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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9700/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210148811639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220050272862000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.12.2024 Ricorrente_1 impugnava le cartelle esattoriali meglio specificate in epigrafe, aventi ad oggetto tasse automobilistiche anni 2018 e 2019, omettendo di specificare la data in cui gli atti impugnati le erano stati notificati.
Si costituivano in giudizio l'agente della riscossione e l'Assessorato Regionale dell'Economia chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.12.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Invero, ADER ha prodotto prova della notifica delle cartelle impugnate eseguita, rispettivamente, in data
28.10.2022 e 16.12.2022, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato a distanza di circa due anni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
9700/24 R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, in favore di ciascuno dei due enti resistenti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9700/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210148811639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220050272862000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.12.2024 Ricorrente_1 impugnava le cartelle esattoriali meglio specificate in epigrafe, aventi ad oggetto tasse automobilistiche anni 2018 e 2019, omettendo di specificare la data in cui gli atti impugnati le erano stati notificati.
Si costituivano in giudizio l'agente della riscossione e l'Assessorato Regionale dell'Economia chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.12.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Invero, ADER ha prodotto prova della notifica delle cartelle impugnate eseguita, rispettivamente, in data
28.10.2022 e 16.12.2022, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato a distanza di circa due anni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
9700/24 R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, in favore di ciascuno dei due enti resistenti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso