Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 76 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Salvatore Gigliotti) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Giacinto Greco, Controparte_1
Francesco Muscari Tomaioli) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 70/2016. Ratei arretrati di pensione di vecchiaia. Compensazione con i ratei dell'assegno ordinario di invalidità percepiti nello stesso periodo.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha ottenuto l'assegno ordinario di invalidità a decorrere Parte_1 dall'agosto del 2009 e dal 1.5.2013 ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
2. L' , con comunicazione del 19.3.2015, ha disposto che la pensione, CP_2 risultante dalla trasformazione dell'assegno di invalidità, gli fosse erogata con
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3. Sulla scorta di quella comunicazione, il pensionato ha ottenuto dal tribunale di Lamezia Terme l'emissione nei confronti dell' di un decreto ingiuntivo per il CP_2
pagamento del predetto ammontare.
4. In accoglimento dell'opposizione proposta dall' , il tribunale ha CP_2
revocato il decreto ingiuntivo e ha disatteso la rivendicazione creditoria del pensionato, in quanto ha ritenuto che l'importo degli arretrati pensionistici maturati dal 1.6.2013 al
30.4.2015 sia stato correttamente compensato con l'importo dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità che l' gli ha erogato nello stesso periodo, stante la CP_2
coincidenza dei due importi, considerati al lordo, e l'incumulabilità degli stessi.
5. Il pensionato appella la sentenza per i motivi appresso riassunti ed esaminati.
6. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione CP_2
assumendola infondata, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello è infondato.
8. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che i documenti valorizzati dal tribunale in favore dell' non siano utili a dimostrare che l'importo CP_2 dei ratei pensionistici arretrati gli sia mai stato corrisposto (“è insostenibile la tesi secondo cui … quelle somme erano già state corrisposte”).
8.1. Il motivo va respinto perché è inconferente rispetto all'argomentazione posta a base della decisione appellata che rinviene la causa di estinzione del credito azionato in monitorio, avente ad oggetto i ratei pensionistici arretati, non già nell'intervenuto pagamento di quegli stessi ratei, bensì nell'incumulabilità dei relativi importi con gli importi dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità che il pensionato ha già percepito in relazione allo stesso periodo.
8.2. La causa estintiva ravvisata dal tribunale è pertanto identificabile con la compensazione del credito del pensionato con il controcredito dell' alla CP_2 restituzione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità che gli ha erogato nello stesso
Pag. 2 di 5 periodo in cui è maturato il credito pensionistico, stante l'incumulabilità delle due provvidenze (Cass. 4669/2006).
9. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante: 1) contesta la coincidenza dell'importo delle due provvidenze in ragione della propria rilevante anzianità contributiva;
2) sostiene che l'ammontare degli arretrati pensionistici, che è stato quantificato nella comunicazione posta a base del ricorso in monitorio, sconti già la detrazione delle somme “corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità”, non giustificandosi altrimenti la liquidazione degli arretrati che l' ha operato nella CP_1 ridetta comunicazione;
3) denuncia l'assenza di prova di pagamenti dell'assegno ordinario di invalidità nel periodo in cui ha maturato il credito ai ratei di pensione.
10. Nessuno di questi rilievi merita di essere condiviso.
11. Non il primo, perché a fronte delle puntuali indicazioni contabili offerte dall' (e recepite dal tribunale) circa l'importo dei ratei dell'assegno ordinario di CP_2 invalidità che ha erogato e l'importo dei ratei della pensione di vecchiaia maturati nello stesso periodo, l'appellante:
1) da un canto, si limita a sollevare una generica protesta di non corrispondenza dei due importi, senza però offrirne una quantificazione alternativa che, con specifico riguardo al periodo di interesse, compreso tra il maggio del 2013 e l'aprile del 2015, valga a smentire, già sul piano delle allegazioni, quella stessa corrispondenza;
2) d'altro canto, stigmatizza lo squilibrio tra l'entità dell'assegno ordinario erogatogli “sino al marzo del 2013 … euro 500 circa” e l'entità del rateo di pensione
“liquidato successivamente all'aprile 2016 (circa 818 euro)”, che tuttavia (a) non trova conferma nella documentazione acquisita al giudizio (dalla quale si evince invece che l'importo netto mensile dell'assegno ordinario di invalidità erogatogli nel 2013 è stato di ammontare variabile tra i 725 euro del rateo di febbraio e gli 800 euro del rateo di maggio, mentre nel corso del 2014 è stato in prevalenza pari a 708 euro mensili); (b) trascura il fatto che, nella comunicazione di liquidazione della pensione di vecchiaia del
19.3.2015, l'importo del rateo pensionistico riconosciutogli è di 800,78 euro al lordo delle trattenute fiscali (giacché nello schema di calcolo è indicata solo la trattenuta per
“quota associativa”, oltre alla “trattenuta ONPI” di un solo centesimo); (c) non confuta, con specificità di argomentazioni, quanto il tribunale ha espressamente accertato in
Pag. 3 di 5 merito all'identità degli importi lordi delle due provvidenze (cfr. l'ultimo capoverso della pagina 3 della sentenza appellata).
3) d'altro canto ancora, non considera che la tendenziale coincidenza degli importi delle due provvidenze ben si spiega in ragione del sistema di calcolo su base contributiva dell'assegno di invalidità e della sua trasformazione automatica in pensione di vecchiaia ex art. 1, c. 10, della l. n. 222 del 1984.
12. Neanche il secondo degli esposti rilievi può essere condiviso, perché nella comunicazione di liquidazione degli arretrati di pensione non si rinviene nessun riferimento all'assegno ordinario di invalidità di cui l'appellante era titolare sin dal
2009. Non sono dunque calcolati gli importi mensili dell'assegno che ricadono nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati di pensione che ha rivendicato in monitorio.
Sicché è da considerarsi una mera illazione che l' avesse già operato in sede CP_2
amministrativa il conguaglio dei relativi importi al fine di scongiurare il cumulo delle due provvidenze.
13. Non merita seguito, infine, neppure il terzo rilievo.
13.1. Sia perché si pone in contraddizione con la circostanza che alimenta l'anzidetta illazione, non potendo il pensionato sostenere che l' abbia già CP_2 correttamente conguagliato i ratei dell'assegno che gli ha erogato e poi però negare di averli percepiti.
13.2. Sia perché è inverosimile (in assenza di deduzioni che valgano a giustificare la circostanza e a renderla plausibile) che l'assegno ordinario di cui l'appellante ha fruito dall'agosto del 2009 al maggio del 2013 non gli sia più stato erogato dal mese successivo e nei successivi due anni, senza che mai egli se ne sia lamentato.
13.3. Sia perché egli ha prodotto solo lo stralcio del suo conto corrente relativo al periodo successivo ad aprile 2015 e non anche quello relativo al periodo precedente, dal quale si sarebbe potuto evincere l'effettiva cessazione degli accrediti mensili dell'assegno.
13.4. Sia soprattutto perché, come ha correttamente rilevato il tribunale,
l'avvenuta erogazione dell'assegno ordinario di invalidità anche nel periodo compreso tra giugno 2013 e aprile 2015, siccome dedotta dall' con il ricorso in opposizione a CP_2
decreto ingiuntivo, non è stata specificamente e tempestivamente contestata dall'opposto nella memoria di costituzione in giudizio e, pertanto, deve ritenersi
Pag. 4 di 5 definitivamente acclarata (Cass. 1510/2004). Ed invero: a) l' ha espressamente CP_2
dedotto che l'opposto “aveva continuato a percepire per il periodo giugno 2013 – aprile 2015 … le rate di assegno di invalidità”; b) il pensionato non ha negato la circostanza e anzi l'ha confermata sostenendo che la liquidazione degli arretrati pensionistici, operata dall' , tiene conto delle “somme corrisposte a titolo di CP_2 assegno ordinario di invalidità”; c) la mancata contestazione dell'intervenuta corresponsione concorre con i documenti prodotti dall' – che offrono una completa CP_2
indicazione dei versamenti mensili eseguiti a favore dell'odierno appellante e delle coordinate bancarie del conto corrente su cui gli sono stati accreditati – a fornire la prova presuntiva dei pagamenti che solo in appello egli sostiene di non aver percepito
(cfr. Cass. 25251/2014 e Cass. 23142/2009).
14. Ne consegue la conferma dell'impugnata sentenza.
15. Le spese si compensano tra le parti perché l'appellante ha reso la rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero in favore dei non abbienti.
16. Stante l'esito del gravame, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 17/01/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme, giudice del lavoro, n. 312/2023, pubblicata in data 18/07/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 25/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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