Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
. N. 464/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 464 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Parte_1 C.F._1
Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via Maniacco n.
10, giusta procura in atti
ATTORE
E
(c. f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese dall' avv. Marco Mizzon del Foro di Gorizia C.F._3 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Gorizia (GO), alla Via Roma n. 20, giusta procura in atti
CONVENUTE
NONCHE'
(c.f. ), CP_3 C.F._4 Controparte_4
(c.f. ), (c.f. ), CodiceFiscale_5 CP_5 C.F._6 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Controparte_6 C.F._7
CONVENUTI
E
(c.f. ) e CP_7 C.F._8 Controparte_8
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto MAZZA ed
[...] C.F._9
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gorizia al Corso Italia n. 36, giusta procura in atti
CONVENUTI
E
ROBERTO (c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_9 C.F._10
Loris Nadalin e Mara Del AN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Codroipo (UD) alla Piazza Garibaldi n. 19, giusta procura in atti
CONVENUTO
E
(c.f. ), (c.f. CP_10 C.F._11 CP_11
), (c.f. , C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._14 CP_14 C.F._15
(c.f. ), (c.f. CP_15 C.F._16 Parte_2
), (c.f. ), C.F._17 Parte_3 C.F._18 [...]
(c.f. , (c.f. , Parte_4 C.F._19 Parte_5 C.F._20
(c.f. , (c.f. Parte_6 C.F._21 Parte_7
) rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Ziani ed elettivamente C.F._22
domiciliati presso il suo studio in Gorizia alla via Mazzini n. 8, giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE'
, , , CP_16 Controparte_17 CP_18
, CP_19 CP_20 Controparte_21 CP_22
[...] Controparte_23
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione ex art. 1051 c.c.
Conclusioni: come da note scritte del 30.5.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deducendo di essere Parte_1
proprietario in Gorizia di un fondo riportato in catasto alla particella 487 sub 108 in P.T.
2361 c.t. 1°, totalmente intercluso e privo di accesso dalla via pubblica, atteso pure che, all'esito di un anteriore contenzioso instaurato coi (soli) coniugi era CP_24
risultata inesistente una servitù in termini a favore del suo fondo ed a carico di quello di questi ultimi, instava innanzi a questo Tribunale nei confronti dei proprietari dei vari fondi attigui, identificati in , , CP_20 CP_2 CP_1 CP_25
, , , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_17 CP_16 Parte_8 [...]
, CP_18 CP_19 Controparte_13 Controparte_21 CP_10
, Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3 CP_14 CP_12
, e Comune di Gorizia, per sentire "accertarsi e
[...] CP_11 CP_15 dichiararsi il diritto dell'attore al passaggio coattivo previsto dall'art. 1051 del codice civile in favore del fondo di sua proprietà sub p.c. 487/108 in P.T. 2361, c.t. 1°, del C.C. di Gorizia e a peso del o dei fondi vicini di proprietà dei convenuti secondo il percorso e con le modalità da individuarsi all'esito di esperenda C.T.U., disponendo anche l'intavolazione del relativo diritto e determinando la misura dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c.", con rivalsa delle spese di lite "in caso di opposizione".
Radicatosi il contraddittorio non si costituivano i convenuti CP_20
, , e Controparte_17 CP_18 CP_19 Controparte_21
dichiarati contumaci con provvedimento adottato da parte di questo Tribunale in data
14.10.2020.
Si costituivano, invece, gli altri, nel merito sostanzialmente contestando a vario titolo la domanda attorea e cioè per difetto d'interclusione, per l'impossibilità di costituzione ai sensi del generale disposto dell'art. 1051 ult. cpv. c.c. difettandone nella specie i presupposti, per l'esistenza comunque di una servitù di passaggio (solo) a piedi sul fondo o comunque, il Comune di Gorizia, per rientrare il suo fondo de CP_24 quo nel "patrimonio indisponibile dell'Ente", ivi sorgendo una Scuola Media Statale: tutti, naturalmente, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, reclamando il pagamento in loro favore dell'indennità prevista dalla legge.
Su richiesta di parte attrice, con ordinanza del 23.2.2022 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e (eredi di Parte_6 Parte_7 Per_1
) e di e (aventi causa della convenuta
[...] Controparte_23 Controparte_22
: di questi, tuttavia, si costituivano soltanto i primi due. CP_11
Successivamente, con provvedimento del 2.10.2022 il Comune di Gorizia veniva estromesso dal giudizio.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica con incarico conferito all'arch.
con ordinanza del 25.1.2023, consulenza depositata in data 27.10.2023. Persona_2
Ciò detto, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
La domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_23 [...]
che seppur ritualmente citati non si sono costituiti. CP_22
Tanto premesso, giova rammentare l'opinione della Corte di Cassazione in tema di costituzione di servitù coattive: “ il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda "servitus viae", attesi i criteri (di cui all'art. 1051 cod. civ.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo "status" giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente), entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del "minimo mezzo", inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile. (…)”
(Sez. 2, Sentenza n. 8105 del 27/08/1997 della Corte di Cassazione).
Ciò detto, in primis, anche dalle risultanze fattuali emerse in sede di consulenza tecnica, cui si ritiene di aderire attesa la coerenza e la congruità della stessa, emerge che, all'esito degli accessi e delle verifiche operate in loco dall'ausiliare, il fondo attoreo così risultava ("… incolto e inedificato, perimetralmente recintato … a cui non risulta possibile accedere in alcun modo, non risultando presenti varchi di alcun tipo"), così univocamente il Ctu concludendo: "… risulta con tutta evidenza come il fondo di parte attorea ( M P.C. Pt_9
487/108) sia interamente circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica ovvero che esso si caratterizzi da interclusione assoluta rispetto agli altri fondi …".
Ebbene, non può revocarsi in dubbio l'attuale interclusione del fondo attoreo, evidenziandosi al riguardo come l'evenienza di una persistente servitù di passaggio "per
l'ampiezza di metri 1.50" a favore del fondo attoreo ed a carico di quello dei (soli) convenuti risulta esclusa dalla sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 743/2016, CP_24
conclusiva del contenzioso al riguardo insorto tra le (dirette) parti, in assenza in ogni caso di alcuna intavolazione.
Conseguentemente il Ctu, vagliato lo stato dei luoghi, individuava sei possibili
"tracciati" viari, astrattamente passibili di essere oggetto dell'invocata servitù, singolarmente e parcellarmente descrivendoli sia nelle dimensioni, sia, più latamente, nelle caratteristiche di ciascuno. All'esito di tale esame erano tre, tuttavia, i tracciati concretamente attuabili (percorsi 1-5-6).
Orbene, alla luce degli elementi oggettivamente ricavabili dall'elaborato peritale si ritiene che il percorso che meglio coniughi in concreto i criteri di cui all'art. 1051 c.c. ossia la brevità e il minor danno del fondo servente sia il percorso cinque (Via d'accesso via
Puccini n. 35-37) incidente sulla p.c. 3258 di proprietà dei convenuti "2" [ CP_10
oggi e , CP_11 Controparte_23 Controparte_22 CP_12
, Controparte_13 CP_14 CP_15 Parte_2 Parte_3
e e ] e "5" . Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Invero si evidenzia sul punto quanto riportato dal Ctu in sede di elaborato peritale: “- Il individuato su un “esistente percorso di accesso su ghiaino” in Parte_10 proprietà esclusiva, e sviluppato lungo il Tratto TE- T5, ha uno sviluppo assiale pari a circa metri
49,50(dalla prossimità di Via Puccini n° 25/A al confine della Proprietà Attorea);- ad essi vanno necessariamente aggiunti metri 5,00(e metri 4,70in larghezza) per permettere l'immissione a 90°, altrimenti estremamente difficoltosa.- il percorso ha una larghezza pressoché costante di metri 3,00 ad eccezione del tratto finale di imbocco che raggiunge i metri 4,70; - sulla sinistra, viene mantenuta l'aiuola larga circa metri 1,70;- sulla destra, la parte residuale del percorso di accesso su ghiaino risulta larga circa metri 2,10;- l'area interessata da un ipotetica servitù risulterebbe pertanto essere di circa mq. 173,45(calcolo = mq. 49,50 x 3,00 + 5,00 x 4,70 + 1,70 x 1,70/2).
CONSIDERAZIONI:- il TRACCIATO 5 risulta sostanzialmente già definito nei suoi principali elementi costitutivi (ingresso Carrabile Automatizzato su via Puccini - strada di traffico medio- e percorso di accesso su ghiaino fino all'altezza della Proprietà Attorea), che non variano in alcun modo la destinazione attuale del percorso così individuato anche rispetto al posizionamento dei n° 2
Fabbricati Residenziali esistenti (n° 12 Unità complessive);- è il 2° percorso più breve per raggiungere la pubblica via, tra quelli alternativi;
- il traffico veicolare risulterebbe in aumento decisamente moderato (+ 50%) rispetto l'attuale, tuttavia restando del tutto invariata la vicinanza
a balconi e finestre per il rumore di scorrimento, attualmente già schermato dalle alberature esistenti.”.” (cfr pag. 29 dell'elaborato peritale)
Milita a favore di tale soluzione quanto rappresentato dallo stesso Ctu: “Il
TRACCIATO 5 (perimetro a-b-c-d-e-f-a) risulta quasi interamente definito (ingresso Carrabile
Automatizzato su via Puccini) su un “già esistente percorso di accesso su ghiaino” presente nel
Cortile di proprietà condominiale (p.c. .3258 CONVENUTO 2 + 5)” indicando poi l'ausiliare opere e costi per dar seguito alla costituzione della servitù di passaggio.
Diversamente: “Il TRACCIATO 6 (perimetro a-b-b'-b''-c-d-a), risulta interamente definito ex novo nel Cortile di proprietà condominiale (p.c. .3258 – CONVENUTO 2 + 5) lungo il tratto a confine con la p.c. .4695 del “CONVENUTO 6” (ingresso su via Mascagni) e pertanto, per darvi seguito (costituzione servitù di passaggio),” anche in tal caso indicando opere e costi per la costituzione della servitù.
Dall'elaborato peritale si evince, infatti, in ordine alla sua lunghezza che il percorso
6 "ha uno sviluppo assiale pari a circa m. 28,45 (dalla via Mascagni - strada di traffico medio/basso
- al confine della proprietà attorea) … una larghezza pressochè costante di m. 3,00 e non prevede alcun tipo di svolta a 90°, caratterizzandosi per un innesto diretto … è in assoluto il percorso più breve per raggiungere la pubblica via … di minor commistione e interferenza rispetto al contesto esistente …".
Ancora, tale tracciato n. 6, di mq. 85,35 ma da implementarsi di ulteriori mq 1.50 all'imbocco sulla via pubblica, per la sua concreta realizzazione richiede l'esecuzione di talune opere, espressamente indicate dall'Ausiliare ("… formazione di scivolo di invito e ingresso carrabile automatizzato previa demolizione di muretto e recinzione, rimozione parziale di siepe, taglio di m. 7 alberi di alto fusto (pini a distanza non legale), riduzione dello stenditoio, trasformazione di porzione d'area a giardino in percorso su ghiaino (per omogeneità al contesto) e fino all'altezza della proprietà attorea". (cfr pag. 29-30 elaborato peritale)
Orbene, la scelta del tracciato n. 5 consente di bilanciare il criterio della brevità del passaggio alla pubblica via per il proprietario del fondo intercluso, trattandosi, infatti, del secondo percorso più breve tra quelli esaminati dal Ctu e il minor danno per il fondo che tale passaggio deve subire, consentendo un minor impatto sullo stato attuale dei luoghi, come già configurati, senza peraltro dovendosi incidere sulle aree verdi esistenti attraverso l'abbattimento di alberi.
Va, inoltre, superata l'eccezione proposta dai convenuti in ordine alla limitazione di cui all'art. 1051 comma 4 c.c. richiamandosi sul punto l'opinione della Corte di Cassazione:
“In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti - che opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse - non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili;
(…). (Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10944 del 23/04/2024 (Rv. 670981 - 01)
Va parimenti superata l'eccezione relativa alla preferenza, nell'ambito delle modalità di costituzione della servitù del percorso numero 1 tracciato dal Ctu, la cui scelta non consentirebbe di soddisfare i criteri legali di cui all'art. 1051 cc, atteso che il predetto percorso è il più lungo, tra quelli potenziali, per consentire l'accesso alla pubblica via del fondo intercluso.
Pertanto, anche in applicazione delle predette coordinate ermeneutiche, la soluzione che meglio bilancia gli interessi contrapposti, coerentemente con lo stato dei luoghi descritto dal Ctu, è il percorso numero cinque.
A fronte di questo asservimento il C.T.U., all'esito di un'analitica valutazione, ha quantificato, in favore dei proprietari incisi dalla servitù coattiva, un'indennità ex art. 1053
c.c. di complessivi € 11.407,00.
In ordine alle spese di lite considerata la natura della causa e l'esito della stessa sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la loro integrale compensazione.
Per quanto concerne le spese di Ctu si provvede come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda spiegata da parte attrice di costituzione coattiva di servitù di passaggio, sia pedonale che veicolare, in favore del fondo intercluso, di proprietà di Pt_1
indicato in catasto al F.M. 21 p.lla 487 sub 108 ed a peso del fondo di proprietà di
[...]
, , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
, e e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
] e indicato in catasto al F. M. 21 p.c. 3258; Parte_7 Parte_8
• dispone: che il passaggio va stabilito come individuato nel tracciato 5 definito in sede di elaborato peritale (pag. 29) redatto dall'arch. depositato in data Persona_2
27.10.2023 e qui da intendersi richiamato, autorizzando l'istante alla esecuzione delle opere necessarie, e mandando ai competenti Uffici per la relativa intavolazione;
• condanna l'attore al pagamento dell'indennità spettante ex art. 1053 c.c., Parte_1 liquidata in € 11.407,00., in favore dei proprietari del fondo gravato;
• compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
• dispone che le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in pari data, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di tutte le parti, per la misura del 50% sull'attore e 50% su tutti i convenuti in solido, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto, in misura superiore alla quota indicata.
Così deciso in Gorizia il 19.2.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Di Donato