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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1688/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO IL ricorrente e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in suo CP_1 favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80, negati nella precedente fase amministrativa, allorquando veniva riconosciuta soggetto invalido con difficoltà persistenti (gravi) a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nonché portatrice di disabilità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice, Dott. , non reputava che la ricorrente fosse nelle condizioni sanitarie Persona_1 legittimanti l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso CP_1 il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Nello specifico il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione medica agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate (Esiti di artrodesi dorso lombare per frattura vertebrale di D12; Stato ansioso- depressivo associato a modico rallentamento ideativo;
Incontinenza urinaria), la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato, i passaggi posturali ed i trasferimenti erano possibili in autonomia rallentata con ausilio di appoggio monolaterale;
sul versante psichico: “soggetto lucido, orientato nel tempo, nello spazio e alle persone;
contegno decoroso e comportamento congruo e consono alla situazione;
attenzione spontanea e conativa stabile e conservata;
capacità percettiva pronta e corretta, non riferite dispercezioni;
non alterazioni logico-formali del pensiero;
tono dell'umore orientato in senso depressivo polarizzato su problematiche personali;
intelligenza nei limiti, critica e giudizio congrui, non rallentamento ideativo”. Talchè non essendo, nel caso in esame, in discussione le possibilità di deambulare in maniera autonoma, in merito alla possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, il consulente chiarisce puntualmente quanto segue: “dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro-cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, permette di riscontrare un rachide con contrattura della muscolatura paravertebrale, con dolore alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione antero- posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale riduzione degli altri movimenti del tronco. Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di anca e di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto e riferito doloroso nella fase di risalita”.
Al contrario, le censure mosse alla consulenza tecnica non colgono nel segno, giacchè la ricorrente si limita ad affermare che il Dott. non avrebbe tenuto in debito conto Per_1 le risultanze della visita geriatrica effettuata in data 19.6.2024 (MMSE 9/30; ADL 1/6; IADL 1/8); tuttavia, è evidente come tale certificazione non abbia trovato riscontro in sede di visita peritale. Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente, in ragione della assenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. rilasciata su apposito modulo, e vengono liquidate come in dispositivo per la sola fase di opposizione stante la costituzione dell' a mezzo di funzionario nel giudizio di atp;
per gli stessi motivi, le spese di CP_1 consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell , CP_1 liquidate in € 2.697,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico della ricorrente come da separato decreto.
Tivoli, il 24/06/2025
Il giudice
RO TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1688/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO IL ricorrente e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in suo CP_1 favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80, negati nella precedente fase amministrativa, allorquando veniva riconosciuta soggetto invalido con difficoltà persistenti (gravi) a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nonché portatrice di disabilità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice, Dott. , non reputava che la ricorrente fosse nelle condizioni sanitarie Persona_1 legittimanti l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso CP_1 il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Nello specifico il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione medica agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate (Esiti di artrodesi dorso lombare per frattura vertebrale di D12; Stato ansioso- depressivo associato a modico rallentamento ideativo;
Incontinenza urinaria), la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato, i passaggi posturali ed i trasferimenti erano possibili in autonomia rallentata con ausilio di appoggio monolaterale;
sul versante psichico: “soggetto lucido, orientato nel tempo, nello spazio e alle persone;
contegno decoroso e comportamento congruo e consono alla situazione;
attenzione spontanea e conativa stabile e conservata;
capacità percettiva pronta e corretta, non riferite dispercezioni;
non alterazioni logico-formali del pensiero;
tono dell'umore orientato in senso depressivo polarizzato su problematiche personali;
intelligenza nei limiti, critica e giudizio congrui, non rallentamento ideativo”. Talchè non essendo, nel caso in esame, in discussione le possibilità di deambulare in maniera autonoma, in merito alla possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, il consulente chiarisce puntualmente quanto segue: “dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro-cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, permette di riscontrare un rachide con contrattura della muscolatura paravertebrale, con dolore alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione antero- posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale riduzione degli altri movimenti del tronco. Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di anca e di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto e riferito doloroso nella fase di risalita”.
Al contrario, le censure mosse alla consulenza tecnica non colgono nel segno, giacchè la ricorrente si limita ad affermare che il Dott. non avrebbe tenuto in debito conto Per_1 le risultanze della visita geriatrica effettuata in data 19.6.2024 (MMSE 9/30; ADL 1/6; IADL 1/8); tuttavia, è evidente come tale certificazione non abbia trovato riscontro in sede di visita peritale. Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente, in ragione della assenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. rilasciata su apposito modulo, e vengono liquidate come in dispositivo per la sola fase di opposizione stante la costituzione dell' a mezzo di funzionario nel giudizio di atp;
per gli stessi motivi, le spese di CP_1 consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell , CP_1 liquidate in € 2.697,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico della ricorrente come da separato decreto.
Tivoli, il 24/06/2025
Il giudice
RO TI