Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, proposto da
Csv Sardegna Solidale Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pisano e Davide Cester, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Andrea Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri 84;
nei confronti
Centro Servizi Sardegna Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ariosto 11;
per l'annullamento
- del provvedimento assunto dalla resistente recante la nuova “Procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6 terzo periodo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - codice del terzo settore ambito territoriale: Sardegna”, pubblicato in data 3 maggio 2022;
- di tutti gli altri atti del procedimento, antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati, per quanto pregiudizievoli alla ricorrente, così come meglio illustrato nelle censure che seguono, di contenuti non completamente conosciuti, né conoscibili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato e del Centro Servizi Sardegna Odv;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa RA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è impugnato il bando con cui la Fondazione ONC ha provveduto, in data 3 maggio 2022, alla pubblicazione di un secondo bando per la procedura (aperta) di accreditamento di un nuovo ente quale CSV ai sensi dell’art. 61 del Codice del Terzo settore, così asseritamente violando i diritti acquisiti dalla ricorrente in qualità di unico ente già istituito ed operante come CSV in forza del decreto del Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997.
Ciò sarebbe avvenuto, secondo quanto dedotto in ricorso:
a) in violazione dell’art. 101, comma 6 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed incorrendo in difetto di motivazione per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
b) nonché in violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 21 octies , comma II, ultimo cpv, degli artt. 3 e 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’artt. 61, comma I, del Codice del Terzo Settore, incorrendo in difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Fondazione ONC, eccependo, in primo luogo, l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna a favore del TAR Lazio, considerato che non solo la Fondazione ha sede in Roma, ma il provvedimento emanato avrebbe effetti che non sarebbero limitati al territorio sardo. Tant’è che la stessa ricorrente ha proposto ricorso avanti al TAR Lazio per impugnare l’atto presupposto, rappresentato dalla declaratoria di inammissibilità della manifestazione di interesse presentata dall’Associazione Centro di Servizi per il Volontariato Sardegna Solidale DV in data 28 ottobre 2020. In ogni caso il ricorso sarebbe infondato.
Si è costituito in giudizio anche il Centro Servizi Sardegna DV, chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente, solo la Fondazione ONC ha depositato documenti e una memoria nella quale ha rappresentato come essa abbia provveduto, nel 2019, alla procedura di valutazione e di accreditamento di cui al citato art. 101, comma 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per poi addivenire alla conclusione che l’odierna ricorrente non fosse in possesso dei requisiti di legge. L’atto con cui la Fondazione ha, conseguentemente, dichiarato l’inammissibilità della manifestazione di interesse della ricorrente è stato impugnato avanti al TAR del Lazio, il quale ha respinto il ricorso con sentenza del 5 settembre 2022, n. 11392, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 16 maggio 2024, n. 4347.
La Fondazione era quindi obbligata, così come in effetti avvenuto, ad avviare una procedura aperta per l’accreditamento.
Alla prima procedura hanno partecipato sia la ricorrente (Sardegna Solidale, che aveva già impugnato il bando con il ricorso sub R.G. 194/2021, anch’esso iscritto al ruolo della odierna udienza di smaltimento dell’arretrato), che l’Associazione Centro Servizi Sardegna DV (CSS). Dopo la esclusione della ricorrente per carenza dei requisiti di partecipazione, anche l’accreditamento di CSS è stato annullato.
Entrambi tali atti sono stati impugnati con il ricorso che è stato definito in senso sfavorevole con la sentenza di questo Tribunale n. 624/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3836/2025.
Anche l’atto conclusivo della nuova procedura di selezione, sostitutiva di quella che ha condotto all’esclusione di entrambi i candidati), che ha comportato l’accreditamento di CSS, ha formato oggetto di autonomo ricorso che è stato rigettato con sentenza n. 654/2023, confermata con sentenza del giudice d’appello n. 6126/2025, mentre è rimasto pendente il ricorso in esame, proposto, come già detto, avverso il bando di indizione della selezione che al suddetto risultato ha condotto.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse alla decisione e comunque infondato.
Quanto al profilo in rito, non si può non convenire con la resistente sulla carenza di interesse della ricorrente alla decisione della controversia in esame. Ciò, in prima battuta, in ragione della formazione del giudicato sugli atti che hanno concluso la procedura bandita con il provvedimento oggetto di impugnazione con il ricorso, che fa venir meno ogni interesse concreto ed attuale della ricorrente alla definizione del contenzioso in esame, per le ragioni che si diranno dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, atteso che il bando impugnato è atto che esplica i propri effetti nel solo territorio della Regione Sardegna.
Ciò precisato, l’interesse alla decisione deve ritenersi venuto meno perché oggetto del ricorso in esame è la legittimità della scelta di procedere a una selezione pubblica per l’accreditamento di un centro di servizi per il volontariato, contestata sostenendo che la norma transitoria correlata all’art. 61 del Codice del Terzo settore avrebbe imposto, in prima battuta, l’accreditamento di CSV quale unico ente già istituito ed operante in forza del decreto del Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997 (cfr. l’art. 101, comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che così recita: “ In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto ”).
Secondo la tesi di parte ricorrente, dunque l’accreditamento di nuovi soggetti avrebbe potuto avvenire solo in caso di valutazione negativa dell’ente già istituito come CSV in forza del D.M. del Ministro del Tesoro dell’8 ottobre 1997.
Nel caso di specie, però, il provvedimento con cui, in data 6 febbraio 2019, la Fondazione ONC ha dichiarato l’inammissibilità della “manifestazione di interesse” presentata dall’odierna ricorrente in data 15 luglio 2019 per ottenere il suddetto accreditamento diretto è stato impugnato dalla ricorrente avanti al TAR Lazio con un ricorso che, come già anticipato, è stato respinto sia in primo (sentenza del 5 settembre 2022, n. 11392), che in secondo grado (sentenza del Consiglio di Stato n. 4347/2024). La formazione del giudicato sull’infondatezza della pretesa dell’odierna ricorrente alla caducazione dell’atto presupposto rispetto all’indizione dell’avversata procedura di selezione fa, dunque, venire meno, a posteriori, l’interesse a chiedere l’annullamento del bando, adottato come conseguenza necessaria ed inevitabile della ravvisata carenza dei presupposti per l’accreditamento diretto dell’Associazione “CSV SARDEGNA SOLIDALE DV”.
Per la stessa ragione, la scelta di procedere ad indire un’apposita procedura di selezione per l’individuazione di un soggetto accreditato appare perfettamente conforme alla previsione dell’art. 101, comma 6 del codice del terzo settore e immune dai vizi dedotti.
Così definito il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della Fondazione e del controinteressato, in misura pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
RA ER, Consigliere, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ER | Marco CE |
IL SEGRETARIO