TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.17699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.17699/2023 promossa da
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante dott. , elettivamente domiciliato in VIA GAETA FRANCESCO 7, Parte_2
SALERNO, presso lo studio dell'avv. LABONIA SIMONE ( ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
avv. elettivamente domiciliato in VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, ROMA, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. RUFFINI GIUSEPPE ( ), che la rappresenta e difende C.F._2
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. SILVESTRINI
MARTINA ) ed all'avv. BENEDETTO CESARINI ), C.F._3 C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito -disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione -così provvedere: in via istruttoria, si insiste nella formulata richiesta di CTU [cfr. memoria ex art.171-ter c.p.c. n.2 del 02.11.2023 e note autorizzate del 30.01.2024], ossia affinché il CTU, previa acquisizione pagina 1 di 7 ed esame della documentazione già versata in atti e di quella ulteriore che il CTU andrà a ritenere pertinente e/o necessario acquisire, provveda a: 1) verificare l'applicazione di aumenti tariffari nel corso della fornitura di gas naturale, dall'inizio del rapporto (01.07.2021) e fino alla sua chiusura
(30.06.2023); 2) verificare le modalità di calcolo del prezzo di fornitura effettivamente applicate dalla società ” nel corso del rapporto;
3) verificare la correttezza, o meno, degli importi Controparte_1
addebitati a carico della società cliente, tenuto conto degli effettivi consumi di gas;
4) verificare la correttezza, o meno, degli addebiti operati dalla società fornitrice, anche alla luce del congelamento delle tariffe operato dal D.L. 09.08.2022 n.115 [Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti] convertito dalla L. 21.09.2022 n.142; 5) quantificare le maggiori somme addebitate dalla società fornitrice nel corso del rapporto di cui è causa e, conseguentemente, determinare il credito dell'utente/cliente, tenuto conto dei pagamenti da quest'ultimo effettuati;
6) riferire quant'altro utile e pertinente ai fini di causa e di giustizia. Nel merito: 1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità,
l'infondatezza e l'erroneità degli addebiti operati e contabilizzati dalla società , in Controparte_1 relazione alla fornitura di gas naturale erogata a beneficio della società ; 2) per l'effetto, Parte_1
accertare e dichiarare che la società ha corrisposto, nel corso del rapporto contrattuale, Parte_1
in favore della società , somme ultronee, maggiori ed eccedenti rispetto a quanto Controparte_1 effettivamente dovuto, pregiudizialmente quantificabili nell'importo complessivo pari ad euro
96.230,08 ovvero nella diversa (maggiore o minore) misura che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU;
3) conseguentemente, condannare la società convenuta CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso ed alla restituzione, in favore della odierna
[...]
attrice, della somma pari a complessivi euro 96.230,08 ovvero della diversa (maggiore o minore) somma ritenuta di giustizia;
4) condannare la società convenuta , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al risarcimento di ogni danno, nocumento e/o pregiudizio, patrimoniale e non, a qualunque titolo, contrattuale e/o extra-contrattuale, arrecato nei confronti della società
, anche in ragione della perdita di disponibilità delle somme ultroneamente versate da Parte_1 quest'ultima, nella misura ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo;
5) in ogni caso, respingere e rigettare in toto la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta , nonché, ogni avversa istanza e/o pretesa, siccome inammissibile Controparte_1
e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
6) conseguentemente, revocare l'ordinanza ingiuntiva pronunciata in data 14.02.2024 ed ordinare alla società convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., la restituzione dell'importo di euro 341.003,69 corrisposto dalla società
a seguito della dedotta ordinanza, oltre accessori di legge;
7) emettere ogni ulteriore Parte_1
pagina 2 di 7 provvedimento di Giustizia a tutela dei legittimi diritti dell'odierna società attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., C.A. e I.V.A., con attribuzione ex art.93 c.p.c.
Per il convenuto:
Voglia il Giudice adito: rigettare le domande proposte da in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto;
con ogni conseguenza di legge in tema di spese processuali e condanna dell'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.04.2023, la , con sede legale in Parte_1
Roma e sede operativa (uffici e stabilimento) in Nocera Superiore (SA), ha convenuto avanti a questo tribunale la , con sede in Milano, deducendo di operare nel settore conserviero Controparte_1
campano, dedita alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di frutta e ortaggi, nel territorio dell'Agro Sarnese-Nocerino; di avere stipulato, con , “in regime di Controparte_1
“mercato libero”, un contratto a tempo indeterminato, avente ad oggetto la fornitura di gas naturale, a servizio dello stabilimento industriale sito in Nocera Superiore” (cosi in atto di citazione, punto n.2, in fatto, pag.1); di avere sottoscritto, in data 27.05.2021, “l'offerta contrattuale n.12034434348809V0, con decorrenza dal 01.07.2021 e scadenza al 01.07.2022, rinnovata in data 01.06.2022 (offerta n.12034471362679), con decorrenza dal 01.07.2022 e scadenza al 01.07.2023”; di avere constatato, nel corso del rapporto contrattuale, un notevole ed ingiustificato incremento dei costi della fornitura, soprattutto in concomitanza con il periodo estivo [“Campagna Pomodoro 2021” e
[...]
], il tutto derivante da modifiche e variazioni delle condizioni contrattuali operate Parte_3
unilateralmente dalla fornitrice , sicché ne è derivato un credito, a proprio favore, pari ad euro CP_1
96.230,08, risultante dalla differenza tra i pagamenti complessivamente eseguiti e gli importi effettivamente dovuti nel periodo tra luglio 2021 ed ottobre 2022 -credito per cui agisce qui l'attore in ripetizione, sul rilievo, in punto di diritto, che le modifiche contrattuali introdotte dal fornitore, in forza delle quali è derivato l'importo qui contestato come dovuto dal somministrato, si pongono in violazione dell'art. 3 del D.L. 09.08.2022 n.115 [Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti], convertito dalla L. 21.09.2022 n.142 (c.d. Decreto Aiuti-bis), dell'art.16 delle Condizioni
Generali di Fornitura, e, altresì, degli artt.20 [Divieto delle pratiche commerciali scorrette], 21 [Azioni ingannevoli] e 22 [Omissioni ingannevoli] del Codice del Consumo (D.lgs. 06.09.2005 n.206), oltre che degli orientamenti espressi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in tema di modifica unilaterale delle condizioni negoziali di fornitura del gas, con la Delibera 12.12.2022.
pagina 3 di 7 Costituitosi con comparsa depositata in data 19.07.2023 -rispetto all'udienza del 30.11.2023, fissata con decreto ex art.171 bis cpc -la convenuta ha replicato, anzitutto, che la fornitura di gas CP_1
per cui è causa non è mai stata regolata da un contratto a tempo indeterminato, ma da contratti annuali a tempo determinato di volta in volta oggetto di specifica negoziazione tra le parti e, altresì, che il fornitore non ha mai operato modifiche e variazioni delle condizioni contrattuali originariamente pattuite tra le parti, sicché non vi è mai stata variazione unilaterale delle condizioni economiche, rimaste sempre invariate per tutto il periodo contrattuale di vigenza di ciascun contratto (comparsa, punto 3, premessa, pag.3).
Più precisamente, il convenuto evidenzia che i rapporti contrattuali tra le parti qui in lite sono stati sempre e solo regolati da contratti di durata annuale, senza tacito rinnovo, le cui condizioni economiche sono state rinegoziate di anno in anno, tenuto conto della esigenza di di prelevare il gas Parte_1
naturale prevalentemente nei mesi di luglio, agosto e settembre, sicché i contratti annuali hanno avuto come data di decorrenza quella del 1° luglio e come data di cessazione quella del 30 giugno dell'anno successivo. Quanto alle condizioni economiche, sottolinea che, nel periodo contrattuale CP_1
1/7/2020–30/6/2021, i contratti sono a mercato libero, con pattuizione di un corrispettivo a prezzo fisso, espresso in centesimi di euro per metro cubo, applicato ai volumi prelevati nel corso del mese;
per quanto invece riguarda i successivi ed ultimi due periodi contrattuali, oggetto del presente giudizio,
(1/7/2021-30/6/2022 e 1/7/2022-30/6/2023), i contratti di fornitura di gas sono stati stipulati con pattuizione di un corrispettivo non più a prezzo fisso ma a prezzo variabile o indicizzato.
Ancor più nel dettaglio, il convenuto espone che, con riferimento al contratto del 27/5/2021 (Offerta numero 12034434348809V0), con efficacia dal 1°/7/2021 al 30/6/2022, le parti hanno espressamente pattuito che il prezzo (variabile) del gas al metro cubo sarebbe stato determinato mensilmente sulla base del valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale1), al quale aggiungere lo Spread pari a 0,900
cEuro/Sm3. Tale PSV, pertanto, è il parametro preso a riferimento per determinare il quantum dovuto mensilmente dal consumatore sulla base della seguente formula di aggiornamento: Cv = PSV DA mese
+ , con Spread = 0,900 cEuro/Sm3; con riferimento al contratto del 1°/6/2022 (Offerta numero Pt_4
12034471362679), con efficacia dal 1°/7/2022 al 30/6/2023, le parti hanno espressamente previsto di prendere come riferimento il PSV per determinare il prezzo del gas al metro cubo, con uno Spread questa volta pari a 4,00 cEuro/Sm3, di modo che il quantum dovesse essere mensilmente determinato sulla base della seguente formula di aggiornamento: Cv = PSV DA mese + Spread, con Spread = 4,00
cEuro/Sm3 (comparsa citata, premessa in fatto, parr.12,13, pag.5).
pagina 4 di 7 Inoltre, il passaggio dalla tipologia contrattuale del prezzo fisso alla tipologia contrattuale del prezzo indicizzato è stato peraltro determinato da un interesse manifestato proprio dell'odierna attrice, per il tramite del proprio Amministratore Unico;
e la sottoscrizione di entrambi i contratti del 27/5/2021 e del
1°/6/2022 è stata preceduta da una apposita contrattazione tra le parti, come risulta dalla ampia corrispondenza tra le stesse intercorsa (comparsa citata, premessa in fatto, par.14, pag.5).
Con riferimento alle obiezioni attoree in punto di diritto, replica il convenuto che è qui inapplicabile il disposto dell'art.3 del cd Decreto “aiuti bis”, dato che la norma in parola riguarda il caso di modifiche unilaterali delle condizioni generali di contratto in punto prezzo della fornitura -modifiche che, qui, non vi sono mai state nel corso dell'intero rapporto negoziale (comparsa citata, punto A) 1., pag.10, in diritto), ed il quantum mensilmente dovuto dal somministrato è stato determinato sulla base di una formula di aggiornamento (Cv = PSV DA mese + Spread) originariamente pattuita sia nel contratto del
27/5/202 che nel contratto del 1°/6/2022 (ivi, stessa pag.10). Neppure, perciò, risulta in concreto violato il disposto dell'art.16.2 delle Condizioni generali di fornitura, che prevede la facoltà per il fornitore di modificare unilateralmente il contratto medesimo. Inapplicabile, infine, è la disciplina consumeristica, dato che “non può essere considerata una microimpresa ai sensi dell'art.18, Parte_1
comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, avendo un numero di dipendenti superiore a 10 e un fatturato totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni di euro. Conseguentemente, ai sensi del successivo art.19 del Codice del Consumo, lo stesso non potrebbe neanche trovare applicazione nei rapporti tra ed (comparsa citata, punto A) 3, pag.13). Parte_1 CP_1
La convenuta svolge, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al CP_1 pagamento dell'importo capitale di euro 295.464,30, oltre interessi moratori commerciali, secondo decreto legislativo n.231/2002, per il mancato pagamento delle fatture elencate alle pagine 15,16 della citata comparsa di costituzione e risposta, secondo il prospetto illustrativo a par.25, pag.8, della premessa in fatto della comparsa medesima.
Evidenzia il convenuto che controparte ha sottoscritto, in data 30.11.2021, un primo piano di rientro rateale, in relazione al contratto del maggio 2021, regolarmente eseguito (comparsa citata, premessa in fatto, par.15, pag.5); per contro, quanto al secondo piano di rientro, stipulato nel novembre 2022 e relativo al contratto del giugno 2022, l'attore si è obbligata al pagamento del residuo importo insoluto di euro 362.750,38 (ivi, par.17, pag.6), versando, tuttavia, solo l'importo di euro 155.464,44 (par.22, pag.7), lascando insoluto il residuo di euro 295.464,30 (ivi, par.25, pag.8).
Sul rilievo per cui l'attore “non solo non aveva mai contestato la debenza degli importi fatturati da ma aveva anche chiesto ed ottenuto di pagare gli stessi mediante due piani di Controparte_1
pagina 5 di 7 rientro rateale, il secondo dei quali ha avuto un'esecuzione soltanto parziale” (comparsa, par. B), pagg.13,14), il convenuto ha chiesto ingiunzione di pagamento -emessa con ordinanza ex art.186 ter cpc, in esito all'udienza del 14.02.2024.
Con gli atti conclusivi l'attore ha, in via di sintesi, riproposto, sic et simpliciter, gli argomenti svolti nell'atto introduttivo e reiterati nelle memorie depositate ex art.171 ter cpc, senza, tuttavia, replicare in modo efficace e persuasivo ai rilievi di parte convenuta, così come sopra esposti.
Ciò posto, questo giudice non può qui che ribadire la sintetica ma esauriente motivazione posta a fondamento dell'ordinanza resa ex art.186 ter cpc, senza che occorra reiterare argomenti già svolti e da intendersi qui integralmente richiamati, anche con particolare riferimento al carattere meramente esplorativo della CTU sollecitata dall'attore, e, perciò, inammissibile.
Resta da svolgere soltanto una precisazione: il convenuto ha concluso, come da epigrafe che precede, senza insistere, in apparenza, sulla domanda riconvenzionale svolta in comparsa di costituzione e risposta e su cui poggia l'ordinanza interinale adottata in corso di causa, sul rilievo -in comparsa conclusionale, a punto L., pag.5 –“di non avere più interesse ad insistere nella predetta domanda riconvenzionale”, “in considerazione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, dell'importo come sopra ingiunto ed oggetto della domanda riconvenzionale ritualmente proposta nella comparsa di costituzione e risposta”; ciò, sebbene al punto K, pag.5 della comparsa conclusionale medesima, riportandone le conclusioni, l'attore concluda -al punto 5) -per il rigetto in toto della domanda riconvenzionale del convenuto e, al successivo punto 6 -per la revoca dell'ordinanza ingiuntiva, con condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di euro 341.003,69 versato da in Parte_1 esecuzione dell'ingiunzione medesima -versamento che, come risulta dal par. III.3 della memoria conclusionale di parte attrice, a pag.12 -è stato spontaneamente effettuato “al solo scopo di evitare azioni esecutive, senza riconoscimento alcuno e con salvezza di ogni reciproco diritto ed eccezione”.
Appare evidente, quindi, che la rinuncia alla riconvenzionale del convenuto poggia su un presupposto inesistente, con l'inevitabile conseguenza che non può avere rilevanza al fine di escludere la persistente intenzione del convenuto medesimo di sentire accogliere nel merito ed in via definitiva la domanda riconvenzionale in parola, a conferma dell'ordinanza interinale, e su cui tale ingiunzione poggia.
Al pieno accoglimento della riconvenzionale del convenuto ed al totale rigetto delle domande attoree segue, ex art.91 cpc, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di , CP_1
liquidate come in dispositivo, secondo la nota depositata in allegato alla memoria di replica 10.03.25.
Non si configurano, infine, i requisiti per la condanna dell'attore ex art.96 cpc.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto previa Controparte_1 conferma dell'ordinanza interinale resa ex art.186 ter cpc in data 14.02.2024, e preso atto del totale pagamento effettuato dall'attore, accerta il diritto del convenuto a pretendere l'importo capitale di euro 295.464,30, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, spese di procedimento ed accessori liquidati nell'ordinanza medesima;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1.214,00 per spese ed €43.791,80 per onorari, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.17699/2023 promossa da
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante dott. , elettivamente domiciliato in VIA GAETA FRANCESCO 7, Parte_2
SALERNO, presso lo studio dell'avv. LABONIA SIMONE ( ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
avv. elettivamente domiciliato in VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, ROMA, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. RUFFINI GIUSEPPE ( ), che la rappresenta e difende C.F._2
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. SILVESTRINI
MARTINA ) ed all'avv. BENEDETTO CESARINI ), C.F._3 C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito -disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione -così provvedere: in via istruttoria, si insiste nella formulata richiesta di CTU [cfr. memoria ex art.171-ter c.p.c. n.2 del 02.11.2023 e note autorizzate del 30.01.2024], ossia affinché il CTU, previa acquisizione pagina 1 di 7 ed esame della documentazione già versata in atti e di quella ulteriore che il CTU andrà a ritenere pertinente e/o necessario acquisire, provveda a: 1) verificare l'applicazione di aumenti tariffari nel corso della fornitura di gas naturale, dall'inizio del rapporto (01.07.2021) e fino alla sua chiusura
(30.06.2023); 2) verificare le modalità di calcolo del prezzo di fornitura effettivamente applicate dalla società ” nel corso del rapporto;
3) verificare la correttezza, o meno, degli importi Controparte_1
addebitati a carico della società cliente, tenuto conto degli effettivi consumi di gas;
4) verificare la correttezza, o meno, degli addebiti operati dalla società fornitrice, anche alla luce del congelamento delle tariffe operato dal D.L. 09.08.2022 n.115 [Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti] convertito dalla L. 21.09.2022 n.142; 5) quantificare le maggiori somme addebitate dalla società fornitrice nel corso del rapporto di cui è causa e, conseguentemente, determinare il credito dell'utente/cliente, tenuto conto dei pagamenti da quest'ultimo effettuati;
6) riferire quant'altro utile e pertinente ai fini di causa e di giustizia. Nel merito: 1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità,
l'infondatezza e l'erroneità degli addebiti operati e contabilizzati dalla società , in Controparte_1 relazione alla fornitura di gas naturale erogata a beneficio della società ; 2) per l'effetto, Parte_1
accertare e dichiarare che la società ha corrisposto, nel corso del rapporto contrattuale, Parte_1
in favore della società , somme ultronee, maggiori ed eccedenti rispetto a quanto Controparte_1 effettivamente dovuto, pregiudizialmente quantificabili nell'importo complessivo pari ad euro
96.230,08 ovvero nella diversa (maggiore o minore) misura che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU;
3) conseguentemente, condannare la società convenuta CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso ed alla restituzione, in favore della odierna
[...]
attrice, della somma pari a complessivi euro 96.230,08 ovvero della diversa (maggiore o minore) somma ritenuta di giustizia;
4) condannare la società convenuta , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al risarcimento di ogni danno, nocumento e/o pregiudizio, patrimoniale e non, a qualunque titolo, contrattuale e/o extra-contrattuale, arrecato nei confronti della società
, anche in ragione della perdita di disponibilità delle somme ultroneamente versate da Parte_1 quest'ultima, nella misura ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo;
5) in ogni caso, respingere e rigettare in toto la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta , nonché, ogni avversa istanza e/o pretesa, siccome inammissibile Controparte_1
e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
6) conseguentemente, revocare l'ordinanza ingiuntiva pronunciata in data 14.02.2024 ed ordinare alla società convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., la restituzione dell'importo di euro 341.003,69 corrisposto dalla società
a seguito della dedotta ordinanza, oltre accessori di legge;
7) emettere ogni ulteriore Parte_1
pagina 2 di 7 provvedimento di Giustizia a tutela dei legittimi diritti dell'odierna società attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., C.A. e I.V.A., con attribuzione ex art.93 c.p.c.
Per il convenuto:
Voglia il Giudice adito: rigettare le domande proposte da in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto;
con ogni conseguenza di legge in tema di spese processuali e condanna dell'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.04.2023, la , con sede legale in Parte_1
Roma e sede operativa (uffici e stabilimento) in Nocera Superiore (SA), ha convenuto avanti a questo tribunale la , con sede in Milano, deducendo di operare nel settore conserviero Controparte_1
campano, dedita alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di frutta e ortaggi, nel territorio dell'Agro Sarnese-Nocerino; di avere stipulato, con , “in regime di Controparte_1
“mercato libero”, un contratto a tempo indeterminato, avente ad oggetto la fornitura di gas naturale, a servizio dello stabilimento industriale sito in Nocera Superiore” (cosi in atto di citazione, punto n.2, in fatto, pag.1); di avere sottoscritto, in data 27.05.2021, “l'offerta contrattuale n.12034434348809V0, con decorrenza dal 01.07.2021 e scadenza al 01.07.2022, rinnovata in data 01.06.2022 (offerta n.12034471362679), con decorrenza dal 01.07.2022 e scadenza al 01.07.2023”; di avere constatato, nel corso del rapporto contrattuale, un notevole ed ingiustificato incremento dei costi della fornitura, soprattutto in concomitanza con il periodo estivo [“Campagna Pomodoro 2021” e
[...]
], il tutto derivante da modifiche e variazioni delle condizioni contrattuali operate Parte_3
unilateralmente dalla fornitrice , sicché ne è derivato un credito, a proprio favore, pari ad euro CP_1
96.230,08, risultante dalla differenza tra i pagamenti complessivamente eseguiti e gli importi effettivamente dovuti nel periodo tra luglio 2021 ed ottobre 2022 -credito per cui agisce qui l'attore in ripetizione, sul rilievo, in punto di diritto, che le modifiche contrattuali introdotte dal fornitore, in forza delle quali è derivato l'importo qui contestato come dovuto dal somministrato, si pongono in violazione dell'art. 3 del D.L. 09.08.2022 n.115 [Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti], convertito dalla L. 21.09.2022 n.142 (c.d. Decreto Aiuti-bis), dell'art.16 delle Condizioni
Generali di Fornitura, e, altresì, degli artt.20 [Divieto delle pratiche commerciali scorrette], 21 [Azioni ingannevoli] e 22 [Omissioni ingannevoli] del Codice del Consumo (D.lgs. 06.09.2005 n.206), oltre che degli orientamenti espressi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in tema di modifica unilaterale delle condizioni negoziali di fornitura del gas, con la Delibera 12.12.2022.
pagina 3 di 7 Costituitosi con comparsa depositata in data 19.07.2023 -rispetto all'udienza del 30.11.2023, fissata con decreto ex art.171 bis cpc -la convenuta ha replicato, anzitutto, che la fornitura di gas CP_1
per cui è causa non è mai stata regolata da un contratto a tempo indeterminato, ma da contratti annuali a tempo determinato di volta in volta oggetto di specifica negoziazione tra le parti e, altresì, che il fornitore non ha mai operato modifiche e variazioni delle condizioni contrattuali originariamente pattuite tra le parti, sicché non vi è mai stata variazione unilaterale delle condizioni economiche, rimaste sempre invariate per tutto il periodo contrattuale di vigenza di ciascun contratto (comparsa, punto 3, premessa, pag.3).
Più precisamente, il convenuto evidenzia che i rapporti contrattuali tra le parti qui in lite sono stati sempre e solo regolati da contratti di durata annuale, senza tacito rinnovo, le cui condizioni economiche sono state rinegoziate di anno in anno, tenuto conto della esigenza di di prelevare il gas Parte_1
naturale prevalentemente nei mesi di luglio, agosto e settembre, sicché i contratti annuali hanno avuto come data di decorrenza quella del 1° luglio e come data di cessazione quella del 30 giugno dell'anno successivo. Quanto alle condizioni economiche, sottolinea che, nel periodo contrattuale CP_1
1/7/2020–30/6/2021, i contratti sono a mercato libero, con pattuizione di un corrispettivo a prezzo fisso, espresso in centesimi di euro per metro cubo, applicato ai volumi prelevati nel corso del mese;
per quanto invece riguarda i successivi ed ultimi due periodi contrattuali, oggetto del presente giudizio,
(1/7/2021-30/6/2022 e 1/7/2022-30/6/2023), i contratti di fornitura di gas sono stati stipulati con pattuizione di un corrispettivo non più a prezzo fisso ma a prezzo variabile o indicizzato.
