Versione
14 maggio 1982
14 maggio 1982
Art. 3. (Adunanza generale)
L'adunanza generale del Consiglio di Stato e' convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed e' composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
L'adunanza generale del Consiglio di Stato e' convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed e' composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/11/2025, n. 9137Provvedimento: […] Il quesito era relativo alla sussistenza o meno, in capo ai componenti laici del AR, del titolo a partecipare all'Adunanza generale, nonché all'esistenza o meno di limitazioni a tale diritto, in relazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 186/1982 (ai sensi del quale l'Adunanza generale è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato) e all'art. 9, del d.lgs. n. 373/2003 (per il quale, nel caso in cui il parere richiesto al AR riguardi materie che incidono notevolmente sugli interessi dello Stato o di altre Regioni, la questione può essere deferita all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, con l'intervento di “almeno due magistrati” del AR).Leggi di più...
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