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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/08/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composiZIne monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3433 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenZIsi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNINO C.F._2
STEFANIA e SCALIA GIOVANNI BATTISTA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
, con eleZIne di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il medesimo difensore
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CANZONERI C.F._5
VIVIANA, con eleZIne di domicilio in VIA C.NIGRA, 2 PALERMO, presso il medesimo difensore
CONVENUTE
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._6 CP_4
), (C.F. ), C.F._7 CP_5 C.F._8
con il patrocinio dell'avv. PACE MASSIMILIANO, con eleZIne di domicilio
Tribunale di Palermo II sez. civile
in VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA, 99 90142 PALERMO, presso il medesimo difensore
CONVENUTE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di trattaZIne scritta del
9.7.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Questioni preliminari. QualificaZIne della domanda
Occorre anzitutto procedere alla qualificaZIne della domanda principale attorea, con le conseguenti ricadute in termini di cogniZIne monocratica o collegiale della causa.
Sul punto, occorre precisare che nell'eserciZI del potere-dovere d'interpretaZIne e qualificaZIne della domanda giudiziale il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificaZIne giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situaZIne giuridica dedotta in giudiZI e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisaZIni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'aZIne promossa con una radicalmente diversa per “petitum” e
“causa petendi” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3041/2007; Cass. n. 13459/2011;
Cass. n. 20552/2021; Cass. n. 25492/2021).
Ciò premesso, occorre considerare che nel caso di specie gli attori hanno
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invocato, in modo confuso e contraddittorio, sia l'istituto della divisione, previa collaZIne, che l'istituto della riduZIne.
In atto di citaZIne, infatti, è stato chiesto in via principale di accertare che la successione del comune dante causa delle parti, , è regolata dal CP_6
testamento del 19 ottobre 2010, (“dare atto che il fu , con CP_6
testamento pubblicato il 19 ottobre 2010, ha inteso disporre dei propri beni, tenuto conto delle donaZIni fatte in vivenza;
dire e dichiarare che nel predetto testamento il de cuius ha scritto nulla lascio alle mie figlie volendo in tal guisa parificare le posiZIni dei propri figli).
E' stata, poi, invocata la divisione del patrimonio paterno tenuto conto dei prelegati e delle donaZIni effettuate in vita dal de cuius e seguendo, quale criterio di ripartiZIne, l'attribuZIne a ciascuno dei condividenti della quota di legittima e il riconoscimento ai soli attori della quota disponibile (“valutata concretamente la massa ereditaria alla luce di quanto prodotto, stabilire la quota di legittima spettante a ciascun figlio ed assegnare la disponibile agli attori in forza delle disposiZIni testamentarie).
Gli attori hanno, successivamente, chiesto l'eventuale riduZIne delle disposiZIni testamentarie del de cuius (“ridurre eventualmente le disposiZIni testamentarie determinando e assegnando la quota riservata ex art. 537”) domandando – senza specificare il parametro temporale di riferimento- la stima di tutto il patrimonio riconducibile al de cuius ( comprese le donaZIni effettuate in vita) e richiedendo la vendita del compendio ereditario in caso di impossibilità di una divisione in natura (“ricostruire il patrimonio del de cuius disponendo all'uopo consulenza tecnica per quantificare il valore dei beni donati e dei prelegati e del relitto patrimonio nonché il valore di locaZIne o
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di indebita occupaZIne del locale di Via Papa Sergio”. “in subordine nel caso in cui non sia possibile un progetto di divisione disporre la vendita e la relativa ripartiZIne del ricavato”)
In difetto di espressa e chiara qualificaZIne, va escluso che gli attori abbiano inteso promuovere, in qualità di eredi legittimari, un'aZIne di riduZIne per lesione di legittima.
Va, infatti, evidenziato che e hanno individuato Parte_1 Parte_2
il fatto costitutivo delle proprie pretese nell'avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze rese nel procedimento annotato al n. RG 3452/2011 con cui sono state rigettate sia la domanda di accertamento della falsità del testamento di che la aZIne di riduZIne proposta da , CP_6 CP_5 [...]
e CP_4 CP_3
Sulla base di tale presupposto, nella parte narrativa dell'atto introduttivo, gli attori hanno chiesto al Tribunale di provvedere “alla assegnaZIne dei beni con progetto di divisione ed eventuale vendita di quanto non divisibile, tenuto conto delle donaZIni e dei prelegati” ( cfr. pagg. 5 e ss. dell'atto di citaZIne).
Da ciò deriva che l'unica interpretaZIne della domanda compatibile, dal punto di vista logico, con la ricostruZIne dei fatti formulata in atto di citaZIne va ravvisata nella richiesta di procedere alla divisione, previa collaZIne, del patrimonio relitto da in conformità al testamento CP_6
da costui redatto, sul presupposto che con tale atto di ultima volontà il de cuius abbia inteso attribuire alle convenute beni in misura corrispondente alla propria quota di legittima, tenuto conto dell'imputaZIne delle donaZIni ricevute in vita, ed abbia invece lasciato il residuo del proprio patrimonio ai figli e . Pt_1 Parte_2
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Sulla base di tali circostanze non può certo configurarsi la formulaZIne di alcuna aZIne di riduZIne per lesione di legittima poiché l'aZIne di riduZIne prevista dagli artt. 553 e segg. c.c. è volta a far dichiarare invalidi gli atti inter vivos o mortis causa che hanno eventualmente prodotto la lesione medesima mentre gli attori risultano gli unici beneficiari delle disposiZIni testamentarie del de cuius e la loro richiesta di divisione è stata formulata proprio alla luce della validità ed efficacia di tali disposiZIni e delle donaZIni effettuate in vita dal comune dante causa delle parti.
Non va, inoltre, trascurato di rilevare che l'invocaZIne del rimedio della riduZIne delle disposiZIni testamentarie è stato formulato ricorrendo all'avverbio «eventualmente» (cfr.pag.9 dell'atto di citaZIne: ridurre eventualmente le disposiZIni testamentarie determinando e assegnando la quota riservata ex art. 537 c.c.) e che le stesse convenute, costituendosi nel presente giudiZI, hanno preso posiZIne sulla domanda degli attori, qualificandola in termini di domanda di divisione ereditaria (cfr. comparse di risposta delle convenute).
Deve, pertanto, affermarsi che il termine “riduZIne” sia stato utilizzato in senso atecnico o in modo incongruo da parte degli attori e che - conformemente all'interpretaZIne formulata dai Giudici precedentemente incaricati della trattaZIne del procedimento ( cfr. ordinanze del 11.6.2019, del
8.3.2021 e del 4.4.2022) – la domanda principale contenuta in atto di citaZIne vada qualificata in termini di divisione, sicchè la competenza a decidere la controversia spetta al Tribunale in composiZIne monocratica.
II. Accertamento del compendio ereditario e delle quote delle parti.
Ciò premesso, prima di procedere all'esame della domanda di divisione,
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occorre interpretare il testamento redatto dal de cuius ed individuare, alla luce di tali disposiZIni mortis causa, il patrimonio costituente la massa ereditaria e la quota di partecipaZIne spettante a ciascuna delle parti lite.
Al riguardo, l'interpretaZIne offerta in atto di citaZIne – fondata sull'assunto che il de cuius abbia inteso attribuire alle convenute beni in misura corrispondente alla propria quota di legittima, tenuto conto dell'imputaZIne delle donaZIni ricevute in vita, ed abbia invece lasciato il residuo del proprio patrimonio ai figli e , risulta infondata. Pt_1 Parte_2
Dal tenore letterale della scheda testamentaria emerge, infatti, che CP_6
non abbia disposto dell'intero proprio patrimonio istituendo propri eredi solo gli attori ma abbia previsto solo disposiZIni a titolo particolare, lasciando a titolo di prelegato a l'appartamento sito in Palermo Via Parte_1
Cardinale Lualdi n.46, quarto piano a sinistra salendo le scale ed a
[...]
l'appartamento ubicato al primo piano a destra salendo le scale del Parte_2
medesimo fabbricato.
