TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2355/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2355/2021 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA A CATANIA IL 17.5.1982 Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. NAVARRIA MARCO MARIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) NATO A CATANIA IL 27.12.1970 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Catania, in Parte_1 Controparte_1
data 17.11.2001, trascritto al registro di matrimonio dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno
2001, atto n. 404, parte I, dall'unione sono nati i figli (n. 10.11.2002) e (n. Per_1 Per_2
23.08.2007).
Con decreto n. 4015/19 di questo Tribunale, nel giudizio n. 13999/18 RG, è stata omologata la separazione consensuale tra le parti, alle condizioni concordate tra le parti: i figli continueranno a vivere col padre nella casa familiare, la madre provvederà a corrispondere € 300,00 per il mantenimento dei figli, ed il corrisponderà un contributo di mantenimento di € 200,00 CP_1
mensili alla moglie.
Nel ricorso depositato dalla il 25.2.2021 la stessa ha chiesto: pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, nulla prevedere per il figlio maggiorenne ed Per_1
economicamente autonomo, disporre a suo carico un contributo per , collocato presso Per_2
il padre, di € 200,00; mantenere l'affido condiviso del figlio minore e disporre un assegno divorzile a carico del per la ricorrente di € 200,00 mensili. CP_1
Quindi, è stata fissata udienza presidenziale del 01.12.2021 alla quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, che non si è costituito;
la causa è stata trasmetta al G.I. per l'istruttoria.
In data 15.11.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per atti conclusivi. La ricorrente ha così concluso: “Preliminarmente, si insiste in tutte le difese riportate nei precedenti scritti difensivi. Si precisano le conclusioni, richiamando e insistendo in tutti gli scritti difensivi e verbali di udienza sin qui predisposti, e nelle richieste formulate in ricorso. Da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte”.
In sede di comparsa conclusionale, la ricorrente ha evidenziato che , a causa dei Per_2
comportamenti del padre presso cui era collocato (spesso irascibile ed assente da casa), decideva di andare a vivere con la madre; ha pertanto chiesto di confermare l'affido condiviso del figlio minore , modificandone il collocamento e prevedendo l'inversione dell'onere di Per_2
versamento di assegno di mantenimento da porre a carico del padre.
____
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale all'udienza del 23.10.2019 nella procedura di separazione personale definita con decreto di omologa (allegato al ricorso).
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio delle parti.
_____
Con riferimento alle ulteriori domande di parte ricorrente, deve evidenziarsi che con ricorso si rappresenta che il figlio minore vive col padre, presso la casa familiare e che, sino Per_2
all'udienza di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha insistito per la conferma del collocamento con onere di mantenimento a suo carico. Con la comparsa conclusionale, invece, si fa riferimento alla circostanza che il figlio minore abbia deciso di vivere con la madre.
Ritiene, quindi, il Collegio che la causa non possa essere definita, essendo preliminare procedere all'ascolto del figlio minore da parte del G.I.. Per_2
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore. Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visto l'art. 4 co. 12 L. 898/1970:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Catania, in data 17.11.2001, trascritto al registro di
[...]
matrimonio dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 2001, atto n. 404, parte I;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2355/2021 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA A CATANIA IL 17.5.1982 Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. NAVARRIA MARCO MARIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) NATO A CATANIA IL 27.12.1970 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Catania, in Parte_1 Controparte_1
data 17.11.2001, trascritto al registro di matrimonio dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno
2001, atto n. 404, parte I, dall'unione sono nati i figli (n. 10.11.2002) e (n. Per_1 Per_2
23.08.2007).
Con decreto n. 4015/19 di questo Tribunale, nel giudizio n. 13999/18 RG, è stata omologata la separazione consensuale tra le parti, alle condizioni concordate tra le parti: i figli continueranno a vivere col padre nella casa familiare, la madre provvederà a corrispondere € 300,00 per il mantenimento dei figli, ed il corrisponderà un contributo di mantenimento di € 200,00 CP_1
mensili alla moglie.
Nel ricorso depositato dalla il 25.2.2021 la stessa ha chiesto: pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, nulla prevedere per il figlio maggiorenne ed Per_1
economicamente autonomo, disporre a suo carico un contributo per , collocato presso Per_2
il padre, di € 200,00; mantenere l'affido condiviso del figlio minore e disporre un assegno divorzile a carico del per la ricorrente di € 200,00 mensili. CP_1
Quindi, è stata fissata udienza presidenziale del 01.12.2021 alla quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, che non si è costituito;
la causa è stata trasmetta al G.I. per l'istruttoria.
In data 15.11.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per atti conclusivi. La ricorrente ha così concluso: “Preliminarmente, si insiste in tutte le difese riportate nei precedenti scritti difensivi. Si precisano le conclusioni, richiamando e insistendo in tutti gli scritti difensivi e verbali di udienza sin qui predisposti, e nelle richieste formulate in ricorso. Da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte”.
In sede di comparsa conclusionale, la ricorrente ha evidenziato che , a causa dei Per_2
comportamenti del padre presso cui era collocato (spesso irascibile ed assente da casa), decideva di andare a vivere con la madre; ha pertanto chiesto di confermare l'affido condiviso del figlio minore , modificandone il collocamento e prevedendo l'inversione dell'onere di Per_2
versamento di assegno di mantenimento da porre a carico del padre.
____
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale all'udienza del 23.10.2019 nella procedura di separazione personale definita con decreto di omologa (allegato al ricorso).
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio delle parti.
_____
Con riferimento alle ulteriori domande di parte ricorrente, deve evidenziarsi che con ricorso si rappresenta che il figlio minore vive col padre, presso la casa familiare e che, sino Per_2
all'udienza di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha insistito per la conferma del collocamento con onere di mantenimento a suo carico. Con la comparsa conclusionale, invece, si fa riferimento alla circostanza che il figlio minore abbia deciso di vivere con la madre.
Ritiene, quindi, il Collegio che la causa non possa essere definita, essendo preliminare procedere all'ascolto del figlio minore da parte del G.I.. Per_2
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore. Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visto l'art. 4 co. 12 L. 898/1970:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Catania, in data 17.11.2001, trascritto al registro di
[...]
matrimonio dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 2001, atto n. 404, parte I;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco