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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 630/2023, avente ad oggetto Appalto, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]52 Parte_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LA C.F._1
MALFA MARIA, c.f. , domiciliato in PIAZZA NASTASI 4 MILAZZO C.F._2
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]17 CP_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ISGRO' C.F._3
MARIA CHIARA, c.f. , domiciliato in VIA NAZIONALE 195 98042 C.F._4
PACE DEL MELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 9/5/2023 interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 171/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto la domanda proposta in opposizione al decreto ingiuntivo n. 496/2019, revocando il titolo monitorio e condannato l'appellante alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata e al pagamento delle spese processuali. Impugnava, in particolare, i capi sesto e settimo della sentenza di primo grado, evidenziando che per più di due anni non aveva lamentato alcun vizio, se non dopo CP_1 dunque la notifica del decreto ingiuntivo, e che “nel marzo 2018 si sono presentate delle CP_ infiltrazioni (per una “blandella” lesionata), ma il (pur se ancora in credito con il ) Pt_1
ha sistemato e ridipinto tutto. Nessuna lamentela o richiesta è stata rivolta da allora, né nessuna lamentela o vizio è stato azionato” (pag. 3), a riprova peraltro della conoscenza già a far data dal
2018 dei vizi lamentati e, dunque, della mancata segnalazione nei termini di legge. Contestava, altresì, i capi ottavo e nono della sentenza, stante la lacunosità della consulenza tecnica espletata nel corso del primo grado di giudizio e la riconducibilità dei danni lamentati dalla controparte presumibilmente “dalla copertura a tetto a spiovente che non è stato manutenzionato e dalla CP_ copertura del tetto della casa adiacente al la cui falda spiove sul terrazzo di copertura, dove
CP_ confluisce acqua piovana” (pag. 7), attesa altresì la tinteggiatura più volte eseguita dal con pitture plastiche e non traspiranti. Contestava, inoltre, il capo quattordicesimo della sentenza, stante che il consulente tecnico d'ufficio non ha né allegato un prezziario verificabile né un computo metrico dettagliato. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata e la conferma delle domande proposte in via monitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31/10/2023 si costituiva , il quale CP_1 evidenziava l'infondatezza degli avversi motivi di gravame;
ne chiedeva dunque il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, ritiene questo decidente che l'appello sia infondato e, quindi, meritevole di reiezione per le ragioni di seguito esposte.
È, anzitutto, infondato il primo motivo di appello, afferente alla ritenuta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la tardività della denuncia dei vizi e, dunque, la violazione dei termini di decadenza prescritti dall'art. 1667 c.c..
Giova, al riguardo, evidenziare che i vizi contestati afferiscono alla erronea esecuzione dei lavori commissionati a e, secondo quanto rappresentato da ambo le parti (cfr. pag. 1 atto Parte_1
di citazione del 10/3/2020 e cfr., inoltre, pag. 4 comparsa di costituzione del 14/9/2020), consistenti nella manutenzione del terrazzo di copertura e della pensilina, nella pitturazione degli interni e, infine, nella sistemazione degli impianti, segnatamente un climatizzatore non funzionante). Rispetto
a tali lavori, invero, è lo stesso appellante ad averne riconosciuto gli originari difetti e, dunque, la necessità dell'intervento riparatore eseguito nel marzo del 2018 a seguito della richiesta inoltrata da
(cfr. pag. comparsa di costituzione e risposta del 14/9/2020, ove si legge: “E' vero che CP_1
nel marzo 2018 si sono presentate delle infiltrazioni, ma il (pur se ancora in credito con il Pt_1
Sarà, ha sistemato e ridipinto tutto – come si vedrà in seguito)”; cfr. anche pag. 6 della predetta comparsa).
Orbene, sebbene l'odierno appellante abbia negato la propria responsabilità, ascrivendola a parti ammalorate del fabbricato non oggetto di intervento da parte dello stesso (cfr. pag. 7 atto di appello depositato il 9/5/2023), ciò invero afferisce al merito della pretesa azionata dalla controparte, la quale invece ha identificato i vizi contestati e i danni conseguenti nella inesatta esecuzione dei lavori commissionati e nell'inefficace intervento riparatore eseguito dal , sicché non può Pt_1 escludersi che i vizi in parola (stante, appunto, l'intervento de quo) siano stati individuati e riconosciuti dall'appaltatore, con conseguente esclusione della decadenza eccepita agli effetti dell'art. 1667, co. 3, c.c. (cfr., in giurisprudenza, Trib. Sciacca sez. I, 09/09/2024, n. 435, secondo cui “Se l'appaltatore riconosce i vizi, il diritto alla garanzia del committente viene automaticamente svincolato dai termini di decadenza e prescrizione prescritti dall'art. 1667 c.c., con l'ulteriore precisazione che tale riconoscimento può anche essere tacito, ossia risultare, ad esempio, dall'intervento sul bene - anche se effettuato attraverso l'opera di terzi - e pur in presenza del diniego formale dell'esistenza dei vizi lamentati dal committente”; cfr., inoltre, Trib. Lucca,
08/08/2022, n. 833 e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. II, 06/11/2023, n. 30786, secondo cui “L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che –senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore– ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'articolo 1667 del codice civile”).
Ne viene che, ravvisandosi nella specie il riconoscimento dei vizi lamentati nei termini dianzi esposti, l'eccezione di decadenza sollevata appare infondata e va, dunque, rigettata.
È del pari infondato il secondo motivo di gravame, con il quale ha censurato la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, posto che “La relazione di consulenza, infatti, non è esente da vizi, è lacunosa, manca degli elementi essenziali e non è stata in grado di mostrare e rendere chiara la situazione al
Giudicante” (pag. 5 atto di appello).
Le censure sollevate nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio non appaiono invero decisive.
Anzitutto, occorre evidenziare che l'accertamento è stato eseguito sulla scorta del sopralluogo effettuato e dei rilievi in loco effettuati. Il fatto che i detti rilievi si siano concretati nella osservazione dei luoghi (e, segnatamente, delle parti ammalorate dell'immobile, oggetto della doglianza dedotta in giudizio) senza ““misurazioni del “preteso” imperfetto massetto delle pendenze” e senza “saggi o rilievi” (cfr. pag. 5 atto di appello) non esclude la validità dell'accertamento eseguito, vieppiù in mancanza di una causa alternativa idonea a giustificare le infiltrazioni lamentate. Ed invero, occorre tener conto del fatto che i lavori nella specie in esame
(commissionati al e da questi eseguiti) non sono oggetto di specifica contestazione tra le Pt_1
parti (cfr. supra e cfr., in particolare, pag. 1 atto di citazione del 10/3/2020 e pag. 4 comparsa di costituzione del 14/9/2020, da cui si ricava che i lavori si sono concretati nella manutenzione del terrazzo di copertura e della pensilina, nella pitturazione degli interni e nella sistemazione degli impianti;
cfr., inoltre, la testimonianza di del 14/7/2021, secondo cui “Il Sarà Testimone_1 commissionò i lavori di rifacimento del terrazzo di copertura e del prospetto della facciata dell'immobile di sua proprietà in quanto in casa aveva delle infiltrazioni, come lo stesso ci fece notare in alcune parti dell'immobile, soprattutto localizzate in corrispondenza degli scarichi delle grondaie. Effettivamente risponde al vero che gli interventi richiesti al furono Pt_1
l'impermeabilizzazione della terrazza di copertura, il rifacimento della facciata e la pitturazione degli interni”, con l'aggiunta per cui “Ricordo pure che per effettuare i lavori sulla facciata è stato smontato un climatizzatore ivi esistente […]”), sicché il presupposto da cui muove il consulente tecnico d'ufficio (ovvero il fatto che il terrazzo sia stato interessato dalla ridetta manutenzione e, dipoi, dalla installazione di una doppia pavimentazione) è corretto e, secondo la valutazione tecnica espressa, induce alla conclusione per cui l'infiltrazione al piano sottostante non può che dipendere dalla errata pendenza derivante dall'errato posizionamento del massetto su cui la detta pavimentazione è appoggiata e, dunque, sui ristagni d'acqua che esso determina (come riscontrato dalle fotografie allegate alla perizia: sotto tale profilo è il caso di aggiungere che appaiono generiche ed irrilevanti le censure relative alla foto “non dettagliate e numerate” – cfr. pec dell'avv.
La Malfa del 9/6/2022; cfr., inoltre, pag. 5 atto di appello – dal momento che esse sono state scattate nel corso del sopralluogo in cui era presente anche il difensore del e il proprio consulente Pt_1
tecnico di parte – cfr. verbale del 15/4/2022). D'altro canto, è agevole considerare che gli stessi rilievi svolti dal consulente tecnico di parte, geom. sono apparsi generici, essi in effetti CP_2
concretandosi nella mera negazione della responsabilità del per le infiltrazioni lamentate Pt_1
senza, tuttavia, la contestuale e specifica indicazione delle ragioni della conclusione sostenuta
(“Considerati i due strati di impermeabilizzazione ed i risvolti con la blandella elastica è alquanto improbabile che le chiazze rinvenute sul soffitto del secondo piano (sotto il terrazzo di copertura) siano imputabili ad una cattiva esecuzione dei lavori. Inoltre, la realizzazione dei massetti e delle relative pendenze, pur causando eventuali ristagni d'acqua, citati dal C.T.U., non possono essere la causa delle chiazze, a seguito dei sopracitati strati di impermeabilizzazione”). Si osserva, in ogni caso, che l'ing. ha risposto ai rilievi sollevati dal consulente tecnico di parte appellante, Per_1
evidenziando che i ristagni d'acqua causati dall'errata pendenza del massetto provocano “uno scorrimento dell'acqua sulla facciata della stanza da letto” (cfr. pag. 4 consulenza del 13/6/2022). CP_ Quanto, poi, alla censura per cui “I danni che oggi lamenta il sono quindi, presumibilmente, danni provocati dalla copertura a tetto a spiovente che non è stato manutenzionato e dalla
CP_ copertura del tetto della casa adiacente al la cui falda spiove sul terrazzo di copertura, dove
CP_ confluisce acqua piovana. Inoltre, come già detto, il ha più volte ritinteggiato le pareti, con pitture plastiche che non consentono di far traspirare le pareti e che creano le condense” (pag. 7 atto di appello), occorre rilevarne la genericità (lo stesso appellante si esprime, infatti, in termini di presunzione: “presumibilmente”), oltre che l'irrilevanza ai presenti fini, essa invero concretandosi nella deduzione della mera provenienza dell'acqua piovana ricadente sul terrazzo di copertura CP_ dell'immobile del sicché è giocoforza concludere che la causa dell'infiltrazione rimane (pur a fronte dell'acqua piovana proveniente dal tetto dell'immobile adiacente) sempre l'inesatta esecuzione dei lavori che hanno interessato la terrazza controversa.
Parimenti irrilevanti appaiono le considerazioni esposte in ordine alla ritinteggiatura delle pareti ad
CP_ opera dal si osserva infatti che, al netto della mancata dimostrazione dell'uso di pitture plastiche da parte di quest'ultimo ha sì dato atto della pitturazione degli ambienti CP_1
interni dallo stesso eseguita, ma non anche di avere usato allo scopo vernici plastiche, come invece sostenuto dall'appellante: cfr. pag. 2 atto di citazione del 10/3/2020), l'eventuale uso delle ridette pitture non esclude né la sussistenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo né che la causa di queste ultime sia l'inesatta e contestata esecuzione dei lavori di manutenzione eseguiti dal Pt_1
(e, conseguentemente, la responsabilità di quest'ultimo e la necessità della eliminazione dei vizi accertati), sicché la contestazione appare in parte qua generica e, in ogni caso, non supportata da un compendio probatorio idoneo a dimostrare che gli ammaloramenti rinvenuti nelle stanze CP_ dell'immobile del siano da ascrivere alla responsabilità di quest'ultimo e dei materiali utilizzati nella ritinteggiatura (tanto più ove si tenga conto del fatto che sul punto, nonostante il sopralluogo effettuato, il consulente tecnico d'ufficio nulla ha rilevato e dedotto).
Va, ancora, rilevata l'infondatezza della censura sollevata in ordine alla erroneità della consulenza tecnica d'ufficio (e, conseguentemente, della sentenza che ne ha recepito le conclusioni) nella parte in cui non ha rilevato che “il terrazzo, nelle intenzioni del committente quando commissionò i lavori, avrebbe dovuto essere solo una zona di passaggio per pulizia grondaie e sistemazione tegole. - Nella realtà, invece, il Sarà ha utilizzato, ed utilizza, il terrazzo come zona calpestabile, con tavolo, sedie, ombrelloni, lavabo, rendendolo vivibile, e ciò comporta una alterazione macroscopica della sua originaria funzione: anche di questo il CTU non rende minimamente conto” (pag. 6 atto di appello). Occorre, infatti, anche in parte qua osservare che l'uso quotidiano del terrazzo (non solo, dunque, come copertura) non contraddice l'accertamento tecnico eseguito dal consulente nominato d'ufficio né, in ogni caso, è meglio specificato o provato in che modo tale diverso e specifico utilizzo del terrazzo abbia inciso sulla determinazione delle infiltrazioni subite dal piano sottostante. Ne viene che, dunque, la doglianza è rimasta generica e, quindi, irrilevante ai fini della chiesta riforma della sentenza di primo grado.
