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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUHM000549 CEDOLARE SECCA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento nr. 250TUHM000549, concernente la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018, e quindi la omessa dichiarazione dei canoni locativi assoggettati a cedolare secca al 21%.
Ha richiesto il riesame con annullamento dell'avviso di accertamento con riferimento ai canoni di cui all'immobile locato al sig. Nominativo_1, ubicato in Lecce alla Indirizzo_1 (contratto TUH Brindisi stipulato il 17.4.2017, registrato il 15.5.2017 serie 3T nr. 001899, relativamente al periodo di imposta 2018, somma contestata € 6.000,00), non avendo riscosso i canoni suddetti, ed avendo ella portato a termine il procedimento di sfratto per morosità con ordinanza di convalida del 31.1.2018 che fissava il rilascio al
15.2.2018, con esecuzione effettiva avvenuta poi il 6.12.2018.
Assume che l'Ente impositore, avendo rilevato l'esistenza di un precedente contratto non registrato, aveva ritenuto che il contratto oggetto di accertamento fosse riferito ad altro immobile, rispetto a quello oggetto di sfratto. Sennonchè, l'unico rapporto contrattuale era stato instaurato a novembre del 2016, mediante un primo contratto non registrato, cui aveva fatto seguito un secondo contratto, registrato l'anno successivo, che indicava, quale inizio locazione, il giorno 15.4.2017, e quale data di registrazione il giorno 15.5.2017.
Da tali aspetti, nonchè dal decreto ingiuntivo concernente i canoni maturati e non percepiti, deriverebbe la insussistenza dell'obbligo di dichiarare, nell'anno 2019, relativamente all'anno di imposta 2018, i canoni di locazione afferenti l'immobile in questione, perché mai riscossi. Ha dunque concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente il contratto TUH Brindisi, registrato il 15.5.2017, serie 3T nr. 001899, relativamente al periodo di imposta 2018, disponendo altresì che, avendo ella prestato acquiescenza parziale, avrebbe diritto ai benefici premiali di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. n. 471/97.
Si è costituita l'AdE Brindisi contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e da accogliere.
La difesa della resistente, in un primo momento attestata sulla tesi della duplicità dei contratti di locazione, una volta emerso che non vi sono immobili in Lecce che possano essere stati oggetto di rapporto di locazione diverso da quello concernente il contratto registrato, intercorso con tale Nominativo_1 , s'è fondata sulla disposizione di cui all'art. 26 del TUIR (D.P.R. n. 917/86), nella formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui: “... I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.
Sennonchè, in tal modo argomentando, l'Agenzia resistente omette di considerare che il procedimento giurisdizionale di sfratto per morosità si è concluso con l'ordinanza di convalida del 31 gennaio 2018. Al più, ove si dovesse opinare nel senso che il termine di grazia pertiene non già alla fase esecutiva dello sfratto ma alla fase di cognizione, va rilevato che il termine per l'esecuzione è stato fissato per il giorno 15.2.2018.
In entrambi i casi, appare evidente che non sono dovuti i redditi derivanti da rapporto locatizio con riguardo all'intero anno 2018, come preteso invece dall'Agenzia.
Non a caso, la stessa Agenzia ha poi preso atto della risoluzione giudiziale del contratto di locazione con la richiesta di registrazione della decisione giudiziale, precisando che "la sua richiesta è stata evasa, pertanto, si comunica che il contratto di locazione TUH17T001899000ZH in regime di cedolare secca è stato risolto in data 31/01/2018". Risulta pertanto evidente la insussistenza, per la ricorrente, dell'obbligo di dichiarare, nell'anno 2019, e relativamente all'anno di imposta 2018, i redditi derivanti dalla locazione afferente l'immobile in questione
(se non per la mensilità conclusa alla data del 31.1.2018).
Alla stregua di quanto precede, il ricorso, fondato, dev'essere accolto, con effetto di annullamento dell'atto impugnato.
Non v'è invece alcuna prova della ricorrenza delle (diversificate) condizioni per accedere ai benefici invocati dalla ricorrente con riguardo all'omessa denunzia dei redditi derivanti dal diverso rapporto locatizio corrente in San Pietro Vernotico, per il quale ella ha dichiarato di aver fatto acquiescenza all'avviso di accertamento
(senza dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute).
La peculiarità della vicenda e l'accoglimento del ricorso per la sola parte sopra indicata impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUHM000549 CEDOLARE SECCA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento nr. 250TUHM000549, concernente la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018, e quindi la omessa dichiarazione dei canoni locativi assoggettati a cedolare secca al 21%.
Ha richiesto il riesame con annullamento dell'avviso di accertamento con riferimento ai canoni di cui all'immobile locato al sig. Nominativo_1, ubicato in Lecce alla Indirizzo_1 (contratto TUH Brindisi stipulato il 17.4.2017, registrato il 15.5.2017 serie 3T nr. 001899, relativamente al periodo di imposta 2018, somma contestata € 6.000,00), non avendo riscosso i canoni suddetti, ed avendo ella portato a termine il procedimento di sfratto per morosità con ordinanza di convalida del 31.1.2018 che fissava il rilascio al
15.2.2018, con esecuzione effettiva avvenuta poi il 6.12.2018.
Assume che l'Ente impositore, avendo rilevato l'esistenza di un precedente contratto non registrato, aveva ritenuto che il contratto oggetto di accertamento fosse riferito ad altro immobile, rispetto a quello oggetto di sfratto. Sennonchè, l'unico rapporto contrattuale era stato instaurato a novembre del 2016, mediante un primo contratto non registrato, cui aveva fatto seguito un secondo contratto, registrato l'anno successivo, che indicava, quale inizio locazione, il giorno 15.4.2017, e quale data di registrazione il giorno 15.5.2017.
Da tali aspetti, nonchè dal decreto ingiuntivo concernente i canoni maturati e non percepiti, deriverebbe la insussistenza dell'obbligo di dichiarare, nell'anno 2019, relativamente all'anno di imposta 2018, i canoni di locazione afferenti l'immobile in questione, perché mai riscossi. Ha dunque concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente il contratto TUH Brindisi, registrato il 15.5.2017, serie 3T nr. 001899, relativamente al periodo di imposta 2018, disponendo altresì che, avendo ella prestato acquiescenza parziale, avrebbe diritto ai benefici premiali di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. n. 471/97.
Si è costituita l'AdE Brindisi contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e da accogliere.
La difesa della resistente, in un primo momento attestata sulla tesi della duplicità dei contratti di locazione, una volta emerso che non vi sono immobili in Lecce che possano essere stati oggetto di rapporto di locazione diverso da quello concernente il contratto registrato, intercorso con tale Nominativo_1 , s'è fondata sulla disposizione di cui all'art. 26 del TUIR (D.P.R. n. 917/86), nella formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui: “... I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.
Sennonchè, in tal modo argomentando, l'Agenzia resistente omette di considerare che il procedimento giurisdizionale di sfratto per morosità si è concluso con l'ordinanza di convalida del 31 gennaio 2018. Al più, ove si dovesse opinare nel senso che il termine di grazia pertiene non già alla fase esecutiva dello sfratto ma alla fase di cognizione, va rilevato che il termine per l'esecuzione è stato fissato per il giorno 15.2.2018.
In entrambi i casi, appare evidente che non sono dovuti i redditi derivanti da rapporto locatizio con riguardo all'intero anno 2018, come preteso invece dall'Agenzia.
Non a caso, la stessa Agenzia ha poi preso atto della risoluzione giudiziale del contratto di locazione con la richiesta di registrazione della decisione giudiziale, precisando che "la sua richiesta è stata evasa, pertanto, si comunica che il contratto di locazione TUH17T001899000ZH in regime di cedolare secca è stato risolto in data 31/01/2018". Risulta pertanto evidente la insussistenza, per la ricorrente, dell'obbligo di dichiarare, nell'anno 2019, e relativamente all'anno di imposta 2018, i redditi derivanti dalla locazione afferente l'immobile in questione
(se non per la mensilità conclusa alla data del 31.1.2018).
Alla stregua di quanto precede, il ricorso, fondato, dev'essere accolto, con effetto di annullamento dell'atto impugnato.
Non v'è invece alcuna prova della ricorrenza delle (diversificate) condizioni per accedere ai benefici invocati dalla ricorrente con riguardo all'omessa denunzia dei redditi derivanti dal diverso rapporto locatizio corrente in San Pietro Vernotico, per il quale ella ha dichiarato di aver fatto acquiescenza all'avviso di accertamento
(senza dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute).
La peculiarità della vicenda e l'accoglimento del ricorso per la sola parte sopra indicata impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.