Art. 3.
L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo e' ordinata dal Ministro per le finanze con decreto, nel quale dovra' essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca.
Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del deposito generi di monopolio, che sara' indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta.
L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo e' ordinata dal Ministro per le finanze con decreto, nel quale dovra' essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca.
Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del deposito generi di monopolio, che sara' indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta.