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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10929/2024 promossa da: nato a [...], il [...], residente in [...]
Grappa n.10 ed elettivamente domiciliato in Via Farini N. 35 presso lo studio dell'Avv. Torri Vanessa che lo rappresenta e difende
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Grappa 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Di Francia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo stesso avvocato nel suo studio in 40121 Bologna Via Castiglione n. 41
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/01/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 09/01/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento. pagina 1 di 2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
(BO), il 19/12/1971 e , nata a [...] il [...], già uniti in Controparte_1
matrimonio in BOLOGNA il giorno 19/12/2021 (atto n. 521, P. I, anno 2021);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
15.1.2025 .
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10929/2024 promossa da: nato a [...], il [...], residente in [...]
Grappa n.10 ed elettivamente domiciliato in Via Farini N. 35 presso lo studio dell'Avv. Torri Vanessa che lo rappresenta e difende
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Grappa 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Di Francia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo stesso avvocato nel suo studio in 40121 Bologna Via Castiglione n. 41
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/01/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 09/01/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento. pagina 1 di 2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
(BO), il 19/12/1971 e , nata a [...] il [...], già uniti in Controparte_1
matrimonio in BOLOGNA il giorno 19/12/2021 (atto n. 521, P. I, anno 2021);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
15.1.2025 .
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2