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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/07/2024, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2022 promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARDI Parte_1 C.F._1
DAVID ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELAGNOLI MARIACHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2024 riportandosi ai propri atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in ordine alla omessa manutenzione del tetto CP_1 soprastante l'alloggio di parte attrice atteso che a causa dell'omessa manutenzione si verificavano infiltrazioni di acqua meteorica con conseguenti danni e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e quantificati in €. 50.715.37 di cui ripristino appartamento €. 13. 350,00 oltre iva;
danno patrimoniale emergente in ordine al procedimento 696 ter c.p.c. €. 2.867,87 per onorario CTU, €. 1.000,00 onorario avv. Bardi, oltre a €.
145.50 per spese vive. €. 2.752,00 per onorario ctp, danno da risarcimento per mancato godimento del bene €. 30.000,00 e condannare il convenuto al ripristino del tetto con vittoria di spese;
si costituiva in giudizio il convenuto contestando le richiesta della parte attrice e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il giudizio era istruito con la produzione documentale della parti e con la CTU tecnica.
Dall'accertamento peritale ed a integrazione della perizia del geom. nel procedimento ex art. 696 CP_2 bis c.p.c., rg 2353/2019 emerge che l'appartamento per civile abitazione di proprietà del Parte_1
e meglio identificato in atti risulta essere in pessimo stato di manutenzione con ingenti infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura che determinano danni ai materiali di finitura del solaio e dei muri;
la maggior parte delle infiltrazioni sono concentrate nelle zone poste vicino all'entrata intorno al lucernario e lungo la parete confinante con il disimpegno condominiale ( cfr. CTU pag. 3).
Il Ctu evidenzia che rispetto a quanto rilevato nell'elaborato peritale del Geom. non sono stati CP_2 eseguiti interventi di manutenzione interna o di risanamento atti ad eliminare o attenuare i difetti riscontrati all'epoca e ciò riguarda anche la copertura condominiale dell'edificio.
Il Ctu ha accertato che i danni interni dell'appartamento sono equivalenti alla quantificazione degli interventi di ripristino determinati in €. 9.097,26 oltre iva per un totale di €. 11.098,41 e la causa dei danni interni all'appartamento è da ricondurre alla pessima condizione in cui verte la impermeabilizzazione della copertura condominiale dell'edificio dato che la l'acqua che oltrepassa la guaina impermeabilizzante scorre sul massetto armato del solaio in latero cemento della copertura e filtra all'interno degli ambienti sottostanti.
Il Ctu precisa che per i danni presenti alle finiture del solaio e della muratura e limitatamente alla zona più a valle del lucernario “vi è anche una responsabilità della finestra a tetto” stimata per una quota del 50% dato che la finestra a tetto, di proprietà esclusiva dell'attore, presenta dei problemi di infiltrazione di acqua direttamente dal telaio dell'infisso e, in particolare, la porzione del telaio in legno risulta imbevuto di acqua e marcito. Ciò sarebbe addebitabile, secondo la CTU, al fatto che l'infisso installato risulta di una tipologia errata non essendo idoneo alla installazione per una tipologia di copertura piana con la lieve inclinazione che la caratterizza.
Il CTU quantifica i danni interni all'appartamento equivalenti alla quantificazione degli interventi di ripristino e ascrivibili alla finestra a tetto esclusiva per €. 2.226,11 oltre iva per un totale id €. 2.715,85
e alla copertura condominiale per e. 6.670,95 oltre iva per un totale id €. 8.382,56.
Il tecnico suggerisce che l'intervento per il ripristino dei danni interni all'appartamento del dovrebbe essere realizzato dopo avere eliminato le problematiche della copertura Parte_1 condominiale dell'edificio, con un intervento radicale per la costituzione di una nuova impermeabilizzazione ( cfr. pag. 7 CTU in atti). Tale intervento deve essere posto in essere dal convenuto. CP_1
Le domande attoree devono essere quindi accolte perché fondate e tra queste anche quella relativa alla pagina 2 di 3 non utilizzabilità dell'immobile che deve essere ritenuta sussistente in re ipsa a causa delle infiltrazioni di acqua derivanti dalle terrazza di copertura dell'edificio condominiale e non solo se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria ( danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa ( lucro cessante) ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo disagio personale ( cfr. Cass. civ. n. 33439/2019 e n. 21835/2020).
Appare corretto il calcolo effettuato nell'atto introduttivo dalla parte attrice e visti i documenti versati in atti da cui si evince che il a subito un danno economico e a un mancato guadagno Parte_1 pari alla cifra corrispondente ad €. 600,00 ( canone di locazione per un appartamento nella medesima zona) per il periodo di 51 mesi decorrenti dalla messa in mora del novembre 2017 e fino alla introduzione del presente giudizio per la complessiva somma di €. 30.600,00.
