Art. 11.
Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349 , modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1 alle parole: "presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio" sono sostituite le parole: "presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio";
b) all'art. 2, al primo comma, sono soppresse le parole: "oltre al Sottosegretario, presidente" ed il n. 1) e' sostituito dal seguente: "1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato".
Al secondo comma e' soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:
1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;
2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
6) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;
7) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;
8) un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione;
9) un rappresentante degli industriali;
10) un rappresentante degli armatori;
11) un rappresentante degli agricoltori;
12) un rappresentante dei commercianti;
13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione;
14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni.
"I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresi' un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti";
c) all'art. 3, al primo comma, sopprimere le parole: "o ne sia richiesto dal Ministro";
d) il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:
"La richiesta di parere della Commissione e' obbligatoria:
1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;
2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;
3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all' art. 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell' art. 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286 ;
4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;
5) sugli svincoli totali delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;
6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.
"Il Ministero puo' chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esaine della Commissione".
Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349 , modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1 alle parole: "presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio" sono sostituite le parole: "presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio";
b) all'art. 2, al primo comma, sono soppresse le parole: "oltre al Sottosegretario, presidente" ed il n. 1) e' sostituito dal seguente: "1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato".
Al secondo comma e' soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:
1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;
2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
6) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;
7) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;
8) un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione;
9) un rappresentante degli industriali;
10) un rappresentante degli armatori;
11) un rappresentante degli agricoltori;
12) un rappresentante dei commercianti;
13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione;
14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni.
"I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresi' un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti";
c) all'art. 3, al primo comma, sopprimere le parole: "o ne sia richiesto dal Ministro";
d) il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:
"La richiesta di parere della Commissione e' obbligatoria:
1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;
2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;
3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all' art. 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell' art. 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286 ;
4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;
5) sugli svincoli totali delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;
6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.
"Il Ministero puo' chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esaine della Commissione".