Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 102
Articolo 3
Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 102
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18 febbraio 1992
18 febbraio 1992