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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 3674/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione senza termini sulle conclusioni scritte delle parti per l'udienza a trattazione scritta del 4 novembre 2025 tra:
1. CP_1 C.F._1
2. Controparte_2 C.F._2
3. CP_3 C.F._3
4. DA IL Persona_1 Persona_2 C.F._4
5. AB VI C.F._5
6. CP_4 C.F._6
7. Controparte_5 C.F._7
8. Controparte_6 C.F._8
9. PADUA INES C.F._9
10. Controparte_7 C.F._10
11. Controparte_8 C.F._11
12. CP_9 C.F._12
13. Controparte_10 C.F._13
14. Controparte_11 C.F._14
15. Email_1 C.F._15
16. QUARANTA DOMENICO C.F._16 17. CP_12 C.F._17
18. Controparte_13 C.F._18
19. FI SA ME C.F._19
20. CP_14 C.F._20
21. CP_15 C.F._21
22. Controparte_16 C.F._22
23. Controparte_17 C.F._23
24. CP_18 C.F._24
25. CP_19 C.F._25
26. CP_20 C.F._26
27. VERRE CP_15 C.F._27
28. Controparte_21 C.F._28
29. Parte_1 C.F._29
Tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Marco Tortorella;
- RICORRENTI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C
(C.F. ), in persona del Presidente in carica;
Controparte_22 P.IVA_1
(C.F. in persona del Ministro in carica pro Controparte_24 P.IVA_2 tempore; il (C.F. , in persona del Ministro in carica pro Controparte_25 P.IVA_3 tempore; (C.F. ), in persona del Ministro Controparte_26 P.IVA_4 in carica pro tempore;
tutti rappresentati e difesi con il patrocinio ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- RESISTENTI IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 9561/23 della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa. I Dott.ri in epigrafe , laureati in medicina e chirurgia, unitamente ad altri convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, la il Controparte_22
, il e il Controparte_27 Controparte_25 Controparte_26
, chiedendo l'accertamento del diritto ad una remunerazione adeguata, ed in subordine
[...] il risarcimento del danno per omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie, deducendo di aver frequentato scuole di specializzazione medica.
Il Tribunale adito rigettava le domande attrici.
Avverso detta sentenza, proponevano appello gli originari attori , oggi ricorrenti in riassunzione, unitamente ad altri.
Con sentenza n. 5628/16, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'eccezione di prescrizione e ha rilevato in premessa che il risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione della direttiva, nella parte in cui prevede il diritto degli specializzandi ad essere remunerati per l'attività prestata, può essere domandato solo da coloro che avevano frequentato, a far tempo dall'anno accademico
1983/1984 e fino a quello 1990/1991, un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e rientrante negli elenchi di cui agli artt. 5, n. 2, e 7 n.2, della direttiva 75/362/CE;
2. ha aggiunto che non è di ostacolo il mancato inserimento nell'elenco ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 257/1991, purché si sia in presenza di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri;
3. ha precisato che su chi agisce in giudizio grava l'onere di depositare il decreto ministeriale, rispetto al quale non si applica il principio iura novit curia, e, in caso di mancata inclusione, di dimostrare che il corso frequentato andava, invece, incluso in quanto comune ad altri Stati dell'Unione;
4. ha escluso che possa essere invocato il principio di non contestazione, che attiene esclusivamente alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e non si estende alla sussistenza o meno del diritto che dal fatto deriva;
5. ha rilevato, infine, che non potevano essere accolte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti, perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e perché finalizzate ad acquisire, attraverso l'ordine di esibizione e la richiesta di informazioni, documenti che la parte avrebbe potuto autonomamente depositare;
accoglieva il gravame, limitatamente alle domande proposte dai medici iscritti alle scuole di specializzazione dell'anno 1983/1984, rigettandolo con riferimento ai medici il cui anno di iscrizione ai corsi di specializzazione era antecedente all'anno indicato. Con ordinanza n. 9561/23 – per quanto qui di interesse - la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dagli originari attori, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, con la predetta pronuncia, la Corte di Cassazione – esclusi per alcuni dei ricorrenti gli effetti di un eccepito giudicato e ribaditi gli ormai consolidati principi in ordine al parametro per la quantificazione del danno - ha affermato - per quanto qui di interesse – quanto segue.
“Il ricorso incidentale è fondato solo limitatamente al terzo motivo, formulato nell'interesse di
[...]
(limitatamente all'iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica), CP_1
(limitatamente all'iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia Controparte_2 generale), (limitatamente all'iscrizione alla scuola di nefrologia), CP_3 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
(limitatamente alla scuola di specializzazione in medicina interna),
[...] Parte_4
(limitatamente all'iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina interna), , Parte_5
, (limitatamente alla scuola di urologia) Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , (limitatamente alla CP_10 Controparte_11 Parte_6 Parte_7 CP_12 scuola di nefrologia), (limitatamente alla scuola di medicina interna), Controparte_13 Parte_8
, (per la scuola di anestesia e rianimazione),
[...] CP_14 CP_15 Controparte_16
(per la scuola di nefrologia), , , Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, e Parte_9 Controparte_21 Parte_10
in relazione al motivo ed alle posizioni sopra indicate la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma,che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, e procederà ad un nuovo esame da condurre nel rispetto del principio enunciato dalle
Sezioni Unite, che di seguito si trascrive:
«Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE»”.
Quanto alla specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri – profilo che rileva anche nel presente giudizio di rinvio per i motivi che appresso si diranno - la medesima pronuncia di legittimità ha chiarito quanto segue: “pronunciando in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, questa Corte
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 33846/2022; Cass. n. 33634/2022; Cass. n. 25414/2022 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione) ha invece da tempo affermato che:
a) l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri) rappresenta non già un fatto impeditivo, bensì un fatto costitutivo del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata attuazione delle suddette direttive;
b) in quanto fatto costitutivo del diritto azionato, deve essere specificamente allegato e, ove occorra, provato in giudizio dall'attore;
c) l'effettiva sussistenza di questo fatto va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso;
d) la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, non è preclusa dal divieto di nova, salva l'operatività del principio di non contestazione;
e) peraltro, posto che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive) sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri), il principio di non contestazione può operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);
f) solo l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può pertanto rilevarsi preclusiva del rilievo in appello - officioso
o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza;
g) l'operatività del principio di non contestazione è però condizionata dal grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica;
h) al fine di far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (e neppure di eccezione in senso lato), ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato;
11.1. nella fattispecie, non dissimile dai casi in cui analoghe censure sono state ritenute inammissibili, manca nel motivo qualsiasi indicazione circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni attraverso le quali detto accertamento sull'equipollenza dei corsi sarebbe stato sollecitato;
inoltre il ricorso non rispetta l'onere imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., quanto al contenuto e alla localizzazione degli atti processuali sui quali si fa leva nell'invocare il principio di non contestazione;
questa Corte, nell'esaminare analoga questione prospettata in relazione a scuole di specializzazione non ricomprese fra quelle espressamente elencate dalla direttiva, ha evidenziato che un credito risarcitorio o indennitario è predicabile in iure solo a condizione che si possa affermare che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, lo specializzando avrebbe beneficiato di un incremento patrimoniale che invece ha perduto;
ne ha tratto la conseguenza che per i corsi non espressamente previsti dalla direttiva non si può fare leva sull'ampliamento successivamente disposto nell'ordinamento interno, perché al momento della frequenza non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» invocate e «se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla
Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria» (Cass.
n. 25414/2022)”.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato i Dott.ri in epigrafe hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti della del Controparte_22
, e del Controparte_25 Controparte_28 Controparte_26
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la al pagamento della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del Controparte_22 corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la al risarcimento del danno per il Controparte_22 mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via alternativa, condannare la al risarcimento dei danni subiti Controparte_22 dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 6.713,94, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese di tutti i gradi di merito del giudizio in favore del legale antistatario”.
Si sono costituite le Amministrazioni convenute le quali hanno eccepito quanto segue:
Per la posizione di l'esistenza di un giudicato per aver egli già promosso un Controparte_8 analogo contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli, avente identità di petitum e causa petendi, domanda risarcitoria, relativa alla frequenza del corso di specializzazione in medicina interna, inizialmente accolta dal Tribunale di Napoli, sez. XI, con sentenza n. 3240/2012 e poi respinta dalla
Corte di Appello di Napoli – con sentenza n. 4391/2018 – che ha riformato la sentenza di primo grado in seguito ad appello proposto dall'amministrazione.
Per le posizioni di (chirurgia oncologica), , (oncologia), CP_1 Controparte_7
( neurofisiopatologia), (chirurgia generale d'urgenza) Controparte_16 Parte_9
l'eccezione riguarda la frequenza di corsi di specializzazione non ricompresi negli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/363/CEE.
Dato atto di quanto sopra, rileva preliminarmente il Collegio che con le note di trattazione cartolare relative all'udienza del 23 gennaio 2024 il ricorrente ha rinunciato agli atti chiedendo Controparte_8 la compensazione delle spese di giudizio.
Le amministrazioni non risultano aver accettato tale rinuncia, sicchè deve essere qualificata quale mera rinuncia all'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti per questa posizione, con spese compensate (tenuto pure conto che la circostanza è emersa solo in questa sede).
Ancora in via preliminare, deve darsi atto che è ormai definitiva la statuizione relativa alla legittimazione passiva – rispetto alle domande degli odierni ricorrenti – della sola CP_22 Consiglio dei Ministri, così come è definita quella relativa al parametro di liquidazione del “quantum” dagli stessi rivendicato.
Nel merito, il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett.
c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva
82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
Nel caso di specie, l'ordinanza n. 9561/23 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli odierni appellanti in riassunzione, cassando con rinvio la sentenza impugnata, è stata resa proprio in adesione a questo nuovo orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la suddetta sentenza a
SS.UU. del 2018.
La Corte rileva altresì che nelle more del presente giudizio di rinvio, l'orientamento è stato nuovamente modificato in senso ampliativo nei termini di cui si dirà.
In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea sul seguente quesito: «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE
e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio
1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c),
l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 10 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.
E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese.
Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa. Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo.
All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel
2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1gennaio 1983) la Direttiva
82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.
75/362/CEE”.
A tale nuovo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di doversi adeguare, con la conseguenza che, nel caso in esame, la domanda dei medici (tutti iscritti nell'A.A. 1982/1983) è fondata rispetto ai periodi di frequenza successivi alla data del 1° gennaio 1983, con conseguente limitazione del risarcimento del danno a partire dalla predetta data e fino al conseguimento del diploma di specializzazione per ogni singolo medico.
I periodi e le specializzazioni sono le seguenti:
oncologica iscrizione 82 durata 4 anni Parte_11
generale iscrizione 80 durata 5 anni Parte_12
iscrizione 81 durata 4 anni Parte_13
DA e sanita' pubblica Persona_1 Parte_14 iscrizione 82 durata 4 anni vascolare iscrizione 82 durata 5 anni Parte_15
Medicina del lavoro iscrizione 82 durata 4 anni CP_4 iscrizione 81 durata 3 anni Parte_16
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni Controparte_6
Malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni Parte_5
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_17
Medicina interna iscrizione 80 durata 5 anni Controparte_8
iscrizione 80 durata 5 anni Parte_18
iscrizione 82 durata 4 anni Parte_19
iscrizione 81 durata 4 anni Parte_20
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 anni Parte_21
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_22
iscrizione 81 durata 3 anni Parte_23
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni Controparte_13
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 Parte_24 anni ed ostetricia iscrizione 82 durata 4 anni Parte_25
e rianimazione iscrizione 81 durata 3 anni Parte_26
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_27
ed endoscopia digestiva iscrizione 82 durata 4 anni Parte_28
iscrizione 80 durata 3 anni Parte_29
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_30
e malattie del ricambio iscrizione 82 durata 3 anni Parte_31
generale d' iscrizione 82 durata 5 anni Parte_32 Pt_33
iscrizione 81 durata 4 anni Parte_34
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni. Parte_35 Per quattro dei ricorrenti è stata sollevata la questione relativa alla non corrispondenza della specializzazione agli elenchi e/o la non equipollenza.
Al riguardo, ovviamente nei giudizi di merito dei gradi precedenti la questione per questi quattro originari attori non è stata assunta in alcuna considerazione, in quanto la reiezione delle loro domande
(in ragione della data di inizio del corso) è stata ritenuta totalmente assorbente.
Orbene, la sentenza di legittimità dalla quale ha origine questo giudizio di rinvio contiene gli elementi utili per valutare anche questo profilo, tenuto conto che si tratta di questione ormai “arata” dalla giurisprudenza di legittimità, come emerge (anche) dalle pronunce nn. 39825/21 e 25363/22.
Ricordato, allora, che era onere degli originari attori allegare e provare i fatti costitutivi della loro domanda, vanno esaminate le singole specializzazioni.
Quanto ad oncologia e chirurgia oncologica, è netto il diniego della Corte di Cassazione circa la riconducibilità sia agli elenchi, sia a situazioni di equipollenza, sia alla riconducibilità ad altre scuole similari.
Ne consegue che per i ricorrenti e la domanda risulta infondata. CP_1 CP_7
Egualmente deve dirsi per la specializzazione in “neurofisiopatologia” (v. ancora Cass. N. 39826/21), così come “chirurgia generale d'urgenza” (si richiamano ancora le citate sentenze di legittimità), con la conseguenza che anche per e deve pervenirsi ad una reiezione dell'originaria CP_16 Pt_9 domanda, sebbene con motivazione diversa rispetto a quella assunta originariamente dalla Corte nel giudizio di appello da cui promana la sentenza poi cassata in sede di legittimità.
Peraltro, questi attori non hanno formulato alcuna idonea allegazione di detti fatti costitutivi: negli atti, anche finali, di questo giudizio hanno invocato i decreti ministeriali a sostegno della loro inclusione, ma come si è già sopra sottolineato (alla luce anche della sentenza di legittimità da cui promana questo giudizio di rinvio) questo richiamo non è di certo sufficiente a sostenere la propria azione. Ed anzi, in modo contraddittorio, nelle note finali – a proposito del richiamo ai DD.MM. – riconoscono che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza con la sentenza n. 26603/2024 stabilendo (in contrasto, appunto, con la tesi dei ricorrenti) che i predetti decreti non rilevano, sentenza che viene criticata dagli odierni ricorrenti interessati al riguardo, dimenticando – invero – che proprio nella sua funzione nomofilattica la Corte di legittimità ha fornito, a sezioni unite, l'interpretazione di quelle norme, ritenendo – di conseguenza
– superfluo ed irrilevante un rinvio alla Corte di Giustizia. D'altra parte, la stessa difesa dei ricorrenti in riassunzione ha rilevato come il giudice di merito non sia tenuto né obbligato – su richiesta delle parti – a sollevare la questione: e nel caso di specie, la stessa è stata più e più volte analizzata dalla Corte di legittimità richiamando anche la disciplina comunitaria ed interpretandola anche con riguardo alla carattere “chiuso” o meno dei detti elenchi, fornendo quindi tutte le risposte necessarie per la sua applicazione. Come è chiaro nell'ammettere la c.d. equipollenza o similitudine tra corsi di specializzazione presso altri stati membri. Di questo profilo le note finali dei ricorrenti non contengono alcuna trattazione, sicchè detta richiesta (“si formula espressa istanza di interpello alla CGUE con rinvio pregiudiziale perché questa chiarisca se alla stregua del diritto dell'Unione, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1 della direttiva
CEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 possono definirsi a carattere chiuso e se, alla luce delle previsioni di cui alle direttive CEE 82/76, 75/363, 75/362, tali elenchi debbano ritenersi integrati ed aggiornati in sede di attuazione da parte degli Stati membri”) deve essere respinta.
Le spese relative al giudizio di legittimità e di rinvio possono essere compensate tra le parti trattandosi di materia che solo di recente ha trovato un assetto giurisprudenziale.
Per gli altri ricorrenti in riassunzione, invece, si formulano le seguenti considerazioni.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n.
370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire
13.000), che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
Ne consegue che vanno riconosciuti a:
generale iscrizione 80 durata 5 anni : per l'anno 82/83 Euro Parte_12
5.035,45, per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i Parte_13 restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
Parte_36
82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
vascolare iscrizione 82 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_15 per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21; iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_37 per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
iscrizione 81 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, Parte_16 per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro Controparte_6
5.035,45, per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
PADUA Malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro Pt_5
5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
iscrizione 80 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti Parte_18
4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per Parte_19
i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i Parte_20 restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno Parte_21
82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro
25.177,27;
iscrizione 82 durata 3 anni: per l'anno Parte_22
1982/83 Euro 5.035,45, per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro
18.463,33
iscrizione 81 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, per i Parte_23 restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Controparte_13 per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 anni: Parte_24 per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale:
Euro 25.177,27;
ed ostetricia iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_25 per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27; Anestesia e rianimazione iscrizione 81 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro CP_15
5.035,45, per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
ed endoscopia digestiva iscrizione 82 durata 4 anni: per Parte_28
l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro
25.177,27;
iscrizione 80 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, per i Parte_29 restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
iscrizione 82 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, per i Parte_30 restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
e malattie del ricambio iscrizione 82 durata 3 anni: per l'anno Parte_31
1982/83 Euro 5.035,45, per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro
18.463,33;
iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_34 per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni: per Parte_35
l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro
25.177,27;
Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Tenuto conto dell'assetto giurisprudenziale solo di recente divenuto definitivo , le spese possono essere compensate anche con le amministrazioni prive di legittimazione passiva per le ragioni già indicate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Cassazione proposto dai Dott.ri in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e le parti resistenti in riassunzione, Controparte_8 con spese del giudizio di legittimità e di rinvio compensate tra le medesime parti;
- Rigetta le domande proposte da , , CP_1 Controparte_7
e con spese compensate per il giudizio di legittimità Controparte_16 Parte_9
e di rinvio;
- in accoglimento delle domande proposte dai restanti ricorrenti, condanna la
[...] al pagamento delle somme in favore dei detti ricorrenti in riassunzione Controparte_22 come segue: : Euro 31.891,21; Controparte_2
: Euro 25.177,27; Parte_13
: Euro 25.177,27; Persona_1 Parte_2
: Euro 31.891,21; Parte_15
: Euro 25.177,27; CP_4
: Euro 18.463,33; Parte_16
: Euro 31.891,21; Controparte_6
Euro 25.177,27; Parte_5
: Euro 31.891,21; Parte_18
: Euro 25.177,27; Parte_19
: Euro 25.177,27; Parte_20
: Euro 25.177,27; Parte_21
: Euro 18.463,33 Parte_22
: Euro 18.463,33; Parte_23
: Euro 31.891,21; Controparte_13
: Euro 25.177,27; Parte_24
: Euro 25.177,27; Parte_25
Euro 18.463,33; CP_15
: Euro 25.177,27; Parte_28
: Euro 18.463,33; Parte_29
: Euro 18.463,33; Parte_30
: Euro 18.463,33; Parte_31
: Euro 25.177,27; Parte_34
: Euro 25.177,27; Parte_1
il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda. Spese di tutti i gradi interamente compensate tra le parti..
Così deciso all'udienza del 4 novembre 2025
Il Consigliere Relatore
Il Presidente
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 3674/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione senza termini sulle conclusioni scritte delle parti per l'udienza a trattazione scritta del 4 novembre 2025 tra:
1. CP_1 C.F._1
2. Controparte_2 C.F._2
3. CP_3 C.F._3
4. DA IL Persona_1 Persona_2 C.F._4
5. AB VI C.F._5
6. CP_4 C.F._6
7. Controparte_5 C.F._7
8. Controparte_6 C.F._8
9. PADUA INES C.F._9
10. Controparte_7 C.F._10
11. Controparte_8 C.F._11
12. CP_9 C.F._12
13. Controparte_10 C.F._13
14. Controparte_11 C.F._14
15. Email_1 C.F._15
16. QUARANTA DOMENICO C.F._16 17. CP_12 C.F._17
18. Controparte_13 C.F._18
19. FI SA ME C.F._19
20. CP_14 C.F._20
21. CP_15 C.F._21
22. Controparte_16 C.F._22
23. Controparte_17 C.F._23
24. CP_18 C.F._24
25. CP_19 C.F._25
26. CP_20 C.F._26
27. VERRE CP_15 C.F._27
28. Controparte_21 C.F._28
29. Parte_1 C.F._29
Tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Marco Tortorella;
- RICORRENTI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C
(C.F. ), in persona del Presidente in carica;
Controparte_22 P.IVA_1
(C.F. in persona del Ministro in carica pro Controparte_24 P.IVA_2 tempore; il (C.F. , in persona del Ministro in carica pro Controparte_25 P.IVA_3 tempore; (C.F. ), in persona del Ministro Controparte_26 P.IVA_4 in carica pro tempore;
tutti rappresentati e difesi con il patrocinio ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- RESISTENTI IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 9561/23 della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa. I Dott.ri in epigrafe , laureati in medicina e chirurgia, unitamente ad altri convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, la il Controparte_22
, il e il Controparte_27 Controparte_25 Controparte_26
, chiedendo l'accertamento del diritto ad una remunerazione adeguata, ed in subordine
[...] il risarcimento del danno per omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie, deducendo di aver frequentato scuole di specializzazione medica.
Il Tribunale adito rigettava le domande attrici.
Avverso detta sentenza, proponevano appello gli originari attori , oggi ricorrenti in riassunzione, unitamente ad altri.
Con sentenza n. 5628/16, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'eccezione di prescrizione e ha rilevato in premessa che il risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione della direttiva, nella parte in cui prevede il diritto degli specializzandi ad essere remunerati per l'attività prestata, può essere domandato solo da coloro che avevano frequentato, a far tempo dall'anno accademico
1983/1984 e fino a quello 1990/1991, un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e rientrante negli elenchi di cui agli artt. 5, n. 2, e 7 n.2, della direttiva 75/362/CE;
2. ha aggiunto che non è di ostacolo il mancato inserimento nell'elenco ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 257/1991, purché si sia in presenza di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri;
3. ha precisato che su chi agisce in giudizio grava l'onere di depositare il decreto ministeriale, rispetto al quale non si applica il principio iura novit curia, e, in caso di mancata inclusione, di dimostrare che il corso frequentato andava, invece, incluso in quanto comune ad altri Stati dell'Unione;
4. ha escluso che possa essere invocato il principio di non contestazione, che attiene esclusivamente alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e non si estende alla sussistenza o meno del diritto che dal fatto deriva;
5. ha rilevato, infine, che non potevano essere accolte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti, perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e perché finalizzate ad acquisire, attraverso l'ordine di esibizione e la richiesta di informazioni, documenti che la parte avrebbe potuto autonomamente depositare;
accoglieva il gravame, limitatamente alle domande proposte dai medici iscritti alle scuole di specializzazione dell'anno 1983/1984, rigettandolo con riferimento ai medici il cui anno di iscrizione ai corsi di specializzazione era antecedente all'anno indicato. Con ordinanza n. 9561/23 – per quanto qui di interesse - la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dagli originari attori, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, con la predetta pronuncia, la Corte di Cassazione – esclusi per alcuni dei ricorrenti gli effetti di un eccepito giudicato e ribaditi gli ormai consolidati principi in ordine al parametro per la quantificazione del danno - ha affermato - per quanto qui di interesse – quanto segue.
“Il ricorso incidentale è fondato solo limitatamente al terzo motivo, formulato nell'interesse di
[...]
(limitatamente all'iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica), CP_1
(limitatamente all'iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia Controparte_2 generale), (limitatamente all'iscrizione alla scuola di nefrologia), CP_3 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
(limitatamente alla scuola di specializzazione in medicina interna),
[...] Parte_4
(limitatamente all'iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina interna), , Parte_5
, (limitatamente alla scuola di urologia) Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , (limitatamente alla CP_10 Controparte_11 Parte_6 Parte_7 CP_12 scuola di nefrologia), (limitatamente alla scuola di medicina interna), Controparte_13 Parte_8
, (per la scuola di anestesia e rianimazione),
[...] CP_14 CP_15 Controparte_16
(per la scuola di nefrologia), , , Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, e Parte_9 Controparte_21 Parte_10
in relazione al motivo ed alle posizioni sopra indicate la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma,che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, e procederà ad un nuovo esame da condurre nel rispetto del principio enunciato dalle
Sezioni Unite, che di seguito si trascrive:
«Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE»”.
