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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9708 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 11064/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tavernese per Parte_1 procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Paola Scarlato per procura generale alle liti in notaio Persona_1 di Fiumicino,
- resistenti -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive e contributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 25 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e, premesso di essere stata detenuta dal mese di ottobre 2019 sino alla data di deposito del presente ricorso presso l'Istituto Casa Circondariale Femminile “G. Stefanini” di Roma Rebibbia, ha dedotto di avere prestato continuativamente e ininterrottamente attività lavorativa in favore del resistente dal mese di novembre 2019 sino al mese di CP_1 febbraio 2023, quale addetta alle pulizie, imbianchino, scrivano e addetta alla distribuzione dei pasti, di cui rispettivamente ai livelli D/7, C/2, A/5 e C/6 del CCNL Alberghi Confcommercio, applicato dall'amministrazione penitenziaria ai fini dell'inquadramento dei lavoratori e dell'individuazione delle relative spettanze, ma di avere svolto anche ore eccedenti quelle riportate nei prospetti paga, in misura indicata nello schema elaborato in ricorso, con conseguente diritto al pagamento dei compensi dovuti per le ore effettivamente lavorate, nonché dei ratei maturati di ferie e permessi non goduti, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. Tanto premesso, ritenendo di essere stata retribuita in misura inferiore a quella a lei spettante, parte ricorrente ha domandato di “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – di vedersi riconosciuto, per i periodi lavorativi prestati e per tutte le ore di lavoro effettivamente svolte anche a titolo di lavoro irregolare (così come individuati nel presente ricorso e nei compiegati conteggi) il diritto di percepire il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi e quali risultanti per tabulas dalle tabelle retributive sub doc. 03; (b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, quali differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, complessivamente, la somma di Euro 20.165,84 (ventimilacentosessantacinque/84) per tutte le ore di lavoro irregolare, in quanto effettivamente svolte e giammai retribuite, così come risultanti dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati, ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via preliminare, l'amministrazione ha eccepito la prescrizione, ancorché parziale, delle pretese azionate in ricorso. Si è costituito in giudizio anche l , rappresentando Controparte_3 che i contributi richiesti si riferiscono a un periodo articolato da novembre 2019 a febbraio 2023, sicché gli stessi, in assenza di qualsivoglia atto introduttivo, sono parzialmente prescritti e non possono essere versati, né ricevuti, nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso, avvenuta in data 11 aprile 2025, con la quale è stato interrotto per la prima volta il termine di prescrizione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, le domande proposte in ricorso non possono trovare accoglimento. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda controversa, preme svolgere alcune considerazioni preliminari. Anzitutto, non sussiste contestazione tra le parti in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente nell'istituto detentivo indicato in ricorso, trattandosi, peraltro, di un rapporto continuativo, stante la permanenza ininterrotta della ricorrente in istituti carcerari sino alla data del deposito del ricorso, circostanza nemmeno contestata in memoria di costituzione. Né, poi, emergono – e, per la verità, non sono stati nemmeno allegati – elementi da cui possa evincersi un'effettiva interruzione del rapporto. Va disattesa, pertanto, l'eccezione di prescrizione. Invero, di recente la Suprema Corte ha avallato una linea interpretativa ben delineata e ormai consolidata in ordine alla durata continuativa del rapporto di lavoro dei detenuti e al decorso del termine di prescrizione, così motivando:
“Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
2.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
2.2 Più di recente, ricomponendo i precedenti arresti interpretativi in modo unitario, il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5510 del 2 marzo 2025). Posto che non rilevano né le cessazioni intermedie, né il mutamento di compiti espletati e che non sono state minimamente prospettate, né in alcun modo risultano, scarcerazioni per cessazione dello stato di reclusione, ovvero altri elementi fattuali idonei a inferire cessazioni effettive del rapporto, secondo l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte il rapporto deve essere considerato unitario ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, sicché al momento del deposito del ricorso lo stesso non è affatto decorso.
3. Acclarata l'unitarietà del rapporto di lavoro, è parimenti pacifico che la ricorrente abbia svolto mansioni inquadrate nel profilo di addetta alle pulizie, imbianchino, scrivano e addetta alla distribuzione dei pasti, di cui rispettivamente ai livelli D/7, C/2, A/5 e C/6 del CCNL Alberghi Confcommercio, come chiaramente emerge dalle buste paga, prodotte da entrambe le parti (cfr. doc. n. 1 del ricorso e n. 2 della memoria di costituzione). Dalla disamina dei prospetti paga, inoltre, emerge che alla ricorrente siano stati liquidati dall'amministrazione resistente gli emolumenti per le mensilità accessorie (13ª e 14ª), per le ferie maturate e, per quanto la relativa obbligazione maturi soltanto alla cessazione del rapporto - come detto, continuativo e allo stato ancora non cessato - anche gli accantonamenti mensili sul TFR. Posto che, pertanto, non ricorre contestazione in merito all'effettivo pagamento degli importi indicati nei prospetti paga, l'oggetto del presente giudizio concerne, in primo luogo, l'asserito mancato pagamento di ore eccedenti quelle indicate e riconosciute dall'amministrazione, poiché questo preliminare accertamento incide anche sulla misura di tutte le altre competenze liquidate nei prospetti paga. Inoltre, occorre stabilire, non essendo stati contemplati nelle buste paga, se spettino al lavoratore carcerario anche i permessi contrattuali o se, in ogni caso, questi ne abbia fruito.
4. Nel merito, le domande di parte ricorrente volte ad accertare il preteso espletamento di ore lavorative aggiuntive rispetto a quelle contemplate nei prospetti paga vanno disattese, con rigetto di tutte le pretese economiche direttamente o indirettamente collegate a questo presupposto fattuale. L'assunto attoreo, invero, è rimasto carente di supporto probatorio, non avendo il ricorrente articolato istanze istruttorie idonee a comprovare la prospettazione difensiva. Come noto, il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che
“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018 e, più di recente, ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 77 del 2 gennaio 2024 e Cass., sez. lav., n. 30739 del 29 novembre 2024 ).
4.1 Detti principi sono del tutto aderenti al caso di specie, ove parte ricorrente pretende di avere svolto un numero di ore aggiuntive rispetto a quelle riconosciute dall'amministrazione convenuta. In ogni caso, infatti, il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro oltre l'orario ordinario esige, in via preliminare, l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova della sua esatta collocazione temporale, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e, cioè, del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Sul punto, per contro, il ricorso si presenta sul piano allegativo del tutto generico e lacunoso, non avendo il ricorrente nemmeno indicato l'orario di lavoro osservato nelle giornate in cui la prestazione è stata resa ed essendosi, invece, soltanto limitato a indicare un numero di ore mensili complessivamente rese, a fronte di quelle riconosciute nei prospetti paga. La genericità della descrizione fattuale, peraltro, coinvolge lo stesso contenuto delle mansioni, che non sono minimamente descritte, se non con il generico richiamo a uno schema nel quale è indicato un livello di inquadramento e una qualifica – addetta alle pulizie, imbianchino, scrivano e addetta alla distribuzione dei pasti –, che non specifica in alcun modo il contenuto concreto della prestazione resa.
4.2 L'assoluta genericità sul contenuto delle mansioni e, soprattutto, per quanto qui rileva, sull'orario effettivamente e concretamente osservato con specifico riferimento alla collocazione temporale delle ore aggiuntive asseritamente rese ed eccedenti quelle riconosciute, determina l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo. Invero, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, “la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, n. 1294 del 19 gennaio 2018). È certamente vero che nel rito del lavoro la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità (così Cass., sez. lav., n. 48 del 2 gennaio 2024). Tuttavia, seppure il giudice, usando della facoltà concessa dall'art. 253, comma 2, c.p.c. ben può rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre, come precisato dalla Corte regolatrice “Tale facoltà non può estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso” (cfr. Cass., sez. 2, n. 12192 del 12 giugno 2015). Sicché, mentre rientra nelle facoltà del giudice quella di rimodulare gli articolati istruttori emendandoli dagli aspetti valutativi, non è per contro ammissibile una modifica degli elementi allegativi del ricorso, che determinerebbe una sostanziale sostituzione del Tribunale nell'attività difensiva propria della parte: sicché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo, si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte e in spregio del principio del contraddittorio.
4.3 Né, poi, l'onere probatorio essere raggiunto mediante la richiesta di esibizione ai sensi degli artt. 210-214 e 421 c.p.c. dei “registri di movimentazione lavoranti in entrata e uscita dalle celle”, ovvero di “altra documentazione scritta idonea a ricostruire e comprovare tutte le ore di lavoro effettivamente prestate per i periodi… dedotti, nonché ogni informazione scritta per la determinazione del quantum spettante al detenuto…”, trattandosi di istanze anch'esse dal contenuto generico ed esplorativo, in difetto di specifica allegazione delle circostanze di fatto che le stesse sarebbero deputate a comprovare. Peraltro, un'eventuale documentazione da cui risultino l'ora di uscita e l'ora di rientro nelle celle non sarebbe nemmeno in rapporto diretto con lo svolgimento di prestazioni lavorative di entità eccedente rispetto a quella riportata nei cedolini.
4.4 Non assume infine rilevanza, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, l'orientamento contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18328/2020, relativa a fattispecie del tutto differente da quella controversa e in nessun modo assimilabile al caso di specie, trattandosi di reclamo in materia di sovraffollamento carcerario ex art. 35-ter O.P., in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile un'attenuazione del regime probatorio in favore del reclamante, peraltro giustificata dalla posizione deteriore vissuta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario, nemmeno allegata in concreto nel caso di specie, nel quale si discute, per contro, di un rapporto di lavoro e delle ore lavorative rese dal detenuto. Invero, i principi ivi enunciati non sono in alcun modo trasponibili al caso di specie, in quanto sono stati espressi in relazione alla richiesta di esibizione di “documentazione in ordine alle concrete condizioni detentive, e
[…] di fornire indicazioni sui criteri di calcolo dello spazio disponibile in relazione a procedimenti in cui “la direzione della casa di reclusione in cui l'istante era stato ristretto non era stata in grado di fornire elementi conoscitivi sulle condizioni della detenzione atteso il cospicuo lasso di tempo trascorso”, laddove veniva in gioco l'asserita violazione di diritti umani di matrice costituzionale e convenzionale. Nella specificità di quei procedimenti, pertanto, la Suprema Corte si è determinata ad affermare che “la ripartizione dell'onere della prova come ben scandita anche nella giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. in particolare l'ordinanza della Sez. III civ., n. 31556 del 06/12/2018, Rv. 651946-01 che sul presupposto che il rimedio di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra l'ente pubblico, lo Stato, e il detenuto, afferma, tra l'altro, l'esistenza del potere integrativo ed officioso del giudice) costituisca - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una immanente situazione di squilibrio tra le parti in causa e dalla prevalente componente pubblicistica della pretesa azionata. La deduzione di violazione di specifici obblighi di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ristretti in case di detenzione determina, in altri termini, una presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, in ragione dello stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo - lo Stato - che dispone della potestà punitiva e il soggetto passivo - il detenuto - che la subisce in condizioni di restrizione della libertà personale, quest'ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante durante il periodo di sconto della pena”. Anche la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. 3, n. 31556 del 6 dicembre 2018, richiamata in quella pronuncia, si riferisce a quella tipologia di procedimenti, sicché in quel particolare contesto è stato affermato che “In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce”. Per contro, nel caso di specie si controverte sulle ore di lavoro che il ricorrente assume avere prestato all'interno dell'istituto detentivo, attività lavorativa, pertanto, da lui direttamente svolta e della quale ha l'onere di fornire precisa allegazione e, successivamente, prova in giudizio, mentre l'inversione richiesta in ricorso determinerebbe una sostanziale elisione dell'onere probatorio, inammissibile in un ordinario procedimento civile, ove al giudice non è consentito di integrare gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio. Ne discende, in definitiva, il rigetto di tutte le domande retributive che postulano, come fatto costitutivo, lo svolgimento di un numero di ore superiori a quelle riconosciute e liquidate dall'amministrazione, comprese quelle relative alle altre componenti retributive, le quali, come sopra precisato, sono state già contemplate nelle buste paga in ragione dell'orario che l'amministrazione ha riconosciuto al detenuto.
5. Resta, infine, da affrontare la questione relativa all'indennità per i permessi contrattuali. Sotto questo profilo, va anzitutto osservato che parte ricorrente ha invocato l'applicazione di un istituto previsto dalla fonte contrattuale collettiva applicata al rapporto. La questione controversa, pertanto, verte sulla pretesa inclusione nella remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate anche dell'indennità per permessi non goduti. Posta in questi termini, tuttavia, la questione è fuorviante. Prima ancora di stabilire se spetti il compenso, occorre invero accertare se al detenuto competa la fruizione di permessi orari previsti dalla contrattazione collettiva, la cui mancata attribuzione concreta fa sorgere il diritto al pagamento di una indennità sostitutiva. A tal riguardo, occorre muovere dalla considerazione che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 663/1986), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del [...] e da un delegato per ciascuna delle Controparte_4 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi – in misura, comunque, non inferiore a un terzo rispetto alle previsioni dei C.C.N.L. – , ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 della legge n. 354/1975 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
6. A parere di questo Tribunale, tuttavia, il richiamo alla contrattazione collettiva non comporta l'applicazione degli altri istituti del contratto collettivo, quale il diritto ai permessi orari retribuiti, che non compongono direttamente il trattamento economico. Sotto il profilo letterale, infatti, il compenso è fissato “in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, sicché il legislatore non ha dettato un'applicazione piena della fonte negoziale, ma ha soltanto stabilito, a fini retributivi, un rinvio parametrico alla contrattazione collettiva per calcolare la paga minima. Sul piano testuale, quindi, la norma non impone l'applicazione diretta del contratto collettivo, tanto che la disciplina viene richiamata “in relazione” e “in misura pari”, espressioni prive di significato qualora si fosse inteso imporre l'applicazione del CCNL per legge nel suo complesso, comprensivo di istituti che trovano fonte esclusivamente nell'espressa volontà delle parti di adesione a un accordo su base sindacale. I permessi orari, per contro, non compongono la retribuzione del lavoratore, ma costituiscono un istituto che tende a conciliare le esigenze personali del prestatore di lavoro con quelle dell'azienda, consentendo a quest'ultimo di godere di una riduzione dell'orario pattuito pur mantenendo per intero il trattamento retributivo. Si tratta, pertanto, di un istituto che non soltanto non rappresenta una componente del trattamento economico, ma che è connaturato al rapporto di lavoro subordinato ordinario, ove il lavoratore è assoggettato al rispetto di un orario di lavoro predefinito e pattuito con la parte datoriale.
6.1 Né, poi, rientra nello spettro di copertura della Carta costituzionale, tanto che nessun dubbio di violazione dei diritti fondamentali si pone con riguardo ai contratti collettivi che non contemplano i permessi orari, né per i datori di lavoro che non applicano il contratto collettivo che li preveda, a differenza di quanto avviene per il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, su cui la Corte Costituzionale ha inquadrato specificamente il lavoro del detenuto, rilevando che “il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato (…)… La Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e (all'art. 36, terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche” (Corte Cost. 22 maggio 2001, n. 158). Del resto, ferie e permessi non goduti non soltanto non sono disciplinati nella parte del contratto collettivo che concerne il trattamento economico dei lavoratori, ma le relative indennità sostitutive rappresentano solo il controvalore economico del diritto, qualora non goduto, tanto che il riconoscimento del diritto alle ferie per i detenuti è avvenuto non per applicazione di una fonte negoziale, ma per l'intervento della Corte Costituzionale a garanzia dei diritti fondamentali di ogni lavoratore. Garanzia che, per contro, non opera in relazione ai permessi, i quali possono essere così fruiti soltanto dai lavoratori ai quali si applica per intero il contratto collettivo e non anche da quelli ai quali il contratto si applica in via indiretta, quale base parametrica per individuare il minimo garantito dall'art. 36 Cost., dovendosi in questo caso escludere gli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale (così, da ultimo, in termini generali in materia di adeguamento retributivo al minimo costituzionale, Cass., sez. lav., n. 944 del 20 gennaio 2021). In altri termini, il legislatore – pur potendolo fare, a costo di produrre una pericolosa distonia in un sistema che non prevede l'obbligatorietà delle norme collettive – non ha stabilito che ai lavoratori detenuti si applichi il CCNL di riferimento, con riduzione del trattamento economico dei due terzi, ma soltanto che questi vadano remunerati con un compenso non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi: sicché il CCNL non trova integrale e diretta applicazione in tutti i suoi istituti, ma funge, come detto, solo da base parametrica per la determinazione della remunerazione dei lavoratori in questione. In definitiva, oltre al trattamento economico previsto dal contratto collettivo, ridotto di un terzo, al detenuto competono solo i diritti espressamente previsti dall'ordinamento penitenziario (riposo festivo e settimanale, ferie minime annuali, tutela previdenziale e assicurativa), ma non anche i permessi previsti dalla contrattazione collettiva, né, ovviamente, il loro controvalore economico.
6.2 Giova ancora osservare, anche sotto il profilo dell'interpretazione teleologica, che la norma intende assicurare al detenuto una retribuzione al massimo inferiore di un terzo a quella dei lavoratori non detenuti: a questi ultimi, tuttavia, non è affatto assicurata l'applicazione diretta di un CCNL con tutti gli istituti da questo previsti aventi fonte meramente contrattuale, ciò dipendendo da volontà datoriale. Non è dato comprendere, pertanto, in assenza di precisi riscontri esegetici, la ragione per offrire tale garanzia di disciplina omnicomprensiva del CCNL al solo lavoratore carcerato, quando l'ordinamento, con l'abrogazione del regime corporativo, ha smesso di contemplarla per il lavoratore in stato di libertà.
6.3 Sotto altro, seppure concorrente, profilo, secondo un indirizzo pacifico in giurisprudenza e condiviso dal decidente, anche di recente riaffermato dal Supremo Collegio e da cui non ricorrono ragioni per discostarsi,
“il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 15258 del 31 maggio 2024). Non avendo parte ricorrente nemmeno allegato nell'esposizione in fatto del ricorso di avere reso la prestazione lavorativa senza mai fruire di riposi, la relativa circostanza di fatto non è stata oggetto di deduzione, di istanze istruttorie e, di conseguenza di dimostrazione in questo giudizio, sicché il relativo capo di domanda va in ogni caso respinto.
7. Dal rigetto delle domande retributive discende, a fortiori, quello delle domande retributive. Peraltro, nella specie è fondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall' giacché il primo atto interruttivo nei confronti CP_2 dell'Istituto è rappresentato dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 11 aprile 2025, sicché i contributi sono, sia pure solo parzialmente, prescritti, nei limiti del quinquennio antecedente il compimento dell'atto interruttivo predetto, applicandosi il termine stabilito dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, che decorre anche in costanza del rapporto di lavoro.
8. Conclusivamente, pertanto, le domande proposte ricorso vanno rigettate per intero. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, in favore di ciascuno dei convenuti. Roma, 2 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 11064/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tavernese per Parte_1 procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Paola Scarlato per procura generale alle liti in notaio Persona_1 di Fiumicino,
- resistenti -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive e contributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 25 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e, premesso di essere stata detenuta dal mese di ottobre 2019 sino alla data di deposito del presente ricorso presso l'Istituto Casa Circondariale Femminile “G. Stefanini” di Roma Rebibbia, ha dedotto di avere prestato continuativamente e ininterrottamente attività lavorativa in favore del resistente dal mese di novembre 2019 sino al mese di CP_1 febbraio 2023, quale addetta alle pulizie, imbianchino, scrivano e addetta alla distribuzione dei pasti, di cui rispettivamente ai livelli D/7, C/2, A/5 e C/6 del CCNL Alberghi Confcommercio, applicato dall'amministrazione penitenziaria ai fini dell'inquadramento dei lavoratori e dell'individuazione delle relative spettanze, ma di avere svolto anche ore eccedenti quelle riportate nei prospetti paga, in misura indicata nello schema elaborato in ricorso, con conseguente diritto al pagamento dei compensi dovuti per le ore effettivamente lavorate, nonché dei ratei maturati di ferie e permessi non goduti, 13^ e 14^ mensilità e t.f.r. Tanto premesso, ritenendo di essere stata retribuita in misura inferiore a quella a lei spettante, parte ricorrente ha domandato di “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – di vedersi riconosciuto, per i periodi lavorativi prestati e per tutte le ore di lavoro effettivamente svolte anche a titolo di lavoro irregolare (così come individuati nel presente ricorso e nei compiegati conteggi) il diritto di percepire il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi e quali risultanti per tabulas dalle tabelle retributive sub doc. 03; (b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, quali differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, complessivamente, la somma di Euro 20.165,84 (ventimilacentosessantacinque/84) per tutte le ore di lavoro irregolare, in quanto effettivamente svolte e giammai retribuite, così come risultanti dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati, ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via preliminare, l'amministrazione ha eccepito la prescrizione, ancorché parziale, delle pretese azionate in ricorso. Si è costituito in giudizio anche l , rappresentando Controparte_3 che i contributi richiesti si riferiscono a un periodo articolato da novembre 2019 a febbraio 2023, sicché gli stessi, in assenza di qualsivoglia atto introduttivo, sono parzialmente prescritti e non possono essere versati, né ricevuti, nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso, avvenuta in data 11 aprile 2025, con la quale è stato interrotto per la prima volta il termine di prescrizione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, le domande proposte in ricorso non possono trovare accoglimento. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda controversa, preme svolgere alcune considerazioni preliminari. Anzitutto, non sussiste contestazione tra le parti in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente nell'istituto detentivo indicato in ricorso, trattandosi, peraltro, di un rapporto continuativo, stante la permanenza ininterrotta della ricorrente in istituti carcerari sino alla data del deposito del ricorso, circostanza nemmeno contestata in memoria di costituzione. Né, poi, emergono – e, per la verità, non sono stati nemmeno allegati – elementi da cui possa evincersi un'effettiva interruzione del rapporto. Va disattesa, pertanto, l'eccezione di prescrizione. Invero, di recente la Suprema Corte ha avallato una linea interpretativa ben delineata e ormai consolidata in ordine alla durata continuativa del rapporto di lavoro dei detenuti e al decorso del termine di prescrizione, così motivando:
“Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
2.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
2.2 Più di recente, ricomponendo i precedenti arresti interpretativi in modo unitario, il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5510 del 2 marzo 2025). Posto che non rilevano né le cessazioni intermedie, né il mutamento di compiti espletati e che non sono state minimamente prospettate, né in alcun modo risultano, scarcerazioni per cessazione dello stato di reclusione, ovvero altri elementi fattuali idonei a inferire cessazioni effettive del rapporto, secondo l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte il rapporto deve essere considerato unitario ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, sicché al momento del deposito del ricorso lo stesso non è affatto decorso.
3. Acclarata l'unitarietà del rapporto di lavoro, è parimenti pacifico che la ricorrente abbia svolto mansioni inquadrate nel profilo di addetta alle pulizie, imbianchino, scrivano e addetta alla distribuzione dei pasti, di cui rispettivamente ai livelli D/7, C/2, A/5 e C/6 del CCNL Alberghi Confcommercio, come chiaramente emerge dalle buste paga, prodotte da entrambe le parti (cfr. doc. n. 1 del ricorso e n. 2 della memoria di costituzione). Dalla disamina dei prospetti paga, inoltre, emerge che alla ricorrente siano stati liquidati dall'amministrazione resistente gli emolumenti per le mensilità accessorie (13ª e 14ª), per le ferie maturate e, per quanto la relativa obbligazione maturi soltanto alla cessazione del rapporto - come detto, continuativo e allo stato ancora non cessato - anche gli accantonamenti mensili sul TFR. Posto che, pertanto, non ricorre contestazione in merito all'effettivo pagamento degli importi indicati nei prospetti paga, l'oggetto del presente giudizio concerne, in primo luogo, l'asserito mancato pagamento di ore eccedenti quelle indicate e riconosciute dall'amministrazione, poiché questo preliminare accertamento incide anche sulla misura di tutte le altre competenze liquidate nei prospetti paga. Inoltre, occorre stabilire, non essendo stati contemplati nelle buste paga, se spettino al lavoratore carcerario anche i permessi contrattuali o se, in ogni caso, questi ne abbia fruito.
4. Nel merito, le domande di parte ricorrente volte ad accertare il preteso espletamento di ore lavorative aggiuntive rispetto a quelle contemplate nei prospetti paga vanno disattese, con rigetto di tutte le pretese economiche direttamente o indirettamente collegate a questo presupposto fattuale. L'assunto attoreo, invero, è rimasto carente di supporto probatorio, non avendo il ricorrente articolato istanze istruttorie idonee a comprovare la prospettazione difensiva. Come noto, il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che
“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018 e, più di recente, ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 77 del 2 gennaio 2024 e Cass., sez. lav., n. 30739 del 29 novembre 2024 ).
4.1 Detti principi sono del tutto aderenti al caso di specie, ove parte ricorrente pretende di avere svolto un numero di ore aggiuntive rispetto a quelle riconosciute dall'amministrazione convenuta. In ogni caso, infatti, il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro oltre l'orario ordinario esige, in via preliminare, l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova della sua esatta collocazione temporale, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e, cioè, del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Sul punto, per contro, il ricorso si presenta sul piano allegativo del tutto generico e lacunoso, non avendo il ricorrente nemmeno indicato l'orario di lavoro osservato nelle giornate in cui la prestazione è stata resa ed essendosi, invece, soltanto limitato a indicare un numero di ore mensili complessivamente rese, a fronte di quelle riconosciute nei prospetti paga. La genericità della descrizione fattuale, peraltro, coinvolge lo stesso contenuto delle mansioni, che non sono minimamente descritte, se non con il generico richiamo a uno schema nel quale è indicato un livello di inquadramento e una qualifica – addetta alle pulizie, imbianchino, scrivano e addetta alla distribuzione dei pasti –, che non specifica in alcun modo il contenuto concreto della prestazione resa.
4.2 L'assoluta genericità sul contenuto delle mansioni e, soprattutto, per quanto qui rileva, sull'orario effettivamente e concretamente osservato con specifico riferimento alla collocazione temporale delle ore aggiuntive asseritamente rese ed eccedenti quelle riconosciute, determina l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo. Invero, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, “la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, n. 1294 del 19 gennaio 2018). È certamente vero che nel rito del lavoro la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità (così Cass., sez. lav., n. 48 del 2 gennaio 2024). Tuttavia, seppure il giudice, usando della facoltà concessa dall'art. 253, comma 2, c.p.c. ben può rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre, come precisato dalla Corte regolatrice “Tale facoltà non può estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso” (cfr. Cass., sez. 2, n. 12192 del 12 giugno 2015). Sicché, mentre rientra nelle facoltà del giudice quella di rimodulare gli articolati istruttori emendandoli dagli aspetti valutativi, non è per contro ammissibile una modifica degli elementi allegativi del ricorso, che determinerebbe una sostanziale sostituzione del Tribunale nell'attività difensiva propria della parte: sicché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo, si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte e in spregio del principio del contraddittorio.
4.3 Né, poi, l'onere probatorio essere raggiunto mediante la richiesta di esibizione ai sensi degli artt. 210-214 e 421 c.p.c. dei “registri di movimentazione lavoranti in entrata e uscita dalle celle”, ovvero di “altra documentazione scritta idonea a ricostruire e comprovare tutte le ore di lavoro effettivamente prestate per i periodi… dedotti, nonché ogni informazione scritta per la determinazione del quantum spettante al detenuto…”, trattandosi di istanze anch'esse dal contenuto generico ed esplorativo, in difetto di specifica allegazione delle circostanze di fatto che le stesse sarebbero deputate a comprovare. Peraltro, un'eventuale documentazione da cui risultino l'ora di uscita e l'ora di rientro nelle celle non sarebbe nemmeno in rapporto diretto con lo svolgimento di prestazioni lavorative di entità eccedente rispetto a quella riportata nei cedolini.
4.4 Non assume infine rilevanza, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, l'orientamento contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18328/2020, relativa a fattispecie del tutto differente da quella controversa e in nessun modo assimilabile al caso di specie, trattandosi di reclamo in materia di sovraffollamento carcerario ex art. 35-ter O.P., in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile un'attenuazione del regime probatorio in favore del reclamante, peraltro giustificata dalla posizione deteriore vissuta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario, nemmeno allegata in concreto nel caso di specie, nel quale si discute, per contro, di un rapporto di lavoro e delle ore lavorative rese dal detenuto. Invero, i principi ivi enunciati non sono in alcun modo trasponibili al caso di specie, in quanto sono stati espressi in relazione alla richiesta di esibizione di “documentazione in ordine alle concrete condizioni detentive, e
[…] di fornire indicazioni sui criteri di calcolo dello spazio disponibile in relazione a procedimenti in cui “la direzione della casa di reclusione in cui l'istante era stato ristretto non era stata in grado di fornire elementi conoscitivi sulle condizioni della detenzione atteso il cospicuo lasso di tempo trascorso”, laddove veniva in gioco l'asserita violazione di diritti umani di matrice costituzionale e convenzionale. Nella specificità di quei procedimenti, pertanto, la Suprema Corte si è determinata ad affermare che “la ripartizione dell'onere della prova come ben scandita anche nella giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. in particolare l'ordinanza della Sez. III civ., n. 31556 del 06/12/2018, Rv. 651946-01 che sul presupposto che il rimedio di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra l'ente pubblico, lo Stato, e il detenuto, afferma, tra l'altro, l'esistenza del potere integrativo ed officioso del giudice) costituisca - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una immanente situazione di squilibrio tra le parti in causa e dalla prevalente componente pubblicistica della pretesa azionata. La deduzione di violazione di specifici obblighi di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ristretti in case di detenzione determina, in altri termini, una presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, in ragione dello stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo - lo Stato - che dispone della potestà punitiva e il soggetto passivo - il detenuto - che la subisce in condizioni di restrizione della libertà personale, quest'ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante durante il periodo di sconto della pena”. Anche la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. 3, n. 31556 del 6 dicembre 2018, richiamata in quella pronuncia, si riferisce a quella tipologia di procedimenti, sicché in quel particolare contesto è stato affermato che “In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce”. Per contro, nel caso di specie si controverte sulle ore di lavoro che il ricorrente assume avere prestato all'interno dell'istituto detentivo, attività lavorativa, pertanto, da lui direttamente svolta e della quale ha l'onere di fornire precisa allegazione e, successivamente, prova in giudizio, mentre l'inversione richiesta in ricorso determinerebbe una sostanziale elisione dell'onere probatorio, inammissibile in un ordinario procedimento civile, ove al giudice non è consentito di integrare gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio. Ne discende, in definitiva, il rigetto di tutte le domande retributive che postulano, come fatto costitutivo, lo svolgimento di un numero di ore superiori a quelle riconosciute e liquidate dall'amministrazione, comprese quelle relative alle altre componenti retributive, le quali, come sopra precisato, sono state già contemplate nelle buste paga in ragione dell'orario che l'amministrazione ha riconosciuto al detenuto.
5. Resta, infine, da affrontare la questione relativa all'indennità per i permessi contrattuali. Sotto questo profilo, va anzitutto osservato che parte ricorrente ha invocato l'applicazione di un istituto previsto dalla fonte contrattuale collettiva applicata al rapporto. La questione controversa, pertanto, verte sulla pretesa inclusione nella remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate anche dell'indennità per permessi non goduti. Posta in questi termini, tuttavia, la questione è fuorviante. Prima ancora di stabilire se spetti il compenso, occorre invero accertare se al detenuto competa la fruizione di permessi orari previsti dalla contrattazione collettiva, la cui mancata attribuzione concreta fa sorgere il diritto al pagamento di una indennità sostitutiva. A tal riguardo, occorre muovere dalla considerazione che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 663/1986), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del [...] e da un delegato per ciascuna delle Controparte_4 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi – in misura, comunque, non inferiore a un terzo rispetto alle previsioni dei C.C.N.L. – , ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 della legge n. 354/1975 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
6. A parere di questo Tribunale, tuttavia, il richiamo alla contrattazione collettiva non comporta l'applicazione degli altri istituti del contratto collettivo, quale il diritto ai permessi orari retribuiti, che non compongono direttamente il trattamento economico. Sotto il profilo letterale, infatti, il compenso è fissato “in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, sicché il legislatore non ha dettato un'applicazione piena della fonte negoziale, ma ha soltanto stabilito, a fini retributivi, un rinvio parametrico alla contrattazione collettiva per calcolare la paga minima. Sul piano testuale, quindi, la norma non impone l'applicazione diretta del contratto collettivo, tanto che la disciplina viene richiamata “in relazione” e “in misura pari”, espressioni prive di significato qualora si fosse inteso imporre l'applicazione del CCNL per legge nel suo complesso, comprensivo di istituti che trovano fonte esclusivamente nell'espressa volontà delle parti di adesione a un accordo su base sindacale. I permessi orari, per contro, non compongono la retribuzione del lavoratore, ma costituiscono un istituto che tende a conciliare le esigenze personali del prestatore di lavoro con quelle dell'azienda, consentendo a quest'ultimo di godere di una riduzione dell'orario pattuito pur mantenendo per intero il trattamento retributivo. Si tratta, pertanto, di un istituto che non soltanto non rappresenta una componente del trattamento economico, ma che è connaturato al rapporto di lavoro subordinato ordinario, ove il lavoratore è assoggettato al rispetto di un orario di lavoro predefinito e pattuito con la parte datoriale.
6.1 Né, poi, rientra nello spettro di copertura della Carta costituzionale, tanto che nessun dubbio di violazione dei diritti fondamentali si pone con riguardo ai contratti collettivi che non contemplano i permessi orari, né per i datori di lavoro che non applicano il contratto collettivo che li preveda, a differenza di quanto avviene per il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, su cui la Corte Costituzionale ha inquadrato specificamente il lavoro del detenuto, rilevando che “il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato (…)… La Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e (all'art. 36, terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche” (Corte Cost. 22 maggio 2001, n. 158). Del resto, ferie e permessi non goduti non soltanto non sono disciplinati nella parte del contratto collettivo che concerne il trattamento economico dei lavoratori, ma le relative indennità sostitutive rappresentano solo il controvalore economico del diritto, qualora non goduto, tanto che il riconoscimento del diritto alle ferie per i detenuti è avvenuto non per applicazione di una fonte negoziale, ma per l'intervento della Corte Costituzionale a garanzia dei diritti fondamentali di ogni lavoratore. Garanzia che, per contro, non opera in relazione ai permessi, i quali possono essere così fruiti soltanto dai lavoratori ai quali si applica per intero il contratto collettivo e non anche da quelli ai quali il contratto si applica in via indiretta, quale base parametrica per individuare il minimo garantito dall'art. 36 Cost., dovendosi in questo caso escludere gli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale (così, da ultimo, in termini generali in materia di adeguamento retributivo al minimo costituzionale, Cass., sez. lav., n. 944 del 20 gennaio 2021). In altri termini, il legislatore – pur potendolo fare, a costo di produrre una pericolosa distonia in un sistema che non prevede l'obbligatorietà delle norme collettive – non ha stabilito che ai lavoratori detenuti si applichi il CCNL di riferimento, con riduzione del trattamento economico dei due terzi, ma soltanto che questi vadano remunerati con un compenso non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi: sicché il CCNL non trova integrale e diretta applicazione in tutti i suoi istituti, ma funge, come detto, solo da base parametrica per la determinazione della remunerazione dei lavoratori in questione. In definitiva, oltre al trattamento economico previsto dal contratto collettivo, ridotto di un terzo, al detenuto competono solo i diritti espressamente previsti dall'ordinamento penitenziario (riposo festivo e settimanale, ferie minime annuali, tutela previdenziale e assicurativa), ma non anche i permessi previsti dalla contrattazione collettiva, né, ovviamente, il loro controvalore economico.
6.2 Giova ancora osservare, anche sotto il profilo dell'interpretazione teleologica, che la norma intende assicurare al detenuto una retribuzione al massimo inferiore di un terzo a quella dei lavoratori non detenuti: a questi ultimi, tuttavia, non è affatto assicurata l'applicazione diretta di un CCNL con tutti gli istituti da questo previsti aventi fonte meramente contrattuale, ciò dipendendo da volontà datoriale. Non è dato comprendere, pertanto, in assenza di precisi riscontri esegetici, la ragione per offrire tale garanzia di disciplina omnicomprensiva del CCNL al solo lavoratore carcerato, quando l'ordinamento, con l'abrogazione del regime corporativo, ha smesso di contemplarla per il lavoratore in stato di libertà.
6.3 Sotto altro, seppure concorrente, profilo, secondo un indirizzo pacifico in giurisprudenza e condiviso dal decidente, anche di recente riaffermato dal Supremo Collegio e da cui non ricorrono ragioni per discostarsi,
“il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 15258 del 31 maggio 2024). Non avendo parte ricorrente nemmeno allegato nell'esposizione in fatto del ricorso di avere reso la prestazione lavorativa senza mai fruire di riposi, la relativa circostanza di fatto non è stata oggetto di deduzione, di istanze istruttorie e, di conseguenza di dimostrazione in questo giudizio, sicché il relativo capo di domanda va in ogni caso respinto.
7. Dal rigetto delle domande retributive discende, a fortiori, quello delle domande retributive. Peraltro, nella specie è fondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall' giacché il primo atto interruttivo nei confronti CP_2 dell'Istituto è rappresentato dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 11 aprile 2025, sicché i contributi sono, sia pure solo parzialmente, prescritti, nei limiti del quinquennio antecedente il compimento dell'atto interruttivo predetto, applicandosi il termine stabilito dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, che decorre anche in costanza del rapporto di lavoro.
8. Conclusivamente, pertanto, le domande proposte ricorso vanno rigettate per intero. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, in favore di ciascuno dei convenuti. Roma, 2 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo