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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1451/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10232/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 10232 del del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239072722486000 a lui notificata dall'Ader di Roma e relativa a tre distinte cartelle di pagamento rimaste insolute.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Ader di Roma invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello il contribuente deduce l'impossibilità per l'Ader, ormai Ente Pubblico, di farsi assistere, come nella fattispecie, da un avvocato del libero foro.
Il motivo è infondato ed al riguardo è sufficiente richiamare Cass. sez. 5 ord. n. 28199 del 2024 secondo cui in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del
1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria. Con un secondo motivo di appello il contribuente censura l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata poiché ultronea rispetto al precedente preavviso di fermo.
Anche questo motivo è infondato, poiché il preavviso di fermo non costituisce atto dell'espropriazione forzata e deve pertanto escludersi, nella fattispecie, l'applicabilità del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Di conseguenza l'avviso di intimazione impugnato risulta legittimamente emesso.
Parimenti infondato il motivo di appello inerente l'omessa notifica delle tre cartelle atti a monte dell'intimazione di pagamento impugnata, sia perché tale questione risulta dedotta tardivamente in grado di appello, dovendosene rilevare l'inammissibilità; sia perché la definitività delle stesse cartelle si desume anche dalla richiesta di rateizzazione di cui il contribuente ha chiesto di fruire, così riconoscendo il debito tributario di cui trattasi.
L'appello proposto deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro
1.2000,00 oltre accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1451/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10232/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072722486000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 10232 del del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239072722486000 a lui notificata dall'Ader di Roma e relativa a tre distinte cartelle di pagamento rimaste insolute.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Ader di Roma invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello il contribuente deduce l'impossibilità per l'Ader, ormai Ente Pubblico, di farsi assistere, come nella fattispecie, da un avvocato del libero foro.
Il motivo è infondato ed al riguardo è sufficiente richiamare Cass. sez. 5 ord. n. 28199 del 2024 secondo cui in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del
1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria. Con un secondo motivo di appello il contribuente censura l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata poiché ultronea rispetto al precedente preavviso di fermo.
Anche questo motivo è infondato, poiché il preavviso di fermo non costituisce atto dell'espropriazione forzata e deve pertanto escludersi, nella fattispecie, l'applicabilità del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Di conseguenza l'avviso di intimazione impugnato risulta legittimamente emesso.
Parimenti infondato il motivo di appello inerente l'omessa notifica delle tre cartelle atti a monte dell'intimazione di pagamento impugnata, sia perché tale questione risulta dedotta tardivamente in grado di appello, dovendosene rilevare l'inammissibilità; sia perché la definitività delle stesse cartelle si desume anche dalla richiesta di rateizzazione di cui il contribuente ha chiesto di fruire, così riconoscendo il debito tributario di cui trattasi.
L'appello proposto deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro
1.2000,00 oltre accessori.