Quanto alla specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri – profilo che rileva anche nel presente giudizio di rinvio per i motivi che appresso si diranno - la medesima pronuncia di legittimità ha chiarito quanto segue: “pronunciando in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, questa Corte
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 33846/2022; Cass. n. 33634/2022; Cass. n. 25414/2022 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione) ha invece da tempo affermato che:
a) l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri) rappresenta non già un fatto impeditivo, bensì un fatto costitutivo del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata attuazione delle suddette direttive;
b) in quanto fatto costitutivo del diritto azionato, deve essere specificamente allegato e, ove occorra, provato in giudizio dall'attore;
c) l'effettiva sussistenza di questo fatto va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso;
d) la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, non è preclusa dal divieto di nova, salva l'operatività del principio di non contestazione;
e) peraltro, posto che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive) sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri), il principio di non contestazione può operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);
f) solo l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può pertanto rilevarsi preclusiva del rilievo in appello - officioso
o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza;
g) l'operatività del principio di non contestazione è però condizionata dal grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica;
h) al fine di far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (e neppure di eccezione in senso lato), ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato;
11.1. nella fattispecie, non dissimile dai casi in cui analoghe censure sono state ritenute inammissibili, manca nel motivo qualsiasi indicazione circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni attraverso le quali detto accertamento sull'equipollenza dei corsi sarebbe stato sollecitato;
inoltre il ricorso non rispetta l'onere imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., quanto al contenuto e alla localizzazione degli atti processuali sui quali si fa leva nell'invocare il principio di non contestazione;
questa Corte, nell'esaminare analoga questione prospettata in relazione a scuole di specializzazione non ricomprese fra quelle espressamente elencate dalla direttiva, ha evidenziato che un credito risarcitorio o indennitario è predicabile in iure solo a condizione che si possa affermare che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, lo specializzando avrebbe beneficiato di un incremento patrimoniale che invece ha perduto;
ne ha tratto la conseguenza che per i corsi non espressamente previsti dalla direttiva non si può fare leva sull'ampliamento successivamente disposto nell'ordinamento interno, perché al momento della frequenza non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» invocate e «se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla
Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria» (Cass.
n. 25414/2022)”.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato i Dott.ri in epigrafe hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti della del Controparte_22
, e del Controparte_25 Controparte_28 Controparte_26
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la al pagamento della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del Controparte_22 corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la al risarcimento del danno per il Controparte_22 mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via alternativa, condannare la al risarcimento dei danni subiti Controparte_22 dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 6.713,94, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese di tutti i gradi di merito del giudizio in favore del legale antistatario”.
Si sono costituite le Amministrazioni convenute le quali hanno eccepito quanto segue:
Per la posizione di l'esistenza di un giudicato per aver egli già promosso un Controparte_8 analogo contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli, avente identità di petitum e causa petendi, domanda risarcitoria, relativa alla frequenza del corso di specializzazione in medicina interna, inizialmente accolta dal Tribunale di Napoli, sez. XI, con sentenza n. 3240/2012 e poi respinta dalla
Corte di Appello di Napoli – con sentenza n. 4391/2018 – che ha riformato la sentenza di primo grado in seguito ad appello proposto dall'amministrazione.
Per le posizioni di (chirurgia oncologica), , (oncologia), CP_1 Controparte_7
( neurofisiopatologia), (chirurgia generale d'urgenza) Controparte_16 Parte_9
l'eccezione riguarda la frequenza di corsi di specializzazione non ricompresi negli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/363/CEE.
Dato atto di quanto sopra, rileva preliminarmente il Collegio che con le note di trattazione cartolare relative all'udienza del 23 gennaio 2024 il ricorrente ha rinunciato agli atti chiedendo Controparte_8 la compensazione delle spese di giudizio.
Le amministrazioni non risultano aver accettato tale rinuncia, sicchè deve essere qualificata quale mera rinuncia all'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti per questa posizione, con spese compensate (tenuto pure conto che la circostanza è emersa solo in questa sede).
Ancora in via preliminare, deve darsi atto che è ormai definitiva la statuizione relativa alla legittimazione passiva – rispetto alle domande degli odierni ricorrenti – della sola CP_22 Consiglio dei Ministri, così come è definita quella relativa al parametro di liquidazione del “quantum” dagli stessi rivendicato.
Nel merito, il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett.
c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva
82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
Nel caso di specie, l'ordinanza n. 9561/23 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli odierni appellanti in riassunzione, cassando con rinvio la sentenza impugnata, è stata resa proprio in adesione a questo nuovo orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la suddetta sentenza a
SS.UU. del 2018.
La Corte rileva altresì che nelle more del presente giudizio di rinvio, l'orientamento è stato nuovamente modificato in senso ampliativo nei termini di cui si dirà.
In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea sul seguente quesito: «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE
e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio
1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c),
l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 10 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.
E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese.
Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa. Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo.
All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel
2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1gennaio 1983) la Direttiva
82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.
75/362/CEE”.
A tale nuovo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di doversi adeguare, con la conseguenza che, nel caso in esame, la domanda dei medici (tutti iscritti nell'A.A. 1982/1983) è fondata rispetto ai periodi di frequenza successivi alla data del 1° gennaio 1983, con conseguente limitazione del risarcimento del danno a partire dalla predetta data e fino al conseguimento del diploma di specializzazione per ogni singolo medico.
I periodi e le specializzazioni sono le seguenti:
oncologica iscrizione 82 durata 4 anni Parte_11
generale iscrizione 80 durata 5 anni Parte_12
iscrizione 81 durata 4 anni Parte_13
DA e sanita' pubblica Persona_1 Parte_14 iscrizione 82 durata 4 anni vascolare iscrizione 82 durata 5 anni Parte_15
Medicina del lavoro iscrizione 82 durata 4 anni CP_4 iscrizione 81 durata 3 anni Parte_16
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni Controparte_6
Malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni Parte_5
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_17
Medicina interna iscrizione 80 durata 5 anni Controparte_8
iscrizione 80 durata 5 anni Parte_18
iscrizione 82 durata 4 anni Parte_19
iscrizione 81 durata 4 anni Parte_20
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 anni Parte_21
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_22
iscrizione 81 durata 3 anni Parte_23
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni Controparte_13
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 Parte_24 anni ed ostetricia iscrizione 82 durata 4 anni Parte_25
e rianimazione iscrizione 81 durata 3 anni Parte_26
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_27
ed endoscopia digestiva iscrizione 82 durata 4 anni Parte_28
iscrizione 80 durata 3 anni Parte_29
iscrizione 82 durata 3 anni Parte_30
e malattie del ricambio iscrizione 82 durata 3 anni Parte_31
generale d' iscrizione 82 durata 5 anni Parte_32 Pt_33
iscrizione 81 durata 4 anni Parte_34
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni. Parte_35 Per quattro dei ricorrenti è stata sollevata la questione relativa alla non corrispondenza della specializzazione agli elenchi e/o la non equipollenza.
Al riguardo, ovviamente nei giudizi di merito dei gradi precedenti la questione per questi quattro originari attori non è stata assunta in alcuna considerazione, in quanto la reiezione delle loro domande
(in ragione della data di inizio del corso) è stata ritenuta totalmente assorbente.
Orbene, la sentenza di legittimità dalla quale ha origine questo giudizio di rinvio contiene gli elementi utili per valutare anche questo profilo, tenuto conto che si tratta di questione ormai “arata” dalla giurisprudenza di legittimità, come emerge (anche) dalle pronunce nn. 39825/21 e 25363/22.
Ricordato, allora, che era onere degli originari attori allegare e provare i fatti costitutivi della loro domanda, vanno esaminate le singole specializzazioni.
Quanto ad oncologia e chirurgia oncologica, è netto il diniego della Corte di Cassazione circa la riconducibilità sia agli elenchi, sia a situazioni di equipollenza, sia alla riconducibilità ad altre scuole similari.
Ne consegue che per i ricorrenti e la domanda risulta infondata. CP_1 CP_7
Egualmente deve dirsi per la specializzazione in “neurofisiopatologia” (v. ancora Cass. N. 39826/21), così come “chirurgia generale d'urgenza” (si richiamano ancora le citate sentenze di legittimità), con la conseguenza che anche per e deve pervenirsi ad una reiezione dell'originaria CP_16 Pt_9 domanda, sebbene con motivazione diversa rispetto a quella assunta originariamente dalla Corte nel giudizio di appello da cui promana la sentenza poi cassata in sede di legittimità.
Peraltro, questi attori non hanno formulato alcuna idonea allegazione di detti fatti costitutivi: negli atti, anche finali, di questo giudizio hanno invocato i decreti ministeriali a sostegno della loro inclusione, ma come si è già sopra sottolineato (alla luce anche della sentenza di legittimità da cui promana questo giudizio di rinvio) questo richiamo non è di certo sufficiente a sostenere la propria azione. Ed anzi, in modo contraddittorio, nelle note finali – a proposito del richiamo ai DD.MM. – riconoscono che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza con la sentenza n. 26603/2024 stabilendo (in contrasto, appunto, con la tesi dei ricorrenti) che i predetti decreti non rilevano, sentenza che viene criticata dagli odierni ricorrenti interessati al riguardo, dimenticando – invero – che proprio nella sua funzione nomofilattica la Corte di legittimità ha fornito, a sezioni unite, l'interpretazione di quelle norme, ritenendo – di conseguenza
– superfluo ed irrilevante un rinvio alla Corte di Giustizia. D'altra parte, la stessa difesa dei ricorrenti in riassunzione ha rilevato come il giudice di merito non sia tenuto né obbligato – su richiesta delle parti – a sollevare la questione: e nel caso di specie, la stessa è stata più e più volte analizzata dalla Corte di legittimità richiamando anche la disciplina comunitaria ed interpretandola anche con riguardo alla carattere “chiuso” o meno dei detti elenchi, fornendo quindi tutte le risposte necessarie per la sua applicazione. Come è chiaro nell'ammettere la c.d. equipollenza o similitudine tra corsi di specializzazione presso altri stati membri. Di questo profilo le note finali dei ricorrenti non contengono alcuna trattazione, sicchè detta richiesta (“si formula espressa istanza di interpello alla CGUE con rinvio pregiudiziale perché questa chiarisca se alla stregua del diritto dell'Unione, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1 della direttiva
CEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 possono definirsi a carattere chiuso e se, alla luce delle previsioni di cui alle direttive CEE 82/76, 75/363, 75/362, tali elenchi debbano ritenersi integrati ed aggiornati in sede di attuazione da parte degli Stati membri”) deve essere respinta.
Le spese relative al giudizio di legittimità e di rinvio possono essere compensate tra le parti trattandosi di materia che solo di recente ha trovato un assetto giurisprudenziale.
Per gli altri ricorrenti in riassunzione, invece, si formulano le seguenti considerazioni.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n.
370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire
13.000), che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
Ne consegue che vanno riconosciuti a:
generale iscrizione 80 durata 5 anni : per l'anno 82/83 Euro Parte_12
5.035,45, per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i Parte_13 restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
Parte_36
82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
vascolare iscrizione 82 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_15 per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21; iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_37 per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
iscrizione 81 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, Parte_16 per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro Controparte_6
5.035,45, per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
PADUA Malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro Pt_5
5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
iscrizione 80 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti Parte_18
4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per Parte_19
i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i Parte_20 restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno Parte_21
82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro
25.177,27;
iscrizione 82 durata 3 anni: per l'anno Parte_22
1982/83 Euro 5.035,45, per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro
18.463,33
iscrizione 81 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, per i Parte_23 restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
Medicina interna iscrizione 81 durata 5 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Controparte_13 per i restanti 4 anni Euro 6.713,94x4 (26.855,76) e quindi in totale: Euro 31.891,21;
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 82 durata 4 anni: Parte_24 per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale:
Euro 25.177,27;
ed ostetricia iscrizione 82 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_25 per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27; Anestesia e rianimazione iscrizione 81 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro CP_15
5.035,45, per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
ed endoscopia digestiva iscrizione 82 durata 4 anni: per Parte_28
l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro
25.177,27;
iscrizione 80 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, per i Parte_29 restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
iscrizione 82 durata 3 anni: per l'anno 1982/83 Euro 5.035,45, per i Parte_30 restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro 18.463,33;
e malattie del ricambio iscrizione 82 durata 3 anni: per l'anno Parte_31
1982/83 Euro 5.035,45, per i restanti 2 anni Euro 6.713,94 x 2 (13.427,88) e quindi in totale: Euro
18.463,33;
iscrizione 81 durata 4 anni: per l'anno 82/83 Euro 5.035,45, Parte_34 per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro 25.177,27;
e malattie dell'apparato respiratorio iscrizione 81 durata 4 anni: per Parte_35
l'anno 82/83 Euro 5.035,45, per i restanti 3 anni Euro 6.713,94 x 3 (20.141,82) e quindi in totale: Euro
25.177,27;
Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Tenuto conto dell'assetto giurisprudenziale solo di recente divenuto definitivo , le spese possono essere compensate anche con le amministrazioni prive di legittimazione passiva per le ragioni già indicate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Cassazione proposto dai Dott.ri in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e le parti resistenti in riassunzione, Controparte_8 con spese del giudizio di legittimità e di rinvio compensate tra le medesime parti;
- Rigetta le domande proposte da , , CP_1 Controparte_7
e con spese compensate per il giudizio di legittimità Controparte_16 Parte_9
e di rinvio;
- in accoglimento delle domande proposte dai restanti ricorrenti, condanna la
[...] al pagamento delle somme in favore dei detti ricorrenti in riassunzione Controparte_22 come segue: : Euro 31.891,21; Controparte_2
: Euro 25.177,27; Parte_13
: Euro 25.177,27; Persona_1 Parte_2
: Euro 31.891,21; Parte_15
: Euro 25.177,27; CP_4
: Euro 18.463,33; Parte_16
: Euro 31.891,21; Controparte_6
Euro 25.177,27; Parte_5
: Euro 31.891,21; Parte_18
: Euro 25.177,27; Parte_19
: Euro 25.177,27; Parte_20
: Euro 25.177,27; Parte_21
: Euro 18.463,33 Parte_22
: Euro 18.463,33; Parte_23
: Euro 31.891,21; Controparte_13
: Euro 25.177,27; Parte_24
: Euro 25.177,27; Parte_25
Euro 18.463,33; CP_15
: Euro 25.177,27; Parte_28
: Euro 18.463,33; Parte_29
: Euro 18.463,33; Parte_30
: Euro 18.463,33; Parte_31
: Euro 25.177,27; Parte_34
: Euro 25.177,27; Parte_1
il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda. Spese di tutti i gradi interamente compensate tra le parti..
Così deciso all'udienza del 4 novembre 2025
Il Consigliere Relatore
Il Presidente