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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINO ELIO PANZA e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 6 00196 ROMA presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO DELEUSE BONOMI, elettivamente domiciliato in VIA MONTE ORTIGARA, 4 24121
BERGAMO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società attrice ha chiesto che fosse accertata l'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da dal contratto di Controparte_1 agenzia con essa stipulato, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la convenuta la quale ha contestato la fondatezza della domanda allegando che la controparte, con la quale essa aveva stipulato un contratto di agenzia nel gennaio 2021 con il quale aveva conferito a quest'ultima l'incarico in via non esclusiva di promuovere “[…] presso i Clienti situati nella Zona assegnata la conclusione di contratti relativi ai Servizi e/o Prodotti offerti dal
Proponente come indicati nell'Allegato A (Zona) e nell'Allegato B (Servizi e/o Prodotti) tramite attività di vendita “porta a porta”, a distanza .... o comunque fuori dai locali commerciali del preponente (doc. 2) si era resa ripetutamente inadempiente alle obbligazioni contrattuali determinando la volontà di essa preponente di recedere dal contratto in forza della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente. Ha elencato dettagliatamente tutti gli inadempimenti nel quale l'agente sarebbe incorso evidenziando come lo stesso sarebbe venuto meno ai doveri e agli obblighi contrattuali legittimandola al recesso per giusta causa;
ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2024.
Al fine della decisione della causa in esame è bene preliminarmente ricordare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori in tema di responsabilità contrattuale è quello delineato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde è onere del preteso creditore provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre grava sul preteso debitore l'onere di provare i fatti estintivi del diritto e quindi l'esatto adempimento: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Appare pacifica e incontestata in giudizio l'avvenuta stipulazione di un contratto di agenzia inter partes, dimesso in atti dalla convenuta al doc.2, che prevede all'art. 14 la Clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere - Forza maggiore e, testualmente: 14.1 Fermo restando il diritto del
Preponente al risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito, il Preponente potrà risolvere il
Contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice invio di raccomandata A.R. e/o PEC, senza preavviso e senza corresponsione di alcuna indennità di questo sostitutiva nei seguenti casi (i, ii, iii): (i) qualora l'Agente e/o il personale da questi utilizzato per l'espletamento dell'incarico violi, anche soltanto pagina 2 di 5 parzialmente, uno o più obblighi e/o divieti posti a suo carico dai seguenti articoli del Contratto: art. 5
"Volumi minimi", art.6 "Rappresentanza, attività di incasso, gestione post vendita", art.7 "Obblighi dell'Agente", art.9 "Raccolta, trasmissione, validità delle proposte di contratto/moduli di adesione", art.12 "Cessione del contratto, Marchio e , art.17 "Trattamento dei dati - Controparte_2
Riservatezza"; (ii) nonché nel caso in cui l'Agente e/o, dove applicabile, il personale che questi utilizzi per l'espletamento dell'incarico: a) perda i requisiti di legge richiesti per lo svolgimento dell'attività professionale oggetto del Contratto;
b) comunichi il trasferimento di partecipazioni della società dell'Agente, c) sia fatto destinatario di provvedimenti emessi da pubbliche autorità che ostacolino la corretta esecuzione del Contratto;
d) trattenga, anche temporaneamente, somme spettanti al Preponente,
e) intervengano atti e/o provvedimenti che evidenzino uno stato di insolvenza patrimoniale dello stesso;
(iii) nelle seguenti specifiche ulteriori ipotesi: e) segnalazione accertata di comportamenti scorretti tenuti dall'Agente e/o dal personale di cui questi si avvalga nell'esecuzione del Contratto, ricevuta dal
Preponente da parte di clienti e/o potenziali clienti contattatati dallo stesso;
f) per ogni utilizzo di moduli per le richieste di fornitura e/o di materiale pubblicitario afferente i Servizi da parte dell'Agente
e/o dal personale di cui questi si avvalga nell'esecuzione del Contratto che non sia conforme ai modelli e alle indicazioni del Preponente;
