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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9796 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. TETTI ALESSANDRO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FIGARI GIULIA MARIA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.6.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
B. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento, dichiarando di avere già fra loro diviso i beni mobili in comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo;
C. La casa coniugale, e relative pertinenze, con quanto in essa contenuto, è assegnata alla moglie ed il marito la rilascerà in favore della moglie entro 30 giorni dalla data dell'udienza presidenziale. D. i figli minori e Per_1 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre nella casa coniugale, e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori;
E. il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento in favore della madre di un assegno mensile di euro 250,00 per ciascuno dei figli, somma da adeguarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT, con decorrenza dalla pronuncia della separazione e da corrispondere entro il 27 di ogni mese, oltre al riconoscimento dell'assegno unico integrale e alla corresponsione del 50 % delle spese straordinarie, per la scuola/università, spese mediche, spese per attività, viaggi di istruzione, per la cui esatta individuazione si fa riferimento al Protocollo adottato dal
Tribunale di Roma, di cui di seguito si trascrivono i contenuti salienti: • Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di fisioterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.): in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle;
F. il padre potrà tenere con sé
i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: • 2 giorni infrasettimanali, di preferenza il lunedì e mercoledì per la sig.ra quando alla stessa toccherà il weekend e il mercoledì quando sarà il turno CP_1 del sig. per il weekend • un fine settimana alternato, dall'uscita di scuola del Parte_1 venerdì sino al dopocena della domenica;
• sarà facoltà del padre spostare il pernotto notturno dei figli, previo preavviso scritto di almeno tre giorni ed accordo con la madre, stante la possibile turnazione notturna della sua attività lavorativa e, laddove lo stesso non possa rispettare la cadenza del weekend, recupererà con quello successivo derogando per quel periodo all'alternanza e dunque accordando due fine settimana continuativi;
• determinate festività ad anni alterni ed iniziando dalla madre, previa conferma scritta di tre giorni prima, con relativa risposta scritta;
• il Natale ed il Capodanno ad anni alterni, iniziando dalla madre, previa conferma scritta di tre giorni, prima con relativa risposta scritta;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 da concordarsi preventivamente per iscritto entro il mese di aprile/maggio”;
ritenute la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato l'interesse degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 1°.6.2006, alle condizioni congiunte riportate in
[...] parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 162,
Parte 2, Serie A05, Anno 2006); - nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9796 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. TETTI ALESSANDRO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FIGARI GIULIA MARIA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.6.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
B. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento, dichiarando di avere già fra loro diviso i beni mobili in comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo;
C. La casa coniugale, e relative pertinenze, con quanto in essa contenuto, è assegnata alla moglie ed il marito la rilascerà in favore della moglie entro 30 giorni dalla data dell'udienza presidenziale. D. i figli minori e Per_1 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre nella casa coniugale, e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori;
E. il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento in favore della madre di un assegno mensile di euro 250,00 per ciascuno dei figli, somma da adeguarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT, con decorrenza dalla pronuncia della separazione e da corrispondere entro il 27 di ogni mese, oltre al riconoscimento dell'assegno unico integrale e alla corresponsione del 50 % delle spese straordinarie, per la scuola/università, spese mediche, spese per attività, viaggi di istruzione, per la cui esatta individuazione si fa riferimento al Protocollo adottato dal
Tribunale di Roma, di cui di seguito si trascrivono i contenuti salienti: • Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di fisioterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.): in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle;
F. il padre potrà tenere con sé
i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: • 2 giorni infrasettimanali, di preferenza il lunedì e mercoledì per la sig.ra quando alla stessa toccherà il weekend e il mercoledì quando sarà il turno CP_1 del sig. per il weekend • un fine settimana alternato, dall'uscita di scuola del Parte_1 venerdì sino al dopocena della domenica;
• sarà facoltà del padre spostare il pernotto notturno dei figli, previo preavviso scritto di almeno tre giorni ed accordo con la madre, stante la possibile turnazione notturna della sua attività lavorativa e, laddove lo stesso non possa rispettare la cadenza del weekend, recupererà con quello successivo derogando per quel periodo all'alternanza e dunque accordando due fine settimana continuativi;
• determinate festività ad anni alterni ed iniziando dalla madre, previa conferma scritta di tre giorni prima, con relativa risposta scritta;
• il Natale ed il Capodanno ad anni alterni, iniziando dalla madre, previa conferma scritta di tre giorni, prima con relativa risposta scritta;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 da concordarsi preventivamente per iscritto entro il mese di aprile/maggio”;
ritenute la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato l'interesse degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 1°.6.2006, alle condizioni congiunte riportate in
[...] parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 162,
Parte 2, Serie A05, Anno 2006); - nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi