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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/12/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice AN Lo LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 12/12/2025 nel procedimento portante il n.
1086 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Sara Dagna parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti AN Pavarino e Arianna Arione parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' deducendo che a seguito dell'infortunio occorsogli il 19/11/2008 CP_1
l' gli aveva riconosciuto una menomazione all'integrità psicofisica pari al 38%, CP_2 aumentata a seguito di opposizione ai sensi dell'art. 104 DPR n. 1124/65 al 43%, con attribuzione di un grado complessivo di invalidità del 44% tenuto altresì conto di altro infortunio occorso nel 2006.
Poste le superiori premesse, l'istante lamentava l'erronea valutazione dell'Ente, che, avuto riguardo al sinistro del 2008, non aveva adeguatamente considerato i danni patiti a carico del nervo sciatico e del nervo pudendo, nonché le limitazioni e la condizione degenerativa a carico del ginocchio destro, chiedendo riconoscersi un aggravamento ulteriore del danno nella misura del 23%.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che ribadiva la CP_1 correttezza della valutazione medico-legale definita all'esito del procedimento
1 amministrativo, evidenziando altresì l'indeterminatezza della pretesa attorea, poiché la richiesta era stata limitata al grado del danno connesso al solo infortunio del 2008.
Autorizzato il deposito di note difensive al fine di consentire al ricorrente di quantificare la percentuale complessiva del danno oggetto della pretesa e disposta CTU medico – legale affidata al dott. all'odierna udienza di discussione i procuratori delle parti Per_1 discutevano la causa, rassegnando le conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali.
* * * * * *
1. Oggetto del contendere tra le parti è la determinazione del grado di menomazione dell'integrità psicofisica derivata al ricorrente in conseguenza dei sinistri occorsi sul lavoro in data 26/09/2006 caso n. 505814148, del 19/11/2008 caso n. 508133984 e del
26/7/2024 caso n. 518368961, già complessivamente stimata dall' in misura CP_1 pari al 45%.
2. Tanto premesso, vale osservare che il CTU incaricato, sulla base della documentazione acquisita in atti e dell'esame obiettivo del periziando, ha accertato la sussistenza di una invalidità permanente riferita al danno biologico di grado pari al 48%. Più in particolare il consulente medico-legale, premesso che gli eventi infortunistici di cui si discute sono
“a carico della spalla sinistra, dell'emicostato destro, dell'anca sinistra/ginocchio sinistro e del piede sinistro, con compromissione dello sciatico popliteo esterno e dello sciatico popliteo interno, sempre di sinistra”, ha concluso che:
“a) Alla data di visita medica collegiale del 22/7/2024 non era stata valutata la menomazione residuata all'evento traumatico del 26/7/2024, in quanto verificatosi pochi giorni dopo. Tuttavia, a nostro parere, il grado assegnato – collegialmente – dai Sanitari appare sottostimato: trattasi di lesioni e di conseguenti menomazioni, tutte insistenti a sinistra (spalla, anca, piede), concorrenti fra loro, quantomeno per l'arto inferiore sinistro, per cui appare più equo un grado di danno biologico del 47% (quarantasette per cento), alla luce – anche – del riscontro di fratture costali, all'emicostato destro (iii, iv e v).
b) Per quanto riguarda l'infortunio del 26/7/2024, la menomazione al iv dito del piede sinistro, correttamente valutata dall con il 2% (due per cento), che diventa 1% (uno CP_1 per cento) per la “formula a scalare”, comporta un grado di danno biologico permanente del 48% (quarantotto per cento). In definitiva, alla data di visita collegiale (22/7/2024), il grado di danno biologico permanente – nel ricorrente – era del 47% Parte_1
(quarantasette per cento) per i due infortuni del 26/9/2006 e del 19/11/2008, mentre allo
2 stato attuale è del 48% (quarantotto per cento), a seguito di ulteriore infortunio avvenuto il 26/7/2024, con decorrenza dal 27/9/2024, data di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica”.
Tale giudizio va senza dubbio condiviso, perché coerente e consequenziale con gli accertamenti effettuati dal CTU e ragionevolmente sviluppato sulla base delle Tabelle
I.N.A.I.L.
3. In assenza di censure sul concreto contenuto dell'iter motivazionale seguito dall'ausiliario non vi è, pertanto, motivo per discostarsi dalle sue conclusioni che possono senz'altro essere poste a base della decisione, sicché spetta al ricorrente l'erogazione della rendita di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 nella misura corrispondente ad una menomazione psico-fisica permanente (danno biologico) di grado pari al 48% di cui alle allegate tabelle, avuto altresì riguardo all'infortunio occorso il 26/7/2024, con le maggiorazioni previste dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412/91, secondo cui “l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
4. Alla prevalente soccombenza segua la condanna dell' alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/14, stante la moderata complessità della lite.
4.1. Quanto alla individuazione dello scaglione applicabile, va aggiunto che ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., “in quanto la prestazione a carico dell per le inabilità permanenti da malattie professionali o da infortunio sul CP_1 lavoro, così come ha già avuto occasione di rilevare la costante giurisprudenza di questa
Corte per le pensioni di invalidità, si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia” (cfr. Cass. civ.
n.2148/2011, Cass. civ. n.15656/2012), di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina “cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci” (Cass. civ.
SS.UU. n. 10455/2015; con riguardo alle rendite cfr. Cass. civ. n. 23274/2004, CP_1
Cass. civ. n. 258/2007, Cass. civ. n.21841/2007, Cass. civ. n. 2148/2011).
4.2. Nel caso di specie deve dunque aversi riguardo all'ammontare della differenza mensile tra l'importo del trattamento attualmente in liquidazione e quello riconosciuto
3 in sentenza – che costituisce la porzione controversa del titolo - da moltiplicarsi per dieci annualità, atteso che nel caso di specie non vi è una predeterminazione, allo stato, di una durata del beneficio in misura inferiore ai dieci anni. Il valore complessivo, sulla scorta della succitata differenza mensile, così come calcolata dall'Istituto (cfr. verbale odierna udienza), senza incontrare contestazione alcuna dalla parte ricorrente, induce ad applicare alla presente controversia lo scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 (€
107,93, pari alla differenza tra il rateo di rendita in godimento e quello commisurato alla percentuale di invalidità accertata, x 120 e dunque € 12.951,60).
4.3. In ragione del principio della causalità le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
P.QM.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, condanna l' ad erogare al ricorrente a decorrere CP_1 dal 22/7/2024 la rendita di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 corrispondente ad una menomazione di grado pari al 47 % con gli accessori di legge e a decorrere dal
27/09/2024 la rendita di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 corrispondente ad una menomazione di grado pari al 48 % con gli accessori di legge.
Condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.700, oltre 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Asti, 12/12/2025
Il Giudice
AN Lo LL
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