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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Silvia Brat Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2557/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 09/09/2024
da
SI DE (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in VIA
MAZZINI, 1A 20030 SENAGO presso lo studio dell'avv. BASILICO ANDREA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARRARO ALESSIA
([...]) con Studio in VIA MAZZINI, 1A 20030 SENAGO;
APPELLANTE
pagina 1 di 7 contro
COMUNE DI LEGNANO (C.F. 00807960158), elettivamente domiciliato in VIA P.R.
GIULIANI 20851 LISSONE presso lo studio dell'avv. PAGANELLI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da note conclusive e atti introduttivi.
Per la riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 241/2024, pubblicata il
9.2.2024.
Ritenuto di decidere nelle forme e nei modi di cui agli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c.;
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato MO ES conveniva in giudizio il
Comune di Legnano, allegando che in data 26.5.2018 ad ore 12,30 circa, mentre era alla guida del motociclo Ducati Monster 620 targato DH72004, cadeva sulla rotatoria per la presenza in carreggiata di una buca profonda dalla quale sporgeva un chiusino, situato sulla via Biella all'intersezione con la via Privata Treviso, in Legnano;
- in conseguenza dell'evento, l'attrice allegava di aver riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per asseriti € 247.984,95, di cui chiedeva il risarcimento;
- il Comune si costituiva eccependo che la condotta della danneggiata era stata causa unica della caduta, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
- all'esito dell'istruttoria, espletata anche la CTU medico legale, il Tribunale di Busto
Arsizio, con la sentenza n. 241/2024, pubblicata il 9.2.2024 dichiarava “la concorrente
pagina 2 di 7 responsabilità di MO ES e del Comune di Legnano nella misura, rispettivamente del
60% e del 40% nella produzione dell'incidente verificatosi il 26.5.2018” e per l'effetto, condannava “il Comune di Legnano a corrispondere a MO ES, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 16.338,00…”, compensando altresì le spese di lite in misura del 50%;
- l'appellante ha impugnato la sentenza denunciando:
1) l'errata statuizione in relazione al concorso di responsabilità del danneggiato, nonché il vizio di motivazione sul punto;
2) l'erronea quantificazione delle somme dovute a titolo di danno patrimoniale, con riferimento alle spese mediche erroneamente non riconosciute (segnatamente, spese per l'assistenza psicoterapeutica);
3) l'erronea conseguente condanna alle spese di lite;
- il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
- il procedimento, attesa la materia del contendere, è stato assegnato al Presidente relatore ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.;
- in sede di prima udienza le parti hanno chiesto di trattenere in decisione la causa e la
Corte ha disposto per l'effetto il rinvio all'odierna udienza, da tenersi in forma cartolare, ex artt. 350 bis, 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di memorie e note sostitutive;
considerato che
- la sentenza impugnata, correttamente ricostruendo la dinamica dei fatti, evidenzia la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro nella misura del 60%;
- come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta colposa della vittima, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, ben può rivestire rilevanza ai fini risarcitori pagina 3 di 7 sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c., comma 2 (Cass. n. 26524/2020);
- il fatto del danneggiato, invero, pur non presentando un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, si affianca ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, con la precisazione che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cass.
n. 9315/2019);
- nel caso di specie, il tombino ammalorato, causa della caduta, costituiva un ostacolo superabile con la dovuta attenzione, come dimostrato dal fatto che gli altri motociclisti, antistanti alla danneggiata, erano riusciti ad evitare l'ostacolo dopo averlo avvistato;
- il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in assenza particolari condizioni metereologiche che impedissero o limitassero la visibilità;
- la res identificata come causa della caduta, presentava, peraltro notevoli dimensioni e appariva, quindi, facilmente visibile;
il tombino in questione occupava, inoltre, solo una parte della carreggiata, per cui avrebbe potuto essere evitato dalla motociclista, tenuto conto che in quel momento non stavano sopraggiungendo altri mezzi (cfr. dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado);
- l'evento lesivo in concreto verificatosi è da ritenersi dunque conseguenza del tombino in custodia al Comune convenuto, ma anche e prevalentemente della condotta della stessa pagina 4 di 7 danneggiata, dal momento che qualsiasi altro soggetto, nelle medesime condizioni, si sarebbe avveduto del pericolo e avrebbe tenuto una condotta più adeguata allo stato dei luoghi nel senso sopra rilevato, ossia deviando la propria traiettoria una volta avvistato l'ostacolo e prestando maggiore attenzione alla strada (peraltro, il fatto che l'odierna appellante avesse conseguito la patente di guida per motocicli meno di un mese prima dell'incidente - cfr. doc. 20, fascicolo di parte attrice - imponeva alla stessa un livello superiore di attenzione);
- è accertato, dunque, che la condotta della danneggiata ha contribuito in maniera preponderante alla causazione del sinistro, atteso che, regolando la velocità o comunque prestando la dovuta attenzione, sulla base delle sue capacità, sarebbe stata in grado di cambiare traiettoria, superando così l'ostacolo in questione, senza perdere il controllo del mezzo;
- non è conferente, invece, l'affermazione dell'appellante, secondo cui la condotta del danneggiato rileverebbe solo quando imprevedibile e non prevenibile;
come chiarisce la giurisprudenza, infatti (Cass. n. 39965/2021, Cass. n. 4051/2023), l'imprevedibilità e non prevenibilità rileva solo ai fini dell'integrazione del fortuito e non anche per la riduzione del risarcimento dovuto (cfr. anche Cass. n. 4208/2017);
- in conclusione, ferma la responsabilità del custode, l'evento non si sarebbe verificato se la danneggiata avesse proceduto con un grado di maggiore attenzione;
- è dunque corretta la statuizione del primo giudice sul punto, mentre è infondato il primo motivo di appello;
- ugualmente non ha pregio la seconda censura, con cui l'appellante si duole dell'omessa liquidazione delle spese sostenute per la psicoterapia, atteso che non è provata la loro relazione col sinistro, anche alla luce della CTU medica, che non le conteggia fra gli effetti delle lesioni riportate;
appare difficile, d'altronde, riconoscere un nesso fra tali spese e l'incidente in concreto verificatosi anche avvalendosi di presunzioni semplici o ragionando in termini indiziari, mancando una pluralità di elementi seri e concordanti in tal senso;
pagina 5 di 7 - infondato è, inoltre, l'ultimo motivo, il quale sottende la riforma della sentenza impugnata e la conseguente revisione della regolazione delle spese di primo grado;
- sono, infine, irrilevanti le istanze istruttorie reiterate e la richiesta di prova testimoniale, vertente su fatti già pacifici o non contestati (quali la responsabilità del Comune, il rapporto di custodia, lo stato dei luoghi) ovvero su circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
- del tutto esplorativa, inoltre, è la richiesta di CTU cinematica;
- per tutte queste ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Comune appellato, da liquidarsi in considerazione del valore della causa (euro 51.629,44), determinato sulla base del disputatum (Cass., ord. 12 giugno 2019, n. 15857);
- le spese di lite vanno quindi liquidate in euro 2.058,00 per la fase di studio, in euro
1.418,00 per la fase introduttiva e in euro 1.735,00 per quella decisionale, vista l'attività minima svolta in quest'ultima fase;
il tutto oltre IVA, c.p.a., rimborso c.u. e accessori di legge;
- sussistono, da ultimo, i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da MO ES e per l'effetto conferma la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio, n. 241/2024, pubblicata il 9.2.2024;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Legnano, da liquidarsi in euro 2.058,00 per compensi - fase di studio, euro 1.418,00 per la fase pagina 6 di 7 introduttiva, euro 1.735,00 per la fase decisionale, il tutto oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Silvia Brat Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2557/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 09/09/2024
da
SI DE (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in VIA
MAZZINI, 1A 20030 SENAGO presso lo studio dell'avv. BASILICO ANDREA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARRARO ALESSIA
([...]) con Studio in VIA MAZZINI, 1A 20030 SENAGO;
APPELLANTE
pagina 1 di 7 contro
COMUNE DI LEGNANO (C.F. 00807960158), elettivamente domiciliato in VIA P.R.
GIULIANI 20851 LISSONE presso lo studio dell'avv. PAGANELLI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da note conclusive e atti introduttivi.
Per la riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 241/2024, pubblicata il
9.2.2024.
Ritenuto di decidere nelle forme e nei modi di cui agli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c.;
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato MO ES conveniva in giudizio il
Comune di Legnano, allegando che in data 26.5.2018 ad ore 12,30 circa, mentre era alla guida del motociclo Ducati Monster 620 targato DH72004, cadeva sulla rotatoria per la presenza in carreggiata di una buca profonda dalla quale sporgeva un chiusino, situato sulla via Biella all'intersezione con la via Privata Treviso, in Legnano;
- in conseguenza dell'evento, l'attrice allegava di aver riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per asseriti € 247.984,95, di cui chiedeva il risarcimento;
- il Comune si costituiva eccependo che la condotta della danneggiata era stata causa unica della caduta, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
- all'esito dell'istruttoria, espletata anche la CTU medico legale, il Tribunale di Busto
Arsizio, con la sentenza n. 241/2024, pubblicata il 9.2.2024 dichiarava “la concorrente
pagina 2 di 7 responsabilità di MO ES e del Comune di Legnano nella misura, rispettivamente del
60% e del 40% nella produzione dell'incidente verificatosi il 26.5.2018” e per l'effetto, condannava “il Comune di Legnano a corrispondere a MO ES, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 16.338,00…”, compensando altresì le spese di lite in misura del 50%;
- l'appellante ha impugnato la sentenza denunciando:
1) l'errata statuizione in relazione al concorso di responsabilità del danneggiato, nonché il vizio di motivazione sul punto;
2) l'erronea quantificazione delle somme dovute a titolo di danno patrimoniale, con riferimento alle spese mediche erroneamente non riconosciute (segnatamente, spese per l'assistenza psicoterapeutica);
3) l'erronea conseguente condanna alle spese di lite;
- il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
- il procedimento, attesa la materia del contendere, è stato assegnato al Presidente relatore ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.;
- in sede di prima udienza le parti hanno chiesto di trattenere in decisione la causa e la
Corte ha disposto per l'effetto il rinvio all'odierna udienza, da tenersi in forma cartolare, ex artt. 350 bis, 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di memorie e note sostitutive;
considerato che
- la sentenza impugnata, correttamente ricostruendo la dinamica dei fatti, evidenzia la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro nella misura del 60%;
- come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta colposa della vittima, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, ben può rivestire rilevanza ai fini risarcitori pagina 3 di 7 sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c., comma 2 (Cass. n. 26524/2020);
- il fatto del danneggiato, invero, pur non presentando un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, si affianca ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, con la precisazione che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cass.
n. 9315/2019);
- nel caso di specie, il tombino ammalorato, causa della caduta, costituiva un ostacolo superabile con la dovuta attenzione, come dimostrato dal fatto che gli altri motociclisti, antistanti alla danneggiata, erano riusciti ad evitare l'ostacolo dopo averlo avvistato;
- il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in assenza particolari condizioni metereologiche che impedissero o limitassero la visibilità;
- la res identificata come causa della caduta, presentava, peraltro notevoli dimensioni e appariva, quindi, facilmente visibile;
il tombino in questione occupava, inoltre, solo una parte della carreggiata, per cui avrebbe potuto essere evitato dalla motociclista, tenuto conto che in quel momento non stavano sopraggiungendo altri mezzi (cfr. dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado);
- l'evento lesivo in concreto verificatosi è da ritenersi dunque conseguenza del tombino in custodia al Comune convenuto, ma anche e prevalentemente della condotta della stessa pagina 4 di 7 danneggiata, dal momento che qualsiasi altro soggetto, nelle medesime condizioni, si sarebbe avveduto del pericolo e avrebbe tenuto una condotta più adeguata allo stato dei luoghi nel senso sopra rilevato, ossia deviando la propria traiettoria una volta avvistato l'ostacolo e prestando maggiore attenzione alla strada (peraltro, il fatto che l'odierna appellante avesse conseguito la patente di guida per motocicli meno di un mese prima dell'incidente - cfr. doc. 20, fascicolo di parte attrice - imponeva alla stessa un livello superiore di attenzione);
- è accertato, dunque, che la condotta della danneggiata ha contribuito in maniera preponderante alla causazione del sinistro, atteso che, regolando la velocità o comunque prestando la dovuta attenzione, sulla base delle sue capacità, sarebbe stata in grado di cambiare traiettoria, superando così l'ostacolo in questione, senza perdere il controllo del mezzo;
- non è conferente, invece, l'affermazione dell'appellante, secondo cui la condotta del danneggiato rileverebbe solo quando imprevedibile e non prevenibile;
come chiarisce la giurisprudenza, infatti (Cass. n. 39965/2021, Cass. n. 4051/2023), l'imprevedibilità e non prevenibilità rileva solo ai fini dell'integrazione del fortuito e non anche per la riduzione del risarcimento dovuto (cfr. anche Cass. n. 4208/2017);
- in conclusione, ferma la responsabilità del custode, l'evento non si sarebbe verificato se la danneggiata avesse proceduto con un grado di maggiore attenzione;
- è dunque corretta la statuizione del primo giudice sul punto, mentre è infondato il primo motivo di appello;
- ugualmente non ha pregio la seconda censura, con cui l'appellante si duole dell'omessa liquidazione delle spese sostenute per la psicoterapia, atteso che non è provata la loro relazione col sinistro, anche alla luce della CTU medica, che non le conteggia fra gli effetti delle lesioni riportate;
appare difficile, d'altronde, riconoscere un nesso fra tali spese e l'incidente in concreto verificatosi anche avvalendosi di presunzioni semplici o ragionando in termini indiziari, mancando una pluralità di elementi seri e concordanti in tal senso;
pagina 5 di 7 - infondato è, inoltre, l'ultimo motivo, il quale sottende la riforma della sentenza impugnata e la conseguente revisione della regolazione delle spese di primo grado;
- sono, infine, irrilevanti le istanze istruttorie reiterate e la richiesta di prova testimoniale, vertente su fatti già pacifici o non contestati (quali la responsabilità del Comune, il rapporto di custodia, lo stato dei luoghi) ovvero su circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
- del tutto esplorativa, inoltre, è la richiesta di CTU cinematica;
- per tutte queste ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Comune appellato, da liquidarsi in considerazione del valore della causa (euro 51.629,44), determinato sulla base del disputatum (Cass., ord. 12 giugno 2019, n. 15857);
- le spese di lite vanno quindi liquidate in euro 2.058,00 per la fase di studio, in euro
1.418,00 per la fase introduttiva e in euro 1.735,00 per quella decisionale, vista l'attività minima svolta in quest'ultima fase;
il tutto oltre IVA, c.p.a., rimborso c.u. e accessori di legge;
- sussistono, da ultimo, i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da MO ES e per l'effetto conferma la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio, n. 241/2024, pubblicata il 9.2.2024;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Legnano, da liquidarsi in euro 2.058,00 per compensi - fase di studio, euro 1.418,00 per la fase pagina 6 di 7 introduttiva, euro 1.735,00 per la fase decisionale, il tutto oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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