Non vi sono dubbi sul dato per cui alla parte attrice devono essere rimborsate le spese sostenute nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e integralmente e non previa decurtazione del 50% come richiesto dalla parte convenuta data la esiguità dei danni patiti nella zona del lucernario rispetto alla interezza della copertura del tetto.
La domanda attorea, è pur vero, che è lievemente più alta ( €. 13.350,00) rispetto a quella poi accertata in giudizio ( €. 11.098,41) per la residua somma di €. 2.251,59 ma ciò non può determinare una riduzione della corresponsione della spese legali dato che ciò non rileva neppure in caso di accoglimento parziale della domanda attorea come stabilito dalle Sezioni Unite n. 32061/2022 che chiariscono come il principio della soccombenza sia quello che regola la condanna alle spese di lite.
La soccombenza della parte convenuta comporta, quindi, ex art. 91 c.p.c. la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dalla parte attrice e che si liquidano come indicato nel dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. mod. visto il valore della causa e la tipologia della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree e, per gli effetti, accerta la responsabilità del convenuto in ordine alla omessa manutenzione del tetto CP_1 soprastante l'alloggio dell'attore e che ha causato le infiltrazioni di acque meteoriche e i danni all'interno del medesimo alloggio come riscontrati dalla CTU;
condanna il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, della minor somma CP_1 complessiva di €. 48.463,78 così suddivisi:
€. 11.098,41 iva compresa per ripristino dell'appartamento:
€.2.867,87 per onorario CTU a titolo di danno emergente nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., € 1.000,00 per onorario avv,. Bardi, €. 145,50 per spese iscrizione a ruolo della causa, € 2.752,00 per onorario CTP;
€. 30.600,00 per danno da mancato godimento;
condanna altresì il convenuto al ripristino della parte del tetto a copertura CP_1 dell'appartamento del Parte_1 condanna infine, ex art. 91 c.p.c., il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute CP_1 nel giudizio dall'attore e che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi oltre a €. 545,00 per spese vive e al 155 di rimborso forfettario, cpa e iva di legge oltre al rimborso delle spese di CTP e di CTU del presente procedimento.
Prato, 22 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2022 promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARDI Parte_1 C.F._1
DAVID ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELAGNOLI MARIACHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2024 riportandosi ai propri atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in ordine alla omessa manutenzione del tetto CP_1 soprastante l'alloggio di parte attrice atteso che a causa dell'omessa manutenzione si verificavano infiltrazioni di acqua meteorica con conseguenti danni e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e quantificati in €. 50.715.37 di cui ripristino appartamento €. 13. 350,00 oltre iva;
danno patrimoniale emergente in ordine al procedimento 696 ter c.p.c. €. 2.867,87 per onorario CTU, €. 1.000,00 onorario avv. Bardi, oltre a €.
145.50 per spese vive. €. 2.752,00 per onorario ctp, danno da risarcimento per mancato godimento del bene €. 30.000,00 e condannare il convenuto al ripristino del tetto con vittoria di spese;
si costituiva in giudizio il convenuto contestando le richiesta della parte attrice e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il giudizio era istruito con la produzione documentale della parti e con la CTU tecnica.
Dall'accertamento peritale ed a integrazione della perizia del geom. nel procedimento ex art. 696 CP_2 bis c.p.c., rg 2353/2019 emerge che l'appartamento per civile abitazione di proprietà del Parte_1
e meglio identificato in atti risulta essere in pessimo stato di manutenzione con ingenti infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura che determinano danni ai materiali di finitura del solaio e dei muri;
la maggior parte delle infiltrazioni sono concentrate nelle zone poste vicino all'entrata intorno al lucernario e lungo la parete confinante con il disimpegno condominiale ( cfr. CTU pag. 3).
Il Ctu evidenzia che rispetto a quanto rilevato nell'elaborato peritale del Geom. non sono stati CP_2 eseguiti interventi di manutenzione interna o di risanamento atti ad eliminare o attenuare i difetti riscontrati all'epoca e ciò riguarda anche la copertura condominiale dell'edificio.
Il Ctu ha accertato che i danni interni dell'appartamento sono equivalenti alla quantificazione degli interventi di ripristino determinati in €. 9.097,26 oltre iva per un totale di €. 11.098,41 e la causa dei danni interni all'appartamento è da ricondurre alla pessima condizione in cui verte la impermeabilizzazione della copertura condominiale dell'edificio dato che la l'acqua che oltrepassa la guaina impermeabilizzante scorre sul massetto armato del solaio in latero cemento della copertura e filtra all'interno degli ambienti sottostanti.
Il Ctu precisa che per i danni presenti alle finiture del solaio e della muratura e limitatamente alla zona più a valle del lucernario “vi è anche una responsabilità della finestra a tetto” stimata per una quota del 50% dato che la finestra a tetto, di proprietà esclusiva dell'attore, presenta dei problemi di infiltrazione di acqua direttamente dal telaio dell'infisso e, in particolare, la porzione del telaio in legno risulta imbevuto di acqua e marcito. Ciò sarebbe addebitabile, secondo la CTU, al fatto che l'infisso installato risulta di una tipologia errata non essendo idoneo alla installazione per una tipologia di copertura piana con la lieve inclinazione che la caratterizza.
Il CTU quantifica i danni interni all'appartamento equivalenti alla quantificazione degli interventi di ripristino e ascrivibili alla finestra a tetto esclusiva per €. 2.226,11 oltre iva per un totale id €. 2.715,85
e alla copertura condominiale per e. 6.670,95 oltre iva per un totale id €. 8.382,56.
Il tecnico suggerisce che l'intervento per il ripristino dei danni interni all'appartamento del dovrebbe essere realizzato dopo avere eliminato le problematiche della copertura Parte_1 condominiale dell'edificio, con un intervento radicale per la costituzione di una nuova impermeabilizzazione ( cfr. pag. 7 CTU in atti). Tale intervento deve essere posto in essere dal convenuto. CP_1
Le domande attoree devono essere quindi accolte perché fondate e tra queste anche quella relativa alla pagina 2 di 3 non utilizzabilità dell'immobile che deve essere ritenuta sussistente in re ipsa a causa delle infiltrazioni di acqua derivanti dalle terrazza di copertura dell'edificio condominiale e non solo se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria ( danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa ( lucro cessante) ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo disagio personale ( cfr. Cass. civ. n. 33439/2019 e n. 21835/2020).
Appare corretto il calcolo effettuato nell'atto introduttivo dalla parte attrice e visti i documenti versati in atti da cui si evince che il a subito un danno economico e a un mancato guadagno Parte_1 pari alla cifra corrispondente ad €. 600,00 ( canone di locazione per un appartamento nella medesima zona) per il periodo di 51 mesi decorrenti dalla messa in mora del novembre 2017 e fino alla introduzione del presente giudizio per la complessiva somma di €. 30.600,00.
Non vi sono dubbi sul dato per cui alla parte attrice devono essere rimborsate le spese sostenute nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e integralmente e non previa decurtazione del 50% come richiesto dalla parte convenuta data la esiguità dei danni patiti nella zona del lucernario rispetto alla interezza della copertura del tetto.
La domanda attorea, è pur vero, che è lievemente più alta ( €. 13.350,00) rispetto a quella poi accertata in giudizio ( €. 11.098,41) per la residua somma di €. 2.251,59 ma ciò non può determinare una riduzione della corresponsione della spese legali dato che ciò non rileva neppure in caso di accoglimento parziale della domanda attorea come stabilito dalle Sezioni Unite n. 32061/2022 che chiariscono come il principio della soccombenza sia quello che regola la condanna alle spese di lite.
La soccombenza della parte convenuta comporta, quindi, ex art. 91 c.p.c. la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dalla parte attrice e che si liquidano come indicato nel dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. mod. visto il valore della causa e la tipologia della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree e, per gli effetti, accerta la responsabilità del convenuto in ordine alla omessa manutenzione del tetto CP_1 soprastante l'alloggio dell'attore e che ha causato le infiltrazioni di acque meteoriche e i danni all'interno del medesimo alloggio come riscontrati dalla CTU;
condanna il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, della minor somma CP_1 complessiva di €. 48.463,78 così suddivisi:
€. 11.098,41 iva compresa per ripristino dell'appartamento:
€.2.867,87 per onorario CTU a titolo di danno emergente nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., € 1.000,00 per onorario avv,. Bardi, €. 145,50 per spese iscrizione a ruolo della causa, € 2.752,00 per onorario CTP;
€. 30.600,00 per danno da mancato godimento;
condanna altresì il convenuto al ripristino della parte del tetto a copertura CP_1 dell'appartamento del Parte_1 condanna infine, ex art. 91 c.p.c., il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute CP_1 nel giudizio dall'attore e che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi oltre a €. 545,00 per spese vive e al 155 di rimborso forfettario, cpa e iva di legge oltre al rimborso delle spese di CTP e di CTU del presente procedimento.
Prato, 22 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Lunghi
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