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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 1863/2024 R.G., avente ad oggetto “Appello – opposizione a sanzione amministrativa”
TRA
AVV. LEONARDO (c.f.: ) Pt_1 C.F._1
Rappresentato e difeso da sé medesimo
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Marino GUADALUPI, Monica CANEPA, Emanuela GUARINO
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
_____________________________
IN FATTO Con atto depositato il 22.01.2020 l'avv. Leonardo Andriulo proponeva appello avverso la sent. n. 489/2024 dal Giudice di Pace di (emessa nel giudizio iscritto al n. 4232/2023 R.G. e CP_1 depositata in data 29.03.2024) con la quale in accoglimento del ricorso ex art. 204 bis C.d.S. proposto da avv. Leonardo era stato disposto l'annullamento del verbale n. 001206/W/23 (violazione Pt_1 art. 7, comma 1 e 15 C.d.S., sosta senza esposizione del titolo di pagamento) del 27.06.2023 notificatogli in data 21.09.2023 redatto dal Comando di Polizia Locale del Controparte_1 chiedendo la riforma del capo della sentenza concernente la compensazione delle spese di lite. Eccepiva l'immotivata ed illegittima compensazione delle spese legali per la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure annullato il verbale per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione ma, di contro, compensato le spese. Rassegnava le seguenti conclusioni: “A) riformare la sentenza nr. 489/2024, non notificata, depositata in data 29 marzo 2024 ed emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nel procedimento r. g. nr. 4232/23 e per l'effetto, B) in riforma del solo capo del dispositivo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, condannare la parte appellata a rifondere all'appellante gli onorari di causa del primo grado di giudizio;
C) in ogni caso condannare il alla rifusione delle spese e onorari di causa del presente giudizio.” Controparte_1
La prima udienza del giudizio si appello si celebrava il 26.11.2024 in assenza del CP_1
e il giudizio veniva rinviato al 17.04.2025 per la rinotifica del ricorso in appello all'indirizzo
[...]
PEC risultante dal CP_2
In data 20.03.2025 si costituiva il eccependo l'irregolarità della notifica, Controparte_1 effettuata all'indirizzo PEC rindisi.it, non valido ai fini delle Email_1 CP_1 notificazioni;
pertanto, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'appello. Nel caso in cui l'appello fosse ritenuto procedibile, chiedeva di essere rimesso nei termini per la proposizione dell'appello incidentale, impugnando la sentenza “nella parte in cui il giudice adito erroneamente: ha accolto il ricorso di controparte ed ha annullato il Verbale;
ha ritenuto che l'area non fosse soggetta a parcheggio a pagamento;
ha omesso di valutare le prove documentali del e di Controparte_1 considerare la presenza di segnaletica verticale;
ha ritenuto non provata l'esistenza dell'obbligo di pagamento del ticket di sosta;
ha omesso di motivare la sentenza senza dar conto dell'iter logico- giuridico della decisione;
ha condannato il al pagamento di spese di Controparte_1 soccombenza, superiori al valore della domanda di causa”. Proponeva appello incidentale per i seguenti motivi:
- nullità della sentenza per vizio di motivazione in violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la sentenza solo una motivazione apparente.
- nullità della sentenza per violazione del principio di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., assenza di Buona Fede e difetto di motivazione. A tal proposito, il faceva Controparte_1 riferimento ad un elenco di contenzioso instauratosi fra l'ente e l'avv. per le medesime Pt_1 violazioni, poiché trattavasi di sosta in un'area adiacente al Tribunale ove il ricorrente parcheggiava sovente la propria auto senza pagare la sosta e senza esporre il titolo di pagamento, pur consapevole l'applicabilità della sanzione del Codice della Strada per la propria condotta comportamentale.
- Violazione e/o Falsa Applicazione della ripartizione dell'onere della prova. Nel processo di primo grado a fronte della contestazione del ricorrente dellaTotale Assenza di Segnaletica (Verticale ed Orizzontale) il aveva dimostrato con rilievi fotografici la presenza di Controparte_1 segnaletica verticale regolativa della sosta a pagamento, mentre il giudice aveva erroneamente ritenuto che l'Ente non avesse provato nulla in contrario.
- Violazione e/o Falsa Applicazione della normativa di settore. Nel merito, contestava il provvedimento giudiziario di primo grado per un'errata interpretazione della normativa di settore, ed in particolare dell'art. 7, comma 15 e degli artt. nn. 38 e 39 del Codice della Strada, rappresentando che l'area in questione presentava parcometro e segnaletica verticale, posti in corrispondenza dell'unico accesso carrabile all'area ove controparte aveva parcheggiato l'auto. Ribadiva che l'assenza di segnaletica orizzontale aveva solo una funzione integrativa dei segnali stradali verticali, essendo prevista l'obbligatorietà della delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce blu solo quando gli stalli siano disposti a spina o a pettine. Pur essendo risultato un motivo assorbito, il prendeva posizione anche sul secondo CP_1 motivo del ricorso di primo grado, relativo alle conseguenze della mancata indicazione nel Verbale opposto del numero civico dei luoghi ove era stata accertata la violazione, ritenendo che detta mancata indicazione non potesse considerarsi un elemento essenziale della sanzione amministrativa in quanto non previsto nei casi nullità dei verbali dal D.Lgs. n. 285/1992. Infine, l' impugna la sentenza anche con specifico riguardo al capo di condanna Parte_2 alle spese legali di soccombenza, ritenuto in palese violazione dell'art. art. 91, ultimo comma, c.p.c. secondo cui nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda;
considerato il valore della domanda pari ad euro 41,00 sosteneva che il ricorrente avrebbe potuto stare in giudizio personalmente e che, in ogni casi, l' importo del valore della domanda avrebbe dovuto fungere da limite inderogabile per la liquidazione delle spese. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente, dichiarare il vizio della notifica dell'appello principale introduttivo del presente giudizio perché indirizzato ad un indirizzo PEC non abilitato a ricevere notifiche giudiziali e conseguentemente l'improcedibilità dell'appello perché promosso in violazione dell'art. 435 c.p.c.; In subordine, laddove si ritenga non accoglibile l'eccezione di cui al punto precedente, revocare la dichiarazione di contumacia dell'appellato disposta all'udienza del 26/11/2024 Controparte_1
e rimetterlo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., in termini per tutta l'attività giudiziale, senza preclusione alcuna;
In via preliminare ed assorbente, accertare la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e. 118 disp. att. c.p.c. e/o perché emessa in violazione del principio sulla valutazione delle prove ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Nel merito e per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n. 489/2024 del Giudice di Pace di
sez. civile, emessa in accoglimento dell'opposizione al verbale n. 1206/W/2023-023072/23 CP_1
e, quindi, confermarne la legittimità del verbale stesso; In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio svolto innanzi il Giudice di Pace di sez. civile, RG 4232/2023 nonché dei documenti depositati in CP_1 occasione della costituzione in giudizio;
In ogni caso, rigettare l'appello principale perché infondato e temerario, con vittoria di spese (ivi compreso l'importo versato a titolo di Contributo Unificato) e competenze di giudizio, ex DM 55/2014 e successive modifiche intervenute, oltre inclusi spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri previdenziali nella misura prevista a titolo di Fondo CPDEL/Pers; In via gradata, laddove si ritenesse di confermare anche parzialmente la sentenza di primo grado, riformare e/o annullare la condanna al pagamento delle spese legali e compensarle per il doppio grado di giudizio.” La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IN DIRITTO In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dal
[...]
atteso che tale effetto si verifica unicamente nei casi di omissione o inesistenza della CP_1 notifica, e non anche di nullità della stessa. L'eccepita nullità, tra l'altro, è stata sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione dell'appellato che va rimesso nei termini per la proposizione dell'appello incidentale stante la nullità della prima notifica. Nel merito, l'appello incidentale risulta fondato, con conseguente rigetto dell'appello principale. La sentenza impugnata è nulla per totale assenza della motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.. Infatti, alla concisa riepilogazione dei motivi di ricorso segue solo il dispositivo della sentenza, senza alcun accenno ai motivi che hanno condotto il giudice alla decisione. La nullità della sentenza di primo grado, se dichiarata dal giudice di appello, non esime quest'ultimo dal provvedere nel merito della causa, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice. Nel merito, dall'esame della documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado da parte del si evince la presenza del parcometro e della segnaletica verticale, posti Controparte_1 in corrispondenza dell'unico accesso carrabile all'area ove il ricorrente aveva parcheggiato l'auto. Dalla segnaletica verticale si evince chiaramente che l'area è destinata alla sosta a pagamento;
sulla stessa sono inoltre riportate le fasce orarie e le tariffe, oltre che l'indicazione di “parcheggio a pagamento non custodito” e del riferimento normativo (art. 7 D.lgs 285/92). L'inequivoca segnaletica verticale rende del tutto irrilevante che l'area in questione, sebbene destinata alla sosta a pagamento, fosse priva della delimitazione orizzontale dei singoli stalli, essendo la segnaletica orizzontale obbligatoria a norma dell'art. 149 reg. att. C.d.S., comma 2, soltanto quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine ed in ogni caso, dovendosi ritenere a norma dell'art. 38 C.d.S., comma 2, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6398). In ordine alla circostanza dedotta dal ricorrente che l'area di sosta in parola sia sterrata, deve rilevarsi che l'art. 7, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, alla lettera f) consente ai Comuni di stabilire fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, non prescrive che tali aree siano necessariamente asfaltate. Infine, senza pregio giuridico deve considerarsi l'eccezione di nullità del verbale per la mancata indicazione del numero civico sul verbale, essendo l'area ben individuata e non potendosi considerare tale mancanza elemento essenziale del verbale, tanto è che non ha compromesso le difese del ricorrente. In conclusione, l'opposizione alla sanzione amministrativa deve rigettarsi, con accoglimento dell'appello incidentale e rigetto di quello principale. Alla soccombenza segue la condanna di avv. Leonardo alla rifusione delle spese Pt_1 processuali in favore del nella misura di euro 64,50 per spese ed euro 232,00 per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge. Sussistono peraltro i presupposti per il versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 (T.U. Spese Giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposta da UL LEONARDO, nei confronti di Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto dal nei confronti di UL Controparte_3
LEONARDO, in accoglimento dell'appello incidentale e rigetto dell'appello principale, così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza n. 489/2024 del Giudice di Pace di per vizio di motivazione CP_1 in violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; - nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di accertamento n. 1206/W/2023-023072/23 promossa dall'avv. Andriulo Leonardo;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in € 64,50 per spese ed euro 232,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, oltre accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 (T.U. Spese Giustizia). Brindisi, 09.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 1863/2024 R.G., avente ad oggetto “Appello – opposizione a sanzione amministrativa”
TRA
AVV. LEONARDO (c.f.: ) Pt_1 C.F._1
Rappresentato e difeso da sé medesimo
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Marino GUADALUPI, Monica CANEPA, Emanuela GUARINO
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
_____________________________
IN FATTO Con atto depositato il 22.01.2020 l'avv. Leonardo Andriulo proponeva appello avverso la sent. n. 489/2024 dal Giudice di Pace di (emessa nel giudizio iscritto al n. 4232/2023 R.G. e CP_1 depositata in data 29.03.2024) con la quale in accoglimento del ricorso ex art. 204 bis C.d.S. proposto da avv. Leonardo era stato disposto l'annullamento del verbale n. 001206/W/23 (violazione Pt_1 art. 7, comma 1 e 15 C.d.S., sosta senza esposizione del titolo di pagamento) del 27.06.2023 notificatogli in data 21.09.2023 redatto dal Comando di Polizia Locale del Controparte_1 chiedendo la riforma del capo della sentenza concernente la compensazione delle spese di lite. Eccepiva l'immotivata ed illegittima compensazione delle spese legali per la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure annullato il verbale per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione ma, di contro, compensato le spese. Rassegnava le seguenti conclusioni: “A) riformare la sentenza nr. 489/2024, non notificata, depositata in data 29 marzo 2024 ed emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nel procedimento r. g. nr. 4232/23 e per l'effetto, B) in riforma del solo capo del dispositivo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, condannare la parte appellata a rifondere all'appellante gli onorari di causa del primo grado di giudizio;
C) in ogni caso condannare il alla rifusione delle spese e onorari di causa del presente giudizio.” Controparte_1
La prima udienza del giudizio si appello si celebrava il 26.11.2024 in assenza del CP_1
e il giudizio veniva rinviato al 17.04.2025 per la rinotifica del ricorso in appello all'indirizzo
[...]
PEC risultante dal CP_2
In data 20.03.2025 si costituiva il eccependo l'irregolarità della notifica, Controparte_1 effettuata all'indirizzo PEC rindisi.it, non valido ai fini delle Email_1 CP_1 notificazioni;
pertanto, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'appello. Nel caso in cui l'appello fosse ritenuto procedibile, chiedeva di essere rimesso nei termini per la proposizione dell'appello incidentale, impugnando la sentenza “nella parte in cui il giudice adito erroneamente: ha accolto il ricorso di controparte ed ha annullato il Verbale;
ha ritenuto che l'area non fosse soggetta a parcheggio a pagamento;
ha omesso di valutare le prove documentali del e di Controparte_1 considerare la presenza di segnaletica verticale;
ha ritenuto non provata l'esistenza dell'obbligo di pagamento del ticket di sosta;
ha omesso di motivare la sentenza senza dar conto dell'iter logico- giuridico della decisione;
ha condannato il al pagamento di spese di Controparte_1 soccombenza, superiori al valore della domanda di causa”. Proponeva appello incidentale per i seguenti motivi:
- nullità della sentenza per vizio di motivazione in violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la sentenza solo una motivazione apparente.
- nullità della sentenza per violazione del principio di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., assenza di Buona Fede e difetto di motivazione. A tal proposito, il faceva Controparte_1 riferimento ad un elenco di contenzioso instauratosi fra l'ente e l'avv. per le medesime Pt_1 violazioni, poiché trattavasi di sosta in un'area adiacente al Tribunale ove il ricorrente parcheggiava sovente la propria auto senza pagare la sosta e senza esporre il titolo di pagamento, pur consapevole l'applicabilità della sanzione del Codice della Strada per la propria condotta comportamentale.
- Violazione e/o Falsa Applicazione della ripartizione dell'onere della prova. Nel processo di primo grado a fronte della contestazione del ricorrente dellaTotale Assenza di Segnaletica (Verticale ed Orizzontale) il aveva dimostrato con rilievi fotografici la presenza di Controparte_1 segnaletica verticale regolativa della sosta a pagamento, mentre il giudice aveva erroneamente ritenuto che l'Ente non avesse provato nulla in contrario.
- Violazione e/o Falsa Applicazione della normativa di settore. Nel merito, contestava il provvedimento giudiziario di primo grado per un'errata interpretazione della normativa di settore, ed in particolare dell'art. 7, comma 15 e degli artt. nn. 38 e 39 del Codice della Strada, rappresentando che l'area in questione presentava parcometro e segnaletica verticale, posti in corrispondenza dell'unico accesso carrabile all'area ove controparte aveva parcheggiato l'auto. Ribadiva che l'assenza di segnaletica orizzontale aveva solo una funzione integrativa dei segnali stradali verticali, essendo prevista l'obbligatorietà della delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce blu solo quando gli stalli siano disposti a spina o a pettine. Pur essendo risultato un motivo assorbito, il prendeva posizione anche sul secondo CP_1 motivo del ricorso di primo grado, relativo alle conseguenze della mancata indicazione nel Verbale opposto del numero civico dei luoghi ove era stata accertata la violazione, ritenendo che detta mancata indicazione non potesse considerarsi un elemento essenziale della sanzione amministrativa in quanto non previsto nei casi nullità dei verbali dal D.Lgs. n. 285/1992. Infine, l' impugna la sentenza anche con specifico riguardo al capo di condanna Parte_2 alle spese legali di soccombenza, ritenuto in palese violazione dell'art. art. 91, ultimo comma, c.p.c. secondo cui nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda;
considerato il valore della domanda pari ad euro 41,00 sosteneva che il ricorrente avrebbe potuto stare in giudizio personalmente e che, in ogni casi, l' importo del valore della domanda avrebbe dovuto fungere da limite inderogabile per la liquidazione delle spese. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente, dichiarare il vizio della notifica dell'appello principale introduttivo del presente giudizio perché indirizzato ad un indirizzo PEC non abilitato a ricevere notifiche giudiziali e conseguentemente l'improcedibilità dell'appello perché promosso in violazione dell'art. 435 c.p.c.; In subordine, laddove si ritenga non accoglibile l'eccezione di cui al punto precedente, revocare la dichiarazione di contumacia dell'appellato disposta all'udienza del 26/11/2024 Controparte_1
e rimetterlo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., in termini per tutta l'attività giudiziale, senza preclusione alcuna;
In via preliminare ed assorbente, accertare la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e. 118 disp. att. c.p.c. e/o perché emessa in violazione del principio sulla valutazione delle prove ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Nel merito e per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n. 489/2024 del Giudice di Pace di
sez. civile, emessa in accoglimento dell'opposizione al verbale n. 1206/W/2023-023072/23 CP_1
e, quindi, confermarne la legittimità del verbale stesso; In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio svolto innanzi il Giudice di Pace di sez. civile, RG 4232/2023 nonché dei documenti depositati in CP_1 occasione della costituzione in giudizio;
In ogni caso, rigettare l'appello principale perché infondato e temerario, con vittoria di spese (ivi compreso l'importo versato a titolo di Contributo Unificato) e competenze di giudizio, ex DM 55/2014 e successive modifiche intervenute, oltre inclusi spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri previdenziali nella misura prevista a titolo di Fondo CPDEL/Pers; In via gradata, laddove si ritenesse di confermare anche parzialmente la sentenza di primo grado, riformare e/o annullare la condanna al pagamento delle spese legali e compensarle per il doppio grado di giudizio.” La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IN DIRITTO In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dal
[...]
atteso che tale effetto si verifica unicamente nei casi di omissione o inesistenza della CP_1 notifica, e non anche di nullità della stessa. L'eccepita nullità, tra l'altro, è stata sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione dell'appellato che va rimesso nei termini per la proposizione dell'appello incidentale stante la nullità della prima notifica. Nel merito, l'appello incidentale risulta fondato, con conseguente rigetto dell'appello principale. La sentenza impugnata è nulla per totale assenza della motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.. Infatti, alla concisa riepilogazione dei motivi di ricorso segue solo il dispositivo della sentenza, senza alcun accenno ai motivi che hanno condotto il giudice alla decisione. La nullità della sentenza di primo grado, se dichiarata dal giudice di appello, non esime quest'ultimo dal provvedere nel merito della causa, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice. Nel merito, dall'esame della documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado da parte del si evince la presenza del parcometro e della segnaletica verticale, posti Controparte_1 in corrispondenza dell'unico accesso carrabile all'area ove il ricorrente aveva parcheggiato l'auto. Dalla segnaletica verticale si evince chiaramente che l'area è destinata alla sosta a pagamento;
sulla stessa sono inoltre riportate le fasce orarie e le tariffe, oltre che l'indicazione di “parcheggio a pagamento non custodito” e del riferimento normativo (art. 7 D.lgs 285/92). L'inequivoca segnaletica verticale rende del tutto irrilevante che l'area in questione, sebbene destinata alla sosta a pagamento, fosse priva della delimitazione orizzontale dei singoli stalli, essendo la segnaletica orizzontale obbligatoria a norma dell'art. 149 reg. att. C.d.S., comma 2, soltanto quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine ed in ogni caso, dovendosi ritenere a norma dell'art. 38 C.d.S., comma 2, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6398). In ordine alla circostanza dedotta dal ricorrente che l'area di sosta in parola sia sterrata, deve rilevarsi che l'art. 7, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, alla lettera f) consente ai Comuni di stabilire fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, non prescrive che tali aree siano necessariamente asfaltate. Infine, senza pregio giuridico deve considerarsi l'eccezione di nullità del verbale per la mancata indicazione del numero civico sul verbale, essendo l'area ben individuata e non potendosi considerare tale mancanza elemento essenziale del verbale, tanto è che non ha compromesso le difese del ricorrente. In conclusione, l'opposizione alla sanzione amministrativa deve rigettarsi, con accoglimento dell'appello incidentale e rigetto di quello principale. Alla soccombenza segue la condanna di avv. Leonardo alla rifusione delle spese Pt_1 processuali in favore del nella misura di euro 64,50 per spese ed euro 232,00 per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge. Sussistono peraltro i presupposti per il versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 (T.U. Spese Giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposta da UL LEONARDO, nei confronti di Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto dal nei confronti di UL Controparte_3
LEONARDO, in accoglimento dell'appello incidentale e rigetto dell'appello principale, così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza n. 489/2024 del Giudice di Pace di per vizio di motivazione CP_1 in violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; - nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di accertamento n. 1206/W/2023-023072/23 promossa dall'avv. Andriulo Leonardo;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in € 64,50 per spese ed euro 232,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, oltre accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 (T.U. Spese Giustizia). Brindisi, 09.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.