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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1778/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL RO OV MA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17354/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Viale Lazio 117 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033579000 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19063/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in riferimento alla cartella di pagamento n.
071 2023 00786291 00 001 notificata in data 27/12/2023, sulla base del ruolo n.
2023/001199, formato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha notificato alla contribuente Ricorrente_1, in data 03/07/2024, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (documento n.
07180202400033579000 – fascicolo 2024/000084178) sull'autovettura targata
GE661HJ.
La partita di ruolo è relativa all'atto di contestazione prot. n. PA0257216/2017
(campione certo n. 36778/2023) notificato in data 04/12/2017, comportante l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 1.032,00 (art. 2, comma 12 del D.Lgs.
n. 23/11), oltre € 8,75 dovuti per oneri accessori, quali spese di notifica, per un importo di € 1.040,75 complessivi.
A seguito di tempestivo ricorso della contribuente con provvedimento prot. n. 3909 del 02/10/2024, sotteso all'esame in autotutela prot. n. 3814 del
27/09/2024, l'Ufficio Provinciale - Territorio ha annullato l'atto di contestazione prot. n.
PA0257216/2017 (campione certo n. 36778/2023) e predisposto lo sgravio della partita di ruolo ad esso collegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante la comunicazione delle parti resistenti di annullamento del provvedimento sotteso all'atto impugnato.
Tuttavia, va disposta la condanna della Ag.entrate - Riscossione - Napoli e della Ag. Entrate Direzione
Provinciale Palermo alla rifusione delle spese di lite atteso che l'annullamento dell' atto impugnato è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL RO OV MA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17354/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Viale Lazio 117 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033579000 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19063/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in riferimento alla cartella di pagamento n.
071 2023 00786291 00 001 notificata in data 27/12/2023, sulla base del ruolo n.
2023/001199, formato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha notificato alla contribuente Ricorrente_1, in data 03/07/2024, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (documento n.
07180202400033579000 – fascicolo 2024/000084178) sull'autovettura targata
GE661HJ.
La partita di ruolo è relativa all'atto di contestazione prot. n. PA0257216/2017
(campione certo n. 36778/2023) notificato in data 04/12/2017, comportante l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 1.032,00 (art. 2, comma 12 del D.Lgs.
n. 23/11), oltre € 8,75 dovuti per oneri accessori, quali spese di notifica, per un importo di € 1.040,75 complessivi.
A seguito di tempestivo ricorso della contribuente con provvedimento prot. n. 3909 del 02/10/2024, sotteso all'esame in autotutela prot. n. 3814 del
27/09/2024, l'Ufficio Provinciale - Territorio ha annullato l'atto di contestazione prot. n.
PA0257216/2017 (campione certo n. 36778/2023) e predisposto lo sgravio della partita di ruolo ad esso collegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante la comunicazione delle parti resistenti di annullamento del provvedimento sotteso all'atto impugnato.
Tuttavia, va disposta la condanna della Ag.entrate - Riscossione - Napoli e della Ag. Entrate Direzione
Provinciale Palermo alla rifusione delle spese di lite atteso che l'annullamento dell' atto impugnato è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.