Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 102
Articolo 3
Versione
18 febbraio 1992
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992