Provvedimento: La Mancanza del dato radiologico previsto dall'art. 142 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, abrogato dall'art. 3 della legge n. 780 del 1975, se non costituisce, di per sè stessa, elemento sufficiente per escludere la sussistenza della silicosi, rappresenta tuttavia un importante elemento ai fini del giudizio diagnostico della tecnopatia, che va compiuto utilizzando ogni possibile mezzo d'indagine clinica o strumentale. ( V 355/84, mass n 432606; ( V 6522/83, mass n 431236; ( V 3635/83, mass n 428519; ( V 2262/83, mass n 427103; ( V 1615/82, mass n 419440; ( V 1370/81, mass n 411995).*
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