Articolo 2211 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2211.

(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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