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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05977202400010936000 VARIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2053/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce il 30.01.2025 ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 30.01.2026, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 01.07.2025 la Sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio, sito in Copertino alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'avviso di presa in carico n. 65924018828886004, emesso e notificato da Agenzia delle Entrate –
Riscossione il 3 dicembre 2024, a seguito di affidamento effettuato da Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Reggio Calabria per la riscossione delle somme richieste dall'avviso di accertamento parziale automatizzato n. 250TUJM000457 per l'anno d'imposta 2017, emesso dal citato Centro Operativo e notificato il 7 maggio 2024, pari a €.9.247,41.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'avviso per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
2) Carenza del potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l'atto;
3) Carenza di motivazione;
4) Carenza di motivazione del calcolo degli interessi;
5) Omessa notifica dell'accertamento prodromico.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna in solido tra loro della Direzione Provinciale del Contenzioso di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituivano, rispettivamente il 28.03.2025 e il 06.03.2025, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
“L'avviso di presa in carico diventa impugnabile solo quando costituisce la prima notizia di un debito tributario, essendone omessa la notifica dell'accertamento. In tale prospettiva, la legittimazione ad impugnare non deriva dall'atto in sè, ma dalla lesività insita nell'atto presupposto (ed ignorato) che solo in tale occasione si palesa. La circostanza che in tale occasione si facciano valere anche vizi propri dell'atto conseguente non ne giustifica l'autonoma impugnabilità, che risulta sempre dipendente dalla lesione di cui è capace unicamente l'atto presupposto e, fino ad allora, ignorato. Ed infatti non può decorrere termine decadenziale se non in presenza di una legale conoscenza, nei suoi elementi fondamentali, di un atto lesivo che si ha interesse ad impugnare”. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023) Nel caso in esame è pacifica la regolare notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), avvenuta in data 07.05.2024, come tra l'altro dichiarato dalla stessa ricorrente a pag. 1 del proprio ricorso introduttivo.
Ne discende l'inammissibilità de ricorso introduttivo, stante la non autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico (se non nel caso di omessa notifica dell'atto impositivo presupposto), come statuito dalla
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300/00 in favore di ciascuna delle controparti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05977202400010936000 VARIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2053/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce il 30.01.2025 ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 30.01.2026, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 01.07.2025 la Sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio, sito in Copertino alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'avviso di presa in carico n. 65924018828886004, emesso e notificato da Agenzia delle Entrate –
Riscossione il 3 dicembre 2024, a seguito di affidamento effettuato da Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Reggio Calabria per la riscossione delle somme richieste dall'avviso di accertamento parziale automatizzato n. 250TUJM000457 per l'anno d'imposta 2017, emesso dal citato Centro Operativo e notificato il 7 maggio 2024, pari a €.9.247,41.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'avviso per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
2) Carenza del potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l'atto;
3) Carenza di motivazione;
4) Carenza di motivazione del calcolo degli interessi;
5) Omessa notifica dell'accertamento prodromico.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna in solido tra loro della Direzione Provinciale del Contenzioso di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituivano, rispettivamente il 28.03.2025 e il 06.03.2025, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
“L'avviso di presa in carico diventa impugnabile solo quando costituisce la prima notizia di un debito tributario, essendone omessa la notifica dell'accertamento. In tale prospettiva, la legittimazione ad impugnare non deriva dall'atto in sè, ma dalla lesività insita nell'atto presupposto (ed ignorato) che solo in tale occasione si palesa. La circostanza che in tale occasione si facciano valere anche vizi propri dell'atto conseguente non ne giustifica l'autonoma impugnabilità, che risulta sempre dipendente dalla lesione di cui è capace unicamente l'atto presupposto e, fino ad allora, ignorato. Ed infatti non può decorrere termine decadenziale se non in presenza di una legale conoscenza, nei suoi elementi fondamentali, di un atto lesivo che si ha interesse ad impugnare”. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023) Nel caso in esame è pacifica la regolare notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), avvenuta in data 07.05.2024, come tra l'altro dichiarato dalla stessa ricorrente a pag. 1 del proprio ricorso introduttivo.
Ne discende l'inammissibilità de ricorso introduttivo, stante la non autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico (se non nel caso di omessa notifica dell'atto impositivo presupposto), come statuito dalla
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300/00 in favore di ciascuna delle controparti.