Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 337
Articolo 2
Versione
13 luglio 1954
Art. 1.
Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45, nonche' dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, e' autorizzata, nell'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 13 luglio 1954