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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1416/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente dom.ti presso lo Studio dell'Avv. Pasqualino Racioppo,
(CF: ) che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 atti;
- Appellanti -
CONTRO
in persona del Direttore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina P.IVA_1
149, è ope legis domiciliata;
-Appellata-
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/9/2017, l' Controparte_1
conveniva in giudizio i coniugi e
[...] Parte_1 Parte_2 per ottenere la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico
[...] dell'11/6/2015 di costituzione di fondo patrimoniale in Not. A. di Pt_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Noto n° 701/561 e dell'atto di trasferimento immobiliare del 6/11/2017 in
Not. A. n° 1523/1196, perchè stipulati, a dire dell'attrice, in danno Pt_3 della creditrice ADER.
I convenuti si costituivano contestando l'ammissibilità Controparte_2 della domanda in quanto, non avendo mai il debitore avuto Parte_1 contezza delle cartelle esattoriali (su cui la domanda revocatoria è stata basata), ed ignorando lo stesso quindi le proprie esposizioni debitorie, entrambi gli atti non potevano essere revocati perché essi non erano stati stipulati nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n.738/2024 pubbl. il
25/03/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda con condanna dei convenuti alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 22/10/24, proponevano appello e deducendone l'erroneità dei Parte_1 Parte_2 motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo all'appello, del Controparte_1 quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice:
a) ritenuto provata la conoscenza delle cartelle esattoriali da parte del debitore Parte_1
b) conseguentemente revocato "in favore di Controparte_1
" i due atti pubblici, disponendo la trascrizione della sentenza;
[...]
c) condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.
1.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
a) Per quanto attiene alla notifica di alcune delle cartelle esattoriali su cui si fonda il credito vantato dall'odierna appellata, gli appellanti hanno dedotto che mai il debitore prima della stipula dei due atti pubblici, Parte_1 ebbe a conoscere l'esistenza dei debiti nei confronti dell'ente pubblico e che dunque il proprio operato non può in nessun modo giudicarsi come attuato in pregiudizio delle ragioni creditorie. Anzi, il fondo patrimoniale venne costituito sei mesi prima della notifica delle cartelle per € 62.804,01 e per €
284.907,23.
Mentre le notifiche del 13/12/2017, relativamente a due cartelle (di €
22.211,94 e di € 17.062,56), validamente eseguite, sono state effettuate in data successiva alla stipula degli atti dispositivi.
Tutte le altre cartelle, secondo gli appellanti, non furono mai notificate al debitore, in quanto consegnate alla madre del , mai dichiaratasi Pt_1 convivente con il figlio, e residente in luogo diverso da quello di residenza del figlio.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «a persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto
l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.” (Cassazione 5729/2012).
Per quanto sopra, non avendo nulla dedotto gli appellanti in merito all'eventuale occasionalità della presenza della madre del presso Pt_1
l'abitazione dello stesso, non bastando al riguardo il certificato anagrafico, la notifica delle cartelle esattoriali in oggetto deve considerarsi regolarmente effettuata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
b) Per quanto attiene al merito dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale intrapresa dall'appellata, gli appellanti deducono che la domanda di declaratoria l'inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare non poteva trovare accoglimento anche per la ragione che il credito dell'Agenzia non aveva natura familiare.
Sull'argomento giova osservare che, la costituzione del fondo patrimoniale,
è un atto con il quale i coniugi provvedono a costituire alcuni beni in un fondo per garantire il soddisfacimento dei bisogni familiari, sottraendoli in tal modo alla possibile esecuzione dei creditori.
Il fondo patrimoniale può essere costituito sul diritto di proprietà o per il mero godimento dei beni appartenenti ad uno solo dei coniugi, o per destinare i frutti dei beni oggetto del fondo a far fronte ai bisogni della famiglia.
In entrambi questi casi, il fondo patrimoniale è astrattamente idoneo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore del costituente, in quanto sui beni del fondo e sui frutti, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Pertanto, anche la costituzione di fondo patrimoniale è soggetta ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2901, la quale presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In merito alla costituzione del fondo patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando posto in essere da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria( e ciò anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
comunione legale), per l'accoglimento della quale non è necessaria la prova che il coniuge fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore ( Cass.
6267/05 ; Cass. 19131/04; Cass. 2530/15, Cass. 16498/14).
Avendo l'azione revocatoria la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno, costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova.
Non vi è dubbio che la costituzione di un fondo patrimoniale sia suscettibile di rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito in considerazione delle limitazioni poste dall'art. 170 c.c.. riducendo la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti fino ad eliminarla, quando i beni costituiti in fondo patrimoniale dei quali il debitore si è spogliato rappresentino gli unici cespiti dei quali possa disporre.
Per quanto sopra, in assenza di ulteriori doglianze, in ossequio ai superiori principi giurisprudenziali, correttamente il primo giudice ha ritenuto di accogliere l'azione revocatoria proposta dall'appellata ( con conseguente correttezza anche della condanna dei convenuti alle spese processuali, disposta in coerente applicazione del principio di soccombenza).
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 260.001,00 a €. 520.001) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 738/2024 emessa dal Tribunale di Parte_2
Siracusa in data 25/3/24, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che si Controparte_1 liquidano in complessivi €.10.060,00, di cui €. 2.195,00 per la fase di studio,
€.1.276,00 per la fase introduttiva, €.2.940,00 per la fase di trattazione ed
€.3.649,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 24/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1416/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente dom.ti presso lo Studio dell'Avv. Pasqualino Racioppo,
(CF: ) che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 atti;
- Appellanti -
CONTRO
in persona del Direttore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina P.IVA_1
149, è ope legis domiciliata;
-Appellata-
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/9/2017, l' Controparte_1
conveniva in giudizio i coniugi e
[...] Parte_1 Parte_2 per ottenere la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico
[...] dell'11/6/2015 di costituzione di fondo patrimoniale in Not. A. di Pt_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Noto n° 701/561 e dell'atto di trasferimento immobiliare del 6/11/2017 in
Not. A. n° 1523/1196, perchè stipulati, a dire dell'attrice, in danno Pt_3 della creditrice ADER.
I convenuti si costituivano contestando l'ammissibilità Controparte_2 della domanda in quanto, non avendo mai il debitore avuto Parte_1 contezza delle cartelle esattoriali (su cui la domanda revocatoria è stata basata), ed ignorando lo stesso quindi le proprie esposizioni debitorie, entrambi gli atti non potevano essere revocati perché essi non erano stati stipulati nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n.738/2024 pubbl. il
25/03/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda con condanna dei convenuti alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 22/10/24, proponevano appello e deducendone l'erroneità dei Parte_1 Parte_2 motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo all'appello, del Controparte_1 quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice:
a) ritenuto provata la conoscenza delle cartelle esattoriali da parte del debitore Parte_1
b) conseguentemente revocato "in favore di Controparte_1
" i due atti pubblici, disponendo la trascrizione della sentenza;
[...]
c) condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.
1.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
a) Per quanto attiene alla notifica di alcune delle cartelle esattoriali su cui si fonda il credito vantato dall'odierna appellata, gli appellanti hanno dedotto che mai il debitore prima della stipula dei due atti pubblici, Parte_1 ebbe a conoscere l'esistenza dei debiti nei confronti dell'ente pubblico e che dunque il proprio operato non può in nessun modo giudicarsi come attuato in pregiudizio delle ragioni creditorie. Anzi, il fondo patrimoniale venne costituito sei mesi prima della notifica delle cartelle per € 62.804,01 e per €
284.907,23.
Mentre le notifiche del 13/12/2017, relativamente a due cartelle (di €
22.211,94 e di € 17.062,56), validamente eseguite, sono state effettuate in data successiva alla stipula degli atti dispositivi.
Tutte le altre cartelle, secondo gli appellanti, non furono mai notificate al debitore, in quanto consegnate alla madre del , mai dichiaratasi Pt_1 convivente con il figlio, e residente in luogo diverso da quello di residenza del figlio.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «a persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto
l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.” (Cassazione 5729/2012).
Per quanto sopra, non avendo nulla dedotto gli appellanti in merito all'eventuale occasionalità della presenza della madre del presso Pt_1
l'abitazione dello stesso, non bastando al riguardo il certificato anagrafico, la notifica delle cartelle esattoriali in oggetto deve considerarsi regolarmente effettuata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
b) Per quanto attiene al merito dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale intrapresa dall'appellata, gli appellanti deducono che la domanda di declaratoria l'inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare non poteva trovare accoglimento anche per la ragione che il credito dell'Agenzia non aveva natura familiare.
Sull'argomento giova osservare che, la costituzione del fondo patrimoniale,
è un atto con il quale i coniugi provvedono a costituire alcuni beni in un fondo per garantire il soddisfacimento dei bisogni familiari, sottraendoli in tal modo alla possibile esecuzione dei creditori.
Il fondo patrimoniale può essere costituito sul diritto di proprietà o per il mero godimento dei beni appartenenti ad uno solo dei coniugi, o per destinare i frutti dei beni oggetto del fondo a far fronte ai bisogni della famiglia.
In entrambi questi casi, il fondo patrimoniale è astrattamente idoneo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore del costituente, in quanto sui beni del fondo e sui frutti, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Pertanto, anche la costituzione di fondo patrimoniale è soggetta ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2901, la quale presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In merito alla costituzione del fondo patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando posto in essere da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria( e ciò anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
comunione legale), per l'accoglimento della quale non è necessaria la prova che il coniuge fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore ( Cass.
6267/05 ; Cass. 19131/04; Cass. 2530/15, Cass. 16498/14).
Avendo l'azione revocatoria la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno, costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova.
Non vi è dubbio che la costituzione di un fondo patrimoniale sia suscettibile di rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito in considerazione delle limitazioni poste dall'art. 170 c.c.. riducendo la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti fino ad eliminarla, quando i beni costituiti in fondo patrimoniale dei quali il debitore si è spogliato rappresentino gli unici cespiti dei quali possa disporre.
Per quanto sopra, in assenza di ulteriori doglianze, in ossequio ai superiori principi giurisprudenziali, correttamente il primo giudice ha ritenuto di accogliere l'azione revocatoria proposta dall'appellata ( con conseguente correttezza anche della condanna dei convenuti alle spese processuali, disposta in coerente applicazione del principio di soccombenza).
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 260.001,00 a €. 520.001) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 738/2024 emessa dal Tribunale di Parte_2
Siracusa in data 25/3/24, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che si Controparte_1 liquidano in complessivi €.10.060,00, di cui €. 2.195,00 per la fase di studio,
€.1.276,00 per la fase introduttiva, €.2.940,00 per la fase di trattazione ed
€.3.649,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 24/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro