Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2025, proposto da PE TO e da RA TO, IC TO, TE TO, NO TO in qualità di eredi della signora EM TO, rappresentati e difesi dall'avvocato NO Savio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Martino di Lupari, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aedifica S.r.l., non costituita in giudizio ;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Martino di Lupari n. 28 del 6.03.2025 avente ad oggetto l’approvazione del “ Piano Urbanistico Attuativo denominato Le Querce – Ditta Aedifica S.r.l .” notificata ai ricorrenti in data 13.03.2025;
nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità con il succitato provvedimento, in particolare: la Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2024 con cui è stato adottato il P.U.A. denominato “Le Querce”; la nota del Comune di San Martino di Lupari Prot. 4353/2025 del 17.03.2025 ricevuta dai ricorrenti in data 21.03.2025 di risposta alle osservazioni al P.U.A. adottato; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16.03.2015 di “ Approvazione di Piano guida per la ZTO tipo C2 – Aree residenziali di espansione alla data di adozione del P.I. (Via Fornaci – Via Meucci) ”; la 19° Variante al P.I. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 30 maggio 2020 limitatamente alla parte in cui ha perpetuato illegittimamente il vincolo relativo all’A.T.O. 3 - Zona C2/1 e ha disciplinato l’area in proprietà dei ricorrenti;
con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, domanda cautelare e per il risarcimento di tutti i danni subiti, e che i ricorrenti andranno a subire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino di Lupari;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, proprietari di fondi nel comune di San Martino Lupari (PD), con ricorso notificato in data 8 maggio 2025 e depositato il successivo 16 maggio 2025 hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 6 marzo 2025, che ha approvato il Piano Attuativo “Le Querce”, proposto dalla società controinteressata Aedifica S.r.l.
I ricorrenti lamentano il pregiudizio derivante dall’approvazione del PUA, il cui perimetro comprende anche una fascia di terreno di cui essi sono comproprietari, escludendo invece altra porzione di loro proprietà, che risulterebbe conseguentemente inutilizzabile.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune intimato.
Il giudizio è stato interrotto ai sensi degli articoli 79, comma 2, c.p.a. e 300 c.p.c. per intervenuto decesso di una degli originari ricorrenti, signora EM TO, con decreto del Presidente della Sezione 26 settembre 2025, n. 112, e riassunto dagli eredi con atto di costituzione del 16 dicembre 2025.
In data 3 febbraio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate.
Tale richiesta è stata sottoscritta dal difensore del Comune resistente per accettazione.
Trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenienza e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice di rito.
Secondo consolidato orientamento, infatti, “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso cioè che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2025 n. 10913; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 1 luglio 2025, n. 1138).
Le spese di lite possono essere compensate, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EL AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | IA AI |
IL SEGRETARIO