Sentenza 29 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 43908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43908 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/1/2018 del Tribunale di Roma sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
Udito l'Avv. Maurizio Giannone che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma con sentenza in data 22 gennaio 2018 ha condannato alla sola pena pecuniaria RE TE, per il reato di incauto acquisto di buoni carburante di provenienza delittuosa.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge, in riferimento all'art. 712 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. B) cod. proc. pen., in relazione al riconosciuto elemento psicologico del reato contestato;
le caratteristiche dei beni, del prezzo corrisposto e del rapporto personale con il soggetto cedente dovevano imporre l'assoluzione dell'imputato, non essendo possibile alcuna censura in ordine alle verifiche che l'imputata avrebbe dovuto eseguire sulla provenienza dei buoni acquistati.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen., per aver omesso la sentenza di dichiarare la già maturata prescrizione della contravvenzione, consumata al più tardi il 10 gennaio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che individua il tratto caratterizzante del reato contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., non già nell'effettività del dubbio sulla provenienza del bene acquistato o ricevuto, bensì nella sola circostanza che l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Di Pace, Rv. 268945; Sez. 2, n. 43929 del 07/10/2015, Calvisi, Rv. 264912; Sez. Unite, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246325). In modo corretto, il Tribunale ha considerato i dati obiettivi del ridotto corrispettivo monetario per l'acquisto dei buoni (pari al 70 % del valore nominale), che riportavano invece un più elevato valore commerciale, e della modalità di acquisto - caratterizzate dalla cessione ad opera di un familiare - che hanno consentito di escludere il dolo della ricettazione, senza però far venir meno il profilo di evidente colpa dell'imputato nell'aver ricevuto quei buoni, la cui sospetta provenienza non poteva sfuggire ad un soggetto dotato di comuni capacità di valutazione. 2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso: considerata la data di consumazione come riportata nell'imputazione e non diversamente accertata con la sentenza di condanna, il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. è maturato il 10 gennaio 2017. Pertanto, all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata il reato era già estinto per prescrizione e la relativa questione, così come dedotta con il ricorso, è ammissibile come statuito dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (in quanto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione risulta maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). dtp In ragione delle argomentazioni che precedono la sentenza deve essere annullata senza rinvia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergia Paola enico Gallo C