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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
BORDON GIANLUCA, Giudice
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6668 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, premesso di essere stato destinatario da parte di Abaco s.p.a di avviso di intimazione di pagamento al fine della riscossione di avvisi di accertamento emessi dal Comune di Camposampiero, impugna tale avviso in ragione dell'omissione della notifica, da parte del Comune, di un atto presupposto che ritiene necessario (sollecito al pagamento). Sostiene che tale situazione costituirebbe vizio procedurale comportante la nullità del successivo atto, quello ora in esame.
Abaco contrasta tale conclusione sostenendo, in presenza di una complessiva procedura del tutto regolare,
l'inapplicabilità nel caso in esame del previo sollecito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti, con riguardo al caso in esame, quanto sostenuto dal Ricorrente (l'emissione da parte del Comune di un previo sollecito) non era, ratione temporis, richiesto. L'obbligo in questione, infatti, è stato introdotto dall'art. 1 comma 795 della L. 160/2019 con decorrenza (1.1.2020) successiva a quanto ora in esame (Imu sino all'anno 2019). Il Comune pertanto non era tenuto all'invio del sollecito trattandosi di atti emessi, notificati e affidati al concessionario anteriormente all'entrata in vigore della menzionata normativa.
Le spese in favore della parte resistente vanno liquidate in complessivi euro 3000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna parte Ricorrente alle spese che liquida in euro 3000,00 complessivi.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
BORDON GIANLUCA, Giudice
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6668 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, premesso di essere stato destinatario da parte di Abaco s.p.a di avviso di intimazione di pagamento al fine della riscossione di avvisi di accertamento emessi dal Comune di Camposampiero, impugna tale avviso in ragione dell'omissione della notifica, da parte del Comune, di un atto presupposto che ritiene necessario (sollecito al pagamento). Sostiene che tale situazione costituirebbe vizio procedurale comportante la nullità del successivo atto, quello ora in esame.
Abaco contrasta tale conclusione sostenendo, in presenza di una complessiva procedura del tutto regolare,
l'inapplicabilità nel caso in esame del previo sollecito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti, con riguardo al caso in esame, quanto sostenuto dal Ricorrente (l'emissione da parte del Comune di un previo sollecito) non era, ratione temporis, richiesto. L'obbligo in questione, infatti, è stato introdotto dall'art. 1 comma 795 della L. 160/2019 con decorrenza (1.1.2020) successiva a quanto ora in esame (Imu sino all'anno 2019). Il Comune pertanto non era tenuto all'invio del sollecito trattandosi di atti emessi, notificati e affidati al concessionario anteriormente all'entrata in vigore della menzionata normativa.
Le spese in favore della parte resistente vanno liquidate in complessivi euro 3000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna parte Ricorrente alle spese che liquida in euro 3000,00 complessivi.