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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 855/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTRELLA LORIS e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DELLO STRITTO ANTONELLA ( ) con domicilio digitale come da C.F._2
PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARTINI FILIPPO e dell'avv. MORONI CARLO ) con domicilio digitale C.F._3 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), - contumace - Controparte_2
(C.F. ), - contumace - Controparte_3
(C.F. ), - contumace- Controparte_4
Appellati
Oggetto: Morte
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.24 svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
12.7.2024 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza non definitiva n. 293/2023 – Reo. 414/2023 del 13.4.2023, depositata il
16.4.2023, la Corte d'Appello di Perugia si è pronunciata relativamente al sinistro stradale occorso in data 13 maggio 2012, alle ore 3,10 del mattino quando il sig. Persona_1
– fratello della odierna attrice/appellante - mentre percorreva Via del
[...] Parte_1
Centenario con direzione di marcia Terni Centro-Gabelletta ed era alla guida del proprio motociclo Yamaha F26 targato DA65879, collideva con l'autovettura Renault Twingo targata
BH4111BC, condotta da di proprietà di e Controparte_2 Controparte_4 perdeva la vita .
2. Con la già menzionata sentenza questa Corte d'Appello ha deliberato: “in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nel sinistro occorso in data 13 maggio 2012 in esito al quale
è deceduto il sig. è concorso, nella misura del 25% il comportamento Persona_1 assunto dall'autovettura Renault Twingo targata BH4111BC, condotta da Controparte_2 di proprietà di ”
[...] Controparte_4
3. Rimessa la causa in istruttoria con separata ordinanza, dovendosi statuire in ordine al quantum per il danno psichico lamentato dall'appellante, si è reso necessario, ai fini della decisione, “accertare con criteri medico-legali e valutare in punti percentuali se l'evento stressogeno derivato dal lutto sia degenerato o meno in una sindrome tale da costituire un danno biologico”.
Con l'ordinanza è stato nominato il dott. disponendo per il Persona_2 giuramento l'udienza del 11.5.2023. Con ordinanza 22-23.2.2024 il CTU è stato sollecitato a depositare l'elaborato peritale rinviando alla udienza del 4.4.24. Difettando ancora il deposito della CTU la Corte, con ordinanza 10.4.24 ha disposto la comparizione delle parti e del CTU per l'udienza del 16.5.2024. Persistendo l'inerzia del consulente con ordinanza depositata il 22.5.24 la Corte ha revocato la nomina del dott. ed in sostituzione ha Per_2 nominato la dott.ssa fissando l'udienza del 27.6.24 per il giuramento ove però è Per_3 stato disposto il rinvio all'11.17.24 diffidando il dott. a riconsegnare il Persona_2 fascicolo di parte. Alla udienza dell'11.7.24, con collegamento da remoto, la dott.ssa Per_3
ha prestato il giuramento di rito
[...]
pagina 2 di 7 La consulente, espletata la vista della sig.ra ha chiesto di avvalersi di un Pt_1 ausiliario specialista in psichiatria. La Corte ha autorizzato con ordinanza del 14.9.24.
In data 4.12.2024 è stata depositata la consulenza medico legale e alla udienza del
12.12.24, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
motivi della decisione
4. La consulente, a fronte della domanda posta dalla Corte di “accertare con criteri medico- legali e valutare in punti percentuali se l'evento stressogeno derivato dal lutto sia degenerato o meno in una sindrome tale da costituire un danno biologico”, ha risposto come segue: “E' possibile affermare che la signora è affetta da un disturbo dell'adattamento con Parte_1 componente mista ansiosa e depressiva ad andamento persistente (DSM 5). Il predetto disturbo è causalmente derivato dall'evento luttuoso (decesso del fratello in Persona_1 data 13.05.2012) e configura un postumo permanente.
Il postumo sopra descritto, visto il periodo di tempo trascorso dal trauma, può considerarsi stabilizzato e produttivo di un esclusivo danno biologico che, con riferimento alle
Linee Guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico edite da , è valutabile nella misura del 9% (novepercento) del totale.” Pt_2
La relazione peritale appare adeguatamente motivata, esente da vizi logici e coerente con i dati istruttori emersi nel processo;
pertanto, il collegio condivide le conclusioni del
CTU in quanto fondate su criteri tecnico-scientifici e congruamente argomentate;
vista Contr altresì la puntuale risposta della consulente alle osservazioni del CTP dell
5. Trattandosi di lesioni c.d. “micropermanenti”, di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni Private (d.lg. n. 209/2005,) derivate da sinistro stradale, i criteri di determinazione del danno da liquidare derivano dalle tabelle ministeriali aggiornate con
D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal
9 agosto 2024, ponendo a correlato riferimento l'età di anni 26 anni sig.ra al Pt_1 momento del sinistro. Attingendo dalla richiamata tabella, considerato il punteggio riconosciuto dal CTU (9%), al punto base di € 947,30, il danno biologico permanente in misura piena risulta di € 18.040,38.
Oltre al riconoscimento del danno biologico, l'appellante chiede la liquidazione del danno morale rispetto al quale la difesa dell' oppone che per le micropermanenti CP_5 incontrerebbe la presunzione di non sussistenza del danno morale.
pagina 3 di 7 6. Il caso in esame, osserva il collegio, ha la sua peculiarità derivante dal fatto che il danno lamentato dalla sig.ra sia determinato dalla perdita del prossimo congiunto, il Pt_1 fratello.
Tale specifica fattispecie trova occasione per una approfondita valutazione in recenti pronunciamenti della Corte di cassazione
La recente ordinanza n. 6500 del 11.3.2025 della Corte di cassazione ha ripreso la lettura formulata da Cass. n. 5769 del 04/03/2024 secondo cui “ In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).”
Cass n. 6500/2025 ha poi dato seguito ad ulteriore interpretazione conseguente alla impostazione di Cass. 5769/2024. Tant'è che ha specificato come anche per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale trova conferma il principio per cui vige la presunzione, seppure relativa, (juris tantum), in esito alla quale spetta al danneggiante l'onere di fornire la prova contraria. Pertanto, la presunzione semplice, ai sensi dell'art 2727 c.c. è applicabile anche alla valutazione dei rapporti tra fratelli (o sorelle) unilaterali della persona deceduta
(Cass n. 24689 del 5.11.20). La Corte di legittimità ha conseguentemente rimarcato che compete al responsabile provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo (Cass. n. 23917 del22/10/2013)
7. Considerato il riferito insegnamento del Corte di legittimità, sulla base della presunzione dello stretto rapporto di parentela che non ha trovato argomenti di smentita da parte del danneggiante, ad avviso del collegio sussistono le condizioni per il riconoscimento del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico che, nella misura piena del punteggio riconosciuto attraverso la CTU, risulta di € 6.012,86.
La sommatoria del danno biologico e del danno morale (€ 24.053,24) va poi ridotto alla misura di corresponsabilità (25%) riconosciuta da questa Corte nei confronti delle parti pagina 4 di 7 appellate con la sentenza non definitiva n. 293/2023 –del 13.4.2023; parti appellate che solidalmente vanno condannate al risarcimento a favore della sig.ra per € 6.012,86 Pt_1 per danno biologico.
8. Per i motivi sopra esposti può darsi seguito al riconoscimento del danno da rapporto parentale la cui determinazione può essere tratta dai criteri orientativi individuati dalle c.d.
“tabelle Milano” del 2024. Si deve conseguentemente tener conto che la sig.ra Parte_1 al tempo del sinistro aveva 26 anni mentre il fratello deceduto aveva anni 28. Non si ha contezza della presenza di altri familiari. Il valore del punto base – grado di parentela tra fratelli - è di € 1698,00. Seguendo i punteggi suggeriti dalle tabelle vanno commisurati come segue: in base all'età del congiunto, 18 - in base all'età della vittima, 18 - in base al numero di familiari nel nucleo primario - 16. Punti totali riconosciuti n. 52.
La tabella prevede una forbice tra minimo e massimo e considerata il rapporto di parentela la modalità in cui è intervenuta la morte (la preponderante responsabilità del fratello deceduto) la non particolare dipendenza, sotto il profilo materiale, tra fratello e sorella consigliano l'applicazione de minimo che, in base ai criteri sopra detti, è da quantificarsi in misura piena in € 88.296,00, Anche per il danno da perdita del rapporto parentale va operata la riduzione alla misura di corresponsabilità nella causazione del sinistro (25%) dai convenuti/appellati, pertanto alla sig.ra va riconosciuto il Pt_1 risarcimento per € 22.074,00.
9. Complessivamente il danno da risarcire all'appellante è di € 28.086,86, Parte_1 somma determinata secondo le valutazioni delle tabelle attuali. L'attrice appellante ha chiesto la rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo nella domanda introduttiva al giudizio.
A tal riguardo recentemente la Corte di Cassazione (Cass n. 1788/2025 del 24.1.25) ha ribadito l'orientamento prevalente, a cui il collegio intende aderire, secondo cui: “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuto a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario); qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma
pagina 5 di 7 originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712, e successive conformi, tra cui Cass., 27584/2011; Cass., 5671/2010; Cass., 5054/2009).
Pertanto, la somma di risarcimento sopra individuata andrà de-valutata alla data del sinistro (13.5.2012) e di anno in anno rivalutata con applicazione dell'interesse legale fino alla data della presente pronuncia.
Alla somma predetta deve aggiungersi, sempre nella misura del 25%, il rimborso delle spese richieste in complessive 1.416,42, quindi ridotte ad € 354,10 che va rivalutata dalla data dell'esborso, secondo gli indici ISTAT, alla data di pubblicazione della sentenza oltre gli interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata di anno in anno dalla data dell'esborso fino alla pubblicazione della sentenza.
Non può disporsi il rimborso richiesto per le spese di CTP, chiesto in sede di p.c. con preavviso di parcella, difettando la prova dell'effettivo esborso.
10. Il parziale accoglimento della domanda originaria rende ragione alla parziale compensazione delle spese nella misura dei due terzi;
per il restante 1/3 le spese vanno poste solidalmente a carico delle parti appellate per i due gradi del giudizio che, considerato il decisum e tenuto conto dei parametri medi (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) e vengono liquidati, già ridotte, come da dispositivo. Nelle stesse misure vanno ripartite le spese di CTU Tecnica sulla dinamica del sinistro, liquidata con decreto 14.11.22, e CTU medico legale che è stata liquidata con separato decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento della domanda attorea;
condanna solidalmente le parti appellate - Controparte_1 [...]
- al Controparte_6 Controparte_4 pagamento a favore di la somma di € 28.086,86 che va de-valutata alla data Parte_1 del sinistro (13.5.20212) e di anno in anno rivalutata con applicazione dell'interesse legale fino alla data della presente pronuncia;
condanna altresì le parti appellate al rimborso delle spese mediche della somma di in € 354,10, che va rivalutata dalla data dell'esborso, secondo gli indici ISTAT, alla data di pubblicazione della sentenza oltre gli interessi al tasso pagina 6 di 7 legale sulla somma originaria rivalutata di anno in anno dalla data dell'esborso fino alla pubblicazione della sentenza.
Condanna altresì la parti appellate - Controparte_1 [...]
- a rimborsare Controparte_6 Controparte_4 solidalmente alla parte appellante ) le spese di lite, che si liquidano: a) per il Parte_1 primo grado in complessive € 2.540,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.; b) per il secondo grado in complessive € 3.330,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Le spese delle CTU (tecnica e medica) sono poste definitivamente a carico della parte soccombente ( - Controparte_1 Controparte_6
-
[...] Controparte_4
Perugia, 2 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 855/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTRELLA LORIS e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DELLO STRITTO ANTONELLA ( ) con domicilio digitale come da C.F._2
PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARTINI FILIPPO e dell'avv. MORONI CARLO ) con domicilio digitale C.F._3 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), - contumace - Controparte_2
(C.F. ), - contumace - Controparte_3
(C.F. ), - contumace- Controparte_4
Appellati
Oggetto: Morte
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.24 svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
12.7.2024 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza non definitiva n. 293/2023 – Reo. 414/2023 del 13.4.2023, depositata il
16.4.2023, la Corte d'Appello di Perugia si è pronunciata relativamente al sinistro stradale occorso in data 13 maggio 2012, alle ore 3,10 del mattino quando il sig. Persona_1
– fratello della odierna attrice/appellante - mentre percorreva Via del
[...] Parte_1
Centenario con direzione di marcia Terni Centro-Gabelletta ed era alla guida del proprio motociclo Yamaha F26 targato DA65879, collideva con l'autovettura Renault Twingo targata
BH4111BC, condotta da di proprietà di e Controparte_2 Controparte_4 perdeva la vita .
2. Con la già menzionata sentenza questa Corte d'Appello ha deliberato: “in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nel sinistro occorso in data 13 maggio 2012 in esito al quale
è deceduto il sig. è concorso, nella misura del 25% il comportamento Persona_1 assunto dall'autovettura Renault Twingo targata BH4111BC, condotta da Controparte_2 di proprietà di ”
[...] Controparte_4
3. Rimessa la causa in istruttoria con separata ordinanza, dovendosi statuire in ordine al quantum per il danno psichico lamentato dall'appellante, si è reso necessario, ai fini della decisione, “accertare con criteri medico-legali e valutare in punti percentuali se l'evento stressogeno derivato dal lutto sia degenerato o meno in una sindrome tale da costituire un danno biologico”.
Con l'ordinanza è stato nominato il dott. disponendo per il Persona_2 giuramento l'udienza del 11.5.2023. Con ordinanza 22-23.2.2024 il CTU è stato sollecitato a depositare l'elaborato peritale rinviando alla udienza del 4.4.24. Difettando ancora il deposito della CTU la Corte, con ordinanza 10.4.24 ha disposto la comparizione delle parti e del CTU per l'udienza del 16.5.2024. Persistendo l'inerzia del consulente con ordinanza depositata il 22.5.24 la Corte ha revocato la nomina del dott. ed in sostituzione ha Per_2 nominato la dott.ssa fissando l'udienza del 27.6.24 per il giuramento ove però è Per_3 stato disposto il rinvio all'11.17.24 diffidando il dott. a riconsegnare il Persona_2 fascicolo di parte. Alla udienza dell'11.7.24, con collegamento da remoto, la dott.ssa Per_3
ha prestato il giuramento di rito
[...]
pagina 2 di 7 La consulente, espletata la vista della sig.ra ha chiesto di avvalersi di un Pt_1 ausiliario specialista in psichiatria. La Corte ha autorizzato con ordinanza del 14.9.24.
In data 4.12.2024 è stata depositata la consulenza medico legale e alla udienza del
12.12.24, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
motivi della decisione
4. La consulente, a fronte della domanda posta dalla Corte di “accertare con criteri medico- legali e valutare in punti percentuali se l'evento stressogeno derivato dal lutto sia degenerato o meno in una sindrome tale da costituire un danno biologico”, ha risposto come segue: “E' possibile affermare che la signora è affetta da un disturbo dell'adattamento con Parte_1 componente mista ansiosa e depressiva ad andamento persistente (DSM 5). Il predetto disturbo è causalmente derivato dall'evento luttuoso (decesso del fratello in Persona_1 data 13.05.2012) e configura un postumo permanente.
Il postumo sopra descritto, visto il periodo di tempo trascorso dal trauma, può considerarsi stabilizzato e produttivo di un esclusivo danno biologico che, con riferimento alle
Linee Guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico edite da , è valutabile nella misura del 9% (novepercento) del totale.” Pt_2
La relazione peritale appare adeguatamente motivata, esente da vizi logici e coerente con i dati istruttori emersi nel processo;
pertanto, il collegio condivide le conclusioni del
CTU in quanto fondate su criteri tecnico-scientifici e congruamente argomentate;
vista Contr altresì la puntuale risposta della consulente alle osservazioni del CTP dell
5. Trattandosi di lesioni c.d. “micropermanenti”, di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni Private (d.lg. n. 209/2005,) derivate da sinistro stradale, i criteri di determinazione del danno da liquidare derivano dalle tabelle ministeriali aggiornate con
D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal
9 agosto 2024, ponendo a correlato riferimento l'età di anni 26 anni sig.ra al Pt_1 momento del sinistro. Attingendo dalla richiamata tabella, considerato il punteggio riconosciuto dal CTU (9%), al punto base di € 947,30, il danno biologico permanente in misura piena risulta di € 18.040,38.
Oltre al riconoscimento del danno biologico, l'appellante chiede la liquidazione del danno morale rispetto al quale la difesa dell' oppone che per le micropermanenti CP_5 incontrerebbe la presunzione di non sussistenza del danno morale.
pagina 3 di 7 6. Il caso in esame, osserva il collegio, ha la sua peculiarità derivante dal fatto che il danno lamentato dalla sig.ra sia determinato dalla perdita del prossimo congiunto, il Pt_1 fratello.
Tale specifica fattispecie trova occasione per una approfondita valutazione in recenti pronunciamenti della Corte di cassazione
La recente ordinanza n. 6500 del 11.3.2025 della Corte di cassazione ha ripreso la lettura formulata da Cass. n. 5769 del 04/03/2024 secondo cui “ In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).”
Cass n. 6500/2025 ha poi dato seguito ad ulteriore interpretazione conseguente alla impostazione di Cass. 5769/2024. Tant'è che ha specificato come anche per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale trova conferma il principio per cui vige la presunzione, seppure relativa, (juris tantum), in esito alla quale spetta al danneggiante l'onere di fornire la prova contraria. Pertanto, la presunzione semplice, ai sensi dell'art 2727 c.c. è applicabile anche alla valutazione dei rapporti tra fratelli (o sorelle) unilaterali della persona deceduta
(Cass n. 24689 del 5.11.20). La Corte di legittimità ha conseguentemente rimarcato che compete al responsabile provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo (Cass. n. 23917 del22/10/2013)
7. Considerato il riferito insegnamento del Corte di legittimità, sulla base della presunzione dello stretto rapporto di parentela che non ha trovato argomenti di smentita da parte del danneggiante, ad avviso del collegio sussistono le condizioni per il riconoscimento del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico che, nella misura piena del punteggio riconosciuto attraverso la CTU, risulta di € 6.012,86.
La sommatoria del danno biologico e del danno morale (€ 24.053,24) va poi ridotto alla misura di corresponsabilità (25%) riconosciuta da questa Corte nei confronti delle parti pagina 4 di 7 appellate con la sentenza non definitiva n. 293/2023 –del 13.4.2023; parti appellate che solidalmente vanno condannate al risarcimento a favore della sig.ra per € 6.012,86 Pt_1 per danno biologico.
8. Per i motivi sopra esposti può darsi seguito al riconoscimento del danno da rapporto parentale la cui determinazione può essere tratta dai criteri orientativi individuati dalle c.d.
“tabelle Milano” del 2024. Si deve conseguentemente tener conto che la sig.ra Parte_1 al tempo del sinistro aveva 26 anni mentre il fratello deceduto aveva anni 28. Non si ha contezza della presenza di altri familiari. Il valore del punto base – grado di parentela tra fratelli - è di € 1698,00. Seguendo i punteggi suggeriti dalle tabelle vanno commisurati come segue: in base all'età del congiunto, 18 - in base all'età della vittima, 18 - in base al numero di familiari nel nucleo primario - 16. Punti totali riconosciuti n. 52.
La tabella prevede una forbice tra minimo e massimo e considerata il rapporto di parentela la modalità in cui è intervenuta la morte (la preponderante responsabilità del fratello deceduto) la non particolare dipendenza, sotto il profilo materiale, tra fratello e sorella consigliano l'applicazione de minimo che, in base ai criteri sopra detti, è da quantificarsi in misura piena in € 88.296,00, Anche per il danno da perdita del rapporto parentale va operata la riduzione alla misura di corresponsabilità nella causazione del sinistro (25%) dai convenuti/appellati, pertanto alla sig.ra va riconosciuto il Pt_1 risarcimento per € 22.074,00.
9. Complessivamente il danno da risarcire all'appellante è di € 28.086,86, Parte_1 somma determinata secondo le valutazioni delle tabelle attuali. L'attrice appellante ha chiesto la rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo nella domanda introduttiva al giudizio.
A tal riguardo recentemente la Corte di Cassazione (Cass n. 1788/2025 del 24.1.25) ha ribadito l'orientamento prevalente, a cui il collegio intende aderire, secondo cui: “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuto a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario); qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma
pagina 5 di 7 originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712, e successive conformi, tra cui Cass., 27584/2011; Cass., 5671/2010; Cass., 5054/2009).
Pertanto, la somma di risarcimento sopra individuata andrà de-valutata alla data del sinistro (13.5.2012) e di anno in anno rivalutata con applicazione dell'interesse legale fino alla data della presente pronuncia.
Alla somma predetta deve aggiungersi, sempre nella misura del 25%, il rimborso delle spese richieste in complessive 1.416,42, quindi ridotte ad € 354,10 che va rivalutata dalla data dell'esborso, secondo gli indici ISTAT, alla data di pubblicazione della sentenza oltre gli interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata di anno in anno dalla data dell'esborso fino alla pubblicazione della sentenza.
Non può disporsi il rimborso richiesto per le spese di CTP, chiesto in sede di p.c. con preavviso di parcella, difettando la prova dell'effettivo esborso.
10. Il parziale accoglimento della domanda originaria rende ragione alla parziale compensazione delle spese nella misura dei due terzi;
per il restante 1/3 le spese vanno poste solidalmente a carico delle parti appellate per i due gradi del giudizio che, considerato il decisum e tenuto conto dei parametri medi (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) e vengono liquidati, già ridotte, come da dispositivo. Nelle stesse misure vanno ripartite le spese di CTU Tecnica sulla dinamica del sinistro, liquidata con decreto 14.11.22, e CTU medico legale che è stata liquidata con separato decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento della domanda attorea;
condanna solidalmente le parti appellate - Controparte_1 [...]
- al Controparte_6 Controparte_4 pagamento a favore di la somma di € 28.086,86 che va de-valutata alla data Parte_1 del sinistro (13.5.20212) e di anno in anno rivalutata con applicazione dell'interesse legale fino alla data della presente pronuncia;
condanna altresì le parti appellate al rimborso delle spese mediche della somma di in € 354,10, che va rivalutata dalla data dell'esborso, secondo gli indici ISTAT, alla data di pubblicazione della sentenza oltre gli interessi al tasso pagina 6 di 7 legale sulla somma originaria rivalutata di anno in anno dalla data dell'esborso fino alla pubblicazione della sentenza.
Condanna altresì la parti appellate - Controparte_1 [...]
- a rimborsare Controparte_6 Controparte_4 solidalmente alla parte appellante ) le spese di lite, che si liquidano: a) per il Parte_1 primo grado in complessive € 2.540,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.; b) per il secondo grado in complessive € 3.330,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Le spese delle CTU (tecnica e medica) sono poste definitivamente a carico della parte soccombente ( - Controparte_1 Controparte_6
-
[...] Controparte_4
Perugia, 2 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
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