Articolo 3 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 2Articolo 4
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14 maggio 1982
Art. 3. (Adunanza generale)

L'adunanza generale del Consiglio di Stato e' convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed e' composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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