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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 18/11/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. dott.ssa Irene Giamminonni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 274 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pratola Parte_1 C.F._1
Peligna in Via Dei Latini presso lo studio dell'avv. Roberta Polce che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale;
-ricorrente-
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/01/1999 e residente a [...],.
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.5.2024, intitolato “Ricorso per la separazione giudiziale dei
1 coniugi”, ha chiesto l'omologa della separazione dal coniuge Parte_1 [...]
e che fosse disposta in suo favore l'assegnazione della casa coniugale in Controparte_1
Pratola Peligna in Via Marconi n.9 con affidamento condiviso dei figli e mantenimento ordinario degli stessi.
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile con in data 15.1.2018 Controparte_1
a Pratola Peligna;
- che dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]); Persona_2
- la dimora coniugale è stata fissata a Pratola Peligna in Via Marconi n. 9, casa di proprietà del;
Parte_1
- il è attualmente disoccupato e risulta attualmente detenuto presso la Casa Parte_1
Circondariale di Avezzano ed ha inoltrato istanza presso il Tribunale di
Sorveglianza di L'Aquila proc. 40/2023 Siep per la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare;
- ha abbandonato la casa coniugale dal luglio 2023 e Controparte_1 convive nella casa paterna unitamente ai suoi familiari;
- che i minori a seguito delle vicissitudini intercorse tra coniugi ed aventi ad oggetto maltrattamenti in famiglia sono stati allontanati dai genitori ed attualmente si trovano nella casa famiglia di IA (TE) “Nido del Focolare”;
- è ancora in essere il procedimento n. 1/2023 SI presso il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila che ha attualmente ritenuto il sig. non Parte_1 idoneo ad esercitare la potestà genitoriale stante la detenzione in carcere, la mancanza di lavoro e dunque di disponibilità economiche per la cura e l'istruzione della prole nonché le capacità morali di cura dei minori;
- il ricorrente nel medesimo procedimento di cui al punto precedente ha presentato istanza affinchè il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila possa autorizzare il
[...]
al mantenimento dei rapporti telefonici e cartolari con i minori in vista di un Pt_1
futuro recupero delle proprie capacità genitoriali all'esito di uno specifico programma riabilitativo;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione
2 d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare il marito a separarsi dalla moglie, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Successivamente, la difesa depositava integrazione facendo presente di chiedere la separazione giudiziale e non l'omologa.
Nonostante la rituale notifica, rimaneva contumace la sig.ra . Controparte_1
In esito alla prima udienza di comparizione in cui veniva sentito il , con Parte_1
ordinanza del 14.3.2025, stante l'assenza di convivenza dei coniugi già da tempo e la collocazione dei minori presso una casa famiglia, non veniva adottato alcun provvedimento temporaneo, ma veniva richiesta l'acquisizione di informazioni sulla situazione dei minori.
All'udienza del 18.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la difesa si riportava alle proprie richieste e depositava sentenza resa dal Tribunale di minorenni di L'Aquila del
31.7.2025 con cui veniva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e Persona_3
, la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Persona_4 Parte_1
con divieto di qualsiasi contatto anche telefonico o telematico. Controparte_1
Con ordinanza del 29.9.2025 la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
In primo luogo, va senz'altro accolta la domanda di separazione in quanto l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno dell'unione coniugale stante l'allontanamento della dall'abitazione familiare sin dal 2023 e la sua sostanziale irreperibilità. CP_1
Dal punto di vista delle condizioni della separazione, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione a sé dell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà dello stesso.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
In tema di assegnazione della casa familiare la Suprema Corte ha affermato che, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di separazione o divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla Legge 6 marzo 1987, n.74, art. 11), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione
3 del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 11/09/2018) 04-10-
2018, n. 24254).
L'assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del 2013).
Pertanto, la scelta in ordine all'assegnazione della casa familiare all'uno o all'altro coniuge, non presuppone né il titolo di proprietà o altro titolo di godimento in capo a uno dei coniugi o la difficoltà abitativa di uno di questi, ma esclusivamente la convivenza di uno dei genitori con il figlio minore o maggiorenne non autosufficiente.
Dalle risultanze dell'istruttoria, risulta pacifico e incontestato che i due figli della coppia non vivevano più, già all'epoca dell'introduzione del giudizio, con i genitori presso l'abitazione coniugale, ma erano in una casa famiglia.
Nulla deve essere disposto in merito al mantenimento e affidamento dei figli posto che, come sopra esposto, entrambi i coniugi sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale per entrambi i minori, i quali sono stati dichiarati adottabili come da sentenza del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila del 31.7.2025.
Inoltre, si fa presente che non può essere adottata alcuna pronuncia sulla richiesta di divorzio posto che nelle conclusioni del ricorso non viene specificamente proposta alcuna domanda in tal senso, la quale invece viene indicata in sede di note di trattazione scritta e solo nel corpo motivazionale del ricorso.
Del resto, la domanda di divorzio viene solo accennata nel ricorso, ma non se ne fa menzione né nelle conclusioni né nel successivo atto di integrazione della difesa che in maniera specifica informa il Tribunale di voler presentare domanda di separazione
4 giudiziale.
In considerazione della materia trattata e la contumacia della resistente le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pratola Peligna il 15.1.2018;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pratola Peligna (atto n. 1 parte I Serie A);
- rigetta le restanti domande formulate dal ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Sulmona, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. dott.ssa Irene Giamminonni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 274 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pratola Parte_1 C.F._1
Peligna in Via Dei Latini presso lo studio dell'avv. Roberta Polce che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale;
-ricorrente-
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/01/1999 e residente a [...],.
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.5.2024, intitolato “Ricorso per la separazione giudiziale dei
1 coniugi”, ha chiesto l'omologa della separazione dal coniuge Parte_1 [...]
e che fosse disposta in suo favore l'assegnazione della casa coniugale in Controparte_1
Pratola Peligna in Via Marconi n.9 con affidamento condiviso dei figli e mantenimento ordinario degli stessi.
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile con in data 15.1.2018 Controparte_1
a Pratola Peligna;
- che dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]); Persona_2
- la dimora coniugale è stata fissata a Pratola Peligna in Via Marconi n. 9, casa di proprietà del;
Parte_1
- il è attualmente disoccupato e risulta attualmente detenuto presso la Casa Parte_1
Circondariale di Avezzano ed ha inoltrato istanza presso il Tribunale di
Sorveglianza di L'Aquila proc. 40/2023 Siep per la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare;
- ha abbandonato la casa coniugale dal luglio 2023 e Controparte_1 convive nella casa paterna unitamente ai suoi familiari;
- che i minori a seguito delle vicissitudini intercorse tra coniugi ed aventi ad oggetto maltrattamenti in famiglia sono stati allontanati dai genitori ed attualmente si trovano nella casa famiglia di IA (TE) “Nido del Focolare”;
- è ancora in essere il procedimento n. 1/2023 SI presso il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila che ha attualmente ritenuto il sig. non Parte_1 idoneo ad esercitare la potestà genitoriale stante la detenzione in carcere, la mancanza di lavoro e dunque di disponibilità economiche per la cura e l'istruzione della prole nonché le capacità morali di cura dei minori;
- il ricorrente nel medesimo procedimento di cui al punto precedente ha presentato istanza affinchè il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila possa autorizzare il
[...]
al mantenimento dei rapporti telefonici e cartolari con i minori in vista di un Pt_1
futuro recupero delle proprie capacità genitoriali all'esito di uno specifico programma riabilitativo;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione
2 d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare il marito a separarsi dalla moglie, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Successivamente, la difesa depositava integrazione facendo presente di chiedere la separazione giudiziale e non l'omologa.
Nonostante la rituale notifica, rimaneva contumace la sig.ra . Controparte_1
In esito alla prima udienza di comparizione in cui veniva sentito il , con Parte_1
ordinanza del 14.3.2025, stante l'assenza di convivenza dei coniugi già da tempo e la collocazione dei minori presso una casa famiglia, non veniva adottato alcun provvedimento temporaneo, ma veniva richiesta l'acquisizione di informazioni sulla situazione dei minori.
All'udienza del 18.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la difesa si riportava alle proprie richieste e depositava sentenza resa dal Tribunale di minorenni di L'Aquila del
31.7.2025 con cui veniva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e Persona_3
, la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Persona_4 Parte_1
con divieto di qualsiasi contatto anche telefonico o telematico. Controparte_1
Con ordinanza del 29.9.2025 la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
In primo luogo, va senz'altro accolta la domanda di separazione in quanto l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno dell'unione coniugale stante l'allontanamento della dall'abitazione familiare sin dal 2023 e la sua sostanziale irreperibilità. CP_1
Dal punto di vista delle condizioni della separazione, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione a sé dell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà dello stesso.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
In tema di assegnazione della casa familiare la Suprema Corte ha affermato che, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di separazione o divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla Legge 6 marzo 1987, n.74, art. 11), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione
3 del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 11/09/2018) 04-10-
2018, n. 24254).
L'assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del 2013).
Pertanto, la scelta in ordine all'assegnazione della casa familiare all'uno o all'altro coniuge, non presuppone né il titolo di proprietà o altro titolo di godimento in capo a uno dei coniugi o la difficoltà abitativa di uno di questi, ma esclusivamente la convivenza di uno dei genitori con il figlio minore o maggiorenne non autosufficiente.
Dalle risultanze dell'istruttoria, risulta pacifico e incontestato che i due figli della coppia non vivevano più, già all'epoca dell'introduzione del giudizio, con i genitori presso l'abitazione coniugale, ma erano in una casa famiglia.
Nulla deve essere disposto in merito al mantenimento e affidamento dei figli posto che, come sopra esposto, entrambi i coniugi sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale per entrambi i minori, i quali sono stati dichiarati adottabili come da sentenza del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila del 31.7.2025.
Inoltre, si fa presente che non può essere adottata alcuna pronuncia sulla richiesta di divorzio posto che nelle conclusioni del ricorso non viene specificamente proposta alcuna domanda in tal senso, la quale invece viene indicata in sede di note di trattazione scritta e solo nel corpo motivazionale del ricorso.
Del resto, la domanda di divorzio viene solo accennata nel ricorso, ma non se ne fa menzione né nelle conclusioni né nel successivo atto di integrazione della difesa che in maniera specifica informa il Tribunale di voler presentare domanda di separazione
4 giudiziale.
In considerazione della materia trattata e la contumacia della resistente le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pratola Peligna il 15.1.2018;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pratola Peligna (atto n. 1 parte I Serie A);
- rigetta le restanti domande formulate dal ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Sulmona, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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