Ordinanza 31 marzo 2025
Massime • 1
In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza di vendita, quale lex specialis del successivo subprocedimento, deve essere rigorosamente osservata, in quanto decisiva per le determinazioni degli offerenti e finalizzata a mantenere la parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara ed a tutelare il loro affidamento, pena l'invalidità dei conseguenti atti esecutivi; essa, peraltro, può essere modificata o revocata dal giudice dell'esecuzione, purché ciò avvenga prima dell'esperimento di vendita e per ragioni oggettive, dandone pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza secondo cui le marginali modifiche apportate dal g.e. all'ordinanza di vendita, incidendo soltanto sul presupposto per l'innalzamento della cauzione, eventualità già prevista nell'atto, non imponevano una nuova integrale pubblicizzazione dell'ordinanza come modificata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8427 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
-ricorrente- contro MARGIT IMMOBILIARE S.R.L., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONCINI ENRICO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente- SIENA NPL 2018 S.R.L., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, già rappresentata e difesa dagli avvocati POLESE FABRIZIO e BIANCHINI MANLIO ed attualmente rappresentata e difesa dall’avvocato MIGLIORATI VALENTINA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge;
-controricorrente- Civile Ord. Sez. 3 Num. 8427 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 31/03/2025 2 nonché contro CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C., FINO 2 SECURITISATION S.R.L., COMUNE DI TRICESIMO, ITALPOL GROUP S.P.A., JULIET SPA, PITTINI FEDERICO, THE MILLS, AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, MB CREDIT SOLUTIONS SPA, SICEA S.R.L., POP NPL 2020 S.R.L., PENELOPE SPV S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 1103/2022 depositata il 13/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1. In data 5 aprile 2022, nel procedimento di espropriazione immobiliare R.G. n. 600/2012, pendente nei confronti del debitore esecutato OV TT, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di NE pronunciava decreto di trasferimento dell’immobile lotto 3, avverso il quale il TT presentava reclamo il successivo 26 aprile. Lo stesso giudice dell’esecuzione con ordinanza 16 giugno 2022, nel respingere l’istanza cautelare, assegnava termine per l’introduzione del giudizio di merito. OV TT introduceva il giudizio di merito ex art. 618 c. 2 c.p.c., chiedendo di dichiarare la nullità o di revocare il decreto di trasferimento 5 aprile 2022, proponendo, quali motivi di opposizione, le contestazioni già inutilmente sollevate con il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. al giudice dell’esecuzione avverso gli atti del professionista delegato per la vendita. Precisamente, deduceva: a) l’illegittimità dell’avviso di vendita del 19.10.2021, per violazione degli artt. 134, 177, 569 c.p.c., in quanto indicava una cauzione nella misura del 50% del prezzo offerto, anziché in quella del 10% prevista dall’ordinanza del 14.2.2020 del giudice dell’esecuzione, mai modificata;
tale ordinanza stabiliva che soltanto dopo due inadempienze ex art. 587 c.p.c. 3 l’importo della cauzione fosse elevato al 50% del prezzo offerto;
b) l’illegittimità della non accettazione del rilancio del prezzo ad € 285.000,00 operato dal rappresentante di Sibi s.r.l., che, nel corso della gara del 19.1.2022, aveva manifestato al cinquantanovesimo secondo la volontà di rilanciare, correggendo il lapsus del suo interprete nell’indicazione dell’importo qualche secondo dopo lo scadere dell’ultimo minuto;
c) quand’anche si potesse ritenere che l’ordinanza di vendita del 14.2.2020 fosse stata modificata, ciò era avvenuto senza che la modifica fosse stata pubblicizzata ai sensi degli artt. 490, 570 c.p.c. e senza alcuna ragione oggettiva di interesse per la procedura, invece indispensabile secondo la giurisprudenza di legittimità. Si costituiva l’aggiudicataria MA Immobiliare s.r.l., eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire dell’esecutato e l’abuso del processo da parte dello stesso;
nel merito, contestava i motivi di opposizione addotti dall’esecutato, evidenziando che l’ordinanza di vendita era stata modificata dal giudice dell’esecuzione, con i successivi provvedimenti relativi alle istanze formulate dal professionista delegato, che l’ulteriore offerta di importo pari alla precedente era stata singolarmente formulata allo scadere del minuto, mentre i trentasei precedenti erano stati espressi, senza errore alcuno, con congruo anticipo rispetto allo scadere del minuto previsto. Siena NPL 2018 s.r.l., creditrice intervenuta nel procedimento esecutivo, si costituiva per sollecitare il rigetto dell’opposizione - definita quale espressione dell’ostinazione del debitore nell’ostacolare lo svolgimento dell’esecuzione pendente dal 2012, dopo le interferenze dei familiari dello stesso nelle procedure di vendita - argomentando in ordine all’infondatezza dei motivi di opposizione svolti dall’attore. Altra creditrice intervenuta nell’esecuzione, Penelope SPV s.r.l., si limitava a rimettersi alle determinazioni del Tribunale. Gli ulteriori convenuti, creditori intervenuti nella procedura, rimanevano contumaci. 4 Il Tribunale di NE, con sentenza n. 1103/2022, rigettava l’opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle convenute che si erano costituite. Nella motivazione, il Tribunale in sintesi affermava che l’ordinanza originaria era stata modificata dai provvedimenti di autorizzazione del Giudice dell’esecuzione e che la mancata pubblicazione dei provvedimenti di modifica – circostanza non contestata dall’aggiudicataria e dai creditori costituitisi – non determinava alcuna nullità, in quanto l’originaria ordinanza già prevedeva che la cauzione potesse essere elevata al 50%, sia pure al verificarsi di due decadenze e non di una. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di NE ha proposto ricorso il TT, articolando due motivi. Al ricorso hanno resistito con distinti controricorsi la MA Immobiliare s.r.l., che ha anche chiesto in via preliminare dichiararsi la tardività del ricorso, e la Siena NPL 2018 s.r.l. (che si è costituita a mezzo di nuovo difensore). È stata proposta la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cpc. Il ricorrente ha depositato richiesta di decisione del ricorso, rinunciando al primo motivo (con il quale aveva denunciato: <<violazione degli art.li 134 e 569 cpc>> nella parte in cui il Tribunale di NE aveva affermato che: <
P. Q. M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente: a) alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
nonché b) al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, della somma di euro 7.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 9 ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025, nella camera di consiglio