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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NT RI BA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 261/2023 R.G. promossa da
(cf/p.iva: n. e per essa la Parte_1 P.IVA_1 mandataria ià cf: ), rappresentata Parte_2 Parte_3 P.IVA_2
e difesa, per procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avv. Carlo Carpinteri, elettivamente domiciliata presso lo studio l'avv. NT Scardavilla in Catania, via Caronda n. 136; appellante contro
(cf.: ), rappresentata e difesa, per CP_1 CodiceFiscale_1 procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NI Gionfriddo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco
Adonia in Catania, via Vecchia Ognina n.42; appellata
All'udienza collegiale del 20.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1898/2022 del 12.10.2022, il Tribunale di Siracusa, pronunciando sull'opposizione tardiva proposta, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1223/2018 del 4.6.2018, dichiarato definitivamente esecutivo il 15.11.2018 (col quale quello stesso tribunale aveva ingiunto alla parte opponente, quale fideiussore di , di pagare, in favore di Parte_4 [...]
quale cessionaria di credito da e per essa la Parte_1 Controparte_2 mandataria la somma di €. 33.837,28 - oltre interessi al tasso legale Parte_3 dall'1.8.2017 e spese del monitorio - a titolo di saldo debitorio al 31.7.2017 del c/c n. 0423972 intrattenuto dal a far data dal 10.1.2001 con il Banco di Sicilia Pt_4
s.p.a., poi , nonché sulla contestuale opposizione avverso l'atto di Controparte_2 precetto, notificatole il 5.7.2019 da e per essa la Parte_1 mandataria (col quale le era stato intimato il pagamento della somma Parte_3 di €.35.752,26, in forza di quel decreto ingiuntivo) così provvedeva:
-) dichiarava la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
1223/2018 - e, conseguentemente, la tempestività dell'opposizione - richiamato il principio secondo cui non è sufficiente, ai fini della valutazione di irreperibilità del destinatario della notificazione, il mero mancato rinvenimento, presso l'indirizzo di residenza, del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, essendo altresì necessario che l'ufficiale giudiziario provveda a raccogliere in loco dai residenti specifiche informazioni sul destinatario dell'atto;
-) nel merito, revocava l'opposto decreto ingiuntivo, ritenendo, in via assorbente, fondata l'eccezione di estinzione della garanzia, a seguito della scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; ciò in quanto l'art. 6 del primo contratto di fideiussione del 10.1.2001, stipulato dalla , nella parte in cui aveva inteso CP_1 derogare ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., doveva ritenersi nullo, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, riproducendo il testo dell'intesa ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005; essendo l'obbligazione garantita scaduta il 15.4.2015, ed avendo la creditrice agito monitoriamente il 22.3.2018, la decadenza di legge era pertanto maturata. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello per il Parte_1 tramite della mandataria cui resisteva la . Parte_2 CP_1
Posta in decisione, nonché compiuti i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo l'appellante impugna la sentenza per aver considerato nulla la notifica del decreto ingiuntivo opposto, in violazione degli artt. 140 e 143
c.p.c.
Deduce che il decreto in contestazione, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, è stato regolarmente notificato all'ingiunta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (in data 22.6.2018), in quanto l'ufficiale giudiziario ha tentato di eseguire la notifica del decreto ingiuntivo presso il luogo di residenza dell'appellata e, come si evince dalla relata della tentata notifica eseguita in data 18 giugno 2018, ha regolarmente attestato di non aver potuto notificare per non aver rinvenuto in loco alcuna indicazione della destinataria, né alcuno che gli avesse potuto fornire informazioni in merito, dando, altresì, atto di avere eseguito le ricerche della destinataria secondo l'ordinaria diligenza;
queste circostanze sono tali da far legittimamente ritenere ed attestare che la fosse, all'epoca, di residenza, CP_1 dimora e domicilio sconosciuti, stante anche l'irreperibilità della stessa all'indirizzo anagrafico, siccome attestata dall'ufficiale giudiziario anche in data 7 maggio 2018 in occasione di altra tentata notifica di un diverso decreto ingiuntivo;
né, in senso contrario, può rilevare la circostanza che, a distanza di un anno, la notifica dell'atto precetto sia stata eseguita presso lo stesso indirizzo a mani proprie della figlia della
, potendo essersi ragionevolmente verificato, in tale arco temporale, un CP_1 mutamento dello stato dei fatti tale da determinare l'operato dell'ufficiale giudiziario.
Con un secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto la nullità delle clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del
10.1.2001 e la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. Deduce (qui in sintesi) che il primo giudice ha trascurato la mancanza in atti di qualsiasi prova atta a dimostrare che la garanzia prestata dalla signora fosse CP_1 violativa della normativa antitrust, ed in particolare del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI. Cita ampia giurisprudenza a riguardo.
In ragione dell'errore valutativo ed interpretativo compiuto, il tribunale ha, pure, pertanto, errato nel considerare nulle le clausole sopra riportate e, in particolare, la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente declaratoria di estinzione dell'obbligazione di garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente dato atto che, con la comparsa di costituzione in appello, l'appellata ha eccepito il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva di non avendo questa, a Parte_1 dire dell'appellata, fornito la prova che il credito per cui è causa sia stato oggetto della cessione in blocco. L'eccezione è inammissibile.
Va anzitutto evidenziato che - a fronte della puntuale e documentata affermazione del credito da parte di in sede di ricorso monitorio - né Parte_1 con l'opposizione al decreto ingiuntivo, né nel corso del giudizio di primo grado,
l'odierna appellata ha contestato la legittimazione ad agire in via monitoria di controparte, anzi svolgendo difese sul merito dell'opposta pretesa assolutamente incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto giuridico dedotto dall'attrice, per tal modo riconoscendone implicitamente la legittimazione (Cass. n.
9690 del 2020, n. 24798 del 2020).
In ogni caso, poi, avendo la sentenza, implicitamente, ma inequivocabilmente, affermato la legittimazione ad causam dell'intimante - avendone rigettato nel merito le pretese -, la relativa contestazione esigeva la proposizione del gravame incidentale da parte della convenuta rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione (cfr. Cass. S.U. n. 11799 del 2017). 3.) Il primo motivo di appello è infondato.
Risulta in atti che l'ufficiale giudiziario ha provveduto, in data 22.6.2018, alla notificazione, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 1223/2018 del
4.6.2018, nei confronti di dopo aver tentato la notificazione presso CP_1
l'indirizzo di residenza anagrafica della stessa, ossia alla via Giacomo Matteotti n.
65 del Comune di Floridia;
in tale occasione, nella relazione redatta in data 18 giugno
2018, l'ufficiale giudiziario ha dichiarato: “non potuto notificare perchè in loco non ho rinvenuto alcuna indicazione della destinataria, né alcuno che mi abbia potuto fornire informazioni in merito. Le ricerche della destinataria sono state eseguite osservando la ordinaria diligenza”.
Ora, secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte, il ricorso alle formalità di notificazione, tramite deposito del plico presso la casa comunale, previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, nella relazione di notifica, con la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 40467/2021, n. 35022/2022, n.
38064/2022, n. 37639/2022, n. 27699/2024). Solo l'indicazione di tali attività è infatti idonea ad integrare un fatto, di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, siccome assistito dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (cfr. Cass. citata).
Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel caso in esame, in cui l'ufficiale giudiziario si è limitato a dare atto di non meglio precisate "ricerche della destinataria", a suo dire effettuate “osservando la ordinaria diligenza” (formula di per sé tanto apodittica quanto insuscettibile di alcuna concreta verifica), che non gli avrebbero consentito di reperire la destinataria, né di assumere le necessarie informazioni. Nessuna descrizione dei luoghi (a cominciare dall'esistenza di citofoni o di cassette postali all'esterno dell'abitazione, ovvero circa la presenza di altri, diversi, residenti a quel medesimo numero civico) è stata, del resto, effettuata dal notificatore nella relata di tentata notifica in questione. Né ivi risultano affatto attestate quelle circostanze di fatto che, in tesi, gli avrebbero precluso di individuare la destinataria, o, in alternativa, di chiedere informazioni ai residenti presso quel medesimo numero civico o altro viciniore.
Proprio la carenza, nella relata negativa del 18.6.2018, di alcuna descrizione dello stato dei luoghi e delle modalità di ricerca delle informazioni, di converso, impedisce di ipotizzare un - pur astrattamente possibile - mutamento dei luoghi, tra la data di compimento del suddetto tentativo di notifica e quella del 5.7.2019, di notifica, presso il medesimo indirizzo anagrafico, questa volta a mani della figlia convivente della dell'atto di precetto. Tale circostanza, piuttosto, depone per CP_1
l'insussistenza di quella condizione di irreperibilità (assoluta e non temporanea) dell'odierna appellata all'indirizzo di residenza anagrafica, atta a giustificare, in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art
1147 c.c., il ricorso alle forme dell'art.143 c.p.c.
3.) Il secondo motivo è pure infondato.
3.1) Occorre premettere alcune necessarie precisazioni in fatto, utili a meglio ricostruire la vicenda processuale. ha agito in via monitoria nei confronti di Parte_1 CP_1 assumendola obbligata in virtù dell'allegato contratto fideiussorio del 26.2.2010
(“L'adempimento delle obbligazioni tutte assunte dal sig. , Parte_4 obbligato in via principale, è garantito sino alla concorrenza di € 52.000,00 in forza della fideiussione del 26.2.2010 rilasciata in favore di Banco di Sicilia spa poi
(all. 7) dalla sig.ra ”). La , con l'opposizione, CP_2 CP_1 CP_1 ha prontamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto, assumendole non essere di proprio pugno e la società intimante ne ha pertanto chiesto la verificazione.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la società ha rappresentato - e documentato - l'esistenza di un ulteriore, precedente, contratto di garanzia, datato
10.1.2001, col quale l'appellata ha garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge nei confronti del Banco di Sicilia sino alla concorrenza Pt_4 dell'importo di 26 milioni di vecchie lire;
limite, poi, elevato a £.91 milioni con lettera del 28.11.2001 e ad euro 52.000,00 con lettera del 21.1.2005. Sicchè, pur insistendo nella richiesta di verificazione, la creditrice si è rimessa alle valutazioni del giudice in ordine alla necessità di detta verifica, alla luce di tali ulteriori documenti.
Il Tribunale, con l'ordinanza del 6.11.2020, ha ritenuto “non necessario disporre
c.t.u. grafologica sulle sottoscrizioni apposte alla fideiussione del 2010 atteso che
l'opposta ha prodotto le fideiussioni del 2001 e del 2005 sottoscritte dalla , CP_1 fideiussioni che costituiscono l'antecedente di quella del 2010 il cui unico scopo era quello di alzare l'importo della somma garantita, che non sono state disconosciute nella prima difesa utile, vale dire con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 , di parte opponente”.
Indi, con la sentenza appellata, il tribunale ha affermato la nullità dell'art. 6 del primo contratto di fideiussione del 10.1.2001, nella parte in cui ha previsto che “i diritti derivanti al Banco di Sicilia S.p.a. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, essendo la clausola riproduttiva del testo dell'intesa ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005; per tal modo affermando l'estinzione della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Alla luce di tali premesse, in relazione alle opposte difese delle parti, il collegio osserva, in diritto, quanto segue.
L'appellata, costituendosi in questo grado, ha, anzitutto, lamentato che controparte abbia irritualmente cercato di ampliare e modificare la domanda con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
A tal fine evidenzia che “l'odierna appellante … solamente con le memorie 183,
VI comma, n. 2, depositava le ultronee fideiussioni del 2001 e del 2005 sottoscritte dalla , ampliando e/o modificando irritualmente ed illegittimamente la CP_1 propria domanda - che invece era inizialmente fondata sulla fideiussione
(disconosciuta) sottoscritta il 26.02.2010”. Nondimeno, l'eccezione è inammissibile, essa esigendo - in presenza di una sentenza che ha espressamente esaminato, nel merito, la fideiussione del 10.1.2001
- la proposizione del gravame incidentale da parte della convenuta vittoriosa, onde evitare la formazione del giudicato interno sul punto.
D'altra parte, la fideiussione datata 26.2.2010, disconosciuta nelle sottoscrizioni dall'appellata, non è utilizzabile in giudizio, non avendone la società appellante riproposto l'istanza di verificazione in questo grado di appello, né, tantomeno, avendo impugnato la sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità di provvedere a tale verificazione.
3.2) Passando all'esame delle ragioni di doglianza concernenti l'affermata nullità parziale del contratto di fideiussione del 10.1.2001, in punto di deroga all'art. 1957
c.c., per violazione della disciplina antitrust, il collegio osserva quanto segue.
Ha affermato il tribunale che gli artt. 2, 6 e 8 delle condizioni generali di detto contratto (si noti che le lettere del 28.11.2001 e del 21.1.2005 non contengono nuove condizioni contrattuali, essendosi limitate ad elevare l'importo della garanzia prestata) riproducono esattamente il contenuto dell'intesa ABI, sanzionata dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Più in particolare, l'art. 6 della fideiussione (“i diritti derivanti al Banco di Sicilia s.p.a. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato
o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), evidenzia il tribunale, ha contenuto coincidente con la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.” di cui allo schema negoziale di fideiussione oggetto dell'intesa anticoncorrenziale
Tale dato è pacifico in causa, non essendo stato oggetto di contestazione alcuna da parte dell'appellante, la quale, piuttosto, ha lamentato come tale “coincidenza testuale” non sarebbe, di per sé idonea a giustificare la nullità, parziale, della clausola pattizia.
E tuttavia a tale conclusione osta il pronunciamento n. 41994/2021 delle Sezioni unite della Suprema Corte. In detta pronuncia la Cassazione ha evidenziato, infatti, come la violazione della disciplina antitrust sia riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti “funzionale”
a produrre un effetto anticoncorrenziale, precisando che “la funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale” (punto 2.16.2.della citata sentenza).
In buona sostanza, per la Suprema Corte, “Le clausole del contratto di fideiussione
a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza”. Con la conseguenza che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti”.
L'appello, in definitiva, va respinto, con la condanna dell'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in €.6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge. dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao NT RI BA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NT RI BA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 261/2023 R.G. promossa da
(cf/p.iva: n. e per essa la Parte_1 P.IVA_1 mandataria ià cf: ), rappresentata Parte_2 Parte_3 P.IVA_2
e difesa, per procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avv. Carlo Carpinteri, elettivamente domiciliata presso lo studio l'avv. NT Scardavilla in Catania, via Caronda n. 136; appellante contro
(cf.: ), rappresentata e difesa, per CP_1 CodiceFiscale_1 procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NI Gionfriddo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco
Adonia in Catania, via Vecchia Ognina n.42; appellata
All'udienza collegiale del 20.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1898/2022 del 12.10.2022, il Tribunale di Siracusa, pronunciando sull'opposizione tardiva proposta, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1223/2018 del 4.6.2018, dichiarato definitivamente esecutivo il 15.11.2018 (col quale quello stesso tribunale aveva ingiunto alla parte opponente, quale fideiussore di , di pagare, in favore di Parte_4 [...]
quale cessionaria di credito da e per essa la Parte_1 Controparte_2 mandataria la somma di €. 33.837,28 - oltre interessi al tasso legale Parte_3 dall'1.8.2017 e spese del monitorio - a titolo di saldo debitorio al 31.7.2017 del c/c n. 0423972 intrattenuto dal a far data dal 10.1.2001 con il Banco di Sicilia Pt_4
s.p.a., poi , nonché sulla contestuale opposizione avverso l'atto di Controparte_2 precetto, notificatole il 5.7.2019 da e per essa la Parte_1 mandataria (col quale le era stato intimato il pagamento della somma Parte_3 di €.35.752,26, in forza di quel decreto ingiuntivo) così provvedeva:
-) dichiarava la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
1223/2018 - e, conseguentemente, la tempestività dell'opposizione - richiamato il principio secondo cui non è sufficiente, ai fini della valutazione di irreperibilità del destinatario della notificazione, il mero mancato rinvenimento, presso l'indirizzo di residenza, del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, essendo altresì necessario che l'ufficiale giudiziario provveda a raccogliere in loco dai residenti specifiche informazioni sul destinatario dell'atto;
-) nel merito, revocava l'opposto decreto ingiuntivo, ritenendo, in via assorbente, fondata l'eccezione di estinzione della garanzia, a seguito della scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; ciò in quanto l'art. 6 del primo contratto di fideiussione del 10.1.2001, stipulato dalla , nella parte in cui aveva inteso CP_1 derogare ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., doveva ritenersi nullo, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, riproducendo il testo dell'intesa ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005; essendo l'obbligazione garantita scaduta il 15.4.2015, ed avendo la creditrice agito monitoriamente il 22.3.2018, la decadenza di legge era pertanto maturata. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello per il Parte_1 tramite della mandataria cui resisteva la . Parte_2 CP_1
Posta in decisione, nonché compiuti i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo l'appellante impugna la sentenza per aver considerato nulla la notifica del decreto ingiuntivo opposto, in violazione degli artt. 140 e 143
c.p.c.
Deduce che il decreto in contestazione, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, è stato regolarmente notificato all'ingiunta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (in data 22.6.2018), in quanto l'ufficiale giudiziario ha tentato di eseguire la notifica del decreto ingiuntivo presso il luogo di residenza dell'appellata e, come si evince dalla relata della tentata notifica eseguita in data 18 giugno 2018, ha regolarmente attestato di non aver potuto notificare per non aver rinvenuto in loco alcuna indicazione della destinataria, né alcuno che gli avesse potuto fornire informazioni in merito, dando, altresì, atto di avere eseguito le ricerche della destinataria secondo l'ordinaria diligenza;
queste circostanze sono tali da far legittimamente ritenere ed attestare che la fosse, all'epoca, di residenza, CP_1 dimora e domicilio sconosciuti, stante anche l'irreperibilità della stessa all'indirizzo anagrafico, siccome attestata dall'ufficiale giudiziario anche in data 7 maggio 2018 in occasione di altra tentata notifica di un diverso decreto ingiuntivo;
né, in senso contrario, può rilevare la circostanza che, a distanza di un anno, la notifica dell'atto precetto sia stata eseguita presso lo stesso indirizzo a mani proprie della figlia della
, potendo essersi ragionevolmente verificato, in tale arco temporale, un CP_1 mutamento dello stato dei fatti tale da determinare l'operato dell'ufficiale giudiziario.
Con un secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto la nullità delle clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del
10.1.2001 e la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. Deduce (qui in sintesi) che il primo giudice ha trascurato la mancanza in atti di qualsiasi prova atta a dimostrare che la garanzia prestata dalla signora fosse CP_1 violativa della normativa antitrust, ed in particolare del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI. Cita ampia giurisprudenza a riguardo.
In ragione dell'errore valutativo ed interpretativo compiuto, il tribunale ha, pure, pertanto, errato nel considerare nulle le clausole sopra riportate e, in particolare, la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente declaratoria di estinzione dell'obbligazione di garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente dato atto che, con la comparsa di costituzione in appello, l'appellata ha eccepito il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva di non avendo questa, a Parte_1 dire dell'appellata, fornito la prova che il credito per cui è causa sia stato oggetto della cessione in blocco. L'eccezione è inammissibile.
Va anzitutto evidenziato che - a fronte della puntuale e documentata affermazione del credito da parte di in sede di ricorso monitorio - né Parte_1 con l'opposizione al decreto ingiuntivo, né nel corso del giudizio di primo grado,
l'odierna appellata ha contestato la legittimazione ad agire in via monitoria di controparte, anzi svolgendo difese sul merito dell'opposta pretesa assolutamente incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto giuridico dedotto dall'attrice, per tal modo riconoscendone implicitamente la legittimazione (Cass. n.
9690 del 2020, n. 24798 del 2020).
In ogni caso, poi, avendo la sentenza, implicitamente, ma inequivocabilmente, affermato la legittimazione ad causam dell'intimante - avendone rigettato nel merito le pretese -, la relativa contestazione esigeva la proposizione del gravame incidentale da parte della convenuta rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione (cfr. Cass. S.U. n. 11799 del 2017). 3.) Il primo motivo di appello è infondato.
Risulta in atti che l'ufficiale giudiziario ha provveduto, in data 22.6.2018, alla notificazione, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 1223/2018 del
4.6.2018, nei confronti di dopo aver tentato la notificazione presso CP_1
l'indirizzo di residenza anagrafica della stessa, ossia alla via Giacomo Matteotti n.
65 del Comune di Floridia;
in tale occasione, nella relazione redatta in data 18 giugno
2018, l'ufficiale giudiziario ha dichiarato: “non potuto notificare perchè in loco non ho rinvenuto alcuna indicazione della destinataria, né alcuno che mi abbia potuto fornire informazioni in merito. Le ricerche della destinataria sono state eseguite osservando la ordinaria diligenza”.
Ora, secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte, il ricorso alle formalità di notificazione, tramite deposito del plico presso la casa comunale, previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, nella relazione di notifica, con la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 40467/2021, n. 35022/2022, n.
38064/2022, n. 37639/2022, n. 27699/2024). Solo l'indicazione di tali attività è infatti idonea ad integrare un fatto, di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, siccome assistito dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (cfr. Cass. citata).
Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel caso in esame, in cui l'ufficiale giudiziario si è limitato a dare atto di non meglio precisate "ricerche della destinataria", a suo dire effettuate “osservando la ordinaria diligenza” (formula di per sé tanto apodittica quanto insuscettibile di alcuna concreta verifica), che non gli avrebbero consentito di reperire la destinataria, né di assumere le necessarie informazioni. Nessuna descrizione dei luoghi (a cominciare dall'esistenza di citofoni o di cassette postali all'esterno dell'abitazione, ovvero circa la presenza di altri, diversi, residenti a quel medesimo numero civico) è stata, del resto, effettuata dal notificatore nella relata di tentata notifica in questione. Né ivi risultano affatto attestate quelle circostanze di fatto che, in tesi, gli avrebbero precluso di individuare la destinataria, o, in alternativa, di chiedere informazioni ai residenti presso quel medesimo numero civico o altro viciniore.
Proprio la carenza, nella relata negativa del 18.6.2018, di alcuna descrizione dello stato dei luoghi e delle modalità di ricerca delle informazioni, di converso, impedisce di ipotizzare un - pur astrattamente possibile - mutamento dei luoghi, tra la data di compimento del suddetto tentativo di notifica e quella del 5.7.2019, di notifica, presso il medesimo indirizzo anagrafico, questa volta a mani della figlia convivente della dell'atto di precetto. Tale circostanza, piuttosto, depone per CP_1
l'insussistenza di quella condizione di irreperibilità (assoluta e non temporanea) dell'odierna appellata all'indirizzo di residenza anagrafica, atta a giustificare, in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art
1147 c.c., il ricorso alle forme dell'art.143 c.p.c.
3.) Il secondo motivo è pure infondato.
3.1) Occorre premettere alcune necessarie precisazioni in fatto, utili a meglio ricostruire la vicenda processuale. ha agito in via monitoria nei confronti di Parte_1 CP_1 assumendola obbligata in virtù dell'allegato contratto fideiussorio del 26.2.2010
(“L'adempimento delle obbligazioni tutte assunte dal sig. , Parte_4 obbligato in via principale, è garantito sino alla concorrenza di € 52.000,00 in forza della fideiussione del 26.2.2010 rilasciata in favore di Banco di Sicilia spa poi
(all. 7) dalla sig.ra ”). La , con l'opposizione, CP_2 CP_1 CP_1 ha prontamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto, assumendole non essere di proprio pugno e la società intimante ne ha pertanto chiesto la verificazione.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la società ha rappresentato - e documentato - l'esistenza di un ulteriore, precedente, contratto di garanzia, datato
10.1.2001, col quale l'appellata ha garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge nei confronti del Banco di Sicilia sino alla concorrenza Pt_4 dell'importo di 26 milioni di vecchie lire;
limite, poi, elevato a £.91 milioni con lettera del 28.11.2001 e ad euro 52.000,00 con lettera del 21.1.2005. Sicchè, pur insistendo nella richiesta di verificazione, la creditrice si è rimessa alle valutazioni del giudice in ordine alla necessità di detta verifica, alla luce di tali ulteriori documenti.
Il Tribunale, con l'ordinanza del 6.11.2020, ha ritenuto “non necessario disporre
c.t.u. grafologica sulle sottoscrizioni apposte alla fideiussione del 2010 atteso che
l'opposta ha prodotto le fideiussioni del 2001 e del 2005 sottoscritte dalla , CP_1 fideiussioni che costituiscono l'antecedente di quella del 2010 il cui unico scopo era quello di alzare l'importo della somma garantita, che non sono state disconosciute nella prima difesa utile, vale dire con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 , di parte opponente”.
Indi, con la sentenza appellata, il tribunale ha affermato la nullità dell'art. 6 del primo contratto di fideiussione del 10.1.2001, nella parte in cui ha previsto che “i diritti derivanti al Banco di Sicilia S.p.a. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, essendo la clausola riproduttiva del testo dell'intesa ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005; per tal modo affermando l'estinzione della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Alla luce di tali premesse, in relazione alle opposte difese delle parti, il collegio osserva, in diritto, quanto segue.
L'appellata, costituendosi in questo grado, ha, anzitutto, lamentato che controparte abbia irritualmente cercato di ampliare e modificare la domanda con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
A tal fine evidenzia che “l'odierna appellante … solamente con le memorie 183,
VI comma, n. 2, depositava le ultronee fideiussioni del 2001 e del 2005 sottoscritte dalla , ampliando e/o modificando irritualmente ed illegittimamente la CP_1 propria domanda - che invece era inizialmente fondata sulla fideiussione
(disconosciuta) sottoscritta il 26.02.2010”. Nondimeno, l'eccezione è inammissibile, essa esigendo - in presenza di una sentenza che ha espressamente esaminato, nel merito, la fideiussione del 10.1.2001
- la proposizione del gravame incidentale da parte della convenuta vittoriosa, onde evitare la formazione del giudicato interno sul punto.
D'altra parte, la fideiussione datata 26.2.2010, disconosciuta nelle sottoscrizioni dall'appellata, non è utilizzabile in giudizio, non avendone la società appellante riproposto l'istanza di verificazione in questo grado di appello, né, tantomeno, avendo impugnato la sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità di provvedere a tale verificazione.
3.2) Passando all'esame delle ragioni di doglianza concernenti l'affermata nullità parziale del contratto di fideiussione del 10.1.2001, in punto di deroga all'art. 1957
c.c., per violazione della disciplina antitrust, il collegio osserva quanto segue.
Ha affermato il tribunale che gli artt. 2, 6 e 8 delle condizioni generali di detto contratto (si noti che le lettere del 28.11.2001 e del 21.1.2005 non contengono nuove condizioni contrattuali, essendosi limitate ad elevare l'importo della garanzia prestata) riproducono esattamente il contenuto dell'intesa ABI, sanzionata dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Più in particolare, l'art. 6 della fideiussione (“i diritti derivanti al Banco di Sicilia s.p.a. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato
o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), evidenzia il tribunale, ha contenuto coincidente con la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.” di cui allo schema negoziale di fideiussione oggetto dell'intesa anticoncorrenziale
Tale dato è pacifico in causa, non essendo stato oggetto di contestazione alcuna da parte dell'appellante, la quale, piuttosto, ha lamentato come tale “coincidenza testuale” non sarebbe, di per sé idonea a giustificare la nullità, parziale, della clausola pattizia.
E tuttavia a tale conclusione osta il pronunciamento n. 41994/2021 delle Sezioni unite della Suprema Corte. In detta pronuncia la Cassazione ha evidenziato, infatti, come la violazione della disciplina antitrust sia riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti “funzionale”
a produrre un effetto anticoncorrenziale, precisando che “la funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale” (punto 2.16.2.della citata sentenza).
In buona sostanza, per la Suprema Corte, “Le clausole del contratto di fideiussione
a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza”. Con la conseguenza che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti”.
L'appello, in definitiva, va respinto, con la condanna dell'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in €.6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge. dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao NT RI BA