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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. De Luca Fulvia Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da
1) Parte_1
Nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 18/09/1982 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. EGIDIO ROSSI presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2
Nata a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 22/10/1981 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. EGIDIO ROSSI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Origgio (VA) in data 18/06/2011
pagina 1 di 7 (anno 2011, atto n. 6, parte 1)
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: (c.f. ) nata a [...], il [...] Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
b) il signor dichiara di svolgere la professione di IMPIEGATO, e che il suo Parte_1 reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
• Euro 24.050,00 per l'anno 2021;
• Euro 25.350,00 per l'anno 2022;
• Euro 26.650,00 per l'anno 2023.
Il suo patrimonio è così formato:
Contro corrente n. 6152/58040608 c/o , con: Controparte_3
• Euro 7.511,60 al 31/12/2021;
• Euro 7.448,63 al 31/12/2022;
• Euro 7.492,79 al 31/12/2023. Proprietà esclusiva dell'immobile sito in Lainate (MI), cap. 20045, via Luigi Settembrini n.14. Proprietà esclusiva dell'auto modello FIAT TIPO. E' in essere un mutuo intestato al medesimo presso , erogato per l'importo di Controparte_3 euro 155.000,00, della durata di anni 30, con rata mensile pari ad euro 572,14.
c) La signora dichiara di svolgere la professione di coadiutore di ricerca, e Controparte_2 che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
• Euro 19.166,33 per l'anno 2021;
• Euro 20.636,97 per l'anno 2022;
• Euro 20.858,34 per l'anno 2023.
Il suo patrimonio è così formato:
Contro corrente n. 007389 c/o Banca BPM, con:
• Euro 6.655,28 al 31/12/2021;
• Euro 4.445,93 al 31/12/2022;
• Euro 6.686,89 al 31/12/2023. Proprietà esclusiva dell'auto modello hyndai i 10. I genitori, richiamato l'art. 473 bis 4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore
Per_2 che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi signor e Parte_1 Controparte_2
- ordinare al Comune di Origgio (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte];
- dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) l'ex casa coniugale sita in Gerenzano, via Inglesina 32, co-intestata tra i ricorrenti al 50%, dalla quale la signora previo accordo con il coniuge, si è a suo tempo trasferita Controparte_2 recandosi presso l'abitazione sita in Garbagnate Milanese, detenuta tutt'oggi in comodato gratuito a tempo indeterminato a decorrere dal giorno 25/09/23, è stata venduta e con i proventi è stato estinto il mutuo. Le somme residue, al netto delle spese, sono state ripartite al 50% tra gli ex coniugi;
2) il signor , al momento della presentazione del ricorso, ha appena acquistato Parte_1
l'immobile sito in Lainate, via Luigi Settembrini n. 14 (con richiesta di cambio di residenza che si allega), con contestuale accensione di mutuo ipotecario della durata di anni 30, con rata mensile di importo pari ad € 572,14;
3) La figlia minore, , che oggi ha 10 anni, rimane affidata in via condivisa a entrambi Persona_1
i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, alla salute e all'istruzione verranno assunte di comune accordo tra i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori hanno la facoltà di esercitare la potestà genitoriale separatamente e senza necessità di concordare con l'altro genitore le relative scelte;
4) In considerazione dell'intenso rapporto affettivo della figlia minore sia con il padre sia Per_1 con la madre, della particolare vicinanza tra le abitazioni dei coniugi (circa 2 km tra la attuale abitazione della signora e la abitazione del signor ), dell'equilibrato rapporto CP_2 Pt_1 reddituale dei coniugi (considerando che il signor ha acceso un mutuo per l'acquisto del nuovo Pt_1 immobile che va ad incidere sull'attuale retribuzione per euro 572,14 su una retribuzione mensile media lorda di euro 3.200,00, mentre la signora gode di un immobile concesso in comodato CP_2 gratuito a tempo indeterminato), i coniugi optano per un affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto, con collocazione della minore ai soli fini di fissazione della residenza presso l'abitazione della madre;
5) In relazione alle modalità di affido e collocamento scelto dai coniugi, trascorrerà con il Per_1 padre e la madre una settimana a testa alternata, comprensiva del sabato, domenica e lunedì mattina, per accompagnare a scuola (per ciascuna settimana, dal lunedì al successivo lunedì mattina Per_1 presso ciascun genitore, alternativamente);
6) Anche nel corso della settimana nella quale resterà collocata presso uno dei genitori gli Per_1 stessi collaboreranno nella gestione degli impegni scolastici ed extra – scolastici della figlia, nel rispetto dei reciproci impegni e di comune accordo;
7) Durante le vacanze estive trascorrerà con i genitori quindici giorni anche non Per_1 consecutivi. A tal fine i genitori si impegnano a comunicarsi entro la fine di maggio di ogni anno (in ogni caso compatibilmente con le disposizioni lavorative dei propri datori di lavoro) i relativi periodi di ferie e, nel rispetto degli eventuali impegni della figlia, a concordare le vacanze di ciascuno con
, impegnandosi a comunicarsi i rispettivi luoghi di villeggiatura. Per_1
pagina 3 di 7 8) trascorrerà anni alterni con il padre e con la madre la settimana tra Natale e Capodanno Per_1
e tra Capodanno e l'Epifania, così pure come il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'EL (alternanza garantita anche in caso in cui dette festività “cadano” durante la settimana di permanenza di Per_1 presso il coniuge al quale non spetta di tenere la figlia durante quella festività). In occasione di eventuali sospensioni dell'attività scolastica che si protraggano oltre la giornata, i coniugi (ovvero anche il coniuge non collocatario nella settimana in cui si verifica l'assenza da scuola) si accorderanno per gestire la minore.
9) In considerazione della modalità di affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto scelto dai coniugi, nulla viene previsto a carico dei coniugi a titolo di mantenimento del minore;
10) Sono poste a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, le spese relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. pagina 4 di 7 Le somme dovute per le spese indicate nel presente elenco verranno versate dai coniugi su un apposito conto corrente aperto presso , conto corrente n. 1000/90009, cointestato e con Controparte_3 pari poteri dispositivi, aperto appositamente con la finalità di affrontare le spese per la figlia . Per_1
11) I genitori si danno reciproco consenso per l'espatrio della figlia minore. In ogni caso i genitori si obbligano, reciprocamente, in caso di viaggi all'estero con la figlia a comunicare preventivamente all'altro coniuge la destinazione e il recapito presso il quale poter contattare la figlia.
12) Non viene previsto alcun mantenimento a favore di uno dei coniugi, in quanto entrambi autonomi e autosufficienti.
13) Fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione, i signori e Pt_1 si danno reciprocamente atto di aver definito ogni reciproca pretesa patrimoniale e/o CP_2 materiale, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio civile in Origgio (VA), in data 18/06/2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
pagina 5 di 7 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Origgio (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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