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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1875/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato, ex art.281 sexies ultimo comma, non definitivamente pronunciando, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1875/2023 promossa da:
in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco Lo Presti e Carlo Fratello elettivamente domiciliata in Palermo via E.Amari 76
ATTORE
CONTRO
-c.f. e -c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 rapp.ti e difesi dall'Avv. Maria Claudia D'Anna nel cui C.F._2 studio in Alcamo (TP) Via S. Pellico n. 49 sono elett.te domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ed, allegando la conclusione di un contratto preliminare di vendita
[...] di un terreno in Alcamo, datato 2 maggio 2021, ha chiesto accertarsi l'inadempimento con conseguente emissione di sentenza ex art.2932 c.c. .
Si sono costituiti i convenuti disconoscendo la firma nel contratto e chiedendo il rigetto della domanda;
allegando la sussistenza di successivo contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso bene, in subordine eccependo la prescrizione dell'azione e in via ulteriormente subordinata hanno fatto domanda affinché l'esecuzione in forma specifica fosse subordinata al pagamento della somma di €.50.000,00; in via riconvenzionale hanno eccepito la prescrizione delle obbligazioni assunte con il preliminare del 22 luglio 2002, avanzando domanda di rilascio del fondo. Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in particolare l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932 cc.
A seguito di tale costituzione parte attrice ha chiesto la verificazione delle firme disconosciute
Nelle memorie entrambe le parti precisavano ed integravano le conclusioni.
Per quel che qui interessa, parte attrice proponeva tempestivamente istanza di verificazione della firma apposta in calce alla scrittura privata “de qua”.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU grafologica e all'udienza del 18 novembre 2025 le parti precisavano le conclusioni chiedendo che la causa venisse decisa in ordine alla sola questione della verificazione.
Nel merito, va rigettato il disconoscimento della scrittura privata del 2 maggio 2001, condividendosi le conclusioni cui è pervenuto il CTU, secondo cui: “... si afferma che le firme in verifica dicenti “ ” e “ Controparte_1 [...]
” apposte sul contratto datato "Alcamo lì 2 maggio 2001", Controparte_2 sono riconducibili rispettivamente al signor e alla signora Controparte_1
in quanto autografe. (cfr. CTU depositata Controparte_2 telematicamente in data 18 ottobre 2024).
Tali conclusioni vanno condivise in quanto rassegnate all'esito dell'espletamento di indagini tecniche, supportate da argomentazioni prive pagina 2 di 5 di contraddizioni sul piano logico-giuridico e non oggetto di osservazioni delle parti nei termini assegnati.
In particolare, il CTU ha spiegato di avere effettuato le operazioni di consulenza sull'originale della scrittura privata ed esaminato tramite luce diretta (radente, incidente, e trasmessa), con microscopio digitale con luce uv-ir, al fine di accertare la presenza o meno di alterazioni intenzionali l'uso dei solventi, macchie di natura chimica, assottigliamenti della superficie cartacea nel caso in cui vi sia stata una cancellazione o altre alterazioni o l'uso di più inchiostri o di tracciati sovrapposti. Dagli esami svolti, attraverso la suddetta strumentazione tecnica, non è stato rilevato alcun tipo di alterazione. Il C.t.u., dott.ssa , ha dichiarato di avere Persona_1 utilizzato, per la comparazione, in riferimento alla firma di CP_1
: le firme autografe Carta di identità n. rilasciata dal
[...] NumeroD_1
Comune di Cassano Magnago in data 06.09.1999 in originale;
il contratto preliminare datato 22 luglio 2002, visionato in copia;
il modulo per il rilascio della carta di identità presentato al Comune di Alcamo in data 13.09.2004, visionato in originale;
carta di identità elettronica n. rilasciata NumeroD_2 dal Comune di Alcamo in data 17.01.2022, in originale;
revoca incarico professionale indirizzata all'avvocato Gaspare Viscò datata 21.11.2023, i originale;
procura alle liti rilasciata all'avvocato D'Anna nel procedimento civile n. R.G. 1875/2023, nel documento estratto dal fascicolo telematico mentre;
in riferimento alla firma di : carta di Controparte_2 identità n. rilasciata dal Comune di Alcamo in data 14.04.1997, NumeroD_3 in originale;
modulo per il rilascio della carta di identità presentato al
Comune di Alcamo in data 15.04.2002, in originale;
contratto preliminare datato 22 luglio 2002, in copia;
carta di identità n. rilasciata NumeroD_4 dal Comune di Alcamo in data 10.12.2014, in originale;
revoca incarico professionale indirizzata all'avvocato Gaspare Viscò datata 21.11.2023, in originale;
procura alle liti rilasciata all'avvocato D'Anna nel procedimento civile n. R.G. 1875/2023, estratto dal fascicolo telematico;
oltre ai saggi grafici rilasciati da entrambi in data 29 luglio 2024 (cfr. CTU depositata telematicamente in data 18 ottobre 2024).
Inoltre, il ctu ha compiutamente elencato le ragioni per cui ha ritenuto di poter ricondurre le sottoscrizioni oggetto di disconoscimento alle parti pagina 3 di 5 convenute: “... L'intero percorso di analisi, iniziato con l'esame strumentale sull'originale cartaceo del documento in verifica - che non ha evidenziato alcun tipo di alterazione-, proseguito con lo studio analitico delle verificande dicenti “ ” e “ ”, della documentazione Controparte_1 Controparte_2 autografa comparativa e, infine, conclusosi con l'esame confrontale delle grafie, ha fatto emergere differenze su aspetti formali e corrispondenze di alto valore probatorio in quanto legate agli aspetti grafo-dinamici caratterizzanti il gesto grafico degli scriventi.
In merito alla firma in verifica “ ”, durante il confronto è Controparte_1 emersa una leggera dissimilarità soprattutto legata al fattore tempo e, probabilmente, ad una tensione del signor al momento del rilascio CP_1 del saggio grafico che ha portato ad un irrigidimento del tracciato.
Purtuttavia, sono rimaste le medesime strutture grafiche caratterizzate da gesti come la particolare modalità di collegamento interletterale (ad es. il gruppo delle due “tt”), gli occhielli etc. etc. che sono elementi tipici dello scrivente e che si sono manifestate in ogni grafia esaminata (in CP_1 verifica ed in comparazione).
In merito all'analisi eseguita sulla firma dicente “ ”, ciò Controparte_2 che è subito emerso è legato alla spiccata capacità ed abilità grafica della scrivente la quale è stata in grado di modificare la propria grafia CP_2 soprattutto in sede di saggio grafico in cui le sagome grafemiche sono apparse piuttosto difformi da quelle in accertamento. Tuttavia, anche in queste ultime si sono manifestate alcune caratteristiche peculiari della grafia della scrivente che, nel tentativo di variare la propria scrittura, non ha potuto modificare.
Quelli emersi dalle scritture sia in verifica che in accertamento, sia del signor che della signora sono definiti gesti-tipo in quanto CP_1 CP_2 automatismi legati al complesso meccanismo formativo del tracciato grafico in cui si estrinseca la personalità grafica di uno specifico scrivente e che non possono essere imitati o dissimulati.
Le minutiae riscontrate hanno confermato l'identità di mano già emersa dalle caratteristiche generali in quanto rappresentano aspetti peculiari della grafia dei signori e ” CP_1 CP_2
Su tali conclusioni non sono state formulate osservazioni critiche. pagina 4 di 5 Ciò detto, verificata positivamente la scrittura privata del 2 maggio
2001, il disconoscimento va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la sottoscrizione della scrittura del 2 maggio 2001 di mano di e;
Controparte_1 Controparte_2
-dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata e contestuale ordinanza.
-spese al definitivo.
Trapani, 12 dicembre 2025 la Giudice
dott.ssa Caterina Linares
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato, ex art.281 sexies ultimo comma, non definitivamente pronunciando, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1875/2023 promossa da:
in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco Lo Presti e Carlo Fratello elettivamente domiciliata in Palermo via E.Amari 76
ATTORE
CONTRO
-c.f. e -c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 rapp.ti e difesi dall'Avv. Maria Claudia D'Anna nel cui C.F._2 studio in Alcamo (TP) Via S. Pellico n. 49 sono elett.te domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ed, allegando la conclusione di un contratto preliminare di vendita
[...] di un terreno in Alcamo, datato 2 maggio 2021, ha chiesto accertarsi l'inadempimento con conseguente emissione di sentenza ex art.2932 c.c. .
Si sono costituiti i convenuti disconoscendo la firma nel contratto e chiedendo il rigetto della domanda;
allegando la sussistenza di successivo contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso bene, in subordine eccependo la prescrizione dell'azione e in via ulteriormente subordinata hanno fatto domanda affinché l'esecuzione in forma specifica fosse subordinata al pagamento della somma di €.50.000,00; in via riconvenzionale hanno eccepito la prescrizione delle obbligazioni assunte con il preliminare del 22 luglio 2002, avanzando domanda di rilascio del fondo. Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in particolare l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932 cc.
A seguito di tale costituzione parte attrice ha chiesto la verificazione delle firme disconosciute
Nelle memorie entrambe le parti precisavano ed integravano le conclusioni.
Per quel che qui interessa, parte attrice proponeva tempestivamente istanza di verificazione della firma apposta in calce alla scrittura privata “de qua”.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU grafologica e all'udienza del 18 novembre 2025 le parti precisavano le conclusioni chiedendo che la causa venisse decisa in ordine alla sola questione della verificazione.
Nel merito, va rigettato il disconoscimento della scrittura privata del 2 maggio 2001, condividendosi le conclusioni cui è pervenuto il CTU, secondo cui: “... si afferma che le firme in verifica dicenti “ ” e “ Controparte_1 [...]
” apposte sul contratto datato "Alcamo lì 2 maggio 2001", Controparte_2 sono riconducibili rispettivamente al signor e alla signora Controparte_1
in quanto autografe. (cfr. CTU depositata Controparte_2 telematicamente in data 18 ottobre 2024).
Tali conclusioni vanno condivise in quanto rassegnate all'esito dell'espletamento di indagini tecniche, supportate da argomentazioni prive pagina 2 di 5 di contraddizioni sul piano logico-giuridico e non oggetto di osservazioni delle parti nei termini assegnati.
In particolare, il CTU ha spiegato di avere effettuato le operazioni di consulenza sull'originale della scrittura privata ed esaminato tramite luce diretta (radente, incidente, e trasmessa), con microscopio digitale con luce uv-ir, al fine di accertare la presenza o meno di alterazioni intenzionali l'uso dei solventi, macchie di natura chimica, assottigliamenti della superficie cartacea nel caso in cui vi sia stata una cancellazione o altre alterazioni o l'uso di più inchiostri o di tracciati sovrapposti. Dagli esami svolti, attraverso la suddetta strumentazione tecnica, non è stato rilevato alcun tipo di alterazione. Il C.t.u., dott.ssa , ha dichiarato di avere Persona_1 utilizzato, per la comparazione, in riferimento alla firma di CP_1
: le firme autografe Carta di identità n. rilasciata dal
[...] NumeroD_1
Comune di Cassano Magnago in data 06.09.1999 in originale;
il contratto preliminare datato 22 luglio 2002, visionato in copia;
il modulo per il rilascio della carta di identità presentato al Comune di Alcamo in data 13.09.2004, visionato in originale;
carta di identità elettronica n. rilasciata NumeroD_2 dal Comune di Alcamo in data 17.01.2022, in originale;
revoca incarico professionale indirizzata all'avvocato Gaspare Viscò datata 21.11.2023, i originale;
procura alle liti rilasciata all'avvocato D'Anna nel procedimento civile n. R.G. 1875/2023, nel documento estratto dal fascicolo telematico mentre;
in riferimento alla firma di : carta di Controparte_2 identità n. rilasciata dal Comune di Alcamo in data 14.04.1997, NumeroD_3 in originale;
modulo per il rilascio della carta di identità presentato al
Comune di Alcamo in data 15.04.2002, in originale;
contratto preliminare datato 22 luglio 2002, in copia;
carta di identità n. rilasciata NumeroD_4 dal Comune di Alcamo in data 10.12.2014, in originale;
revoca incarico professionale indirizzata all'avvocato Gaspare Viscò datata 21.11.2023, in originale;
procura alle liti rilasciata all'avvocato D'Anna nel procedimento civile n. R.G. 1875/2023, estratto dal fascicolo telematico;
oltre ai saggi grafici rilasciati da entrambi in data 29 luglio 2024 (cfr. CTU depositata telematicamente in data 18 ottobre 2024).
Inoltre, il ctu ha compiutamente elencato le ragioni per cui ha ritenuto di poter ricondurre le sottoscrizioni oggetto di disconoscimento alle parti pagina 3 di 5 convenute: “... L'intero percorso di analisi, iniziato con l'esame strumentale sull'originale cartaceo del documento in verifica - che non ha evidenziato alcun tipo di alterazione-, proseguito con lo studio analitico delle verificande dicenti “ ” e “ ”, della documentazione Controparte_1 Controparte_2 autografa comparativa e, infine, conclusosi con l'esame confrontale delle grafie, ha fatto emergere differenze su aspetti formali e corrispondenze di alto valore probatorio in quanto legate agli aspetti grafo-dinamici caratterizzanti il gesto grafico degli scriventi.
In merito alla firma in verifica “ ”, durante il confronto è Controparte_1 emersa una leggera dissimilarità soprattutto legata al fattore tempo e, probabilmente, ad una tensione del signor al momento del rilascio CP_1 del saggio grafico che ha portato ad un irrigidimento del tracciato.
Purtuttavia, sono rimaste le medesime strutture grafiche caratterizzate da gesti come la particolare modalità di collegamento interletterale (ad es. il gruppo delle due “tt”), gli occhielli etc. etc. che sono elementi tipici dello scrivente e che si sono manifestate in ogni grafia esaminata (in CP_1 verifica ed in comparazione).
In merito all'analisi eseguita sulla firma dicente “ ”, ciò Controparte_2 che è subito emerso è legato alla spiccata capacità ed abilità grafica della scrivente la quale è stata in grado di modificare la propria grafia CP_2 soprattutto in sede di saggio grafico in cui le sagome grafemiche sono apparse piuttosto difformi da quelle in accertamento. Tuttavia, anche in queste ultime si sono manifestate alcune caratteristiche peculiari della grafia della scrivente che, nel tentativo di variare la propria scrittura, non ha potuto modificare.
Quelli emersi dalle scritture sia in verifica che in accertamento, sia del signor che della signora sono definiti gesti-tipo in quanto CP_1 CP_2 automatismi legati al complesso meccanismo formativo del tracciato grafico in cui si estrinseca la personalità grafica di uno specifico scrivente e che non possono essere imitati o dissimulati.
Le minutiae riscontrate hanno confermato l'identità di mano già emersa dalle caratteristiche generali in quanto rappresentano aspetti peculiari della grafia dei signori e ” CP_1 CP_2
Su tali conclusioni non sono state formulate osservazioni critiche. pagina 4 di 5 Ciò detto, verificata positivamente la scrittura privata del 2 maggio
2001, il disconoscimento va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la sottoscrizione della scrittura del 2 maggio 2001 di mano di e;
Controparte_1 Controparte_2
-dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata e contestuale ordinanza.
-spese al definitivo.
Trapani, 12 dicembre 2025 la Giudice
dott.ssa Caterina Linares
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