Articolo 13 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 maggio 1955
Art. 13.
Nel caso di iscritto, che alla data del 1 gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico - ragguagliato all'intero anno - goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, pero', essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti - stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorita' tutorie - eventualmente intervenuti fino al 1 gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.
Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno la retribuzione contributiva, riferibile allo anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina, prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla, data di assunzione o di riassunzione in servizio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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