TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16608 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 52302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Parte_1 C.F._1
Sabatini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IL Chiosi, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, Persona_1
(di anni 16), nata dalla relazione con alle condizioni di cui
[...] Controparte_1
all'atto introduttivo. Si è costituito in giudizio il quale ha dichiarato che le parti hanno Controparte_1
raggiunto il seguente accordo: 1) disporre l'affidamento della figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e
[...]
collocamento principale presso la madre;
2) disporre che il padre vedrà e terrà con sé la figlia
di anni 16, quando quest'ultima vorrà secondo le personali esigenze della minore ed in Per_1
accordo con gli impegni scolastici della stessa;
3) disporre a carico del resistente il versamento di
euro 400.00 a titolo di mantenimento della figlia da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 10
di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul c/c della signora già noto al signor Pt_1 Per_1
4) disporre a carico del resistente il contributo del 50% delle spese straordinarie della minore, da
regolarsi secondo il Protocollo vigente tra il Tribunale di Roma ed il COA, nonché disponendo che il
resistente continui a sostenere il 100% delle spese di terapia psicologica in corso della minore presso
la dott.ssa con compensazione delle spese di lite. Persona_2
Quindi, all'udienza del 13.11.2025 sostituita da note scritte ex art.127 ter c.p.c. fino al
13.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni indicate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della minore.
Le spese vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRENDE atto dell'accordo delle parti e, per l'effetto, DISCIPLINA le modalità di affidamento della minore, nata a Roma il [...], in [...] Persona_1
alle condizioni suindicate, qui da intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
TA NE RT ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Parte_1 C.F._1
Sabatini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IL Chiosi, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, Persona_1
(di anni 16), nata dalla relazione con alle condizioni di cui
[...] Controparte_1
all'atto introduttivo. Si è costituito in giudizio il quale ha dichiarato che le parti hanno Controparte_1
raggiunto il seguente accordo: 1) disporre l'affidamento della figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e
[...]
collocamento principale presso la madre;
2) disporre che il padre vedrà e terrà con sé la figlia
di anni 16, quando quest'ultima vorrà secondo le personali esigenze della minore ed in Per_1
accordo con gli impegni scolastici della stessa;
3) disporre a carico del resistente il versamento di
euro 400.00 a titolo di mantenimento della figlia da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 10
di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul c/c della signora già noto al signor Pt_1 Per_1
4) disporre a carico del resistente il contributo del 50% delle spese straordinarie della minore, da
regolarsi secondo il Protocollo vigente tra il Tribunale di Roma ed il COA, nonché disponendo che il
resistente continui a sostenere il 100% delle spese di terapia psicologica in corso della minore presso
la dott.ssa con compensazione delle spese di lite. Persona_2
Quindi, all'udienza del 13.11.2025 sostituita da note scritte ex art.127 ter c.p.c. fino al
13.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni indicate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della minore.
Le spese vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRENDE atto dell'accordo delle parti e, per l'effetto, DISCIPLINA le modalità di affidamento della minore, nata a Roma il [...], in [...] Persona_1
alle condizioni suindicate, qui da intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
TA NE RT ZI