g) per querele, denunce, esposti penali, o altre azioni giudiziarie presentate all'Autorità giudiziaria da chiunque lamenti comportamenti scorretti dell'Agente o dei soggetti di cui questi si avvale nell'esecuzione del contratto;
h) per gravi errori nella compilazione dei moduli di richiesta di fornitura e/o dei contratti;
i) per ogni procedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas o comunque di ogni altra Autorità indipendente o di altro tipo nei confronti del Preponente avente ad oggetto fatti comunque riconducibili ad inadempimenti dell'Agente e/o del personale da questi utilizzato per l'espletamento dell'incarico. 14.2 In ogni altro caso di inadempimento da parte dell'Agente e/o del personale da questi utilizzato per l'espletamento dell'incarico, il Preponente potrà, ove lo ritenga opportuno, intimare allo stesso con diffida scritta ex art. 1454 c.c. di adempiere o perfezionare le obbligazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida scritta medesima;
ove ciò non si verifichi nel termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto con ogni conseguenza di legge. Il termine di 10 (dieci giorni di cui sopra viene espressamente pattuito tra le Parti in deroga al termine previsto dall'art. 1454 c.c. 14.3 Le Parti concordano che qualora la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale non sia resa possibile per causa di forza maggiore o caso fortuito, l'Agente non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno - sia esso per lucro cessante e/o per danno emergente - indennità di qualsivoglia specie e natura e/o Provvigioni.
Costituiscono forza maggiore o caso fortuito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'interruzione di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale da parte delle società produttrici e/o qualsiasi evento straordinario - non imputabile al Preponente - che interrompa, di fatto, l'approvvigionamento dell'energia elettrica e/o del gas naturale.
E' necessario dunque prendere in considerazione tutte le allegazioni di parte convenuta al fine di verificare se sussistessero o meno i presupposti per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi della clausola sopra richiamata.
La convenuta ha prodotto documentazione dalla quale si evince che in numerose occasioni la pagina 3 di 5 preponente ebbe a ricevere reclami da parte di clienti di in relazione alle più svariate Parte_1 doglianze (mancata ricezione di prodotti, quali schede sim promesse in omaggio e tablet (doc. 5, 19) irregolarità nell'addebito diretto in conto corrente (doc. 7, 21A, B, c), 9, 10, ricezione di telefonate commerciali indesiderate (doc. 13), disconoscimento di sottoscrizioni apposte a contratti (doc. 16). A fronte di tanto e a fronte dei chiarimenti richiesti all'agente, quest'ultimo non offriva alcuna spiegazione.
Le condotte ascritte all'agente rientrano pienamente nella lett. e) della clausola nr. 14 del contratto di agenzia e, provate per tabulas agli atti, peraltro in difetto di giustificazione o almeno di spiegazione alcuna da parte dell'agente, integrino pienamente la ricorrenza della giusta causa di recesso dal rapporto agenziale da parte dell'agenzia di cui all'art. 2119 c.c., norma che, come affermato dalla
Corte di Cassazione (n. 422/2006, 14771/2008, 24367/08) prevista per il lavoro subordinato, può essere utilizzata per analogia anche nel caso di specie. Invero il comportamento osservato dall'agente tale da intaccare del tutto il rapporto fiduciario, fondato sull'intuitu personae, caratterizzante il contratto di agenzia, al punto da impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale legittimando il recesso della compagnia.
Infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ. 26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n. 152).
Alla luce di ciò deve ritenersi accertato l'inadempimento del contratto di agenzia da parte dell'agente e la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, come correttamente allegato e provato dalla preponente, alla luce delle provate gravi irregolarità commesse dall'agente che configurano violazione del rapporto fiduciario insito nel contratto de quo e dell'obbligo in capo all'agente di agire tutelando gli interessi della preponente e secondo lealtà e buona fede, ex art. 1746
c.c.
Premesso che la qualificazione giuridica del tipo di recesso valido ai fini della risoluzione del rapporto spetta al Giudice di merito, ritenuto il recesso per giusta causa della preponente, non potrà essere accolta la domanda proposta dall'agente di accertamento dell'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente.
Spese di lite secondo soccombenza, come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte convenuta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
4.810 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINO ELIO PANZA e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 6 00196 ROMA presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO DELEUSE BONOMI, elettivamente domiciliato in VIA MONTE ORTIGARA, 4 24121
BERGAMO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società attrice ha chiesto che fosse accertata l'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da dal contratto di Controparte_1 agenzia con essa stipulato, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la convenuta la quale ha contestato la fondatezza della domanda allegando che la controparte, con la quale essa aveva stipulato un contratto di agenzia nel gennaio 2021 con il quale aveva conferito a quest'ultima l'incarico in via non esclusiva di promuovere “[…] presso i Clienti situati nella Zona assegnata la conclusione di contratti relativi ai Servizi e/o Prodotti offerti dal
Proponente come indicati nell'Allegato A (Zona) e nell'Allegato B (Servizi e/o Prodotti) tramite attività di vendita “porta a porta”, a distanza .... o comunque fuori dai locali commerciali del preponente (doc. 2) si era resa ripetutamente inadempiente alle obbligazioni contrattuali determinando la volontà di essa preponente di recedere dal contratto in forza della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente. Ha elencato dettagliatamente tutti gli inadempimenti nel quale l'agente sarebbe incorso evidenziando come lo stesso sarebbe venuto meno ai doveri e agli obblighi contrattuali legittimandola al recesso per giusta causa;
ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2024.
Al fine della decisione della causa in esame è bene preliminarmente ricordare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori in tema di responsabilità contrattuale è quello delineato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde è onere del preteso creditore provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre grava sul preteso debitore l'onere di provare i fatti estintivi del diritto e quindi l'esatto adempimento: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Appare pacifica e incontestata in giudizio l'avvenuta stipulazione di un contratto di agenzia inter partes, dimesso in atti dalla convenuta al doc.2, che prevede all'art. 14 la Clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere - Forza maggiore e, testualmente: 14.1 Fermo restando il diritto del
Preponente al risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito, il Preponente potrà risolvere il
Contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice invio di raccomandata A.R. e/o PEC, senza preavviso e senza corresponsione di alcuna indennità di questo sostitutiva nei seguenti casi (i, ii, iii): (i) qualora l'Agente e/o il personale da questi utilizzato per l'espletamento dell'incarico violi, anche soltanto pagina 2 di 5 parzialmente, uno o più obblighi e/o divieti posti a suo carico dai seguenti articoli del Contratto: art. 5
"Volumi minimi", art.6 "Rappresentanza, attività di incasso, gestione post vendita", art.7 "Obblighi dell'Agente", art.9 "Raccolta, trasmissione, validità delle proposte di contratto/moduli di adesione", art.12 "Cessione del contratto, Marchio e , art.17 "Trattamento dei dati - Controparte_2
Riservatezza"; (ii) nonché nel caso in cui l'Agente e/o, dove applicabile, il personale che questi utilizzi per l'espletamento dell'incarico: a) perda i requisiti di legge richiesti per lo svolgimento dell'attività professionale oggetto del Contratto;
b) comunichi il trasferimento di partecipazioni della società dell'Agente, c) sia fatto destinatario di provvedimenti emessi da pubbliche autorità che ostacolino la corretta esecuzione del Contratto;
d) trattenga, anche temporaneamente, somme spettanti al Preponente,
e) intervengano atti e/o provvedimenti che evidenzino uno stato di insolvenza patrimoniale dello stesso;
(iii) nelle seguenti specifiche ulteriori ipotesi: e) segnalazione accertata di comportamenti scorretti tenuti dall'Agente e/o dal personale di cui questi si avvalga nell'esecuzione del Contratto, ricevuta dal
Preponente da parte di clienti e/o potenziali clienti contattatati dallo stesso;
f) per ogni utilizzo di moduli per le richieste di fornitura e/o di materiale pubblicitario afferente i Servizi da parte dell'Agente
e/o dal personale di cui questi si avvalga nell'esecuzione del Contratto che non sia conforme ai modelli e alle indicazioni del Preponente;
