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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/06/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3305/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3305.2020 del ruolo generale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Napoletano;
Parte_1
-attore-
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Glielmi;
CP_1 CP_2
-convenuto-
NONCHE' CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerarda Crispino;
Controparte_3
-convenuto-
CONTRO
Avv. Gerarda Crispino, in qualità di procuratore di sé stessa;
-convenuta-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Boccia;
-convenuto-
CONTRO
pagina 1 di 8 , , ; Controparte_5 Controparte_6 CP_7
-convenuto contumace-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in accoglimento della domanda proposta, dichiarare l'illegittimità e quindi revocare il decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare n.
156/13 del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore reso in data 08/0 1/2020, con il quale ha trasferito in favore dell'aggiudicatario provvisorio sig. il diritto di nuda Controparte_6
proprietà della consistenza immobiliare di seguito indicata costituente il lotto 3 della procedura esecutiva e, precisamente , immobile in alla Via Controparte_4
Orazio già viale Abate Natalino Terracciano 2, al 4° piano del fabbricato ivi esistente appartamento, distinto con il numero d'interno 12, individuato nel Nuovo Catasto Edile
Urbano del predetto Comune al foglio n. 5, particella 1280, sub 26, cat. A/2, cl. 3, vani 8, sup. catast. 157 mq, RC euro 619,75. Spese e compensi di causa vinti”; per i convenuti (
[...]
e ): “nel merito, rigettare la domanda, con vittoria di onorari di CP_1 CP_2 entrambi i giudizi”; per il convenuto ( : “rigettare la domanda di parte Controparte_3 attrice ovvero dichiarare legittimo il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario provvisorio dott. reso in data 08.01.2020. Vittoria di spese e competenze di Controparte_6
difesa di entrambe le fasi del giudizio, con attribuzione al difensore, per dichiaratone anticipo
e, tenuto conto del contegno processuale di parte ricorrente, condannarsi lo stesso per lite temeraria, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.; per il convenuto (Avv. Crispino Gerarda): “ rigettare la domanda di parte attrice ovvero dichiarare legittimo il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario provvisorio dott. reso in data 08.01.2020. Vittoria di Controparte_6
spese e competenze di difesa di entrambe le fasi del giudizio e, tenuto conto del contegno processuale di parte ricorrente, condannarsi lo stesso per lite temeraria, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed pagina 2 di 8 analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito del ricorso ex art. 617 c.p.c al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 156/13 del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore reso in data
8.1.2020 e comunicato in pari data a mezzo Pec;
con il decreto n. 156/13 il G.E. aveva trasferito in favore dell'aggiudicatario provvisorio, sig. , il diritto di nuda Controparte_6
proprietà della consistenza immobiliare costituente il lotto 3 della procedura esecutiva e, precisamente: -unità immobiliare sita in alla Via Orazio già viale Controparte_4
Abate Natalino Terracciano 2, al 4° piano del fabbricato ivi esistente appartamento, distinto con il numero d'interno 12, individuato nel Nuovo Catasto Edile Urbano del predetto Comune al foglio n. 5, particella 1280, sub 26, cat. A/2, cl. 3, vani 8, sup. catast. 157 mq, RC euro
619,75. Più in particolare, l'istante precisava di essere debitore esecutato nella procedura immobiliare n. 156/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, nella quale era stata pignorata la nuda proprietà di tre appartamenti in . Il consulente nominato Controparte_4
dal Tribunale, con la relazione di stima del 5 gennaio 2018, aveva stimato il valore dell'appartamento sopra descritto nella sua relazione come lotto 3 in € 170.000,00 eseguendo
“l'analisi dei dati riportati dalle banche dati per le quotazioni immobiliari di abitazioni civili nella zona di riferimento (zona centrale “B1”), nell'ultimo semestre pubblicato, ovvero il I semestre
2017”.
Pertanto, le operazioni di vendita venivano delegate all'avv. Matteo Baselice con studio in
Pagani con ordinanza del 23.1.2018 che, dopo due vendite andate deserte, con verbale del
26 marzo 2019, aveva provveduto all'aggiudicazione provvisoria della nuda proprietà del suddetto immobile all'esito di una vendita senza incanto in cui l'unico partecipante aveva formulato un'offerta di acquisto per la somma di € 79.000,00, pari al prezzo (già ribassato) di
€ 104.040,00 indicato nell'avviso di vendita ridotto di un ulteriore quarto e, quindi, inferiore al
50% del valore dell'immobile come determinato dal CTU. Successivamente al decreto di aggiudicazione provvisoria del 26.3.2019, il dott. , aveva manifestato la Persona_1 volontà di rendersi acquirente dello stesso bene al prezzo base indicato nell'avviso di vendita,
pagina 3 di 8 cioè di € 104.040,00 depositando una cauzione pari al 10% della somma, e, dunque, offrendo una somma superiore a quella dell'aggiudicazione provvisoria. Il debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva RGE 156/2013 presentava in data 11.4.2019 un'istanza volta ad ottenere la fissazione di una nuova vendita relativamente al cespite staggito sul presupposto che, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, vi era stata la manifestazione di interesse di un altro soggetto, Dott. , ad acquistare il bene ad un Per_1 prezzo superiore a quello dell'aggiudicazione; il GE, dott. , con ordinanza del 6.5.2019 Per_2 rigettava l'istanza depositata dall'esecutato in data 11.4.2019, fondando il provvedimento di rigetto sull'irritualità dell'istanza avanzata, attesa l'impossibilità di ricondurla nell'ambito dell'alveo di cui all'art. 584 c.p.c, trattandosi di norma applicabile soltanto alle vendite con incanto, laddove nel caso di specie si era proceduto alla vendita senza incanto ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ed, inoltre, la deliberazione sull'offerta prevista dalla disposizione richiamata era già stata effettuata dal G.E. nell'ordinanza di delega. Avverso l'ordinanza di rigetto del G.E. del 6.5.2019, il debitore esecutato proponeva reclamo dinanzi al Collegio, giudizio incardinato al n. Rg 2820.2019, il quale veniva dichiarato inammissibile, in quanto il decreto emesso dal G.E. andava impugnato mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c e non attraverso lo strumento azionato dal ricorrente, non essendosi il G.E. pronunciato su di un'istanza cautelare di sospensione. La procedura esecutiva RGE n.
156/2013 si concludeva con il decreto di trasferimento dell' 8.1.2020 in favore del sig.
, al quale veniva trasferito il diritto di nuda proprietà della consistenza Controparte_6
immobiliare sopra descritta.
Nel presente giudizio di merito, il debitore esecutato chiedeva la revoca del decreto di trasferimento adducendo a sostegno della domanda: a) l'illegittimità del decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 156/2013 reso in data 8.1.2020 in quanto il GE avrebbe dovuto fissare una nuova vendita ai sensi dell'art. 572 c.p.c, tenuto conto dell'offerta del dott.
, che avrebbe consentito di ricavare dalla vendita del lotto 3 una somma superiore di Per_1
oltre
25.040,00 euro di quella ricavata;
b) il G.E. ai sensi dell'art. 586 c.p.c avrebbe dovuto sospendere la vendita essendo il prezzo offerto dall'acquirente di € 79.000,00 notevolmente inferiore al prezzo base di cui all'avviso di vendita dell'8 gennaio 2019, fissato in €
104.040,00, (già ulteriormente e notevolmente ribassato rispetto a quello di € 115.600,00 fissato per il secondo tentativo di vendita esperito soltanto il 2/10/18 appena cinque mesi pagina 4 di 8 prima per effetto del cumulo con l'ulteriore riduzione consentita dall'art. 571 c.p.c., con conseguente “lesione del diritto di proprietà”.
Con comparse ritualmente depositate si costituivano , , CP_1 CP_2 [...]
, l'Avv. Crispino Gerarda ed il , che, in via CP_3 Controparte_4 preliminare, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il debitore esecutato nel presente giudizio riproponeva una ragione di doglianza, identica sia sotto il profilo del requisito soggettivo (identicità delle parti), che di quello oggettivo (petitum e causa petendi), già esaminata prima dal G.E. nel corso dell'esecuzione (rigettata dal G.E. con ordinanza del 6.5.2019) e poi dal Tribunale in sede collegiale (disattesa con Ordinanza del 3.10.2019, resa all'esito del procedimento civile rubricato con RG n. 2820/2019, introdotto dallo stesso in sede di reclamo ex Parte_1 art. 669 terdecies c.p.c..), nonché dichiararsi l'inammissibilità per omessa impugnazione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e 591 ter c.p.c. nonché, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Inoltre, , l'Avv. Crispino Gerarda ed il Controparte_3 Controparte_4 chiedevano anche la condanna del debitore esecutato per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c
Ancorchè ritualmente evocati in giudizio, , ed Controparte_5 Controparte_6 [...]
restavano contumaci. CP_7
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, il debitore esecutato nel presente giudizio di merito, ripropone la medesima doglianza, ovvero la richiesta di fissazione di una vendita, già esaminata dal G.E. nel corso della procedura esecutiva immobiliare (RGE 156/2013) e rigettata con ordinanza del 6.5.2019.
Ebbene, questo Giudicante, ritiene pienamente condivisile il contenuto del provvedimento di rigetto del G.E. che “rilevato che la stessa è irrituale sia perché non riconducibile ad un'offerta ex art. 584 c.p.c, possibilità riservata alle sole vendite con incanto, non presentando peraltro
l'offerta che ne occupa nemmeno i requisiti di cui al citato art. 584 c.p.c”; infatti, l'art. 584 dispone che “avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni”. Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di vendita senza incanto, il debitore esecutato, tuttalpiù, ai sensi dell'art. 591 ter avrebbe potuto impugnare il verbale di aggiudicazione del professionista delegato alle operazioni di vendita del 26.3.2019 nel termine perentorio stabilito. Tale disposizione prevede che: “Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi
pagina 5 di 8 al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617”.
Pertanto, l'art. 591 ter istituisce un meccanismo mediante il quale le parti possono sottoporre al sindacato del giudice tre tipi di atti: 1) i provvedimenti adottati dal professionista delegato, i quali possono essere “reclamati con ricorso” (così si esprime la legge) al giudice dell'esecuzione;2) i decreti emessi dal giudice dell'esecuzione su istanza del professionista delegato il quale abbia incontrato “difficoltà” nello svolgimento delle operazioni delegategli, i quali possono essere anch'essi “reclamati con ricorso” al giudice dell'esecuzione; 3) le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione in esito ai ricorsi sub (b) e (c), che possono essere reclamate dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, nelle forme previste dall'art. 669 terdecies c.p.c. per il procedimento cautelare uniforme.
Può dirsi, dunque, che nella pratica si applichi l'art. 591 ter massimamente in relazione agli atti del delegato, in quanto tale strumento, a fronte della massiccia esternalizzazione delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c, mira a garantire il controllo giurisdizionale dell'attività del delegato mediante la verifica della conformità degli atti alle prescrizioni impartite dal G.E. nell'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c e nei provvedimenti integrativi,
e l'incidenza di eventuali violazioni nella sfera giuridica dei destinatari.
Pertanto, l'istanza avanzata dal debitore esecutato nel corso della procedura esecutiva immobiliare RGE 156/2013 oltre ad essere irrituale, doveva considerarsi alla stregua dell'inammissibilità, potendo il debitore esecutato presentare istanza di fissazione di nuova vendita ex art. 584 c.p.c. solo in caso di vendita con incanto, invece, nel caso di specie, trattandosi di vendita senza incanto, avrebbe potuto sindacare l'operato del delegato alla vendita che, ad avviso del debitore esecutato, aveva venduto il bene ad un prezzo notevolmente inferiore ( € 79.000,00) rispetto al prezzo (già ribassato) di € 104.040,00 indicato nell'avviso di vendita con conseguente lesione del diritto di proprietà, solo con l'impugnazione del verbale di aggiudicazione provvisoria del 26.3.2019 ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in pagina 6 di 8 ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte
(Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ.,
15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Infine, sulla base della normativa richiamata, la domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_3 processuali del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 pe compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Condanna al pagamento in favore di Avv. Crispino Gerarda in qualità di Parte_1 procuratore di sé stessa delle spese processuali del presente giudizio che liquida in €
4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
5) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_8 spese processuali del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
30.04.2025. pagina 7 di 8 Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3305.2020 del ruolo generale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Napoletano;
Parte_1
-attore-
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Glielmi;
CP_1 CP_2
-convenuto-
NONCHE' CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerarda Crispino;
Controparte_3
-convenuto-
CONTRO
Avv. Gerarda Crispino, in qualità di procuratore di sé stessa;
-convenuta-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Boccia;
-convenuto-
CONTRO
pagina 1 di 8 , , ; Controparte_5 Controparte_6 CP_7
-convenuto contumace-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in accoglimento della domanda proposta, dichiarare l'illegittimità e quindi revocare il decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare n.
156/13 del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore reso in data 08/0 1/2020, con il quale ha trasferito in favore dell'aggiudicatario provvisorio sig. il diritto di nuda Controparte_6
proprietà della consistenza immobiliare di seguito indicata costituente il lotto 3 della procedura esecutiva e, precisamente , immobile in alla Via Controparte_4
Orazio già viale Abate Natalino Terracciano 2, al 4° piano del fabbricato ivi esistente appartamento, distinto con il numero d'interno 12, individuato nel Nuovo Catasto Edile
Urbano del predetto Comune al foglio n. 5, particella 1280, sub 26, cat. A/2, cl. 3, vani 8, sup. catast. 157 mq, RC euro 619,75. Spese e compensi di causa vinti”; per i convenuti (
[...]
e ): “nel merito, rigettare la domanda, con vittoria di onorari di CP_1 CP_2 entrambi i giudizi”; per il convenuto ( : “rigettare la domanda di parte Controparte_3 attrice ovvero dichiarare legittimo il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario provvisorio dott. reso in data 08.01.2020. Vittoria di spese e competenze di Controparte_6
difesa di entrambe le fasi del giudizio, con attribuzione al difensore, per dichiaratone anticipo
e, tenuto conto del contegno processuale di parte ricorrente, condannarsi lo stesso per lite temeraria, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.; per il convenuto (Avv. Crispino Gerarda): “ rigettare la domanda di parte attrice ovvero dichiarare legittimo il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario provvisorio dott. reso in data 08.01.2020. Vittoria di Controparte_6
spese e competenze di difesa di entrambe le fasi del giudizio e, tenuto conto del contegno processuale di parte ricorrente, condannarsi lo stesso per lite temeraria, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed pagina 2 di 8 analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito del ricorso ex art. 617 c.p.c al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 156/13 del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore reso in data
8.1.2020 e comunicato in pari data a mezzo Pec;
con il decreto n. 156/13 il G.E. aveva trasferito in favore dell'aggiudicatario provvisorio, sig. , il diritto di nuda Controparte_6
proprietà della consistenza immobiliare costituente il lotto 3 della procedura esecutiva e, precisamente: -unità immobiliare sita in alla Via Orazio già viale Controparte_4
Abate Natalino Terracciano 2, al 4° piano del fabbricato ivi esistente appartamento, distinto con il numero d'interno 12, individuato nel Nuovo Catasto Edile Urbano del predetto Comune al foglio n. 5, particella 1280, sub 26, cat. A/2, cl. 3, vani 8, sup. catast. 157 mq, RC euro
619,75. Più in particolare, l'istante precisava di essere debitore esecutato nella procedura immobiliare n. 156/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, nella quale era stata pignorata la nuda proprietà di tre appartamenti in . Il consulente nominato Controparte_4
dal Tribunale, con la relazione di stima del 5 gennaio 2018, aveva stimato il valore dell'appartamento sopra descritto nella sua relazione come lotto 3 in € 170.000,00 eseguendo
“l'analisi dei dati riportati dalle banche dati per le quotazioni immobiliari di abitazioni civili nella zona di riferimento (zona centrale “B1”), nell'ultimo semestre pubblicato, ovvero il I semestre
2017”.
Pertanto, le operazioni di vendita venivano delegate all'avv. Matteo Baselice con studio in
Pagani con ordinanza del 23.1.2018 che, dopo due vendite andate deserte, con verbale del
26 marzo 2019, aveva provveduto all'aggiudicazione provvisoria della nuda proprietà del suddetto immobile all'esito di una vendita senza incanto in cui l'unico partecipante aveva formulato un'offerta di acquisto per la somma di € 79.000,00, pari al prezzo (già ribassato) di
€ 104.040,00 indicato nell'avviso di vendita ridotto di un ulteriore quarto e, quindi, inferiore al
50% del valore dell'immobile come determinato dal CTU. Successivamente al decreto di aggiudicazione provvisoria del 26.3.2019, il dott. , aveva manifestato la Persona_1 volontà di rendersi acquirente dello stesso bene al prezzo base indicato nell'avviso di vendita,
pagina 3 di 8 cioè di € 104.040,00 depositando una cauzione pari al 10% della somma, e, dunque, offrendo una somma superiore a quella dell'aggiudicazione provvisoria. Il debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva RGE 156/2013 presentava in data 11.4.2019 un'istanza volta ad ottenere la fissazione di una nuova vendita relativamente al cespite staggito sul presupposto che, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, vi era stata la manifestazione di interesse di un altro soggetto, Dott. , ad acquistare il bene ad un Per_1 prezzo superiore a quello dell'aggiudicazione; il GE, dott. , con ordinanza del 6.5.2019 Per_2 rigettava l'istanza depositata dall'esecutato in data 11.4.2019, fondando il provvedimento di rigetto sull'irritualità dell'istanza avanzata, attesa l'impossibilità di ricondurla nell'ambito dell'alveo di cui all'art. 584 c.p.c, trattandosi di norma applicabile soltanto alle vendite con incanto, laddove nel caso di specie si era proceduto alla vendita senza incanto ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ed, inoltre, la deliberazione sull'offerta prevista dalla disposizione richiamata era già stata effettuata dal G.E. nell'ordinanza di delega. Avverso l'ordinanza di rigetto del G.E. del 6.5.2019, il debitore esecutato proponeva reclamo dinanzi al Collegio, giudizio incardinato al n. Rg 2820.2019, il quale veniva dichiarato inammissibile, in quanto il decreto emesso dal G.E. andava impugnato mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c e non attraverso lo strumento azionato dal ricorrente, non essendosi il G.E. pronunciato su di un'istanza cautelare di sospensione. La procedura esecutiva RGE n.
156/2013 si concludeva con il decreto di trasferimento dell' 8.1.2020 in favore del sig.
, al quale veniva trasferito il diritto di nuda proprietà della consistenza Controparte_6
immobiliare sopra descritta.
Nel presente giudizio di merito, il debitore esecutato chiedeva la revoca del decreto di trasferimento adducendo a sostegno della domanda: a) l'illegittimità del decreto del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 156/2013 reso in data 8.1.2020 in quanto il GE avrebbe dovuto fissare una nuova vendita ai sensi dell'art. 572 c.p.c, tenuto conto dell'offerta del dott.
, che avrebbe consentito di ricavare dalla vendita del lotto 3 una somma superiore di Per_1
oltre
25.040,00 euro di quella ricavata;
b) il G.E. ai sensi dell'art. 586 c.p.c avrebbe dovuto sospendere la vendita essendo il prezzo offerto dall'acquirente di € 79.000,00 notevolmente inferiore al prezzo base di cui all'avviso di vendita dell'8 gennaio 2019, fissato in €
104.040,00, (già ulteriormente e notevolmente ribassato rispetto a quello di € 115.600,00 fissato per il secondo tentativo di vendita esperito soltanto il 2/10/18 appena cinque mesi pagina 4 di 8 prima per effetto del cumulo con l'ulteriore riduzione consentita dall'art. 571 c.p.c., con conseguente “lesione del diritto di proprietà”.
Con comparse ritualmente depositate si costituivano , , CP_1 CP_2 [...]
, l'Avv. Crispino Gerarda ed il , che, in via CP_3 Controparte_4 preliminare, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il debitore esecutato nel presente giudizio riproponeva una ragione di doglianza, identica sia sotto il profilo del requisito soggettivo (identicità delle parti), che di quello oggettivo (petitum e causa petendi), già esaminata prima dal G.E. nel corso dell'esecuzione (rigettata dal G.E. con ordinanza del 6.5.2019) e poi dal Tribunale in sede collegiale (disattesa con Ordinanza del 3.10.2019, resa all'esito del procedimento civile rubricato con RG n. 2820/2019, introdotto dallo stesso in sede di reclamo ex Parte_1 art. 669 terdecies c.p.c..), nonché dichiararsi l'inammissibilità per omessa impugnazione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e 591 ter c.p.c. nonché, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Inoltre, , l'Avv. Crispino Gerarda ed il Controparte_3 Controparte_4 chiedevano anche la condanna del debitore esecutato per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c
Ancorchè ritualmente evocati in giudizio, , ed Controparte_5 Controparte_6 [...]
restavano contumaci. CP_7
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, il debitore esecutato nel presente giudizio di merito, ripropone la medesima doglianza, ovvero la richiesta di fissazione di una vendita, già esaminata dal G.E. nel corso della procedura esecutiva immobiliare (RGE 156/2013) e rigettata con ordinanza del 6.5.2019.
Ebbene, questo Giudicante, ritiene pienamente condivisile il contenuto del provvedimento di rigetto del G.E. che “rilevato che la stessa è irrituale sia perché non riconducibile ad un'offerta ex art. 584 c.p.c, possibilità riservata alle sole vendite con incanto, non presentando peraltro
l'offerta che ne occupa nemmeno i requisiti di cui al citato art. 584 c.p.c”; infatti, l'art. 584 dispone che “avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni”. Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di vendita senza incanto, il debitore esecutato, tuttalpiù, ai sensi dell'art. 591 ter avrebbe potuto impugnare il verbale di aggiudicazione del professionista delegato alle operazioni di vendita del 26.3.2019 nel termine perentorio stabilito. Tale disposizione prevede che: “Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi
pagina 5 di 8 al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617”.
Pertanto, l'art. 591 ter istituisce un meccanismo mediante il quale le parti possono sottoporre al sindacato del giudice tre tipi di atti: 1) i provvedimenti adottati dal professionista delegato, i quali possono essere “reclamati con ricorso” (così si esprime la legge) al giudice dell'esecuzione;2) i decreti emessi dal giudice dell'esecuzione su istanza del professionista delegato il quale abbia incontrato “difficoltà” nello svolgimento delle operazioni delegategli, i quali possono essere anch'essi “reclamati con ricorso” al giudice dell'esecuzione; 3) le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione in esito ai ricorsi sub (b) e (c), che possono essere reclamate dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, nelle forme previste dall'art. 669 terdecies c.p.c. per il procedimento cautelare uniforme.
Può dirsi, dunque, che nella pratica si applichi l'art. 591 ter massimamente in relazione agli atti del delegato, in quanto tale strumento, a fronte della massiccia esternalizzazione delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c, mira a garantire il controllo giurisdizionale dell'attività del delegato mediante la verifica della conformità degli atti alle prescrizioni impartite dal G.E. nell'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c e nei provvedimenti integrativi,
e l'incidenza di eventuali violazioni nella sfera giuridica dei destinatari.
Pertanto, l'istanza avanzata dal debitore esecutato nel corso della procedura esecutiva immobiliare RGE 156/2013 oltre ad essere irrituale, doveva considerarsi alla stregua dell'inammissibilità, potendo il debitore esecutato presentare istanza di fissazione di nuova vendita ex art. 584 c.p.c. solo in caso di vendita con incanto, invece, nel caso di specie, trattandosi di vendita senza incanto, avrebbe potuto sindacare l'operato del delegato alla vendita che, ad avviso del debitore esecutato, aveva venduto il bene ad un prezzo notevolmente inferiore ( € 79.000,00) rispetto al prezzo (già ribassato) di € 104.040,00 indicato nell'avviso di vendita con conseguente lesione del diritto di proprietà, solo con l'impugnazione del verbale di aggiudicazione provvisoria del 26.3.2019 ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in pagina 6 di 8 ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte
(Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ.,
15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Infine, sulla base della normativa richiamata, la domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_3 processuali del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 pe compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Condanna al pagamento in favore di Avv. Crispino Gerarda in qualità di Parte_1 procuratore di sé stessa delle spese processuali del presente giudizio che liquida in €
4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
5) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_8 spese processuali del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
30.04.2025. pagina 7 di 8 Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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