Ancor più nel dettaglio, il convenuto espone che, con riferimento al contratto del 27/5/2021 (Offerta numero 12034434348809V0), con efficacia dal 1°/7/2021 al 30/6/2022, le parti hanno espressamente pattuito che il prezzo (variabile) del gas al metro cubo sarebbe stato determinato mensilmente sulla base del valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale1), al quale aggiungere lo Spread pari a 0,900
cEuro/Sm3. Tale PSV, pertanto, è il parametro preso a riferimento per determinare il quantum dovuto mensilmente dal consumatore sulla base della seguente formula di aggiornamento: Cv = PSV DA mese
+ , con Spread = 0,900 cEuro/Sm3; con riferimento al contratto del 1°/6/2022 (Offerta numero Pt_4
12034471362679), con efficacia dal 1°/7/2022 al 30/6/2023, le parti hanno espressamente previsto di prendere come riferimento il PSV per determinare il prezzo del gas al metro cubo, con uno Spread questa volta pari a 4,00 cEuro/Sm3, di modo che il quantum dovesse essere mensilmente determinato sulla base della seguente formula di aggiornamento: Cv = PSV DA mese + Spread, con Spread = 4,00
cEuro/Sm3 (comparsa citata, premessa in fatto, parr.12,13, pag.5).
pagina 4 di 7 Inoltre, il passaggio dalla tipologia contrattuale del prezzo fisso alla tipologia contrattuale del prezzo indicizzato è stato peraltro determinato da un interesse manifestato proprio dell'odierna attrice, per il tramite del proprio Amministratore Unico;
e la sottoscrizione di entrambi i contratti del 27/5/2021 e del
1°/6/2022 è stata preceduta da una apposita contrattazione tra le parti, come risulta dalla ampia corrispondenza tra le stesse intercorsa (comparsa citata, premessa in fatto, par.14, pag.5).
Con riferimento alle obiezioni attoree in punto di diritto, replica il convenuto che è qui inapplicabile il disposto dell'art.3 del cd Decreto “aiuti bis”, dato che la norma in parola riguarda il caso di modifiche unilaterali delle condizioni generali di contratto in punto prezzo della fornitura -modifiche che, qui, non vi sono mai state nel corso dell'intero rapporto negoziale (comparsa citata, punto A) 1., pag.10, in diritto), ed il quantum mensilmente dovuto dal somministrato è stato determinato sulla base di una formula di aggiornamento (Cv = PSV DA mese + Spread) originariamente pattuita sia nel contratto del
27/5/202 che nel contratto del 1°/6/2022 (ivi, stessa pag.10). Neppure, perciò, risulta in concreto violato il disposto dell'art.16.2 delle Condizioni generali di fornitura, che prevede la facoltà per il fornitore di modificare unilateralmente il contratto medesimo. Inapplicabile, infine, è la disciplina consumeristica, dato che “non può essere considerata una microimpresa ai sensi dell'art.18, Parte_1
comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, avendo un numero di dipendenti superiore a 10 e un fatturato totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni di euro. Conseguentemente, ai sensi del successivo art.19 del Codice del Consumo, lo stesso non potrebbe neanche trovare applicazione nei rapporti tra ed (comparsa citata, punto A) 3, pag.13). Parte_1 CP_1
La convenuta svolge, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al CP_1 pagamento dell'importo capitale di euro 295.464,30, oltre interessi moratori commerciali, secondo decreto legislativo n.231/2002, per il mancato pagamento delle fatture elencate alle pagine 15,16 della citata comparsa di costituzione e risposta, secondo il prospetto illustrativo a par.25, pag.8, della premessa in fatto della comparsa medesima.
Evidenzia il convenuto che controparte ha sottoscritto, in data 30.11.2021, un primo piano di rientro rateale, in relazione al contratto del maggio 2021, regolarmente eseguito (comparsa citata, premessa in fatto, par.15, pag.5); per contro, quanto al secondo piano di rientro, stipulato nel novembre 2022 e relativo al contratto del giugno 2022, l'attore si è obbligata al pagamento del residuo importo insoluto di euro 362.750,38 (ivi, par.17, pag.6), versando, tuttavia, solo l'importo di euro 155.464,44 (par.22, pag.7), lascando insoluto il residuo di euro 295.464,30 (ivi, par.25, pag.8).
Sul rilievo per cui l'attore “non solo non aveva mai contestato la debenza degli importi fatturati da ma aveva anche chiesto ed ottenuto di pagare gli stessi mediante due piani di Controparte_1
pagina 5 di 7 rientro rateale, il secondo dei quali ha avuto un'esecuzione soltanto parziale” (comparsa, par. B), pagg.13,14), il convenuto ha chiesto ingiunzione di pagamento -emessa con ordinanza ex art.186 ter cpc, in esito all'udienza del 14.02.2024.
Con gli atti conclusivi l'attore ha, in via di sintesi, riproposto, sic et simpliciter, gli argomenti svolti nell'atto introduttivo e reiterati nelle memorie depositate ex art.171 ter cpc, senza, tuttavia, replicare in modo efficace e persuasivo ai rilievi di parte convenuta, così come sopra esposti.
Ciò posto, questo giudice non può qui che ribadire la sintetica ma esauriente motivazione posta a fondamento dell'ordinanza resa ex art.186 ter cpc, senza che occorra reiterare argomenti già svolti e da intendersi qui integralmente richiamati, anche con particolare riferimento al carattere meramente esplorativo della CTU sollecitata dall'attore, e, perciò, inammissibile.
Resta da svolgere soltanto una precisazione: il convenuto ha concluso, come da epigrafe che precede, senza insistere, in apparenza, sulla domanda riconvenzionale svolta in comparsa di costituzione e risposta e su cui poggia l'ordinanza interinale adottata in corso di causa, sul rilievo -in comparsa conclusionale, a punto L., pag.5 –“di non avere più interesse ad insistere nella predetta domanda riconvenzionale”, “in considerazione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, dell'importo come sopra ingiunto ed oggetto della domanda riconvenzionale ritualmente proposta nella comparsa di costituzione e risposta”; ciò, sebbene al punto K, pag.5 della comparsa conclusionale medesima, riportandone le conclusioni, l'attore concluda -al punto 5) -per il rigetto in toto della domanda riconvenzionale del convenuto e, al successivo punto 6 -per la revoca dell'ordinanza ingiuntiva, con condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di euro 341.003,69 versato da in Parte_1 esecuzione dell'ingiunzione medesima -versamento che, come risulta dal par. III.3 della memoria conclusionale di parte attrice, a pag.12 -è stato spontaneamente effettuato “al solo scopo di evitare azioni esecutive, senza riconoscimento alcuno e con salvezza di ogni reciproco diritto ed eccezione”.
Appare evidente, quindi, che la rinuncia alla riconvenzionale del convenuto poggia su un presupposto inesistente, con l'inevitabile conseguenza che non può avere rilevanza al fine di escludere la persistente intenzione del convenuto medesimo di sentire accogliere nel merito ed in via definitiva la domanda riconvenzionale in parola, a conferma dell'ordinanza interinale, e su cui tale ingiunzione poggia.
Al pieno accoglimento della riconvenzionale del convenuto ed al totale rigetto delle domande attoree segue, ex art.91 cpc, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di , CP_1
liquidate come in dispositivo, secondo la nota depositata in allegato alla memoria di replica 10.03.25.
Non si configurano, infine, i requisiti per la condanna dell'attore ex art.96 cpc.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto previa Controparte_1 conferma dell'ordinanza interinale resa ex art.186 ter cpc in data 14.02.2024, e preso atto del totale pagamento effettuato dall'attore, accerta il diritto del convenuto a pretendere l'importo capitale di euro 295.464,30, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, spese di procedimento ed accessori liquidati nell'ordinanza medesima;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1.214,00 per spese ed €43.791,80 per onorari, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 7 di 7