g) per querele, denunce, esposti penali, o altre azioni giudiziarie presentate all'Autorità giudiziaria da chiunque lamenti comportamenti scorretti dell'Agente o dei soggetti di cui questi si avvale nell'esecuzione del contratto;
h) per gravi errori nella compilazione dei moduli di richiesta di fornitura e/o dei contratti;
i) per ogni procedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas o comunque di ogni altra Autorità indipendente o di altro tipo nei confronti del Preponente avente ad oggetto fatti comunque riconducibili ad inadempimenti dell'Agente e/o del personale da questi utilizzato per l'espletamento dell'incarico. 14.2 In ogni altro caso di inadempimento da parte dell'Agente e/o del personale da questi utilizzato per l'espletamento dell'incarico, il Preponente potrà, ove lo ritenga opportuno, intimare allo stesso con diffida scritta ex art. 1454 c.c. di adempiere o perfezionare le obbligazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida scritta medesima;
ove ciò non si verifichi nel termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto con ogni conseguenza di legge. Il termine di 10 (dieci giorni di cui sopra viene espressamente pattuito tra le Parti in deroga al termine previsto dall'art. 1454 c.c. 14.3 Le Parti concordano che qualora la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale non sia resa possibile per causa di forza maggiore o caso fortuito, l'Agente non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno - sia esso per lucro cessante e/o per danno emergente - indennità di qualsivoglia specie e natura e/o Provvigioni.
Costituiscono forza maggiore o caso fortuito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'interruzione di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale da parte delle società produttrici e/o qualsiasi evento straordinario - non imputabile al Preponente - che interrompa, di fatto, l'approvvigionamento dell'energia elettrica e/o del gas naturale.
E' necessario dunque prendere in considerazione tutte le allegazioni di parte convenuta al fine di verificare se sussistessero o meno i presupposti per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi della clausola sopra richiamata.
La convenuta ha prodotto documentazione dalla quale si evince che in numerose occasioni la pagina 3 di 5 preponente ebbe a ricevere reclami da parte di clienti di in relazione alle più svariate Parte_1 doglianze (mancata ricezione di prodotti, quali schede sim promesse in omaggio e tablet (doc. 5, 19) irregolarità nell'addebito diretto in conto corrente (doc. 7, 21A, B, c), 9, 10, ricezione di telefonate commerciali indesiderate (doc. 13), disconoscimento di sottoscrizioni apposte a contratti (doc. 16). A fronte di tanto e a fronte dei chiarimenti richiesti all'agente, quest'ultimo non offriva alcuna spiegazione.
Le condotte ascritte all'agente rientrano pienamente nella lett. e) della clausola nr. 14 del contratto di agenzia e, provate per tabulas agli atti, peraltro in difetto di giustificazione o almeno di spiegazione alcuna da parte dell'agente, integrino pienamente la ricorrenza della giusta causa di recesso dal rapporto agenziale da parte dell'agenzia di cui all'art. 2119 c.c., norma che, come affermato dalla
Corte di Cassazione (n. 422/2006, 14771/2008, 24367/08) prevista per il lavoro subordinato, può essere utilizzata per analogia anche nel caso di specie. Invero il comportamento osservato dall'agente tale da intaccare del tutto il rapporto fiduciario, fondato sull'intuitu personae, caratterizzante il contratto di agenzia, al punto da impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale legittimando il recesso della compagnia.
Infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ. 26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n. 152).
Alla luce di ciò deve ritenersi accertato l'inadempimento del contratto di agenzia da parte dell'agente e la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, come correttamente allegato e provato dalla preponente, alla luce delle provate gravi irregolarità commesse dall'agente che configurano violazione del rapporto fiduciario insito nel contratto de quo e dell'obbligo in capo all'agente di agire tutelando gli interessi della preponente e secondo lealtà e buona fede, ex art. 1746
c.c.
Premesso che la qualificazione giuridica del tipo di recesso valido ai fini della risoluzione del rapporto spetta al Giudice di merito, ritenuto il recesso per giusta causa della preponente, non potrà essere accolta la domanda proposta dall'agente di accertamento dell'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente.
Spese di lite secondo soccombenza, come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte convenuta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
4.810 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5