Ad analoga conclusione si perviene, infine, con riferimento alla difesa secondo cui “Il buttatoio apposto dal Sarà sul terrazzo rende più difficile lo scolo delle acque e, per di più, proprio in quel lato della terrazza, dove confluiscono anche le acque di scolo del tetto a spiovente del vicino di casa, che si riversano sul terrazzo” (pag. 6 atto di appello): in primo luogo la detta deduzione è stata specificamente contestata dall'odierno appellato (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione del
31/10/2023, ove si legge che “Per quanto riguarda, invece, la circostanza secondo cui il buttatoio
CP_ apposto dal sul terrazzo renderebbe "più difficile lo scolo delle acque proprio in quel lato della terrazza dove confluiscono anche le acque di scolo del tetto a spiovente del vicino di casa" si ribadisce come lo stesso sia "sospeso" da terra, così come risulta dalla copiosa documentazione fotografica debitamente datata ed allegata nel fascicolo di parte, dalla quale si evince chiaramente ed in modo inequivocabile il ristagno di acqua in terrazzo”) e, in secondo luogo, la detta circostanza non è stata dedotta dal consulente tecnico di parte, geom. nei rilievi CP_2
sollevati, a riprova dunque della irrilevanza della stessa da un punto di vista tecnico a contrastare le conclusioni cui è pervenuto l'ing. all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Per_1
Quanto, poi, alla canaletta di scolo della quale il consulente tecnico ha ravvisato la necessità del collegamento ad un pluviale (cfr. pag. 3 consulenza tecnica d'ufficio), si evidenzia l'irrilevanza della doglianza in parte qua sollevata dall'odierna parte appellante (secondo cui essa “altro non è che una canaletta di scolo che è stata perfettamente impermeabilizzata, ha reso cieco un canale ove non defluiva acqua piovana (foto 11 nella perizia di parte avversa): questa canaletta non comporta né infiltrazioni interne, né macchie di umidità né altro, è solo una questione prettamente “estetica” che necessiterebbe solo di un “tappo verniciato”: il CTu quantifica, infatti, tale lavoro con €
50,00”), posto che l'accertamento eseguito dal consulente tecnico d'ufficio riguarda l'inadeguatezza del foro di scolo e la presenza sulla facciata principale di una canaletta che deve essere convogliata in un pluviale e non, dunque, la sua impermeabilizzazione, donde dunque la non pertinenza del rilievo rispetto alla conclusione esposta nella consulenza tecnica d'ufficio.
Del pari irrilevante, ancora, la censura afferente alla quantificazione operata dal tecnico d'ufficio: cfr. pag. 8 atto di appello. Se, in effetti, appare condivisibile la considerazione ivi esposta circa la genericità del criterio adoperato e rappresentato al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio (ovvero l'acquisizione dei prezzi esposti da artigiani del luogo, non meglio precisati), è assorbente il rilievo per cui la statuizione impugnata non riguarda la condanna al pagamento della somma di denaro quantificata dal tecnico d'ufficio, ma l'esecuzione dei lavori dallo stesso individuati ai fini della rimozione dei vizi accertati. Ne viene che la quantificazione in esame rimane irrilevante ai fini della decisione e, conseguentemente, parimenti non decisiva risulta la contestazione che la riguardi.
Infine, il terzo motivo di gravame è infondato, rimanendo invero assorbito dalla già rilevata infondatezza dei due precedenti. Le opere alla cui esecuzione è stato condannato Parte_1
sono state invero individuate dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 3), mentre la contestazione relativa alla mancata indicazione del relativo prezziario rimane irrilevante, posto che la statuizione impugnata non riguarda la condanna al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione delle prime.
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 630/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 852,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 30/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 630/2023, avente ad oggetto Appalto, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]52 Parte_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LA C.F._1
MALFA MARIA, c.f. , domiciliato in PIAZZA NASTASI 4 MILAZZO C.F._2
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]17 CP_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ISGRO' C.F._3
MARIA CHIARA, c.f. , domiciliato in VIA NAZIONALE 195 98042 C.F._4
PACE DEL MELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 9/5/2023 interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 171/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto la domanda proposta in opposizione al decreto ingiuntivo n. 496/2019, revocando il titolo monitorio e condannato l'appellante alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata e al pagamento delle spese processuali. Impugnava, in particolare, i capi sesto e settimo della sentenza di primo grado, evidenziando che per più di due anni non aveva lamentato alcun vizio, se non dopo CP_1 dunque la notifica del decreto ingiuntivo, e che “nel marzo 2018 si sono presentate delle CP_ infiltrazioni (per una “blandella” lesionata), ma il (pur se ancora in credito con il ) Pt_1
ha sistemato e ridipinto tutto. Nessuna lamentela o richiesta è stata rivolta da allora, né nessuna lamentela o vizio è stato azionato” (pag. 3), a riprova peraltro della conoscenza già a far data dal
2018 dei vizi lamentati e, dunque, della mancata segnalazione nei termini di legge. Contestava, altresì, i capi ottavo e nono della sentenza, stante la lacunosità della consulenza tecnica espletata nel corso del primo grado di giudizio e la riconducibilità dei danni lamentati dalla controparte presumibilmente “dalla copertura a tetto a spiovente che non è stato manutenzionato e dalla CP_ copertura del tetto della casa adiacente al la cui falda spiove sul terrazzo di copertura, dove
CP_ confluisce acqua piovana” (pag. 7), attesa altresì la tinteggiatura più volte eseguita dal con pitture plastiche e non traspiranti. Contestava, inoltre, il capo quattordicesimo della sentenza, stante che il consulente tecnico d'ufficio non ha né allegato un prezziario verificabile né un computo metrico dettagliato. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata e la conferma delle domande proposte in via monitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31/10/2023 si costituiva , il quale CP_1 evidenziava l'infondatezza degli avversi motivi di gravame;
ne chiedeva dunque il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, ritiene questo decidente che l'appello sia infondato e, quindi, meritevole di reiezione per le ragioni di seguito esposte.
È, anzitutto, infondato il primo motivo di appello, afferente alla ritenuta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la tardività della denuncia dei vizi e, dunque, la violazione dei termini di decadenza prescritti dall'art. 1667 c.c..
Giova, al riguardo, evidenziare che i vizi contestati afferiscono alla erronea esecuzione dei lavori commissionati a e, secondo quanto rappresentato da ambo le parti (cfr. pag. 1 atto Parte_1
di citazione del 10/3/2020 e cfr., inoltre, pag. 4 comparsa di costituzione del 14/9/2020), consistenti nella manutenzione del terrazzo di copertura e della pensilina, nella pitturazione degli interni e, infine, nella sistemazione degli impianti, segnatamente un climatizzatore non funzionante). Rispetto
a tali lavori, invero, è lo stesso appellante ad averne riconosciuto gli originari difetti e, dunque, la necessità dell'intervento riparatore eseguito nel marzo del 2018 a seguito della richiesta inoltrata da
(cfr. pag. comparsa di costituzione e risposta del 14/9/2020, ove si legge: “E' vero che CP_1
nel marzo 2018 si sono presentate delle infiltrazioni, ma il (pur se ancora in credito con il Pt_1
Sarà, ha sistemato e ridipinto tutto – come si vedrà in seguito)”; cfr. anche pag. 6 della predetta comparsa).
Orbene, sebbene l'odierno appellante abbia negato la propria responsabilità, ascrivendola a parti ammalorate del fabbricato non oggetto di intervento da parte dello stesso (cfr. pag. 7 atto di appello depositato il 9/5/2023), ciò invero afferisce al merito della pretesa azionata dalla controparte, la quale invece ha identificato i vizi contestati e i danni conseguenti nella inesatta esecuzione dei lavori commissionati e nell'inefficace intervento riparatore eseguito dal , sicché non può Pt_1 escludersi che i vizi in parola (stante, appunto, l'intervento de quo) siano stati individuati e riconosciuti dall'appaltatore, con conseguente esclusione della decadenza eccepita agli effetti dell'art. 1667, co. 3, c.c. (cfr., in giurisprudenza, Trib. Sciacca sez. I, 09/09/2024, n. 435, secondo cui “Se l'appaltatore riconosce i vizi, il diritto alla garanzia del committente viene automaticamente svincolato dai termini di decadenza e prescrizione prescritti dall'art. 1667 c.c., con l'ulteriore precisazione che tale riconoscimento può anche essere tacito, ossia risultare, ad esempio, dall'intervento sul bene - anche se effettuato attraverso l'opera di terzi - e pur in presenza del diniego formale dell'esistenza dei vizi lamentati dal committente”; cfr., inoltre, Trib. Lucca,
08/08/2022, n. 833 e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. II, 06/11/2023, n. 30786, secondo cui “L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che –senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore– ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'articolo 1667 del codice civile”).
Ne viene che, ravvisandosi nella specie il riconoscimento dei vizi lamentati nei termini dianzi esposti, l'eccezione di decadenza sollevata appare infondata e va, dunque, rigettata.
È del pari infondato il secondo motivo di gravame, con il quale ha censurato la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, posto che “La relazione di consulenza, infatti, non è esente da vizi, è lacunosa, manca degli elementi essenziali e non è stata in grado di mostrare e rendere chiara la situazione al
Giudicante” (pag. 5 atto di appello).
Le censure sollevate nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio non appaiono invero decisive.
Anzitutto, occorre evidenziare che l'accertamento è stato eseguito sulla scorta del sopralluogo effettuato e dei rilievi in loco effettuati. Il fatto che i detti rilievi si siano concretati nella osservazione dei luoghi (e, segnatamente, delle parti ammalorate dell'immobile, oggetto della doglianza dedotta in giudizio) senza ““misurazioni del “preteso” imperfetto massetto delle pendenze” e senza “saggi o rilievi” (cfr. pag. 5 atto di appello) non esclude la validità dell'accertamento eseguito, vieppiù in mancanza di una causa alternativa idonea a giustificare le infiltrazioni lamentate. Ed invero, occorre tener conto del fatto che i lavori nella specie in esame
(commissionati al e da questi eseguiti) non sono oggetto di specifica contestazione tra le Pt_1
parti (cfr. supra e cfr., in particolare, pag. 1 atto di citazione del 10/3/2020 e pag. 4 comparsa di costituzione del 14/9/2020, da cui si ricava che i lavori si sono concretati nella manutenzione del terrazzo di copertura e della pensilina, nella pitturazione degli interni e nella sistemazione degli impianti;
cfr., inoltre, la testimonianza di del 14/7/2021, secondo cui “Il Sarà Testimone_1 commissionò i lavori di rifacimento del terrazzo di copertura e del prospetto della facciata dell'immobile di sua proprietà in quanto in casa aveva delle infiltrazioni, come lo stesso ci fece notare in alcune parti dell'immobile, soprattutto localizzate in corrispondenza degli scarichi delle grondaie. Effettivamente risponde al vero che gli interventi richiesti al furono Pt_1
l'impermeabilizzazione della terrazza di copertura, il rifacimento della facciata e la pitturazione degli interni”, con l'aggiunta per cui “Ricordo pure che per effettuare i lavori sulla facciata è stato smontato un climatizzatore ivi esistente […]”), sicché il presupposto da cui muove il consulente tecnico d'ufficio (ovvero il fatto che il terrazzo sia stato interessato dalla ridetta manutenzione e, dipoi, dalla installazione di una doppia pavimentazione) è corretto e, secondo la valutazione tecnica espressa, induce alla conclusione per cui l'infiltrazione al piano sottostante non può che dipendere dalla errata pendenza derivante dall'errato posizionamento del massetto su cui la detta pavimentazione è appoggiata e, dunque, sui ristagni d'acqua che esso determina (come riscontrato dalle fotografie allegate alla perizia: sotto tale profilo è il caso di aggiungere che appaiono generiche ed irrilevanti le censure relative alla foto “non dettagliate e numerate” – cfr. pec dell'avv.
La Malfa del 9/6/2022; cfr., inoltre, pag. 5 atto di appello – dal momento che esse sono state scattate nel corso del sopralluogo in cui era presente anche il difensore del e il proprio consulente Pt_1
tecnico di parte – cfr. verbale del 15/4/2022). D'altro canto, è agevole considerare che gli stessi rilievi svolti dal consulente tecnico di parte, geom. sono apparsi generici, essi in effetti CP_2
concretandosi nella mera negazione della responsabilità del per le infiltrazioni lamentate Pt_1
senza, tuttavia, la contestuale e specifica indicazione delle ragioni della conclusione sostenuta
(“Considerati i due strati di impermeabilizzazione ed i risvolti con la blandella elastica è alquanto improbabile che le chiazze rinvenute sul soffitto del secondo piano (sotto il terrazzo di copertura) siano imputabili ad una cattiva esecuzione dei lavori. Inoltre, la realizzazione dei massetti e delle relative pendenze, pur causando eventuali ristagni d'acqua, citati dal C.T.U., non possono essere la causa delle chiazze, a seguito dei sopracitati strati di impermeabilizzazione”). Si osserva, in ogni caso, che l'ing. ha risposto ai rilievi sollevati dal consulente tecnico di parte appellante, Per_1
evidenziando che i ristagni d'acqua causati dall'errata pendenza del massetto provocano “uno scorrimento dell'acqua sulla facciata della stanza da letto” (cfr. pag. 4 consulenza del 13/6/2022). CP_ Quanto, poi, alla censura per cui “I danni che oggi lamenta il sono quindi, presumibilmente, danni provocati dalla copertura a tetto a spiovente che non è stato manutenzionato e dalla
CP_ copertura del tetto della casa adiacente al la cui falda spiove sul terrazzo di copertura, dove
CP_ confluisce acqua piovana. Inoltre, come già detto, il ha più volte ritinteggiato le pareti, con pitture plastiche che non consentono di far traspirare le pareti e che creano le condense” (pag. 7 atto di appello), occorre rilevarne la genericità (lo stesso appellante si esprime, infatti, in termini di presunzione: “presumibilmente”), oltre che l'irrilevanza ai presenti fini, essa invero concretandosi nella deduzione della mera provenienza dell'acqua piovana ricadente sul terrazzo di copertura CP_ dell'immobile del sicché è giocoforza concludere che la causa dell'infiltrazione rimane (pur a fronte dell'acqua piovana proveniente dal tetto dell'immobile adiacente) sempre l'inesatta esecuzione dei lavori che hanno interessato la terrazza controversa.
Parimenti irrilevanti appaiono le considerazioni esposte in ordine alla ritinteggiatura delle pareti ad
CP_ opera dal si osserva infatti che, al netto della mancata dimostrazione dell'uso di pitture plastiche da parte di quest'ultimo ha sì dato atto della pitturazione degli ambienti CP_1
interni dallo stesso eseguita, ma non anche di avere usato allo scopo vernici plastiche, come invece sostenuto dall'appellante: cfr. pag. 2 atto di citazione del 10/3/2020), l'eventuale uso delle ridette pitture non esclude né la sussistenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo né che la causa di queste ultime sia l'inesatta e contestata esecuzione dei lavori di manutenzione eseguiti dal Pt_1
(e, conseguentemente, la responsabilità di quest'ultimo e la necessità della eliminazione dei vizi accertati), sicché la contestazione appare in parte qua generica e, in ogni caso, non supportata da un compendio probatorio idoneo a dimostrare che gli ammaloramenti rinvenuti nelle stanze CP_ dell'immobile del siano da ascrivere alla responsabilità di quest'ultimo e dei materiali utilizzati nella ritinteggiatura (tanto più ove si tenga conto del fatto che sul punto, nonostante il sopralluogo effettuato, il consulente tecnico d'ufficio nulla ha rilevato e dedotto).
Va, ancora, rilevata l'infondatezza della censura sollevata in ordine alla erroneità della consulenza tecnica d'ufficio (e, conseguentemente, della sentenza che ne ha recepito le conclusioni) nella parte in cui non ha rilevato che “il terrazzo, nelle intenzioni del committente quando commissionò i lavori, avrebbe dovuto essere solo una zona di passaggio per pulizia grondaie e sistemazione tegole. - Nella realtà, invece, il Sarà ha utilizzato, ed utilizza, il terrazzo come zona calpestabile, con tavolo, sedie, ombrelloni, lavabo, rendendolo vivibile, e ciò comporta una alterazione macroscopica della sua originaria funzione: anche di questo il CTU non rende minimamente conto” (pag. 6 atto di appello). Occorre, infatti, anche in parte qua osservare che l'uso quotidiano del terrazzo (non solo, dunque, come copertura) non contraddice l'accertamento tecnico eseguito dal consulente nominato d'ufficio né, in ogni caso, è meglio specificato o provato in che modo tale diverso e specifico utilizzo del terrazzo abbia inciso sulla determinazione delle infiltrazioni subite dal piano sottostante. Ne viene che, dunque, la doglianza è rimasta generica e, quindi, irrilevante ai fini della chiesta riforma della sentenza di primo grado.
Ad analoga conclusione si perviene, infine, con riferimento alla difesa secondo cui “Il buttatoio apposto dal Sarà sul terrazzo rende più difficile lo scolo delle acque e, per di più, proprio in quel lato della terrazza, dove confluiscono anche le acque di scolo del tetto a spiovente del vicino di casa, che si riversano sul terrazzo” (pag. 6 atto di appello): in primo luogo la detta deduzione è stata specificamente contestata dall'odierno appellato (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione del
31/10/2023, ove si legge che “Per quanto riguarda, invece, la circostanza secondo cui il buttatoio
CP_ apposto dal sul terrazzo renderebbe "più difficile lo scolo delle acque proprio in quel lato della terrazza dove confluiscono anche le acque di scolo del tetto a spiovente del vicino di casa" si ribadisce come lo stesso sia "sospeso" da terra, così come risulta dalla copiosa documentazione fotografica debitamente datata ed allegata nel fascicolo di parte, dalla quale si evince chiaramente ed in modo inequivocabile il ristagno di acqua in terrazzo”) e, in secondo luogo, la detta circostanza non è stata dedotta dal consulente tecnico di parte, geom. nei rilievi CP_2
sollevati, a riprova dunque della irrilevanza della stessa da un punto di vista tecnico a contrastare le conclusioni cui è pervenuto l'ing. all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Per_1
Quanto, poi, alla canaletta di scolo della quale il consulente tecnico ha ravvisato la necessità del collegamento ad un pluviale (cfr. pag. 3 consulenza tecnica d'ufficio), si evidenzia l'irrilevanza della doglianza in parte qua sollevata dall'odierna parte appellante (secondo cui essa “altro non è che una canaletta di scolo che è stata perfettamente impermeabilizzata, ha reso cieco un canale ove non defluiva acqua piovana (foto 11 nella perizia di parte avversa): questa canaletta non comporta né infiltrazioni interne, né macchie di umidità né altro, è solo una questione prettamente “estetica” che necessiterebbe solo di un “tappo verniciato”: il CTu quantifica, infatti, tale lavoro con €
50,00”), posto che l'accertamento eseguito dal consulente tecnico d'ufficio riguarda l'inadeguatezza del foro di scolo e la presenza sulla facciata principale di una canaletta che deve essere convogliata in un pluviale e non, dunque, la sua impermeabilizzazione, donde dunque la non pertinenza del rilievo rispetto alla conclusione esposta nella consulenza tecnica d'ufficio.
Del pari irrilevante, ancora, la censura afferente alla quantificazione operata dal tecnico d'ufficio: cfr. pag. 8 atto di appello. Se, in effetti, appare condivisibile la considerazione ivi esposta circa la genericità del criterio adoperato e rappresentato al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio (ovvero l'acquisizione dei prezzi esposti da artigiani del luogo, non meglio precisati), è assorbente il rilievo per cui la statuizione impugnata non riguarda la condanna al pagamento della somma di denaro quantificata dal tecnico d'ufficio, ma l'esecuzione dei lavori dallo stesso individuati ai fini della rimozione dei vizi accertati. Ne viene che la quantificazione in esame rimane irrilevante ai fini della decisione e, conseguentemente, parimenti non decisiva risulta la contestazione che la riguardi.
Infine, il terzo motivo di gravame è infondato, rimanendo invero assorbito dalla già rilevata infondatezza dei due precedenti. Le opere alla cui esecuzione è stato condannato Parte_1
sono state invero individuate dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 3), mentre la contestazione relativa alla mancata indicazione del relativo prezziario rimane irrilevante, posto che la statuizione impugnata non riguarda la condanna al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione delle prime.
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 630/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 852,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 30/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano