Art. 20. Cooperazione internazionale 1. L'Italia promuove la piu' stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.
Articolo 19Articolo 21
Articolo 20 della Legge 7 aprile 2017, n. 47
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6 maggio 2017
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