Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 437 / 2022
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LO FASO Parte_1 C.F._1
MARIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
E
Controparte_2
-convenuti contumaci-
Oggetto: conferimento tfr al fondo supplementare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di essere stato dipendente della S.R.R. Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Agrigento Provincia s.c.r.l. dall' 01/04/17 al 09/09/18;
di avere chiesto di destinare l'importo del TFR maturato al fondo pensione Alleata
debitrice dell'importo residuo pari ad € 1.498,26. Chiedeva di ordinare alla Società per la regolamentazione del servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 di Controparte_3
di versare l'importo di € 1.498,26 al fondo pensione, con vittoria di spese e compensi
[...]
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, le convenute non si costituivano.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle convenute, non costituitesi:
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il prestatore di lavoro subordinato ha diritto
- indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto - ad un trattamento di fine rapporto (TFR) in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, la giurisprudenza (ex multis, Cass. sent. n. 10942/2000) con orientamento concorde, ha attribuito al TFR natura retributiva, in quanto lo stesso costituisce la sommatoria di quote di retribuzione accantonate nel corso del rapporto di lavoro, che, al fine di evitare la perdita di valore effettivo del TFR per effetto dell'inflazione, devono essere rivalutate annualmente sulla base di un indice composto.
Tuttavia, l'accertata natura retributiva non esclude che il TFR abbia una funzione in senso lato previdenziale, perché finalizzata a costituire un capitale a disposizione del prestatore di lavoro che cessa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività (Corte
Costituzionale (sentenza, 27 giugno 1968, n. 75)
A seguito dell'intervento del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 296/2006, il
TFR ha assunto il ruolo di fonte primaria di alimentazione dei Fondi pensionistici complementari che vengono incrementati dalla devoluzione delle quote di accantonamento annuale del TFR, le quali poi costituiranno le pensioni integrative dei lavoratori al momento del loro pensionamento, fatta salva l'espressa scelta dei lavoratori di conservare il TFR. In particolare, va ricordato in punto di diritto che l'art. 8 del d. lgs. 252/2005 prevede al comma 1 che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato
mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore del datore di lavoro e del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando” e al comma 2 che “(…) il contributo da destinare
alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti,
in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa”; ed ancora, il comma 7 della medesima disposizione dispone che “il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta
l'adesione alle forme stesse e avviene con cadenza almeno annuale”.
Ebbene, nel caso di specie, dal prospetto versamenti emerge che il ricorrente ha beneficiato dei versamenti effettuati dalla , mentre è rimasto incontestato che la società datoriale Pt_2
abbia omesso di versare le quote di TFR dallo stesso maturate relativamente al periodo in cui la stessa è subentrata sino all'interruzione del rapporto di lavoro, nonché il quantum del dovuto.
Stante, dunque, l'assenza di una specifica contestazione dei conteggi, va ordinato alla
Società per la regolamentazione del servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. di versare l'importo di € 1.498,26 al fondo pensione Alleata Previdenza n. adesione 22524400 presso
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_2
Nulla sulle spese nei confronti di stante la sua contumacia. Controparte_2
Le restanti spese si pongono in capo alla Società, stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna la società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti a.t.o. a conferire al fondo 22524400 la somma Controparte_4
complessiva di € 1.498,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti a.t.o., in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.030,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15 % come per legge e ne dispone la distrazione in favore procuratore dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Così deciso in Agrigento, il 25/06/2025.
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Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo