
Ed invero, la dinamica descritta nel libello introduttivo ha trovato riscontro nella deposizione testimoniale dell'unica testimone escussa, la quale, Testimone_1
premettendo di aver assistito al sinistro dedotto in causa, ha confermato che l'incidente in parola era accaduto poiché la Fiat Croma, nell'uscire dall'area di sosta pagina 7 di 17 repentinamente e senza azionare l'indicatore di direzione, non si era avveduto del motoveicolo condotto da e lo aveva impattato sul lato sinistro, Parte_1
provocandone così la caduta sul lato destro. Ha aggiunto, altresì, che il conducente dell'autovettura investitrice si era fermato per prestare soccorso al malcapitato e che quest'ultimo aveva lamentato dolore al ginocchio destro.
Di tale deposizione testimoniale questo giudice non ha motivo di dubitare, in ragione della linearità delle dichiarazioni, che appaiono scevre da contraddizioni, oltre che esaustive.
A corredo della prova orale, si aggiungono ulteriori elementi emersi dalla disamina della documentazione prodotta in atti, che si pongono, altresì, a supporto della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni personali oggetto della domanda risarcitoria.
Va, in primo luogo, valorizzato referto di P.S. rilasciato dalla ASL Napoli 3 - Ospedali
Riuniti Golfo Vesuviano, ove si attesta che si è presentato Parte_1
all'accettazione del pronto soccorso alle ore 22:48, ovvero ad un orario del tutto compatibile con quello del sinistro (22:00 circa); che il medesimo, già nell'immediatezza dei fatti, ha riferito “di essere stato investito da un'autovettura” e che gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo con S.L.O. ginocchio dx”.
Ulteriore elemento di conforto, è dato dalla valutazione di compatibilità operata dal
CTU tra la dinamica descritta dall'attore e le lesioni riportate, compatibilità affermata, peraltro, dal dott. medico fiduciario della compagnia assicurativa che ha Per_1
effettuato la perizia in fase stragiudiziale.
In definitiva, ritiene questo giudice che le risultanze istruttorie consentano di ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell'istante circa le modalità di accadimento del sinistro ed il nesso di causalità tra l'evento e il danno.
Accertato l'an della pretesa di parte appellante e passando alla valutazione del quantum risarcibile, va evidenziato che tale parte, nella presente fase del giudizio, ha ridotto la propria domanda risarcitoria aderendo alla quantificazione del danno compiuta dal CTU dr. ed ha, pertanto, chiesto il pagamento dell'importo residuo di euro 5.000,00. Per_2
pagina 8 di 17 Orbene, in primo luogo, in ordine alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n.
7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una più recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
pagina 9 di 17 dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità
pagina 10 di 17 permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n.
7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a pagina 11 di 17 tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e, di recente, nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subìti dall'istante sono desumibili dalla documentazione medica allegata e dalla relazione del C.T.U. nominato, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
Orbene, l'ausiliario del giudice ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dedotta dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate, consistenti in: “lesione del menisco mediale e lesione del legamento crociato anteriore”.
Il CTU ha, quindi, valutato il danno biologico e funzionale residuo, stimando i postumi invalidanti permanenti nella misura del 4%, nonché i seguenti giorni di invalidità:
Periodo di Invalidità Totale = 5 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 75% = 15 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 15 gg.
Per quel che attiene ad ulteriori voci di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'istante ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, mentre non sono stati dedotti, né provati pregiudizi ulteriori meritevoli di autonomo ristoro.
Pur non sfuggendo a questo Giudice, inoltre, il carattere autonomo del danno morale, quale “danno da sofferenza interiore” e la possibilità di pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di prova presuntiva, ritiene la scrivente che resti, comunque, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima che possano giustificare il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte istante non ha pagina 12 di 17 assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno morale.
