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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2211.
(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
Commentari • 5
- 1. L'institore: la guida completaAccesso limitatoLaura Bonarini · https://www.altalex.com/ · 27 maggio 2021 · 12.7072115
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/05/2008, n. 11091Provvedimento: […] e non più proposta in appello)", per l'Agenzia, "non è giuridicamente corretta" perché "il conto di gestione che gli amministratori sono tenuti a redigere al momento di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 2211 c.c., comma 1, (e quindi, nel ... caso, […]Leggi di più...
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