Articolo 30 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 29Articolo 31
Versione
29 settembre 1963
Art. 30.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione, del fondo di lire 21.730.000.000 iscritto, al capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 3 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963