Art. 6.
Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , dai dipendenti gia' inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'utilizzazione delle vacanze, dalla qualifica rivestita da questi ultimi.
Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 dicembre 1967 sono disposti con decorrenza 1 gennaio 1968.
A partire dal 1 gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , dai dipendenti gia' inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'utilizzazione delle vacanze, dalla qualifica rivestita da questi ultimi.
Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 dicembre 1967 sono disposti con decorrenza 1 gennaio 1968.
A partire dal 1 gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.