La questione dell'interpretaZIne della volontà testamentaria di CP_6
risulta, inoltre, coperta dal giudicato formatori sulla sentenza n. 4376/2017 emessa da questo Tribunale che, nel rigettare l'aZIne di riduZIne proposta da , e ha espressamente accertato che CP_5 CP_4 CP_3
con il proprio testamento il de cuius abbia disposto solo di una parte dei propri beni, sicchè con riferimento ai beni non contemplati nei legati, si è aperta fra i coeredi la successione legittima ( cfr. pag. 8 della sentenza n.
4376/2017 prodotta nel fascicolo di parte attrice).
Deve, pertanto, ritenersi che gli attori e le convenute siano comproprietari, iure successionis, in ragione della quota di 1/7 ciascuno, dei beni indicati a
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pag. 2 e s. dell'atto di citaZIne e in particolare dei seguenti immobili: immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 50 piano T dx (foglio 25 particella 1585 sub 7); immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46 piano T (foglio 25 particella 1585 sub 18); immobile sito in Palermo via Papa
Sergio I n. 33, 33/A e 33/B, piano T (fg 25, part. 1943, sub 24, categoria
C/1); immobile/appartamento sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46/A piano 4, (foglio 25 particella 1585 sub 25 ex sub 17); terreno sito in Palermo
(foglio 25 particella 3216); terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3212).
III. Domande di collaZIne.
Ciò posto, prima di procedere all'esame della domanda di divisione, appare necessario esaminare le domande relative alle operaZIni preliminari alla divisione, prendendo avvio dalla domanda di collaZIne formulata dagli attori e dalla domanda di collaZIne avente ad oggetto l'appartamento sito in
Palermo, via Cardinale Lualdi n. 4, piano terra, formulata in via riconvenZInale da e CP_1 CP_2
La domanda di collaZIne formulata in atto di citaZIne è fondata nei limiti appresso specificati.
Risulta, infatti, accertato oltre che non contestato che mentre era CP_6
in vita, abbia effettuato le seguenti donaZIni:
Per_
- atto di donaZIne del 08 febbraio 1977 in Notar con cui il de cuius ha donato alla figlia la “quota di area ubicata al di sopra del primo piano CP_4
della casa in Palermo Via Cardinale Lualdi, civici nr. 46-48-50, estesa circa 90 metri quadrati, ubicata a destra salendo le scale”, alla figlia la “quota di CP_1
area al di sopra del primo piano della casa in Palermo Via Cardinale Lualdi civici 46-48-50 all'Arenella”, di circa novanta metri quadrati, ubicata a sinistra
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salendo le scale, ubicata nel costruendo quartino di secondo piano a dx salendo le scale”, alla figlia “quota di area al di sopra del secondo CP_2
piano della casa in Palermo Via Cardinale Lualdi civici 46-48-50 all'Arenella”, di circa novanta metri quadrati, ubicata a destra salendo le scale, ed alla figlia la “quota di area ubicata al di sopra del secondo piano della casa in CP_3
Palermo, Via Cardinale Lualdi, civici 46-48-50 all'Arenella. Detta area è estesa circa novanta metri quadrati, è ubicata a sinistra salendo le scale...”;
Per_
- atto di donaZIne del 3 settembre 1968 in Notar con cui il de cuius ha donato alla figlia una quota di area soprastante la casa di pianterreno CP_5
di circa 90 mq della Via Cardinale Lualdi.
L'individuaZIne dell'oggetto di tali atti donaZIne e del valore dei beni donati all'epoca della successione costituisce questione coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n.4376/2017 dei 18 Luglio – 14 Agosto 2017 emessa inter partes.
Ed invero, in tale pronuncia è stato espressamente accertato che i beni oggetto di donaZIne devono ravvisarsi nelle aree libere del fabbricato di Via
Cardinale Lualdi nn.46-48-50 e non nelle unità immobiliari attualmente esistenti, del valore – all'epoca dell'apertura della successione- di € 10.500,00 ciascuna (cfr. sentenza n.4376/2017 prodotta nel fascicolo di parte attrice).
In consideraZIne della scelta espressa dalle convenute ex art. 746 c.c. la collaZIne deve avvenire per imputaZIne.
Ciò posto, gli attori, quali coeredi non donatari, hanno diritto ad operare i prelevamenti dalla massa ereditaria di beni – per il valore all'epoca dell'apertura della successione di €10.500,00- in proporZIne delle proprie quote.
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Al riguardo, va rammentato che “l'obbligo della collaZIne sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menZIne in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donaZIne” ( cfr. Cass.,
18625 del 2010; Cass., Sentenza n. 23403 del 2022).
Va. poi, esaminata la domanda di accertamento dell'esistenza di una donaZIne indiretta in favore di avente ad oggetto Parte_1
l'appartamento sito in Palermo, via Cardinale Lualdi n. 4, piano terra, a sinistra.
e hanno dedotto che il corrispettivo – non indicato CP_1 CP_2
in sede di comparsa di risposta- dell'immobile acquistato da Parte_1
(all'epoca da poco maggiorenne) sia stato versato unicamente dal de cuius e che, di conseguenza, il contratto vada qualificato in termini di CP_6
donaZIne indiretta.
In punto di diritto, occorre evidenziare che nella donaZIne indiretta la liberalità si realizza, anzichè attraverso il negoZI tipico di donaZIne, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicchè l'intenZIne di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte
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e provate in giudiZI da chi ne abbia interesse (cfr. Cass., 21/05/2020, n.
9379).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che incombe sull'attore che intende fare valere la collaZIne o la riduZIne l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè l'arricchimento unilaterale del beneficiario, a fronte del correlativo depauperamento del donante, nonchè l'esistenza dell'animus donandi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre evidenziare che l'attore , in sede di interrogatorio formale, ha espressamente Parte_1
contestato l'esistenza di una donaZIne indiretta in suo favore da parte del de cuius, osservando che il denaro versato a titolo di corrispettivo fosse proprio e non del proprio padre ( cfr. verbale del 16.11.2021).
Orbene, a fronte di tale circostanza, che risulta corroborata dal fatto che anche i testi invocati da e e CP_1 CP_2 Testimone_1
hanno confermato lo svolgimento – seppur per Testimone_2
breve tempo- di attività lavorativa produttiva di reddito da parte dell'attore, occorre evidenziare che le parti, su cui incombeva il relativo onere della prova, non hanno dato adeguata dimostraZIne degli elementi costitutivi della dedotta donaZIne indiretta.
In primo luogo, deve sottolinearsi che non risulta prodotto l'atto di compravendita relativo all'acquisto dell'immobile e che non risulta chiaro neanche l'importo del corrispettivo versato, avendo i testi escussi fatto riferimento a circostanze apprese per “sentito dire” nell'ambiente familiare e ad importi diversi.
Va, poi, evidenziato che non sono stati offerti elementi sufficienti ritenere
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che il denaro versato per l'acquisto in favore di sia stato di Parte_1
provenienza esclusiva del de cuius CP_6
Ed invero, il teste , figlio della convenuta- attrice in Testimone_1
riconvenZInale si è limitato a indicare circostanze vaghe per lo CP_1
più apprese, in giovanissima età, dalle stesse parti interessate all'accoglimento della domanda.
Il teste, infatti, ha dichiarato: “l'acquisto di questo appartamento per mio ZI sarà avvenuto circa una quarantina di anni fa e lo sapevamo tutti. Io ero un bambino però me lo ricordo e anche mio ZI poteva avere circa 18 Pt_1
anni e che io sappia era stato in precedenza imbarcato con la tirrenia per un po' di tempo”…“che io ricordi in quel periodo mio ZI era stato come ho detto imbarcato per un paio di settimane ma poi mia madre mi disse che aveva smesso perché non gli piaceva stare imbarcato”… “di quella casa si tornò a parlare diverse volte nel corso degli anni anche perché mio ZI ricordo che la diede in affitto e si sapeva che l'aveva comprata mio nonno ed era una situaZIne che anche le sorelle “si accollavano” perché all'epoca era normale fare così con i figli maschi che erano favoriti dai genitori”. “se non ricordo male ho sentito parlare di circa 40.000.000 di lire come prezzo di acquisto dell'immobile. O almeno mi pare di avere sentito così quando se ne parlava nel corso degli anni. Quanto alle modalità di pagamento penso che all'epoca mio nonno era in grado di pagare in contanti. Per quanto mi ha raccontato mia madre mio nonno comprò tale immobile dalla moglie di uno ZI di mia madre che mi pare si chiamasse ” (cfr. verbale di Persona_2
udienza del 31.3.2022).
Vaga e generica risulta anche la testimonianza del teste , figlio della Tes_2
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convenuta , il quale ha dichiarato: “Sarà accaduto circa 40 anni CP_5
fa e io avevo circa 17/18 anni e ricordo che se ne parlò preciso che vivevamo tutti nello stesso stabile quindi io sentivo spesso parlare i miei genitori ed i miei zii di tutto quello che succedeva. Ricordo che l'appartamento originariamente doveva essere acquistato da mio nonno per mio ZI
ma poi mia nonna ebbe un o screZI con la moglie di quest'ultimo Parte_2
e quindi l'acquisto si decise di farlo per ”. “Ricordo che in quel Parte_1
periodo mio ZI si era imbarcato con la Siremar ma la cosa durò poco Pt_1
perché soffriva il mare e che io sappia non aveva altri lavori o altre entrate.
Ed anche prima dell'acquisto che io sappia poteva avere avuto lavoretti saltuari tipo presso ditta edile come muratore o imbarcato qualche giorno”.
“Ero al corrente degli eventuali lavori di mio ZI perché abitavamo tutti insieme e queste cose le sapevamo tutti”.
“Quanto al prezzo di vendita sono cose che so per sentito dire il prezzo doveva essere circa 40 milioni di lire ma poi fu abbassato di molto perché
l'appartamento doveva essere di che era il figlioccio di Parte_2 Per_3
fratello di mio nonno nonché marito della proprietaria venditrice,
[...]
Per_
, di cui non ricordo il cognome. Non posso dire in che modalità avvenne il pagamento perché non ne so nulla” (cfr. verbale di udienza del 31.3.2022).
Nessun elemento, inoltre, è stato offerto per appurare la condiZIne economica effettiva di e per dimostrare l'esistenza dell'animus donandi. Pt_1
La domanda, pertanto, non può essere accolta.
IV. Domande di rendiconto.
Sotto il profilo delle operaZIni preliminari alla divisione vanno poi esaminate le domande di rendiconto formulate dagli attori con riferimento al rimborso
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delle spese sostenute per “imposte e tasse” e per il godimento solitario dell'immobile sito in via Papa Sergio n. 33, 33/A e 33/B.
Le domande vanno disattese.
Va, infatti, rilevato che non risultano allegate, prima ancora che provate, le spese relative al compendio ereditario che sarebbero state sostenute dagli attori nell'interesse della comunione, sicché la domanda, sotto tale profilo, deve essere considerata destituita di fondamento.
Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno per il godimento esclusivo dell'immobile in comunione sito in via Papa Sergio n. 33,
33/A e 33/B, piano Terra.
In punto di diritto, va evidenziato che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudiZI in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenZIne di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso ( cfr. Cass., n. 2423 del
09/02/2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudiZI in
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danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale ( cfr. n.
1738 del 20/01/2022).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che, prima della instauraZIne del giudiZI, nessuna delle parti ha formulato richiesta di corresponsione dei frutti derivanti dal godimento degli immobili in comunione.
Il quadro istruttorio offerto dalle parti rivela, inoltre, che non sia stato esercitato mai dalle convenute un godimento solitario volto ad escludere gli attori.
Risulta, infatti, dimostrato che , in data 20 Aprile 2012 ha Parte_1
stipulato con le proprie sorelle un regolamento della comunione ereditaria dei beni non indicati dal de cuius nel testamento olografo e che , in sede di assemblea del 20 Aprile 2012, i comunisti avevano deciso di concedere in locaZIne gli immobili, conferendo a e il potere di CP_5 Parte_1
riscossione e versamento delle somme di danaro ricevute e titolo di canone di locaZIne ( cfr. regolamento e verbale di assemblea allegati alla comparsa di risposta).
E', poi, documentalmente provato, che con nota del 17 Parte_2
Gennaio 2014, qualificandosi come unico comproprietario del bene insieme al fratello , abbia diffidato le sorelle dall'accedere al locale di Via Papa Pt_1
Sergio intimando la restituZIne delle chiavi di accesso al predetto immobile.
Tale comportamento, non solo esclude in radice un godimento solitario dell'immobile da parte delle convenute ma costituisce l'elemento rivelatore di
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una condotta ispirata a fini appropriativi, in spregio di quanto previsto nell'articolo 1102 cc, posta in essere dall'attore . Parte_2
I testi e , inoltre, hanno riferito che era proprio Tes_1 Tes_2 Parte_1
ad occuparsi dei rapporti con il conduttore del bar situato nell'immobile di via
Papa Sergio fino alla risoluZIne del contratto e che fu proprio costui ad avere riconsegnate le chiavi dell'immobile.
I testi, inoltre, hanno concordemente riferito che gestì la CP_4
distribuZIne delle chiavi agli altri eredi.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “ricordo precisamente che Tes_1
l'immobile di via Papa Sergio era affittato ad un bar molto conosciuto all'epoca all'Arenella. Il contratto di locaZIne era antico e risaliva a mio nonno e finché lui è stato in grado se ne è occupato personalmente, poi ad un certo punto cominciò ad occuparsene mio ZI il quale teneva i rapporti Pt_1
con il conduttore, riscuoteva l'affitto e continuò così pure dopo la morte di mio nonno. Anche perché le sorelle preferivano mandare l'uomo ad avere rapporti con il gestore del bar e poi dopo avere fatto la successione per un po' hanno diviso l'affitto tra tutti gli eredi ma quando poi è iniziata la causa dell'impugnativa di testamento tutto si è interrotto e poi il locale è stato rilasciato” “Lo so perché era lui che se ne occupava e ricordo che diede una chiave a mia zia e lo so perché successivamente ho chiesto a CP_4
quest'ultima di darmi la chiave per farne una copia per mia madre che invece non aveva chiavi”. “Ricordo che i miei zii e mia madre avevano fatto un atto per regolare la comunione anche in vista di eventuali affitti ma poi mio ZI
ha instaurato un giudiZI per fare annullare tale atto e non se ne è Parte_2
fatto più niente”.
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Il teste ha, per altro verso, affermato: “dopo la morte di mio nonno i Tes_2
rapporti con il conduttore li teneva lui e si occupava lui di tutto ma poi il bar lasciò l'immobile come del resto avvenne per tutti gli altri immobili dell'asse ereditario”.
“Le chiavi furono consegnate a mio ZI e lo so perché ne ho sentito Pt_1
parlare spesso dalle mie zie e le cose si sapevano;
la chiave poi venne data da soltanto a mia zia e poi gli altri lo vennero a sapere e la Parte_1 CP_4
chiesero pure loro e credo che la ebbero proprio da lei perché ricordo che era lei ad avere gestito questa cosa delle chiavi. Non so se anche diede la Pt_1
chiave a qualcuno degli altri eredi ma ricordo che sicuramente per alcuni se ne occupò ”. CP_4
Non va, inoltre, trascurato di rilevare che il mancato eserciZI di facoltà di godimento dell'immobile sito in via Papa Sergio risulta essere imputabile alle sole parti attrici che, con la propria condotta oppositiva – fondata sull'erronea convinZIne di essere proprietarie di tutto l'asse relitto dal de cuius- hanno determinato una situaZIne di stallo che ha reso impossibile la gestione dei beni in comune ed anche la regolarizzaZIne urbanistica e catastale dei beni, a seguito della richiesta di sospensione volontaria del procedimento richiesta il
20.11.2024.
Sul punto, infatti, i testi e hanno concordemente affermato Tes_1 Tes_2
che lo stato di abbandono dell'immobile di via Papa Sergio dura da circa 10 anni, a seguito della situaZIne di blocco determinata dalla impugnaZIne da parte di del regolamento della comunione e dei conflitti sorti Parte_2
fra le parti dopo il ritrovamento del testamento olografo un anno e mezzo dopo la morte del nonno (cfr. verbale del 31..3.2022).
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Va altresì rigettata la richiesta di risarcimento del danno per l'intestaZIne catastale dei beni ereditari a nome anche della convenute.
La domanda è priva di fondamento non essendo stata data prova né dell'esistenza di un comportamento illecito realizzato dalle convenute né dell'effettivo patimento di un danno ingiusto.
Alla luce delle stesse allegaZIni delle parti emerge, infatti, che e Pt_1
hanno formulato istanza per la voltura catastale in proprio Parte_2
esclusivo favore di tutti gli immobili dopo la pubblicaZIne del testamento olografo, escludendo le sorelle e che le convenute – al fine di correggere tale iniziativa arbitraria che non trova riscontro in quanto effettivamente disposto nelle ultime volontà del de cuius- si sono limitate a chiedere la corretta variaZIne dei dati, indicando la proprietà di 1/7 per ciascun coerede.
V. Ammissibilità della domanda di divisione integrale del patrimonio relitto dal de cuius.
Ciò posto, va, poi, esaminato il problema dell'ammissibilità della domanda di divisione integrale della massa relitta da . CP_6
In punto di fatto, occorre considerare che l'esperto nominato dal Giudice, ing. , nella propria nota depositata il 21.10.2024 ha evidenziato Persona_5
che alcuni dei fabbricati per i quali è stata chiesta la divisione presentano difformità urbanistiche e catastali.
In particolare, l'appartamento di piano terra di via Cardinale Lualdi n° 46 –
Palermo, identificato al NCEU di Palermo al foglio 25 part. 1585 sub 18, presenta di una piccola veranda abusiva (su corte interna) e la modifica della muratura di tompagno tra cucina e veranda.
L'appartamento di piano terra di via Cardinale Lualdi n° 50 – Palermo,
Tribunale di Palermo II sez. civile
identificato al NCEU di Palermo al foglio 25 part. 1585 sub 7, è affetto da difformità catastali, consistenti nella errata attribuZIne di superficie catastale all'appartamento e nella imprecisa rappresentaZIne planimetrica inserita in catasto nel 1986. Il CTU, in particolare, ha verificato che il catasto ha attribuito al subalterno 7 anche la superficie di una stanza afferente ad altra unità immobiliare.
Con riferimento alla irregolarità di maggiore gravità, l'esperto nominato dal
Giudice ha osservato che per l'immobile di piano terra di via Papa Sergio I nn° 33 – 33/A – 33/B –Palermo, identificato al NCEU di Palermo al foglio
25 part. 1943 sub 24, sono state riscontrate delle difformità di ordine ediliZI
e urbanistico (rispetto al progetto depositato e approvato presso il Comune – licenza edilizia n° 331 nel 1961), quali il sensibile ampliamento dell'immobile sulla corte interna, il cambio di destinaZIne d'uso (all'origine abitaZIne per poi divenire catastalmente negoZI nel 2000) e l'allargamento delle aperture originarie su via Papa Sergio I (civici nn. 33 - 33/A - 33/B).
Orbene, le difformità urbanistiche riscontrate dal ctu si traducono in una corrispondente irregolarità catastale delle unità immobiliari da dividere idonea ad incidere sulla rendita catastale dei beni.
Sul punto, occorre richiamare la disposiZIne normativa di cui all'art. 29 cc. 1 bis della legge n. 52/1985 che prescrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituZIne o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificaZIne catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiaraZIne, resa in atti
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dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposiZIni vigenti in materia catastale. La predetta dichiaraZIne dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un'attestaZIne di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentaZIne degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale dall'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudiZI che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 della legge n. 52 del 1985, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento ( o dell'atto di scioglimento della comunione) ( cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame la coerenza oggettiva delle risultanze catastali rispetto allo stato di fatto dell'immobile risulta sconfessata dagli accertamenti svolti dal CTU, sicchè, con riferimento a tale profilo, deve ritenersi insussistente una condiZIne dell'aZIne.
Tale mancanza non è stata superata neanche a seguito della sospensione volontaria del procedimento richiesta al fine di procedere alla regolarizzaZIne catastale dei beni ( cfr. verbale del 20.11.2024 e 19.5.2025).
Deve, invece, ritenersi ammissibile la richiesta di scioglimento parziale della comunione formulata dagli attori e dalle convenute CP_5 [...]
e , a seguito del rilievo d'ufficio della questione, dovendo CP_4 CP_3
ritenersi irrilevante la mancata adesione dele altre convenute.
Ed invero le SeZIni Unite della Corte di CassaZIne hanno anche chiarito che
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nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente).
Da ciò deriva che l'eserciZI del diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, escludendo il bene irregolare dal punto di vista urbanistico, non può essere impedito dalla volontà contraria degli altri coeredi.
Diversamente opinando, infatti, si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudiZI divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Tale principio – espresso con riferimento alle ipotesi più gravi di nullità previste dall'art. 46 TUE- va certamente applicato anche nell'ipotesi – meno grave- di irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del
1985
La domanda di scioglimento parziale della comunione va pertanto considerata ammissibile.
VI. SeparaZIne dei procedimenti e regolamentaZIne delle spese di lite.
Al fine di provvedere alla divisione dei beni commerciabili – da individuare nell'immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46/A piano 4, (foglio 25
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particella 1585 sub 25 ex sub 17); nel terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3216) e nel terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3212) al netto dei prelevamenti, appare necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, essendo necessario procedere alla stima dei beni all'attualità e alla redaZIne di un progetto di divisione.
In consideraZIne della definiZIne di alcune delle domande proposte dalle parti, occorre procedere alla separaZIne del procedimento relativo alle domande di accertamento dell'asse ereditario e delle quote spettanti a ciascun coerede, di collaZIne e di rendiconto, definite con la presente sentenza, dalla domanda di divisione al netto dei prelevamenti formulata dalla parte attrice per la quale la cancelleria provvederà a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo numero di ruolo al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria.
In consideraZIne dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la compensaZIne in ragione del 50% delle spese di lite fra le parti sostenute per la controversia definita con la presente sentenza e per porre la parte residua, che si liquida, per ciascun gruppo di convenute, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 5419,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico degli attori prevalentemente soccombenti .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduZIne così provvede: dichiara che gli attori e le convenute sono comproprietari, iure successionis, in ragione della quota di 1/7 ciascuno, dei beni indicati a pag. 2 e s. dell' atto di citaZIne e in particolare dei seguenti immobili:
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immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 50 piano T dx (foglio 25 particella 1585 sub 7); immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46 piano T (foglio 25 particella 1585 sub 18); immobile sito in Palermo via Papa
Sergio I n. 33, 33/A e 33/B, piano T (fg 25, part. 1943, sub 24, categoria
C/1); immobile/appartamento sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46/A piano 4, (foglio 25 particella 1585 sub 25 ex sub 17); terreno sito in Palermo
(foglio 25 particella 3216); terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3212); accoglie in parte la domanda di collaZIne formulata dagli attori e dichiara il diritto di costoro a procedere a prelevamenti ai sensi dell'art. 725 c.c. dalla massa ereditaria di beni – per il valore all'epoca dell'apertura della successione di €10.5000,00- in proporZIne delle proprie quote;
rigetta la domanda di accertamento della sussistenza di una donaZIne indiretta in favore di avente ad oggetto l'appartamento sito in Parte_1
Palermo, via Cardinale Lualdi n. 4, piano terra, a sinistra;
rigetta integralmente le domande di rendiconto e di risarcimento del danno formulate dagli attori;
dichiara inammissibile la domanda di divisione integrale del patrimonio ereditario relitto da;
CP_6
dispone la separaZIne del procedimento principale relativo alla domanda di riduZIne e di separaZIne in natura, definito con la presente sentenza, dalla domanda di divisione parziale del compendio ereditario relitto da;
CP_6
dispone che, con riferimento a tale ultimo procedimento, la cancelleria provveda a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo numero di ruolo e rimette la predetta causa sul ruolo istruttorio del Giudice Istruttore dott.
Monica Stocco come da separata ordinanza;
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dispone la compensaZIne in ragione del 50% delle spese di lite fra le parti sostenute per la controversia definita con la presente sentenza e pone la parte residua, che si liquida, per ciascun gruppo di convenute, ai sensi del dm 55 del
2014, in euro 5419,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico degli attori prevalentemente soccombenti.
Così deciso in Palermo, in data 26/08/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composiZIne monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3433 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenZIsi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNINO C.F._2
STEFANIA e SCALIA GIOVANNI BATTISTA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
, con eleZIne di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il medesimo difensore
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CANZONERI C.F._5
VIVIANA, con eleZIne di domicilio in VIA C.NIGRA, 2 PALERMO, presso il medesimo difensore
CONVENUTE
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._6 CP_4
), (C.F. ), C.F._7 CP_5 C.F._8
con il patrocinio dell'avv. PACE MASSIMILIANO, con eleZIne di domicilio
Tribunale di Palermo II sez. civile
in VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA, 99 90142 PALERMO, presso il medesimo difensore
CONVENUTE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di trattaZIne scritta del
9.7.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Questioni preliminari. QualificaZIne della domanda
Occorre anzitutto procedere alla qualificaZIne della domanda principale attorea, con le conseguenti ricadute in termini di cogniZIne monocratica o collegiale della causa.
Sul punto, occorre precisare che nell'eserciZI del potere-dovere d'interpretaZIne e qualificaZIne della domanda giudiziale il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificaZIne giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situaZIne giuridica dedotta in giudiZI e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisaZIni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'aZIne promossa con una radicalmente diversa per “petitum” e
“causa petendi” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3041/2007; Cass. n. 13459/2011;
Cass. n. 20552/2021; Cass. n. 25492/2021).
Ciò premesso, occorre considerare che nel caso di specie gli attori hanno
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invocato, in modo confuso e contraddittorio, sia l'istituto della divisione, previa collaZIne, che l'istituto della riduZIne.
In atto di citaZIne, infatti, è stato chiesto in via principale di accertare che la successione del comune dante causa delle parti, , è regolata dal CP_6
testamento del 19 ottobre 2010, (“dare atto che il fu , con CP_6
testamento pubblicato il 19 ottobre 2010, ha inteso disporre dei propri beni, tenuto conto delle donaZIni fatte in vivenza;
dire e dichiarare che nel predetto testamento il de cuius ha scritto nulla lascio alle mie figlie volendo in tal guisa parificare le posiZIni dei propri figli).
E' stata, poi, invocata la divisione del patrimonio paterno tenuto conto dei prelegati e delle donaZIni effettuate in vita dal de cuius e seguendo, quale criterio di ripartiZIne, l'attribuZIne a ciascuno dei condividenti della quota di legittima e il riconoscimento ai soli attori della quota disponibile (“valutata concretamente la massa ereditaria alla luce di quanto prodotto, stabilire la quota di legittima spettante a ciascun figlio ed assegnare la disponibile agli attori in forza delle disposiZIni testamentarie).
Gli attori hanno, successivamente, chiesto l'eventuale riduZIne delle disposiZIni testamentarie del de cuius (“ridurre eventualmente le disposiZIni testamentarie determinando e assegnando la quota riservata ex art. 537”) domandando – senza specificare il parametro temporale di riferimento- la stima di tutto il patrimonio riconducibile al de cuius ( comprese le donaZIni effettuate in vita) e richiedendo la vendita del compendio ereditario in caso di impossibilità di una divisione in natura (“ricostruire il patrimonio del de cuius disponendo all'uopo consulenza tecnica per quantificare il valore dei beni donati e dei prelegati e del relitto patrimonio nonché il valore di locaZIne o
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di indebita occupaZIne del locale di Via Papa Sergio”. “in subordine nel caso in cui non sia possibile un progetto di divisione disporre la vendita e la relativa ripartiZIne del ricavato”)
In difetto di espressa e chiara qualificaZIne, va escluso che gli attori abbiano inteso promuovere, in qualità di eredi legittimari, un'aZIne di riduZIne per lesione di legittima.
Va, infatti, evidenziato che e hanno individuato Parte_1 Parte_2
il fatto costitutivo delle proprie pretese nell'avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze rese nel procedimento annotato al n. RG 3452/2011 con cui sono state rigettate sia la domanda di accertamento della falsità del testamento di che la aZIne di riduZIne proposta da , CP_6 CP_5 [...]
e CP_4 CP_3
Sulla base di tale presupposto, nella parte narrativa dell'atto introduttivo, gli attori hanno chiesto al Tribunale di provvedere “alla assegnaZIne dei beni con progetto di divisione ed eventuale vendita di quanto non divisibile, tenuto conto delle donaZIni e dei prelegati” ( cfr. pagg. 5 e ss. dell'atto di citaZIne).
Da ciò deriva che l'unica interpretaZIne della domanda compatibile, dal punto di vista logico, con la ricostruZIne dei fatti formulata in atto di citaZIne va ravvisata nella richiesta di procedere alla divisione, previa collaZIne, del patrimonio relitto da in conformità al testamento CP_6
da costui redatto, sul presupposto che con tale atto di ultima volontà il de cuius abbia inteso attribuire alle convenute beni in misura corrispondente alla propria quota di legittima, tenuto conto dell'imputaZIne delle donaZIni ricevute in vita, ed abbia invece lasciato il residuo del proprio patrimonio ai figli e . Pt_1 Parte_2
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Sulla base di tali circostanze non può certo configurarsi la formulaZIne di alcuna aZIne di riduZIne per lesione di legittima poiché l'aZIne di riduZIne prevista dagli artt. 553 e segg. c.c. è volta a far dichiarare invalidi gli atti inter vivos o mortis causa che hanno eventualmente prodotto la lesione medesima mentre gli attori risultano gli unici beneficiari delle disposiZIni testamentarie del de cuius e la loro richiesta di divisione è stata formulata proprio alla luce della validità ed efficacia di tali disposiZIni e delle donaZIni effettuate in vita dal comune dante causa delle parti.
Non va, inoltre, trascurato di rilevare che l'invocaZIne del rimedio della riduZIne delle disposiZIni testamentarie è stato formulato ricorrendo all'avverbio «eventualmente» (cfr.pag.9 dell'atto di citaZIne: ridurre eventualmente le disposiZIni testamentarie determinando e assegnando la quota riservata ex art. 537 c.c.) e che le stesse convenute, costituendosi nel presente giudiZI, hanno preso posiZIne sulla domanda degli attori, qualificandola in termini di domanda di divisione ereditaria (cfr. comparse di risposta delle convenute).
Deve, pertanto, affermarsi che il termine “riduZIne” sia stato utilizzato in senso atecnico o in modo incongruo da parte degli attori e che - conformemente all'interpretaZIne formulata dai Giudici precedentemente incaricati della trattaZIne del procedimento ( cfr. ordinanze del 11.6.2019, del
8.3.2021 e del 4.4.2022) – la domanda principale contenuta in atto di citaZIne vada qualificata in termini di divisione, sicchè la competenza a decidere la controversia spetta al Tribunale in composiZIne monocratica.
II. Accertamento del compendio ereditario e delle quote delle parti.
Ciò premesso, prima di procedere all'esame della domanda di divisione,
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occorre interpretare il testamento redatto dal de cuius ed individuare, alla luce di tali disposiZIni mortis causa, il patrimonio costituente la massa ereditaria e la quota di partecipaZIne spettante a ciascuna delle parti lite.
Al riguardo, l'interpretaZIne offerta in atto di citaZIne – fondata sull'assunto che il de cuius abbia inteso attribuire alle convenute beni in misura corrispondente alla propria quota di legittima, tenuto conto dell'imputaZIne delle donaZIni ricevute in vita, ed abbia invece lasciato il residuo del proprio patrimonio ai figli e , risulta infondata. Pt_1 Parte_2
Dal tenore letterale della scheda testamentaria emerge, infatti, che CP_6
non abbia disposto dell'intero proprio patrimonio istituendo propri eredi solo gli attori ma abbia previsto solo disposiZIni a titolo particolare, lasciando a titolo di prelegato a l'appartamento sito in Palermo Via Parte_1
Cardinale Lualdi n.46, quarto piano a sinistra salendo le scale ed a
[...]
l'appartamento ubicato al primo piano a destra salendo le scale del Parte_2
medesimo fabbricato.
La questione dell'interpretaZIne della volontà testamentaria di CP_6
risulta, inoltre, coperta dal giudicato formatori sulla sentenza n. 4376/2017 emessa da questo Tribunale che, nel rigettare l'aZIne di riduZIne proposta da , e ha espressamente accertato che CP_5 CP_4 CP_3
con il proprio testamento il de cuius abbia disposto solo di una parte dei propri beni, sicchè con riferimento ai beni non contemplati nei legati, si è aperta fra i coeredi la successione legittima ( cfr. pag. 8 della sentenza n.
4376/2017 prodotta nel fascicolo di parte attrice).
Deve, pertanto, ritenersi che gli attori e le convenute siano comproprietari, iure successionis, in ragione della quota di 1/7 ciascuno, dei beni indicati a
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pag. 2 e s. dell'atto di citaZIne e in particolare dei seguenti immobili: immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 50 piano T dx (foglio 25 particella 1585 sub 7); immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46 piano T (foglio 25 particella 1585 sub 18); immobile sito in Palermo via Papa
Sergio I n. 33, 33/A e 33/B, piano T (fg 25, part. 1943, sub 24, categoria
C/1); immobile/appartamento sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46/A piano 4, (foglio 25 particella 1585 sub 25 ex sub 17); terreno sito in Palermo
(foglio 25 particella 3216); terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3212).
III. Domande di collaZIne.
Ciò posto, prima di procedere all'esame della domanda di divisione, appare necessario esaminare le domande relative alle operaZIni preliminari alla divisione, prendendo avvio dalla domanda di collaZIne formulata dagli attori e dalla domanda di collaZIne avente ad oggetto l'appartamento sito in
Palermo, via Cardinale Lualdi n. 4, piano terra, formulata in via riconvenZInale da e CP_1 CP_2
La domanda di collaZIne formulata in atto di citaZIne è fondata nei limiti appresso specificati.
Risulta, infatti, accertato oltre che non contestato che mentre era CP_6
in vita, abbia effettuato le seguenti donaZIni:
Per_
- atto di donaZIne del 08 febbraio 1977 in Notar con cui il de cuius ha donato alla figlia la “quota di area ubicata al di sopra del primo piano CP_4
della casa in Palermo Via Cardinale Lualdi, civici nr. 46-48-50, estesa circa 90 metri quadrati, ubicata a destra salendo le scale”, alla figlia la “quota di CP_1
area al di sopra del primo piano della casa in Palermo Via Cardinale Lualdi civici 46-48-50 all'Arenella”, di circa novanta metri quadrati, ubicata a sinistra
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salendo le scale, ubicata nel costruendo quartino di secondo piano a dx salendo le scale”, alla figlia “quota di area al di sopra del secondo CP_2
piano della casa in Palermo Via Cardinale Lualdi civici 46-48-50 all'Arenella”, di circa novanta metri quadrati, ubicata a destra salendo le scale, ed alla figlia la “quota di area ubicata al di sopra del secondo piano della casa in CP_3
Palermo, Via Cardinale Lualdi, civici 46-48-50 all'Arenella. Detta area è estesa circa novanta metri quadrati, è ubicata a sinistra salendo le scale...”;
Per_
- atto di donaZIne del 3 settembre 1968 in Notar con cui il de cuius ha donato alla figlia una quota di area soprastante la casa di pianterreno CP_5
di circa 90 mq della Via Cardinale Lualdi.
L'individuaZIne dell'oggetto di tali atti donaZIne e del valore dei beni donati all'epoca della successione costituisce questione coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n.4376/2017 dei 18 Luglio – 14 Agosto 2017 emessa inter partes.
Ed invero, in tale pronuncia è stato espressamente accertato che i beni oggetto di donaZIne devono ravvisarsi nelle aree libere del fabbricato di Via
Cardinale Lualdi nn.46-48-50 e non nelle unità immobiliari attualmente esistenti, del valore – all'epoca dell'apertura della successione- di € 10.500,00 ciascuna (cfr. sentenza n.4376/2017 prodotta nel fascicolo di parte attrice).
In consideraZIne della scelta espressa dalle convenute ex art. 746 c.c. la collaZIne deve avvenire per imputaZIne.
Ciò posto, gli attori, quali coeredi non donatari, hanno diritto ad operare i prelevamenti dalla massa ereditaria di beni – per il valore all'epoca dell'apertura della successione di €10.500,00- in proporZIne delle proprie quote.
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Al riguardo, va rammentato che “l'obbligo della collaZIne sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menZIne in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donaZIne” ( cfr. Cass.,
18625 del 2010; Cass., Sentenza n. 23403 del 2022).
Va. poi, esaminata la domanda di accertamento dell'esistenza di una donaZIne indiretta in favore di avente ad oggetto Parte_1
l'appartamento sito in Palermo, via Cardinale Lualdi n. 4, piano terra, a sinistra.
e hanno dedotto che il corrispettivo – non indicato CP_1 CP_2
in sede di comparsa di risposta- dell'immobile acquistato da Parte_1
(all'epoca da poco maggiorenne) sia stato versato unicamente dal de cuius e che, di conseguenza, il contratto vada qualificato in termini di CP_6
donaZIne indiretta.
In punto di diritto, occorre evidenziare che nella donaZIne indiretta la liberalità si realizza, anzichè attraverso il negoZI tipico di donaZIne, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicchè l'intenZIne di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte
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e provate in giudiZI da chi ne abbia interesse (cfr. Cass., 21/05/2020, n.
9379).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che incombe sull'attore che intende fare valere la collaZIne o la riduZIne l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè l'arricchimento unilaterale del beneficiario, a fronte del correlativo depauperamento del donante, nonchè l'esistenza dell'animus donandi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre evidenziare che l'attore , in sede di interrogatorio formale, ha espressamente Parte_1
contestato l'esistenza di una donaZIne indiretta in suo favore da parte del de cuius, osservando che il denaro versato a titolo di corrispettivo fosse proprio e non del proprio padre ( cfr. verbale del 16.11.2021).
Orbene, a fronte di tale circostanza, che risulta corroborata dal fatto che anche i testi invocati da e e CP_1 CP_2 Testimone_1
hanno confermato lo svolgimento – seppur per Testimone_2
breve tempo- di attività lavorativa produttiva di reddito da parte dell'attore, occorre evidenziare che le parti, su cui incombeva il relativo onere della prova, non hanno dato adeguata dimostraZIne degli elementi costitutivi della dedotta donaZIne indiretta.
In primo luogo, deve sottolinearsi che non risulta prodotto l'atto di compravendita relativo all'acquisto dell'immobile e che non risulta chiaro neanche l'importo del corrispettivo versato, avendo i testi escussi fatto riferimento a circostanze apprese per “sentito dire” nell'ambiente familiare e ad importi diversi.
Va, poi, evidenziato che non sono stati offerti elementi sufficienti ritenere
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che il denaro versato per l'acquisto in favore di sia stato di Parte_1
provenienza esclusiva del de cuius CP_6
Ed invero, il teste , figlio della convenuta- attrice in Testimone_1
riconvenZInale si è limitato a indicare circostanze vaghe per lo CP_1
più apprese, in giovanissima età, dalle stesse parti interessate all'accoglimento della domanda.
Il teste, infatti, ha dichiarato: “l'acquisto di questo appartamento per mio ZI sarà avvenuto circa una quarantina di anni fa e lo sapevamo tutti. Io ero un bambino però me lo ricordo e anche mio ZI poteva avere circa 18 Pt_1
anni e che io sappia era stato in precedenza imbarcato con la tirrenia per un po' di tempo”…“che io ricordi in quel periodo mio ZI era stato come ho detto imbarcato per un paio di settimane ma poi mia madre mi disse che aveva smesso perché non gli piaceva stare imbarcato”… “di quella casa si tornò a parlare diverse volte nel corso degli anni anche perché mio ZI ricordo che la diede in affitto e si sapeva che l'aveva comprata mio nonno ed era una situaZIne che anche le sorelle “si accollavano” perché all'epoca era normale fare così con i figli maschi che erano favoriti dai genitori”. “se non ricordo male ho sentito parlare di circa 40.000.000 di lire come prezzo di acquisto dell'immobile. O almeno mi pare di avere sentito così quando se ne parlava nel corso degli anni. Quanto alle modalità di pagamento penso che all'epoca mio nonno era in grado di pagare in contanti. Per quanto mi ha raccontato mia madre mio nonno comprò tale immobile dalla moglie di uno ZI di mia madre che mi pare si chiamasse ” (cfr. verbale di Persona_2
udienza del 31.3.2022).
Vaga e generica risulta anche la testimonianza del teste , figlio della Tes_2
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convenuta , il quale ha dichiarato: “Sarà accaduto circa 40 anni CP_5
fa e io avevo circa 17/18 anni e ricordo che se ne parlò preciso che vivevamo tutti nello stesso stabile quindi io sentivo spesso parlare i miei genitori ed i miei zii di tutto quello che succedeva. Ricordo che l'appartamento originariamente doveva essere acquistato da mio nonno per mio ZI
ma poi mia nonna ebbe un o screZI con la moglie di quest'ultimo Parte_2
e quindi l'acquisto si decise di farlo per ”. “Ricordo che in quel Parte_1
periodo mio ZI si era imbarcato con la Siremar ma la cosa durò poco Pt_1
perché soffriva il mare e che io sappia non aveva altri lavori o altre entrate.
Ed anche prima dell'acquisto che io sappia poteva avere avuto lavoretti saltuari tipo presso ditta edile come muratore o imbarcato qualche giorno”.
“Ero al corrente degli eventuali lavori di mio ZI perché abitavamo tutti insieme e queste cose le sapevamo tutti”.
“Quanto al prezzo di vendita sono cose che so per sentito dire il prezzo doveva essere circa 40 milioni di lire ma poi fu abbassato di molto perché
l'appartamento doveva essere di che era il figlioccio di Parte_2 Per_3
fratello di mio nonno nonché marito della proprietaria venditrice,
[...]
Per_
, di cui non ricordo il cognome. Non posso dire in che modalità avvenne il pagamento perché non ne so nulla” (cfr. verbale di udienza del 31.3.2022).
Nessun elemento, inoltre, è stato offerto per appurare la condiZIne economica effettiva di e per dimostrare l'esistenza dell'animus donandi. Pt_1
La domanda, pertanto, non può essere accolta.
IV. Domande di rendiconto.
Sotto il profilo delle operaZIni preliminari alla divisione vanno poi esaminate le domande di rendiconto formulate dagli attori con riferimento al rimborso
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delle spese sostenute per “imposte e tasse” e per il godimento solitario dell'immobile sito in via Papa Sergio n. 33, 33/A e 33/B.
Le domande vanno disattese.
Va, infatti, rilevato che non risultano allegate, prima ancora che provate, le spese relative al compendio ereditario che sarebbero state sostenute dagli attori nell'interesse della comunione, sicché la domanda, sotto tale profilo, deve essere considerata destituita di fondamento.
Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno per il godimento esclusivo dell'immobile in comunione sito in via Papa Sergio n. 33,
33/A e 33/B, piano Terra.
In punto di diritto, va evidenziato che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudiZI in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenZIne di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso ( cfr. Cass., n. 2423 del
09/02/2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudiZI in
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danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale ( cfr. n.
1738 del 20/01/2022).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che, prima della instauraZIne del giudiZI, nessuna delle parti ha formulato richiesta di corresponsione dei frutti derivanti dal godimento degli immobili in comunione.
Il quadro istruttorio offerto dalle parti rivela, inoltre, che non sia stato esercitato mai dalle convenute un godimento solitario volto ad escludere gli attori.
Risulta, infatti, dimostrato che , in data 20 Aprile 2012 ha Parte_1
stipulato con le proprie sorelle un regolamento della comunione ereditaria dei beni non indicati dal de cuius nel testamento olografo e che , in sede di assemblea del 20 Aprile 2012, i comunisti avevano deciso di concedere in locaZIne gli immobili, conferendo a e il potere di CP_5 Parte_1
riscossione e versamento delle somme di danaro ricevute e titolo di canone di locaZIne ( cfr. regolamento e verbale di assemblea allegati alla comparsa di risposta).
E', poi, documentalmente provato, che con nota del 17 Parte_2
Gennaio 2014, qualificandosi come unico comproprietario del bene insieme al fratello , abbia diffidato le sorelle dall'accedere al locale di Via Papa Pt_1
Sergio intimando la restituZIne delle chiavi di accesso al predetto immobile.
Tale comportamento, non solo esclude in radice un godimento solitario dell'immobile da parte delle convenute ma costituisce l'elemento rivelatore di
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una condotta ispirata a fini appropriativi, in spregio di quanto previsto nell'articolo 1102 cc, posta in essere dall'attore . Parte_2
I testi e , inoltre, hanno riferito che era proprio Tes_1 Tes_2 Parte_1
ad occuparsi dei rapporti con il conduttore del bar situato nell'immobile di via
Papa Sergio fino alla risoluZIne del contratto e che fu proprio costui ad avere riconsegnate le chiavi dell'immobile.
I testi, inoltre, hanno concordemente riferito che gestì la CP_4
distribuZIne delle chiavi agli altri eredi.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “ricordo precisamente che Tes_1
l'immobile di via Papa Sergio era affittato ad un bar molto conosciuto all'epoca all'Arenella. Il contratto di locaZIne era antico e risaliva a mio nonno e finché lui è stato in grado se ne è occupato personalmente, poi ad un certo punto cominciò ad occuparsene mio ZI il quale teneva i rapporti Pt_1
con il conduttore, riscuoteva l'affitto e continuò così pure dopo la morte di mio nonno. Anche perché le sorelle preferivano mandare l'uomo ad avere rapporti con il gestore del bar e poi dopo avere fatto la successione per un po' hanno diviso l'affitto tra tutti gli eredi ma quando poi è iniziata la causa dell'impugnativa di testamento tutto si è interrotto e poi il locale è stato rilasciato” “Lo so perché era lui che se ne occupava e ricordo che diede una chiave a mia zia e lo so perché successivamente ho chiesto a CP_4
quest'ultima di darmi la chiave per farne una copia per mia madre che invece non aveva chiavi”. “Ricordo che i miei zii e mia madre avevano fatto un atto per regolare la comunione anche in vista di eventuali affitti ma poi mio ZI
ha instaurato un giudiZI per fare annullare tale atto e non se ne è Parte_2
fatto più niente”.
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Il teste ha, per altro verso, affermato: “dopo la morte di mio nonno i Tes_2
rapporti con il conduttore li teneva lui e si occupava lui di tutto ma poi il bar lasciò l'immobile come del resto avvenne per tutti gli altri immobili dell'asse ereditario”.
“Le chiavi furono consegnate a mio ZI e lo so perché ne ho sentito Pt_1
parlare spesso dalle mie zie e le cose si sapevano;
la chiave poi venne data da soltanto a mia zia e poi gli altri lo vennero a sapere e la Parte_1 CP_4
chiesero pure loro e credo che la ebbero proprio da lei perché ricordo che era lei ad avere gestito questa cosa delle chiavi. Non so se anche diede la Pt_1
chiave a qualcuno degli altri eredi ma ricordo che sicuramente per alcuni se ne occupò ”. CP_4
Non va, inoltre, trascurato di rilevare che il mancato eserciZI di facoltà di godimento dell'immobile sito in via Papa Sergio risulta essere imputabile alle sole parti attrici che, con la propria condotta oppositiva – fondata sull'erronea convinZIne di essere proprietarie di tutto l'asse relitto dal de cuius- hanno determinato una situaZIne di stallo che ha reso impossibile la gestione dei beni in comune ed anche la regolarizzaZIne urbanistica e catastale dei beni, a seguito della richiesta di sospensione volontaria del procedimento richiesta il
20.11.2024.
Sul punto, infatti, i testi e hanno concordemente affermato Tes_1 Tes_2
che lo stato di abbandono dell'immobile di via Papa Sergio dura da circa 10 anni, a seguito della situaZIne di blocco determinata dalla impugnaZIne da parte di del regolamento della comunione e dei conflitti sorti Parte_2
fra le parti dopo il ritrovamento del testamento olografo un anno e mezzo dopo la morte del nonno (cfr. verbale del 31..3.2022).
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Va altresì rigettata la richiesta di risarcimento del danno per l'intestaZIne catastale dei beni ereditari a nome anche della convenute.
La domanda è priva di fondamento non essendo stata data prova né dell'esistenza di un comportamento illecito realizzato dalle convenute né dell'effettivo patimento di un danno ingiusto.
Alla luce delle stesse allegaZIni delle parti emerge, infatti, che e Pt_1
hanno formulato istanza per la voltura catastale in proprio Parte_2
esclusivo favore di tutti gli immobili dopo la pubblicaZIne del testamento olografo, escludendo le sorelle e che le convenute – al fine di correggere tale iniziativa arbitraria che non trova riscontro in quanto effettivamente disposto nelle ultime volontà del de cuius- si sono limitate a chiedere la corretta variaZIne dei dati, indicando la proprietà di 1/7 per ciascun coerede.
V. Ammissibilità della domanda di divisione integrale del patrimonio relitto dal de cuius.
Ciò posto, va, poi, esaminato il problema dell'ammissibilità della domanda di divisione integrale della massa relitta da . CP_6
In punto di fatto, occorre considerare che l'esperto nominato dal Giudice, ing. , nella propria nota depositata il 21.10.2024 ha evidenziato Persona_5
che alcuni dei fabbricati per i quali è stata chiesta la divisione presentano difformità urbanistiche e catastali.
In particolare, l'appartamento di piano terra di via Cardinale Lualdi n° 46 –
Palermo, identificato al NCEU di Palermo al foglio 25 part. 1585 sub 18, presenta di una piccola veranda abusiva (su corte interna) e la modifica della muratura di tompagno tra cucina e veranda.
L'appartamento di piano terra di via Cardinale Lualdi n° 50 – Palermo,
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identificato al NCEU di Palermo al foglio 25 part. 1585 sub 7, è affetto da difformità catastali, consistenti nella errata attribuZIne di superficie catastale all'appartamento e nella imprecisa rappresentaZIne planimetrica inserita in catasto nel 1986. Il CTU, in particolare, ha verificato che il catasto ha attribuito al subalterno 7 anche la superficie di una stanza afferente ad altra unità immobiliare.
Con riferimento alla irregolarità di maggiore gravità, l'esperto nominato dal
Giudice ha osservato che per l'immobile di piano terra di via Papa Sergio I nn° 33 – 33/A – 33/B –Palermo, identificato al NCEU di Palermo al foglio
25 part. 1943 sub 24, sono state riscontrate delle difformità di ordine ediliZI
e urbanistico (rispetto al progetto depositato e approvato presso il Comune – licenza edilizia n° 331 nel 1961), quali il sensibile ampliamento dell'immobile sulla corte interna, il cambio di destinaZIne d'uso (all'origine abitaZIne per poi divenire catastalmente negoZI nel 2000) e l'allargamento delle aperture originarie su via Papa Sergio I (civici nn. 33 - 33/A - 33/B).
Orbene, le difformità urbanistiche riscontrate dal ctu si traducono in una corrispondente irregolarità catastale delle unità immobiliari da dividere idonea ad incidere sulla rendita catastale dei beni.
Sul punto, occorre richiamare la disposiZIne normativa di cui all'art. 29 cc. 1 bis della legge n. 52/1985 che prescrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituZIne o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificaZIne catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiaraZIne, resa in atti
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dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposiZIni vigenti in materia catastale. La predetta dichiaraZIne dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un'attestaZIne di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentaZIne degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale dall'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudiZI che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 della legge n. 52 del 1985, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento ( o dell'atto di scioglimento della comunione) ( cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame la coerenza oggettiva delle risultanze catastali rispetto allo stato di fatto dell'immobile risulta sconfessata dagli accertamenti svolti dal CTU, sicchè, con riferimento a tale profilo, deve ritenersi insussistente una condiZIne dell'aZIne.
Tale mancanza non è stata superata neanche a seguito della sospensione volontaria del procedimento richiesta al fine di procedere alla regolarizzaZIne catastale dei beni ( cfr. verbale del 20.11.2024 e 19.5.2025).
Deve, invece, ritenersi ammissibile la richiesta di scioglimento parziale della comunione formulata dagli attori e dalle convenute CP_5 [...]
e , a seguito del rilievo d'ufficio della questione, dovendo CP_4 CP_3
ritenersi irrilevante la mancata adesione dele altre convenute.
Ed invero le SeZIni Unite della Corte di CassaZIne hanno anche chiarito che
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nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente).
Da ciò deriva che l'eserciZI del diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, escludendo il bene irregolare dal punto di vista urbanistico, non può essere impedito dalla volontà contraria degli altri coeredi.
Diversamente opinando, infatti, si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudiZI divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Tale principio – espresso con riferimento alle ipotesi più gravi di nullità previste dall'art. 46 TUE- va certamente applicato anche nell'ipotesi – meno grave- di irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del
1985
La domanda di scioglimento parziale della comunione va pertanto considerata ammissibile.
VI. SeparaZIne dei procedimenti e regolamentaZIne delle spese di lite.
Al fine di provvedere alla divisione dei beni commerciabili – da individuare nell'immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46/A piano 4, (foglio 25
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particella 1585 sub 25 ex sub 17); nel terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3216) e nel terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3212) al netto dei prelevamenti, appare necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, essendo necessario procedere alla stima dei beni all'attualità e alla redaZIne di un progetto di divisione.
In consideraZIne della definiZIne di alcune delle domande proposte dalle parti, occorre procedere alla separaZIne del procedimento relativo alle domande di accertamento dell'asse ereditario e delle quote spettanti a ciascun coerede, di collaZIne e di rendiconto, definite con la presente sentenza, dalla domanda di divisione al netto dei prelevamenti formulata dalla parte attrice per la quale la cancelleria provvederà a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo numero di ruolo al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria.
In consideraZIne dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la compensaZIne in ragione del 50% delle spese di lite fra le parti sostenute per la controversia definita con la presente sentenza e per porre la parte residua, che si liquida, per ciascun gruppo di convenute, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 5419,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico degli attori prevalentemente soccombenti .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduZIne così provvede: dichiara che gli attori e le convenute sono comproprietari, iure successionis, in ragione della quota di 1/7 ciascuno, dei beni indicati a pag. 2 e s. dell' atto di citaZIne e in particolare dei seguenti immobili:
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immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 50 piano T dx (foglio 25 particella 1585 sub 7); immobile sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46 piano T (foglio 25 particella 1585 sub 18); immobile sito in Palermo via Papa
Sergio I n. 33, 33/A e 33/B, piano T (fg 25, part. 1943, sub 24, categoria
C/1); immobile/appartamento sito in Palermo via Cardinale Lualdi n. 46/A piano 4, (foglio 25 particella 1585 sub 25 ex sub 17); terreno sito in Palermo
(foglio 25 particella 3216); terreno sito in Palermo (foglio 25 particella 3212); accoglie in parte la domanda di collaZIne formulata dagli attori e dichiara il diritto di costoro a procedere a prelevamenti ai sensi dell'art. 725 c.c. dalla massa ereditaria di beni – per il valore all'epoca dell'apertura della successione di €10.5000,00- in proporZIne delle proprie quote;
rigetta la domanda di accertamento della sussistenza di una donaZIne indiretta in favore di avente ad oggetto l'appartamento sito in Parte_1
Palermo, via Cardinale Lualdi n. 4, piano terra, a sinistra;
rigetta integralmente le domande di rendiconto e di risarcimento del danno formulate dagli attori;
dichiara inammissibile la domanda di divisione integrale del patrimonio ereditario relitto da;
CP_6
dispone la separaZIne del procedimento principale relativo alla domanda di riduZIne e di separaZIne in natura, definito con la presente sentenza, dalla domanda di divisione parziale del compendio ereditario relitto da;
CP_6
dispone che, con riferimento a tale ultimo procedimento, la cancelleria provveda a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo numero di ruolo e rimette la predetta causa sul ruolo istruttorio del Giudice Istruttore dott.
Monica Stocco come da separata ordinanza;
Tribunale di Palermo II sez. civile
dispone la compensaZIne in ragione del 50% delle spese di lite fra le parti sostenute per la controversia definita con la presente sentenza e pone la parte residua, che si liquida, per ciascun gruppo di convenute, ai sensi del dm 55 del
2014, in euro 5419,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico degli attori prevalentemente soccombenti.
Così deciso in Palermo, in data 26/08/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
Tribunale di Palermo II sez. civile