TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 4.11.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6460/2025 R.G. cui è riunito 10968/2024 (atp)
TRA
nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zambardino
Parte_1
e dall'Avv. Florida Iervolino presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.5.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, che non avevano avuto esito favorevole;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato, riconosciuta la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di acccompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che la ricorrente, per un verso, è “vigile, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio”, per altro verso, è “capace di deambulare in modo autonomo, anche se con lieve intralcio ed in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, non ricorrono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (cfr. perizia).
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché risultanti dall'esame obiettivo condotto dallo stesso.
Né, infine, si rileva alcuna contraddizione – diversamente da quanto dedotto in ricorso - tra il mancato riscontro da parte dell'ausiliare del giudice dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/92, trattandosi di benefici assistenziali che fondano su presupposti tutt'altro che coincidenti.
Mentre infatti la valutazione in ambito di invalidità civile considera essenzialmente l'entità della menomazione, intesa come riduzione delle capacità lavorative generiche, sia pur tenendo conto delle occupazioni confacenti alle attitudini, o nel caso di ultrasessantacinquenne ove i parametri sono le difficoltà persistenti a svolgere la funzioni ed i compiti della sua età, diversa è la valutazione medico-legale dell'Handicap, in funzione del riscontro di infermità di entità tali da comportare difficoltà rilevanti nella vita di relazione.
Tant'è che, sul punto, il ctu si sofferma a motivare le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“Quindi per la condizione di disabilità sono rilevanti le difficoltà che il soggetto incontra a causa delle sue condizioni psico-fisiche. Per rilevare tale situazione è necessario inserire il soggetto all'interno della società e porlo in relazione con altri individui per verificare se la sua menomazione fisica, psichica o sensoriale impedisca effettivamente il suo inserimento all'interno della società o impedisca di condurre una vita "normale" parimenti ad un altro soggetto che versa in stato di buona salute. In ultima analisi analizzato il quadro patologico della signora ricorrono i Pt_1 presupposti per il riconosicmento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 a far data dalla domanda amministrativa” (cfr. perizia pag.
7).
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara portatrice della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 Parte_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
4) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 4.11.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6460/2025 R.G. cui è riunito 10968/2024 (atp)
TRA
nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zambardino
Parte_1
e dall'Avv. Florida Iervolino presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.5.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, che non avevano avuto esito favorevole;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato, riconosciuta la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di acccompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che la ricorrente, per un verso, è “vigile, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio”, per altro verso, è “capace di deambulare in modo autonomo, anche se con lieve intralcio ed in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, non ricorrono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (cfr. perizia).
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché risultanti dall'esame obiettivo condotto dallo stesso.
Né, infine, si rileva alcuna contraddizione – diversamente da quanto dedotto in ricorso - tra il mancato riscontro da parte dell'ausiliare del giudice dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/92, trattandosi di benefici assistenziali che fondano su presupposti tutt'altro che coincidenti.
Mentre infatti la valutazione in ambito di invalidità civile considera essenzialmente l'entità della menomazione, intesa come riduzione delle capacità lavorative generiche, sia pur tenendo conto delle occupazioni confacenti alle attitudini, o nel caso di ultrasessantacinquenne ove i parametri sono le difficoltà persistenti a svolgere la funzioni ed i compiti della sua età, diversa è la valutazione medico-legale dell'Handicap, in funzione del riscontro di infermità di entità tali da comportare difficoltà rilevanti nella vita di relazione.
Tant'è che, sul punto, il ctu si sofferma a motivare le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“Quindi per la condizione di disabilità sono rilevanti le difficoltà che il soggetto incontra a causa delle sue condizioni psico-fisiche. Per rilevare tale situazione è necessario inserire il soggetto all'interno della società e porlo in relazione con altri individui per verificare se la sua menomazione fisica, psichica o sensoriale impedisca effettivamente il suo inserimento all'interno della società o impedisca di condurre una vita "normale" parimenti ad un altro soggetto che versa in stato di buona salute. In ultima analisi analizzato il quadro patologico della signora ricorrono i Pt_1 presupposti per il riconosicmento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 a far data dalla domanda amministrativa” (cfr. perizia pag.
7).
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara portatrice della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 Parte_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
4) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli