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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 42188/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Attilio Hortis 54, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lucantoni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
docente, è dipendente a tempo indeterminato del Parte_1
(oggi ), con Controparte_1 Controparte_1
decorrenza dal settembre del 2024.
Nel precedente anno scolastico 2023/2024, la ha lavorato come Pt_1
docente supplente (periodo dal 10.10.2023 al 20.5.2024) e in relazione ad esso ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche).
Il non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La domanda della non è fondata. Pt_1
Nell'anno scolastico 2023/2024 la ricorrente ha lavorato dopo aver stipulato una numerosa serie di contratti a termine, alcuni dei quali per pochi giorni, per sostituire colleghi assenti. Il periodo in questione, peraltro non continuativo, va come detto dal 10.10.2023 al 20.5.2024.
L'attività è stata resa, quindi, per sopperire alla temporanea assenza di altri dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999.
Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla
Cassazione nella sentenza 27.10.2023, n. 29961 (in sede di rinvio pregiudiziale), la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi
(v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999
(rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate
a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma
3, legge n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio
2 dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche (o, come nel caso di specie, poco prima di detto termine) costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
D'altra parte, la stessa Cassazione, adìta nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio la specifica questione oggetto del presente giudizio, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma
3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n.
29961/2023 (resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente … deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così, Cass. 19.3.2024, n. 7254).
Pertanto, per il predetto anno scolastico 2023/2024, il beneficio della carta docente non è dovuto in favore della ricorrente.
Non essendoci costituzione del , non si ha luogo a provvedere CP_1
sulle spese.
Roma, 25.3.2025.
3 Il giudice
Massimo Pagliarini
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