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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2024, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AR MO RE, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Carmen Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi , 3 1 GEN. 2124 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4207 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/03/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30/06/2022, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Genova, confermava l'affermazione di responsabilità di ST AR MO (alias Mohamed) RE per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen.e 5 d.lgs 74/2000 e, esclusa la recidiva, riduceva la pena inflitta a mesi dieci di reclusione con conferma nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ST AR MO RE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati e chiedendo in premessa di correggere ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. l'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza con riferimento al capo di imputazione, chiaramente riferito a vicenda completamente estranea ai fatti di causa. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto non determinante l'esito della consulenza tecnica d'ufficio sulla falsità delle firme, al fine di avvalorare la mancanza di consapevolezza circa la carica di amministratore di diritto-testa di legno- dell'imputato. Argomenta che la sentenza impugnata, aderendo all'operato del primo giudice, aveva completamente omesso di prendere posizione circa l'apocrifia di una serie di firme apposte sulla svariata documentazione contabile della società ATRIUM s.r.I., così omettendo di valutare l'ipotesi difensiva secondo la quale l'imputato era del tutto inconsapevole della propria nomina quale amministratore di diritto/liquidatore della predetta società; non era rilevante al predetto fine la circostanza che il ricorrente non avesse presentato denuncia querela nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di aver falsificato le firme, essendo varie le motivazioni di tale condotta ed emergendo dalle risultanze della consulenza tecnica solo l'apocrifia delle firme ma non l'attribuibilità delle stesse a soggetto determinato;
neppure era rilevante la circostanza che il ricorrente aveva rivestito la carica di amministratore della società ARCA, azionista della società ATRIUM;
la Corte di appello era incorsa in vizio di motivazione in quanto per disattendere le risultanze della consulenza di parte avrebbe dovuto disporre una perizia o argomentare in maniera puntuale in merito alla questione delle firme apposte in calce alla documentazione della società ATRIUM. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 42, comma 2, 43, comma 1 cod.pen. e 5 d.lgs 74/2000. Argomenta che il dolo richiesto per l'integrazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 è il dolo intenzionale, dovendosi rappresentare il soggetto attivo, al momento della condotta, l'evasione delle imposte come un accadimento 2 pienamente voluto;
la motivazione della Corte di appello era, pertanto, errata in diritto, nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato dal dolo eventuale. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 163 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, dando rilievo ostativo, in maniera erronea, alla non chiarezza del nome dell'imputato ed a precedente penale estintosi con riferimento al quale era decorso notevole lasso di tempo tra i fatti dedotti nella prima sentenza e quelli oggetto di giudizio. Con il quarto motivo deduce violazione degli art.20 bis e 133 cod.pen, 545 bis cod.proc.pen. e 58 I. n.689/81. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle pene sostitutive della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità, dando rilievo ostativo al precedente penale ed alla gravità del reato, con motivazione carente per essere stata omessa la valutazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508); le censure sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 3 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alle ragioni fondanti l'affermazione di penale responsabilità, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, nel richiamare e confermare la valutazione del primo giudice, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che l'imputato, quale amministratore di diritto della società Atrium srl a socio unico era onerato della presentazione della dichiarazione dei redditi e del pagamento dei tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2013, anche se mero prestanome di altro soggetto amministratore di fatto, emergendo elementi di fatto che comprovavano la consapevolezza del ruolo ricoperto e l'evidenza dell'illegalità dell'attività svolta (omessa presentazione di querela nei confronti del soggetto indicato quale amministratore di fatto, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe apposto le firme sulla documentazione contabile della società Atrium srl, imitando quella dell'imputato; provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca eseguiti nei suoi confronti, conoscenza degli accertamenti svolti dall'agenzia delle entrate nei suoi confronti); inoltre, confermando la valutazione del primo giudice, che aveva considerato quali elementi rilevanti le modalità della condotta con riferimento alle evidenti violazioni nella gestione societaria ed il comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute, i Giudici di appello hanno ritenuto sussistente il dolo di evasione, richiamando anche il consolidato principio secondo cui l'amministratore di diritto risponde del reato tributario punito a titolo di dolo specifico quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258850; cfr., altresì, Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225). Va rimarcato che la responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui (derivante dagli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la 4 legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto), obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione (Sez.3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv.283201 - 01). Inoltre, ai fini della prova della sussistenza del dolo specifico, rilevano, quali elementi dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione, il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni ovvero il complesso dei rapporti tra l'amministratore di diritto e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez.3, n. 44170 del 04/07/2023, Rv. 285221 - 01; Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018, dep.21/01/2019, Rv.275830 - 01). 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv.272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136), come avvenuto nella specie attraverso il richiamo quale elemento ostativo per la prognosi negativa al precedente penale. Nè coglie nel segno la deduzione difensiva con la quale si lamenta che il precedente penale considerato, oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. si era estinto per il decorso del tempo. Infatti, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez.3, n. 43095 del 12/10/2021,Rv.282377 - 01). 3. Inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello ha denegato la chiesta sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, rimarcando, in senso ostativo, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, il carattere specifico del precedente penale, la gravità del reato ed il comportamento processuale dell'imputato. 5 Va ricordato che la I. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico. Questa Corte ha già affermato il principio, che va condiviso, secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv.276716 - 01; Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152); ed è stato ribadito anche che anche la norma di recente introduzione di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso dell'imputato alle sanzioni sostitutive (Sez. 2 n. 43848/2023). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. Infine, va dato atto che, essendo il ricorso inammissibile, la correzione dell'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza con riferimento al capo di imputazione, deve essere richiesta al giudice che emesso la sentenza impugnata ex art. 130, comma 1, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Carmen Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi , 3 1 GEN. 2124 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4207 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/03/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30/06/2022, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Genova, confermava l'affermazione di responsabilità di ST AR MO (alias Mohamed) RE per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen.e 5 d.lgs 74/2000 e, esclusa la recidiva, riduceva la pena inflitta a mesi dieci di reclusione con conferma nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ST AR MO RE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati e chiedendo in premessa di correggere ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. l'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza con riferimento al capo di imputazione, chiaramente riferito a vicenda completamente estranea ai fatti di causa. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto non determinante l'esito della consulenza tecnica d'ufficio sulla falsità delle firme, al fine di avvalorare la mancanza di consapevolezza circa la carica di amministratore di diritto-testa di legno- dell'imputato. Argomenta che la sentenza impugnata, aderendo all'operato del primo giudice, aveva completamente omesso di prendere posizione circa l'apocrifia di una serie di firme apposte sulla svariata documentazione contabile della società ATRIUM s.r.I., così omettendo di valutare l'ipotesi difensiva secondo la quale l'imputato era del tutto inconsapevole della propria nomina quale amministratore di diritto/liquidatore della predetta società; non era rilevante al predetto fine la circostanza che il ricorrente non avesse presentato denuncia querela nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di aver falsificato le firme, essendo varie le motivazioni di tale condotta ed emergendo dalle risultanze della consulenza tecnica solo l'apocrifia delle firme ma non l'attribuibilità delle stesse a soggetto determinato;
neppure era rilevante la circostanza che il ricorrente aveva rivestito la carica di amministratore della società ARCA, azionista della società ATRIUM;
la Corte di appello era incorsa in vizio di motivazione in quanto per disattendere le risultanze della consulenza di parte avrebbe dovuto disporre una perizia o argomentare in maniera puntuale in merito alla questione delle firme apposte in calce alla documentazione della società ATRIUM. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 42, comma 2, 43, comma 1 cod.pen. e 5 d.lgs 74/2000. Argomenta che il dolo richiesto per l'integrazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 è il dolo intenzionale, dovendosi rappresentare il soggetto attivo, al momento della condotta, l'evasione delle imposte come un accadimento 2 pienamente voluto;
la motivazione della Corte di appello era, pertanto, errata in diritto, nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato dal dolo eventuale. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 163 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, dando rilievo ostativo, in maniera erronea, alla non chiarezza del nome dell'imputato ed a precedente penale estintosi con riferimento al quale era decorso notevole lasso di tempo tra i fatti dedotti nella prima sentenza e quelli oggetto di giudizio. Con il quarto motivo deduce violazione degli art.20 bis e 133 cod.pen, 545 bis cod.proc.pen. e 58 I. n.689/81. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle pene sostitutive della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità, dando rilievo ostativo al precedente penale ed alla gravità del reato, con motivazione carente per essere stata omessa la valutazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508); le censure sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 3 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alle ragioni fondanti l'affermazione di penale responsabilità, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, nel richiamare e confermare la valutazione del primo giudice, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che l'imputato, quale amministratore di diritto della società Atrium srl a socio unico era onerato della presentazione della dichiarazione dei redditi e del pagamento dei tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2013, anche se mero prestanome di altro soggetto amministratore di fatto, emergendo elementi di fatto che comprovavano la consapevolezza del ruolo ricoperto e l'evidenza dell'illegalità dell'attività svolta (omessa presentazione di querela nei confronti del soggetto indicato quale amministratore di fatto, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe apposto le firme sulla documentazione contabile della società Atrium srl, imitando quella dell'imputato; provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca eseguiti nei suoi confronti, conoscenza degli accertamenti svolti dall'agenzia delle entrate nei suoi confronti); inoltre, confermando la valutazione del primo giudice, che aveva considerato quali elementi rilevanti le modalità della condotta con riferimento alle evidenti violazioni nella gestione societaria ed il comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute, i Giudici di appello hanno ritenuto sussistente il dolo di evasione, richiamando anche il consolidato principio secondo cui l'amministratore di diritto risponde del reato tributario punito a titolo di dolo specifico quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258850; cfr., altresì, Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225). Va rimarcato che la responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui (derivante dagli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la 4 legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto), obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione (Sez.3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv.283201 - 01). Inoltre, ai fini della prova della sussistenza del dolo specifico, rilevano, quali elementi dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione, il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni ovvero il complesso dei rapporti tra l'amministratore di diritto e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez.3, n. 44170 del 04/07/2023, Rv. 285221 - 01; Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018, dep.21/01/2019, Rv.275830 - 01). 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv.272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136), come avvenuto nella specie attraverso il richiamo quale elemento ostativo per la prognosi negativa al precedente penale. Nè coglie nel segno la deduzione difensiva con la quale si lamenta che il precedente penale considerato, oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. si era estinto per il decorso del tempo. Infatti, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez.3, n. 43095 del 12/10/2021,Rv.282377 - 01). 3. Inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello ha denegato la chiesta sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, rimarcando, in senso ostativo, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, il carattere specifico del precedente penale, la gravità del reato ed il comportamento processuale dell'imputato. 5 Va ricordato che la I. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico. Questa Corte ha già affermato il principio, che va condiviso, secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv.276716 - 01; Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152); ed è stato ribadito anche che anche la norma di recente introduzione di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso dell'imputato alle sanzioni sostitutive (Sez. 2 n. 43848/2023). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. Infine, va dato atto che, essendo il ricorso inammissibile, la correzione dell'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza con riferimento al capo di imputazione, deve essere richiesta al giudice che emesso la sentenza impugnata ex art. 130, comma 1, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2023