Con riferimento all'aumento per personalizzazione del danno, infine, si evidenzia che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, il danno relazionale si verifica quando le conseguenze di un danno alla salute si configurano come peculiari ed
“eccezionali”, rispetto ad altri soggetti della stessa età, i quali abbiano goduto di conseguenze ordinarie e non straordinarie da quel tipo di menomazione: in applicazione di tali princìpi, la Suprema Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass.
Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 5865/21). Ed ancora, “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. Civ. n. 15084/19)
Sulla scorta dei predetti principi e, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie in esame, i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione in aumento del risarcimento, detta personalizzazione non può essere applicata.
Passando, dunque, alla liquidazione del danno, va premesso che, in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte ( cfr. Cass.Sez. 6, Ord. n. 19229 del
15.6.2022; Cass. Sez. 3, ord. 17167 del 25.06.2025) in assenza di diverse disposizioni di pagina 13 di 17 legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione e non già al momento del fatto illecito.
Sulla scorta di tali principi, il danno va liquidato sulla base dei parametri di cui al D.M.
18.07.2025, in vigore da aprile 2025, che ha determinato gli importi indicati nel comma
1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private nella misura di € 963,40 per quanto riguarda quello relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a. ed €
56,18, per quanto riguarda quello relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b.).
In base a tali parametri va riconosciuta al per le lesioni riscontrate, la Parte_1
complessiva somma di euro 4.208,13 per il 4% di danno biologico permanente, oltre ad
€ 280,90 a titolo di invalidità totale (gg. 5); € 632,03 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% (gg. 15); € 421,35 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (gg.
15) per un totale di euro 5.542,41 a cui va detratto l'importo già corrisposto in acconto pari ad euro 3.000,00 per un complessivo importo di euro 2.542,41 .
In assenza di prova documentale di esborsi per spese mediche, nessuna ulteriore somma può essere liquidata.
Quanto alle richieste di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore a titolo di danno biologico e di corresponsione degli interessi si osserva, per la prima richiesta, che il danno è stato liquidato all'attualità. Ciò premesso, va rilevato che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica,
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi
pagina 14 di 17 essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1%, tenuto conto delle modeste oscillazioni del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
07/06/2018, ed il suo risarcimento.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno biologico sull'importo, come sopra liquidato, devalutato all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall fino alla data CP_4
della presente decisione.
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di euro 2.542,41 maggiorato, in relazione alla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Per tutte le ragioni esposte i convenuti vanno condannati in solido a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 2.542,41 oltre alle voci aggiuntive sopra indicate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
pagina 15 di 17 Regolamentazione delle spese
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite è noto che, secondo il pacifico orientamento dei Supremi Giudici, condiviso da chi scrive (cfr. più di recente:
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019) “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
In ragione dell'esito complessivo della lite e della totale soccombenza degli appellati, vanno poste a carico degli stessi le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Tali spese, in assenza di nota di parte, si liquidano come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.201,00) con applicazione dei valori medi per le quattro fasi ed in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. In assenza di prova documentale del pagamento, sia in primo che in secondo grado, di spese vive, nessuna somma può essere liquidata a tale titolo.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico degli appellati.
Non essendo stata fornita prova documentale del pagamento del compenso al CTU non può essere accolta la richiesta di restituzione di somma versata a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Croma DC306SC nella pagina 16 di 17 verificazione del sinistro per cui è causa condanna in solido il e Controparte_2
la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_3
della complessiva somma di euro 2.542,41 oltre interessi Parte_1
compensativi, al tasso annuo dell'1%, dal 07.06.2018 sull'importo, liquidato per il danno non patrimoniale, svalutato a detta epoca e, inoltre, su detta somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 giugno, secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro CP_4
fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 2.542,41 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
Condanna, in solido, il e la al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di e, per esso, in favore dell'avv. ZO TT Parte_1
dichiaratosi anticipatario delle spese di lite per il doppio grado di giudizio;
spese liquidate, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e
CPA come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU del primo grado di giudizio a carico del
[...]
e della Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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